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11.1995.258

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-10-04 · Italiano TI
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Incarto n.11.95.00258

Lugano

4 ottobre 1995

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura, promossa conistanza del 14 settembre 1995al Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni da

__________ __________,__________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

tendente alla privazione dell’autorità parentale di

__________ ____________________,____________________ (__________)

(patrocinata dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________)

sul figlio ____________________ __________(1993);

e ora sulla decisione provvisionale 15 settembre 1995 della Divisione degli interni del Dipartimento delle istituzioni;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

Ritenuto

in fatto:

che il 3 ottobre 1993 __________ __________ __________, cittadina brasiliana, ha dato alla luce a __________ __________, riconosciuto il 21 settembre successivo dal padre __________ __________;

che a seguito di un grave episodio accaduto il __________ 1995 a __________, __________ __________ __________ è stata incarcerata al Penitenziario cantonale della Stampa, mentre il figlio __________ è stato ricoverato all’Ospedale __________ di __________;

che in esito a questa circostanza __________ __________, con istanza del 14 settembre 1995 all’Autorità di vigilanza sulle tutele, ha chiesto in via provvisionale e nel merito, di privare __________ __________ __________ dell’autorità parentale sul figlio __________ e di trasferirla a sé medesimo;

che con decisione 15 settembre 1995 la Divisione degli interni del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la richiesta di privazione dell’autorità parentale della madre formulata in via superprovvisionale dal padre, e ha disposto il collocamento di __________ presso l’Ospedale __________ fino alle dimissioni decise dai medici curanti e successivamente presso la __________ __________ __________ di __________;

che __________ __________ è insorto al Tribunale di appello con un ricorso del 25 settembre 1995 in cui chiede, previa assegnazione della custodia di __________ in via cautelare, l’annullamento della decisione impugnata nel senso di far riconoscere la sua autorità parentale sul figlio __________, in via subordinata la pronuncia pendente istruttoria, della privazione dell’autorità parentale della madre e il trasferimento di tale autorità a sé medesimo e in via ancor più subordinata la privazione della custodia parentale della madre e il trasferimento di tale custodia a sé medesimo;

che il ricorso non è stato notificato alla controparte;

Considerando

in diritto:

che __________ __________ ha chiesto la privazione dell’autorità parentale di __________ __________ __________ sul figlio __________ sulla base dell’art. 311 CC;

che giusta gli art. 39 cpv. 2 della Legge d’applicazione e complemento del Codice civile (LAC) e 55 del Regolamento sulle tutele e curatele (RTC: RL 3/107) l’autorità competente per privare un genitore dell’autorità parentale è l’autorità di vigilanza sulle tutele (cfr. anche art. 22 lett. f RTC);

che contro la decisione dell’autorità di vigilanza può essere proposto ricorso al Tribunale di appello (art. 39 cpv. 3 LAC e 62 cpv. 1 RTC);

che parimenti l’autorità di vigilanza può dichiarare irricevibile un’istanza di privazione dell’autorità parentale che risultasse infondata o insufficientemente motivata, e che contro tale decisione è ammesso il ricorso al Tribunale di appello (art. 61 RTC);

che pertanto la competenza del Tribunale di appello è riservata ai ricorsi contro le decisioni finali di privazione dell’autorità parentale (art. 314 n. 1 CC, 62 RTC);

che nel caso in esame la decisione impugnata non prevede la privazione dell’autorità parentale della madre né ha respinto, nel merito, l’istanza presentata dal ricorrente, ma comporta unicamente il rigetto della domanda supercautelare di privazione dell’autorità parentale formulata contestualmente con l’istanza e l’adozione in via superprovvisionale di provvedimenti a favore del minore;

che l’attuale legislazione, a differenza del progetto di adeguamento della legislazione cantonale nel settore tutorio, il quale prevede la possibilità per l’autorità di vigilanza di adottare le adeguate misure provvisionali e contro le quali è previsto il ricorso al Tribunale di appello (cfr. messaggio del Consiglio di Stato del 12 ottobre 1992, nuovi art. 39c e 39d LAC), è silente in merito all’impugnabilità di un provvedimento provvisionale preso dall’autorità di vigilanza (cfr. anche I CCA 9 luglio 1993 in re V.);

che non giova al ricorrente il richiamo all’art. 21 cpv. 4 della Legge di procedura per le cause amministrative, nella fattispecie essendo applicabile l’art. 7 LAC con il susseguente rinvio alle norme del codice di procedura civile;

che per l’art. 382 cpv. 1 CPC soltanto i provvedimenti cautelari preceduti da contraddittorio possono essere impugnati, ove per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria tra le parti, bensì la discussione finale (art. 395 CPC), indetta dopo l’eventuale istruttoria (Rep. 1983 280 consid. 1 con rinvii;Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 2 ad art. 382);

che nella fattispecie non vi è neppure stata l’audizione della madre, di modo che nessuna discussione finale può avere avuto luogo;

che pertanto il ricorso sfugge ad un esame di merito e deve essere dichiarato irricevibile;

che la questione relativa alla competenza dell’autorità adita e al diritto applicabile alla fattispecie dovrà essere risolta dall’autorità di vigilanza, ritenuto comunque che l’autorità svizzera può in caso di urgenza prendere le misure di protezione necessarie a favore del minore (art. 85 cpv. 2 LDIP che rinvia all’art. 9 della Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni: RS 0.211.231.01;Bucher, Droit international privé suisse, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, n. 872 e segg.), ciò che si è verificato, senza dubbio, nel caso concreto;

che vista la particolarità del caso si prescinde dal prelievo di spese, il ricorrente essendo stato in buona fede indotto a ricorrere dall’erronea indicazione dei rimedi di diritto figurante nella lettera 18 settembre 1995 dell’Ufficio tutele e curatele, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è stato neppure notificato;

per questi motivi,

pronuncia:

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria