Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.95.00258
Lugano
4 ottobre 1995
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura, promossa conistanza del 14 settembre 1995al Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni da
__________ __________,__________
(patrocinato dallavv. __________ __________, __________)
tendente alla privazione dellautorità parentale di
__________ ____________________,____________________ (__________)
(patrocinata dallavv. dott. __________ __________ __________, __________)
sul figlio ____________________ __________(1993);
e ora sulla decisione provvisionale 15 settembre 1995 della Divisione degli interni del Dipartimento delle istituzioni;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Ritenuto
in fatto:
che il 3 ottobre 1993 __________ __________ __________, cittadina brasiliana, ha dato alla luce a __________ __________, riconosciuto il 21 settembre successivo dal padre __________ __________;
che a seguito di un grave episodio accaduto il __________ 1995 a __________, __________ __________ __________ è stata incarcerata al Penitenziario cantonale della Stampa, mentre il figlio __________ è stato ricoverato allOspedale __________ di __________;
che in esito a questa circostanza __________ __________, con istanza del 14 settembre 1995 allAutorità di vigilanza sulle tutele, ha chiesto in via provvisionale e nel merito, di privare __________ __________ __________ dellautorità parentale sul figlio __________ e di trasferirla a sé medesimo;
che con decisione 15 settembre 1995 la Divisione degli interni del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la richiesta di privazione dellautorità parentale della madre formulata in via superprovvisionale dal padre, e ha disposto il collocamento di __________ presso lOspedale __________ fino alle dimissioni decise dai medici curanti e successivamente presso la __________ __________ __________ di __________;
che __________ __________ è insorto al Tribunale di appello con un ricorso del 25 settembre 1995 in cui chiede, previa assegnazione della custodia di __________ in via cautelare, lannullamento della decisione impugnata nel senso di far riconoscere la sua autorità parentale sul figlio __________, in via subordinata la pronuncia pendente istruttoria, della privazione dellautorità parentale della madre e il trasferimento di tale autorità a sé medesimo e in via ancor più subordinata la privazione della custodia parentale della madre e il trasferimento di tale custodia a sé medesimo;
che il ricorso non è stato notificato alla controparte;
Considerando
in diritto:
che __________ __________ ha chiesto la privazione dellautorità parentale di __________ __________ __________ sul figlio __________ sulla base dellart. 311 CC;
che giusta gli art. 39 cpv. 2 della Legge dapplicazione e complemento del Codice civile (LAC) e 55 del Regolamento sulle tutele e curatele (RTC: RL 3/107) lautorità competente per privare un genitore dellautorità parentale è lautorità di vigilanza sulle tutele (cfr. anche art. 22 lett. f RTC);
che contro la decisione dellautorità di vigilanza può essere proposto ricorso al Tribunale di appello (art. 39 cpv. 3 LAC e 62 cpv. 1 RTC);
che parimenti lautorità di vigilanza può dichiarare irricevibile unistanza di privazione dellautorità parentale che risultasse infondata o insufficientemente motivata, e che contro tale decisione è ammesso il ricorso al Tribunale di appello (art. 61 RTC);
che pertanto la competenza del Tribunale di appello è riservata ai ricorsi contro le decisioni finali di privazione dellautorità parentale (art. 314 n. 1 CC, 62 RTC);
che nel caso in esame la decisione impugnata non prevede la privazione dellautorità parentale della madre né ha respinto, nel merito, listanza presentata dal ricorrente, ma comporta unicamente il rigetto della domanda supercautelare di privazione dellautorità parentale formulata contestualmente con listanza e ladozione in via superprovvisionale di provvedimenti a favore del minore;
che lattuale legislazione, a differenza del progetto di adeguamento della legislazione cantonale nel settore tutorio, il quale prevede la possibilità per lautorità di vigilanza di adottare le adeguate misure provvisionali e contro le quali è previsto il ricorso al Tribunale di appello (cfr. messaggio del Consiglio di Stato del 12 ottobre 1992, nuovi art. 39c e 39d LAC), è silente in merito allimpugnabilità di un provvedimento provvisionale preso dallautorità di vigilanza (cfr. anche I CCA 9 luglio 1993 in re V.);
che non giova al ricorrente il richiamo allart. 21 cpv. 4 della Legge di procedura per le cause amministrative, nella fattispecie essendo applicabile lart. 7 LAC con il susseguente rinvio alle norme del codice di procedura civile;
che per lart. 382 cpv. 1 CPC soltanto i provvedimenti cautelari preceduti da contraddittorio possono essere impugnati, ove per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria tra le parti, bensì la discussione finale (art. 395 CPC), indetta dopo leventuale istruttoria (Rep. 1983 280 consid. 1 con rinvii;Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 2 ad art. 382);
che nella fattispecie non vi è neppure stata laudizione della madre, di modo che nessuna discussione finale può avere avuto luogo;
che pertanto il ricorso sfugge ad un esame di merito e deve essere dichiarato irricevibile;
che la questione relativa alla competenza dellautorità adita e al diritto applicabile alla fattispecie dovrà essere risolta dallautorità di vigilanza, ritenuto comunque che lautorità svizzera può in caso di urgenza prendere le misure di protezione necessarie a favore del minore (art. 85 cpv. 2 LDIP che rinvia allart. 9 della Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni: RS 0.211.231.01;Bucher, Droit international privé suisse, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, n. 872 e segg.), ciò che si è verificato, senza dubbio, nel caso concreto;
che vista la particolarità del caso si prescinde dal prelievo di spese, il ricorrente essendo stato in buona fede indotto a ricorrere dallerronea indicazione dei rimedi di diritto figurante nella lettera 18 settembre 1995 dellUfficio tutele e curatele, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è stato neppure notificato;
per questi motivi,
pronuncia:
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente La segretaria