opencaselaw.ch

11.1995.246

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-11-08 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (1 Absätze)

E. 50 fr. 150.– sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 150.– per ripetibili di appello.

3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. dott. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La Segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.95.00246

Lugano,

8 novembre 1995

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________(diritti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 29 aprile 1977da

__________ e __________ __________-__________,__________a

(ora patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________ __________., __________

(ora patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1.   Se dev’essere accolto l’appello del 12 settembre 1995 presentato da __________ e __________ __________ -__________ contro il decreto di stralcio emesso l’8 agosto 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

che __________ e __________ __________ -__________ hanno promosso causa il 29 aprile 1977 davanti al Pretore della (allora) giurisdizione di Lugano Campagna chiedendo la condanna di __________ __________ __________. al ripristino di una condotta per il naturale deflusso delle acque dal loro fondo e l’accertamento del danno conseguito all’ostruzione di tale condotta;

che il dibattimento finale della causa ha avuto luogo il __________ 1982;

che con decreto dell’8 agosto 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale;

che contro tale decreto __________ e __________ __________ -__________ hanno presentato un appello del 12 settembre 1995 inteso all’annullamento della decisione impugnata e al rinvio della causa al Pretore per l’emanazione della sentenza;

che nelle sue osservazioni del 2 ottobre 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello;

e considerando

in diritto:

che secondo la più recente giurisprudenza di questa Camera un decreto di stralcio può essere appellato non solo in materia di spese e ripetibili (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), ma anche sull’ effettiva caducità del processo (escluse tuttavia le cause che possono averla provocata: I CCA, sentenza del __________ 1994 nella causa L. contro L., consid. 1);

che a norma dell’art. 351 cpv. 2 CPC una lite è presunta senza interesse giuridico qualora, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti abbia compiuto un atto processuale;

che tale presunzione ha carattere assoluto (come ricorda il Tribunale federale: DTF inedita del __________ 1991 nella causa P. contro G. e A.-A., consid. 2), non potendo essere infirmata da prove contrarie;

che il citato termine di perenzione non decorre, in ogni modo, quando il processo è sospeso giusta l’art. 107 CPC o quando le parti sono in attesa dell’emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC, entrato in vigore il 1° gennaio 1988: BU 87 pag. 343);

che nel caso specifico le parti erano effettivamente in attesa del giudizio di merito;

che l’art. 351 cpv. 3 CPC si applica anche alle procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 514bisCPC), compreso quindi – dal 1° gennaio 1988 – il caso in rassegna;

che, per converso, l’art. 351 cpv. 3 CPC non ha valore retroattivo e non impedisce che un termine biennale di perenzione si sia compiuto anteriormente al 1° gennaio 1988;

che, invero, la perenzione processuale fa decadere la litispendenza di diritto, per il solo decorso di due anni senza validi atti interruttivi (v.Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 351);

che da questo profilo il decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa, non costitutiva (cfr.Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, Basilea 1986, pag. 137, n. 387);

che la situazione non risulta essere diversa, del resto, negli altri Cantoni che conoscono l’istituto della perenzione processuale (Vaud: art. 274 e 276 CPC; Ginevra: art. 117 segg. CPC);

che in concreto occorre verificare dunque se nel periodo di inattività giudiziaria, tra il 2 aprile 1982 (giorno successivo al dibattimento finale) e il 1° gennaio 1988 (entrata in vigore della novella legislativa), siano stati compiuti atti interruttivi della peren-zione;

che gli appellanti invocano “solleciti orali e scritti da parte dello scrivente studio legale”, ma semplici solleciti verbali o telefonici non sono idonei a interrompere la perenzione processuale (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 351 CPC), mentre agli atti non figura alcun sollecito scritto;

che in tali circostanze non è dato di scorgere, in oltre cinque anni di inattività processuale, alcuna interruzione del termine perentorio;

che l’appello si rivela, ciò posto, privo di buon diritto;

che spese e ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

1.   L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

a)tassa di giustizia      fr. 100.–

b)spese                         fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 150.– per ripetibili di appello.

3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. dott. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La Segretaria