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11.1995.245

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-09-18 · Italiano TI
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Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’ altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione ( Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro , Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; v. anche Hinderling/ Steck , Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).

E. 2 Il Pretore, dopo avere accertato che in concreto le relazioni tra i coniugi sono gravemente turbate, ha addebitato la responsabilità di tale stato di cose al marito. Egli ha ritenuto che, se contrasti fra le parti sussistevano nel marzo del 1992, essi non apparivano allora irrimediabili. Lasciando la moglie senza fare il possibile per superare le difficoltà coniugali, il marito aveva acuito i fattori oggettivi di dissidio e peggiorato la situazione. Anzi, con tale comportamento egli aveva “determinato il definitivo naufragio del matrimonio”, onde una sua colpa preponderante sotto il profilo dell’art. 142 cpv. 2 CC. Ciò gli impediva di chiedere il divorzio (sentenza, pag. 10).

E. 3 Che nella fattispecie le relazioni coniugali siano oggi così profondamente turbate e scosse da non potersi ragionevolmente esigere la continuazione della vita in comune (art. 142  cpv. 1 CC) è stato accertato dal Pretore ed è ammesso da entrambe le parti. Né vi è ragione di dubitarne, tanto meno se si pensa che

– comunque sia – sarebbe ormai aleatorio imporre una ripresa della comunione domestica a coniugi separati dal marzo 1992 e non più riavvicinatisi (nonostante due tentativi di conciliazione). Il problema è di sapere se nel marzo del 1992 la turbativa coniugale apparisse già grave, rispettivamente se a quel momento, partendo da casa, il marito abbia reso lui stesso la turbativa irrimediabile. Le parti si accusano a vicenda, in effetti, di essere preponderantemente responsabili della disunione, sicché la moglie contesta al marito il diritto di chiedere il divorzio e il marito contesta alla moglie quello di chiedere la separazione (art. 142 cpv. 2 CC). Occorre quindi verificare, in primo luogo, se a uno dei coniugi incomba una colpa preponderante.

E. 4 Secondo le testimonianze i coniugi, visti dall’esterno, davano l’impressione di essere in rapporti buoni o addirittura armoniosi (deposizioni __________, __________, __________i, __________a: verbali, pag. 3, 5 e 6). Una turbativa deve essere insorta però verso la fine del 1991 (verbali, pag. 3 e 5 in alto), anche se “qualcosa si era guastato” già prima, verosimilmente all’inizio del 1986 (verbali, pag. 3). La moglie ne dà conferma indiretta, rilevando che dopo la fine del 1991 “il marito ha iniziato a mostrare una infondata insofferenza” (risposta, pag. 9 in alto), senza però indicarne le cause. Un testimone ha dichiarato che 4 o 5 mesi prima della separazione il marito, suo collega di lavoro, gli aveva accennato a “problemi in famiglia”, senza però spiegargli quali (“non era il tipo che si confidava”: verbali, pag.

E. 9 in basso). Serie difficoltà di ordine psicologico incontra per converso il figlio delle parti, affidato durante la settimana a una scuola speciale di __________ __________ __________ (verbali, pag. 8 e 9 in alto), ma non è dato di sapere se tale stato di cose sia riconducibile a pregresse dispute fra genitori o ad altre cause. Dagli atti risulta, in ogni modo, che negli ultimi mesi del 1991 i rapporti coniugali si sono degradati. Per quali motivi non è chiaro.

5.Agli atti figura uno scritto autografo non datato della moglie (doc. F), il quale, preso alla lettera, potrebbe sciogliere ogni interrogativo. In tale documento l’appellata si rammarica per l’avvenuta partenza del marito, rimproverandosi di averlo ripetutamente ferito con futili biasimi ed empiti d’orgoglio, finché la situazione le sarebbe “sfuggita di mano” e avrebbe “rovinato il matrimonio”. Il Pretore ha reputato tale documento “non valido, in quanto redatto sicuramente nell’intento esasperato di riavere il marito accanto e in un momento di profondo sconvolgimento emotivo” (sentenza, pag. 8 in fondo). Tale valutazione apodittica, invero priva di qualsiasi elemento a suffragio, non può essere condivisa. Certo, lo scritto non va preso alla stregua di una formale confessione e non basta – da solo – a dimostrare una colpapreponderantedella moglie, tuttavia non vi è nemmeno motivo per ritenere ch’esso sia volutamente autoaccusatorio o che manchi di sincerità. Sicuramente esso attesta che nel marzo del 1992 il conflitto tra le parti era serio, sofferto e travagliato. È possibile che il marito si sia nondimeno reso colpevole di intransigenza (la questione sarà vagliata in appresso). Non si può dire però che, andando a vivere per conto proprio in una situazione di profondo conflitto, egli medesimo siapreponderantementecolpevole della disunione.

6.Questa Camera ha avuto modo di ritenere preponderantemente colpevole (art. 142 cpv. 2 CC) – poco tempo addietro – un marito che, di fronte alla renitenza della moglie nell’intraprendere un’attività lucrativa per alleviare le difficoltà economiche della famiglia, se n’era andato da casa all’improvviso, lasciando senza alcun mezzo la consorte e un figlio (__________.__________.__________, sentenza del __________ 1996 nella causa M. contro M. della medesima Pretura). Tale fattispecie non è assimilabile all’attuale già per il fatto che, lasciando all’improvviso la famiglia senza sostentamento, in quel caso il marito aveva violato in maniera grave i doveri del matrimonio, ciò che relegava in sott’ordine le cause oggettive di disunione e le responsabilità della moglie. Nella fattispecie odierna non si ravvisano estremi del genere: la partenza del marito appare, più che la causa della disunione, la conseguenza di un logorio profondo, non trapelato a terzi, fors’ anche provocato da banali incomprensioni, ma serio e tribolato. Tutt’al più – come si vedrà ancora (__________. __________) – il marito può essere ritenuto colpevole (nel senso dell’art. 151 cpv. 1 CC). Ciò non gli impedisce tuttavia di chiedere il divorzio sulla base dell’ art. 142 cpv. 1 CC.

7.L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniugecolpevolegli deve corrispondere un’equa indennità (l’art. 151 cpv. 2 CC non riguarda il caso in esame, ove non sono in discussione indennità per torto morale). Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi “in grave ristrettezza”, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. L’ob-bligo di corrispondere un’“equa indennità” secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come si è accennato – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’esserecausaleper la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). La gravità della colpa influisce per converso sull’ entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/Spühlerin: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 314 in alto).

8.Nella fattispecie risulta, collegando il doc. F con gli indizi rilevabili dalle testimonianze, che nel marzo del 1992 la coppia era in profonda crisi. Lo stesso documento lascia intravedere pesanti responsabilità della moglie, che si duole di avere rovinato il matrimonio, ma su questo punto occorre essere cauti poiché il foglio può effettivamente essere stato scritto in un momento di sconforto. Il documento potrebbe lasciar trasparire, in verità, anche un soverchio rigore del marito, deciso a non tornare sui propri passi neppure di fronte a un ravvedimento della moglie. Anche su questo punto però occorre prudenza interpretativa perché in relazione a una presunta inflessibilità del marito manca qualsiasi riscontro. Anzi, il verbale relativo al tentativo di conciliazione del 7 aprile 1992 (avvenuto appena un mese dopo la partenza del marito) non dà alcuna conferma né sull’ipotetica disponibilità della moglie a riprendere la comunione domestica né sull’eventuale pervicacia del marito. Ne segue che, se dagli atti risulta l’esistenza di una grave turbativa nel marzo del 1992, nessun elemento affidabile permette di imputare unacolpa causaleall’uno o all’altro coniuge. L’applicazione dell’art. 151 cpv. 1 CC è, in tali circostanze, esclusa. Rimane da verificare se ricorrono i presupposti dell’art. 152 CC.

9.L’appellante sostiene che, avendo la moglie avanzato (subordi-natamente) una richiesta fondata sull’art. 152 CC solo nel memoriale conclusivo, “un ulteriore esame di questa problematica diventa superfluo” (appello, pag. 18). L’argomentazione non ha pertinenza. Per diritto federale, in una procedura di divorzio il giudice deve – prima di sciogliere il matrimonio – dare alla parte convenuta che si è limitata a chiedere il rigetto dell’azione la possibilità di formulare domande sulle conseguenze accessorie (DTF 95 II 65; I CCA, sentenza del 31 luglio 1991 in re P. contro P.). Questa Camera non può quindi sottrarsi all’obbligo di statuire al riguardo; se mai può rinviare gli atti al Pretore per la completazione dell’istruttoria (sentenza del __________ 1996 in re F. contro F., __________. __________). Ora, che nel caso in rassegna l’appellata abbia facoltà di chiedere una rendita di indigenza a norma dell’ art. 152 CC è fuori dubbio, non essendosi accertate colpe causali a suo carico (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 297 nota 2 con riferimenti di dottrina). Che il marito possa essere tenuto a erogare una simile rendita è altrettanto pacifico, l’obbligo di stanziare un contributo giusta l’art. 152 CC non presupponendo una colpa del debitore (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 297 nota 2a con riferimenti di dottrina). Il problema è di sapere se in seguito al divorzio la moglie “si trovi in grave ristrettezza”, rispettivamente se il marito abbia i mezzi per far fronte all’onere contributivo, che deve in ogni modo essere determinato a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 296 nota 1c con rinvii).

10.Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo dell’appellata in

fr. 2481.– mensili (sentenza, pag. 15), importo non contestato né dall’una né dall’altra parte. Maggiorato del 20% come stabiliscono dottrina e giurisprudenza (DTF 121 III 51 consid. 1c;Hinderling/Steck, op. cit., pag. 299 nota 5c con numerose citazioni), tale fabbisogno assomma a fr. 2980.– mensili (arroton-dati). Per quanto riguarda il reddito della moglie, il Pretore ha stimato un guadagno conseguibile di fr. 1500.– mensili come cassiera-venditrice a tempo parziale. L’appellante sostiene che la moglie potrebbe aumentare la sua attività lucrativa dal 50 all’80% e guadagnare almeno fr. 2800.– mensili (appello, pag. 24). In linea di principio però non si può pretendere – secondo giurisprudenza – un aumento dell’attività lucrativa da parte di una madre di famiglia se non dal momento in cui il figlio minore compirà 16 anni (DTF 115 II

E. 10 nel mezzo, applicabile per analogia anche all’art. 152 CC: DTF 114 II 11). È vero che nella fattispecie il figlio è affidato a un istituto di scuole speciali durante la settimana (verbali, pag. 8), ma è anche vero che la cura del ragazzo durante i congedi è particolarmente impegnativa (ver-bali, pag. 12, risposta n. 10). Oltre a ciò, la prognosi sul futuro del ragazzo è incerta, a

E. 12 anni dovendo egli ancora essere seguito da un adulto (verbali, pag. 9 in alto). Non si può presumere quindi che al momento in cui il figlio compirà 16 anni la madre potrà dedicarsi maggiormente al lavoro (la situazione andrà riesaminata, dandosi il caso, nel quadro di un’eventuale azione di modifica della sentenza). Un aumento dell’attività lucrativa può invece essere preteso dalla moglie per forza di cose, nonostante l’affidamento del figlio, nella misura in cui il reddito del marito non basta a coprire l’ammanco nel fabbisogno della moglie stessa (fr. 1480.– mensili). In concreto non si scorgono del resto motivi di età né ragioni di salute o affezioni invalidanti che osterebbero a un maggior guadagno dell’ordine di fr. 500.–o 600.– mensili. Sulla questione si tornerà in appresso (consid. 13).

11.Il fabbisogno minimo dell’appellante è stato calcolato dal Pretore in fr. 2499.– mensili (sentenza, pag. 15), non contestato dalle parti. Maggiorato del 20%, tale fabbisogno ascende (arrotonda-to) a fr. 3000.– mensili. Il reddito dell’appellante è di fr. 4881.30 mensili compreso l’assegno familiare (non litigiosi: sentenza, pag. 14 in alto; appello, pag. 23 nel mezzo), cui si aggiungono – secondo il Pretore – fr. 89.35 mensili di reddito sulla sostanza, per un totale di fr. 4970.65. L’appellante asserisce che tale red-dito non eccede in realtà di fr. 33.60 mensili, il suo patrimonio essendo nel frattempo diminuito da fr. 33 000.– (valuta 16 febbraio 1994) a fr. 12 400.–. L’assunto, oltre che incomprovato, è nuovo. Non può quindi essere considerato ai fini del giudizio (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

12.Il fabbisogno in denaro del figlio è stato valutato dal primo giudice in fr. 1060.– mensili (sentenza, pag. 15 in basso). L’appel-lante chiede che lo si riconduca a fr. 750.– mensili (memoriale, pag. 26 in alto). A torto. Stando alle raccomandazioni edite dall’ Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera fa capo per prassi costante (edizione 1993 in: Rivista di diritto tutelare 1993, pag. 78), il fabbisogno in denaro di un figlio vicino ai 13 anni di età (il Pretore ha giudicato il 3 luglio 1995) ammonta a fr. 1250.– mensili (esclusa la posta “cura e educazione” di fr. 230.–, ma compresa la retta scolastica di fr. 260.–). Tali indicazioni valgono per fasce di reddito coniugale attorno ai fr. 6650.–mensili e con riferimento all’area urbana di Zurigo. In concreto il reddito complessivo delle parti è di fr. 6470.– mensili e il ragazzo è ospite di un istituto a __________ __________ __________ (verbali, pag. 8), di modo che il Pretore ha ridotto il fabbisogno a fr. 1060.– mensili. Tale apprezzamento resiste alla critica. Intanto, contrariamente a quel che asserisce l’appellante, le citate raccomandazioni non comprendono i costi scolastici (istruzioni dell’edizione 1988, pag. 6 in fondo). Oltre a ciò, non si può decurtare il noto fabbisogno della posta “cura e educazione” senza compensarlo almeno con il costo della retta scolastica mensile. In proposito l’appello, manifestamente infondato, non merita altra disamina. Piuttosto la sentenza del Pretore palesa un altro difetto: quello di non tenere conto che con il trascorrere del tempo il fabbisogno del figlio aumenterà verosimilmente (le citate raccomandazioni prevedono un aumento del solo fabbisogno in denaro da fr. 990.– a fr. 1240.– mensili dopo il 17° anno di età). Dato che, comunque sia, non è possibile pronosticare oggi con qualche affidabilità l’avvenire del figlio (e quindi prevedere il suo fabbisogno), su questo punto la sentenza del Pretore può rimanere invariata. La situazione sarà riesaminata, se mai, nel quadro di un’eventuale azione di modifica (v. anche sopra, __________. ___________).

13.Se ne conclude che, per coprire il proprio fabbisogno minimo, la moglie abbisogna di fr. 1480.– mensili, mentre per quello del figlio ne occorrono fr. 1060.–. Il marito dev’essere tenuto a versare perciò tutto quanto eccede suo fabbisogno minimo (di fr. 3000.– mensili), mentre non è il caso di ridurlo a vivere sotto tale limite (DTF inedita del __________ 1995 in re G. contro G., pag. 8 in alto). La moglie dev’essere tenuta di conseguenza ad aumentare il suo grado di occupazione, in modo da guadagnare fr. 570.– mensili che le consentano di integrare il proprio fabbisogno minimo di  fr. 2980.–. Il figlio riceve quanto gli spetta (fr. 1060.– mensili compreso l’assegno familiare). Ciò significa, per concludere, che la rendita a favore della moglie va fissata in fr. 910.– mensili (per rapporto ai fr. 1200.– fissati dal Pretore). Il contributo per il figlio rimane invece immutato.

14.L’appellante chiede, “a titolo abbondanziale e cautelativo”, la conferma del dispositivo pretorile sullo scioglimento del regime matrimoniale (memoriale, pag. 26). La richiesta è irricevibile, così com’è irricevibile la prospettata conferma (o riformulazione con identico contenuto) dei dispositivi sull’affidamento del figlio e sul diritto di visita. L’appellante disconosce con ogni evidenza che un’autorità di ricorso statuisce unicamente sui dispositivi impugnati, tant’è che un atto di appello deve contenere “l’indica-zione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza” (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC). Eccezioni vigono soltanto ove questa Camera interviene d’ufficio in virtù del principio inquisitorio nell’interesse del figlio (DTF 120 II 231 __________. __________ con richiamo). Nella fattispecie non vi è alcun motivo perché questa Camera apporti modifiche puramente testuali a dispositivi che sono manifestamente conformi – per ammissione stessa dell’appellante – al bene del ragazzo.

15.Un’ultima controversia riguarda la clausola di adeguamento al rincaro, che l’appellante vuole ancorata non all’indice nazionale dei prezzi al consumo, ma al reale adeguamento del suo stipendio. La richiesta non è sprovvista di buon diritto. Nella misura in cui una rendita ha la funzione di contribuire al mantenimento o è destinata a compensare la perdita di un diritto al mantenimento, essa può essere vincolata al rincaro, a condizione però che il reddito del debitore benefici a sua volta di tale adegua-mento (cfr. DTF 115 II 312 __________. __________). Se si pensa che oggi il mantenimento del potere di acquisto degli stipendi non è più garantito nemmeno ai funzionari dello Stato e che taluni settori (come in quello __________ __________ __________, ove lavora l’appellante) sono colpiti finanche da tagli salariali, l’adeguamento incondizionato di rendite all’indice nazionale dei prezzi al consumo più non si giustifica, tanto meno nel caso di debitori poco abbienti (nello stesso senso: I CCA, sentenza del __________ 1994 in re S. contro S., consid. 7). Nel caso in esame la richiesta di condizionare l’adeguamento delle rendite all’eventuale carovita percepito dall’appellante appare quindi legittima. Dato però che i creditori delle prestazioni alimentari non possono sapere se, quando e in che misura lo stipendio del debitore beneficerà di adeguamenti, si giustifica di mantenere la clausola così come formulata dal Pretore, con la riserva che l’appellante sarà liberato da tale obbligo nella misura in cui documenterà che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – di indennità per carovita.

16.Gli oneri dell’attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC): il marito ottiene causa vinta sul principio del divorzio, la moglie esce parzialmente vittoriosa sull’entità dei contributi alimentari. Si giustifica pertanto di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili, tanto in prima sede – ove la moglie è uscita perdente anche in merito alla pretesa pecuniaria per la liquidazione del regime matrimoniale – quanto in appello. Con le osservazioni all’appel-lo la convenuta ha introdotto una richiesta di provvigionead litem(fr. 3500.–), subordinatamente di assistenza giudiziaria. Il marito avversa la provvigione con l’argomento che del suo patrimonio di fr. 50 000.– (il 17 maggio 1993), ridottosi in pendenza di causa a fr. 33 000.– (valuta 16 febbraio 1994), è ora di soli fr. 4443.20.

L’obbligo di corrispondere una provvigione di causa al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio discende dall’art. 159 CC, rispettivamente dall’art. 163 CC (la dottrina è divisa: per la prima soluzione, ma non senza riserveBrämin: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 135 seg. ad art. 159 CC eHinderling/Steck, op. cit., pag. 551 segg.; per la seconda:Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 260 ad art. 145 CC). L’assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler, op. cit., nota 309 ad art. 145 CC;Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15;Bräm, op. cit., nota 138 ad art. 159 CC; ZR 90/ 1991 pag. 259 n. 82). A suo tempo, con decreto del 23 dicembre 1992, il Pretore aveva condannato il marito a versare alla moglie una provvigionead litemdi fr. 1500.– (rispetto ai fr. 3000.– richiesti). La moglie non ha più avanzato domande analoghe né risulta – contrarimente a quanto asserisce il marito (osservazio-ni del 10 novembre 1995, pag. 2) – essere stata posta in seguito al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

In sede di appello la provvigione richiesta potrebbe giustificarsi, ancorché l’importo di fr. 3500.– appaia esagerato per la sola stesura delle osservazioni al ricorso. Che la moglie non fosse in grado, per altro, di affrontare le spese derivanti dal procedimento in appello non è contestato nemmeno dal marito. Questi sostiene di non poter versare alcunché, ma appare poco verosimile ch’egli abbia consumato oltre fr. 45 000.– in due anni solo per onorare i propri obblighi di mantenimento, tanto più che i contributi fissati dal primo giudice in via provvisionale erano lievemente inferiori a quelli stabiliti nella sentenza odierna (fr. 1835.– mensili complessivi dal 1° novembre 1992, portati a fr. 1958.– dal 1° gennaio 1993). Resta il fatto che sarebbe iniquo esporre la moglie, già in condizioni di grave ristrettezza, al rischio di incassi infruttuosi. Si giustifica pertanto di ammettere quest’ultima al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio della sua legale. Sotto il profilo dell’art. 157 CPC si potrebbe fors’anche opinare circa la parvenza di buon diritto, ma non bisogna dimenticare che davanti al Pretore essa era uscita vincente su quasi tutta la linea e che la resistenza in appello alle domande del marito era parzialmente giustificata.

E. 13 Se ne conclude che, per coprire il proprio fabbisogno minimo, la moglie abbisogna di fr. 1480.– mensili, mentre per quello del figlio ne occorrono fr. 1060.–. Il marito dev’essere tenuto a versare perciò tutto quanto eccede suo fabbisogno minimo (di fr. 3000.– mensili), mentre non è il caso di ridurlo a vivere sotto tale limite (DTF inedita del __________ 1995 in re G. contro G., pag. 8 in alto). La moglie dev’essere tenuta di conseguenza ad aumentare il suo grado di occupazione, in modo da guadagnare fr. 570.– mensili che le consentano di integrare il proprio fabbisogno minimo di  fr. 2980.–. Il figlio riceve quanto gli spetta (fr. 1060.– mensili compreso l’assegno familiare). Ciò significa, per concludere, che la rendita a favore della moglie va fissata in fr. 910.– mensili (per rapporto ai fr. 1200.– fissati dal Pretore). Il contributo per il figlio rimane invece immutato.

E. 14 L’appellante chiede, “a titolo abbondanziale e cautelativo”, la conferma del dispositivo pretorile sullo scioglimento del regime matrimoniale (memoriale, pag. 26). La richiesta è irricevibile, così com’è irricevibile la prospettata conferma (o riformulazione con identico contenuto) dei dispositivi sull’affidamento del figlio e sul diritto di visita. L’appellante disconosce con ogni evidenza che un’autorità di ricorso statuisce unicamente sui dispositivi impugnati, tant’è che un atto di appello deve contenere “l’indica-zione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza” (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC). Eccezioni vigono soltanto ove questa Camera interviene d’ufficio in virtù del principio inquisitorio nell’interesse del figlio (DTF 120 II 231 __________. __________ con richiamo). Nella fattispecie non vi è alcun motivo perché questa Camera apporti modifiche puramente testuali a dispositivi che sono manifestamente conformi – per ammissione stessa dell’appellante – al bene del ragazzo.

E. 15 Un’ultima controversia riguarda la clausola di adeguamento al rincaro, che l’appellante vuole ancorata non all’indice nazionale dei prezzi al consumo, ma al reale adeguamento del suo stipendio. La richiesta non è sprovvista di buon diritto. Nella misura in cui una rendita ha la funzione di contribuire al mantenimento o è destinata a compensare la perdita di un diritto al mantenimento, essa può essere vincolata al rincaro, a condizione però che il reddito del debitore benefici a sua volta di tale adegua-mento (cfr. DTF 115 II 312 __________. __________). Se si pensa che oggi il mantenimento del potere di acquisto degli stipendi non è più garantito nemmeno ai funzionari dello Stato e che taluni settori (come in quello __________ __________ __________, ove lavora l’appellante) sono colpiti finanche da tagli salariali, l’adeguamento incondizionato di rendite all’indice nazionale dei prezzi al consumo più non si giustifica, tanto meno nel caso di debitori poco abbienti (nello stesso senso: I CCA, sentenza del __________ 1994 in re S. contro S., consid. 7). Nel caso in esame la richiesta di condizionare l’adeguamento delle rendite all’eventuale carovita percepito dall’appellante appare quindi legittima. Dato però che i creditori delle prestazioni alimentari non possono sapere se, quando e in che misura lo stipendio del debitore beneficerà di adeguamenti, si giustifica di mantenere la clausola così come formulata dal Pretore, con la riserva che l’appellante sarà liberato da tale obbligo nella misura in cui documenterà che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – di indennità per carovita.

E. 16 Gli oneri dell’attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC): il marito ottiene causa vinta sul principio del divorzio, la moglie esce parzialmente vittoriosa sull’entità dei contributi alimentari. Si giustifica pertanto di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili, tanto in prima sede – ove la moglie è uscita perdente anche in merito alla pretesa pecuniaria per la liquidazione del regime matrimoniale – quanto in appello. Con le osservazioni all’appel-lo la convenuta ha introdotto una richiesta di provvigione ad litem (fr. 3500.–), subordinatamente di assistenza giudiziaria. Il marito avversa la provvigione con l’argomento che del suo patrimonio di fr. 50 000.– (il 17 maggio 1993), ridottosi in pendenza di causa a fr. 33 000.– (valuta 16 febbraio 1994), è ora di soli fr. 4443.20. L’obbligo di corrispondere una provvigione di causa al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio discende dall’art. 159 CC, rispettivamente dall’art. 163 CC (la dottrina è divisa: per la prima soluzione, ma non senza riserve Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 135 seg. ad art. 159 CC e Hinderling/Steck , op. cit., pag. 551 segg.; per la seconda: Bühler/Spühler , op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 260 ad art. 145 CC). L’assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria ( Bühler/Spühler , op. cit., nota 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser , Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15; Bräm , op. cit., nota 138 ad art. 159 CC; ZR 90/ 1991 pag. 259 n. 82). A suo tempo, con decreto del 23 dicembre 1992, il Pretore aveva condannato il marito a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 1500.– (rispetto ai fr. 3000.– richiesti). La moglie non ha più avanzato domande analoghe né risulta – contrarimente a quanto asserisce il marito (osservazio-ni del 10 novembre 1995, pag. 2) – essere stata posta in seguito al beneficio dell’assistenza giudiziaria. In sede di appello la provvigione richiesta potrebbe giustificarsi, ancorché l’importo di fr. 3500.– appaia esagerato per la sola stesura delle osservazioni al ricorso. Che la moglie non fosse in grado, per altro, di affrontare le spese derivanti dal procedimento in appello non è contestato nemmeno dal marito. Questi sostiene di non poter versare alcunché, ma appare poco verosimile ch’egli abbia consumato oltre fr. 45 000.– in due anni solo per onorare i propri obblighi di mantenimento, tanto più che i contributi fissati dal primo giudice in via provvisionale erano lievemente inferiori a quelli stabiliti nella sentenza odierna (fr. 1835.– mensili complessivi dal 1° novembre 1992, portati a fr. 1958.– dal 1° gennaio 1993). Resta il fatto che sarebbe iniquo esporre la moglie, già in condizioni di grave ristrettezza, al rischio di incassi infruttuosi. Si giustifica pertanto di ammettere quest’ultima al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio della sua legale. Sotto il profilo dell’art. 157 CPC si potrebbe fors’anche opinare circa la parvenza di buon diritto, ma non bisogna dimenticare che davanti al Pretore essa era uscita vincente su quasi tutta la linea e che la resistenza in appello alle domande del marito era parzialmente giustificata.

Dispositiv
  1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che il matrimonio contratto il __________ 1979 ad __________ -__________ fra __________ __________ (1956) e __________ __________ nata __________ (1957) è sciolto per divorzio.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese di fr. 100.– relative all’azione principale sono poste per un mezzo a carico dell’at-tore e per un mezzo a carico della convenuta, compensate le ripetibili.
  3. La riconvenzione è parzialmente accolta, nel senso che __________ __________ è condannato a versare a __________ __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 910.– mensili per sé (art. 152 CC) e uno di fr. 1060.– mensili a favore del figlio __________ (compreso l’assegno familiare). I contributi alimentari sono riferiti all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di giugno 1995 e saranno adeguati il 1° gennaio di ogni anno in base all’indice del mese di novembre precedente. Il debitore è liberato da tale obbligo nella misura in cui documenterà che il suo stipendio non ha beneficiato appieno – o non ha beneficiato affatto – di adeguamenti al rincaro.
  4. (Invariato)
  5. (Annullato)
  6. (Invariato)
  7. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 100.– relative alla riconvenzione sono poste per un mezzo a carico dell’attri-ce riconvenzionale e per un mezzo a carico del convenuto riconvenzionale, compensate le ripetibili. II.__________ __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ -__________, __________. III.Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a)tassa di giustizia       fr. 800.– b)spese                         fr.   50.– fr. 850.– sono posti per un mezzo a carico dell’appellante e per un mezzo a carico dell’appellata (e per essa, al beneficio dell’assisten-za giudiziaria, a carico dello Stato). Le ripetibili sono compensate. IV.   Intimazione: – avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________ -__________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente                                                         Il Segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.95.00245

Lugano,

18 settembre 1996/gb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________(azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 25 giugno 1993 da

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

Contro

__________ __________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________ -__________, __________),

esaminati gli atti,

posti i seguenti:

punti di questione:

1.   Se dev’essere accolto l’appello dell’11 settembre 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 luglio 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2.   Se dev’essere accolta la richiesta di provvigionead litem, rispettivamente di assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________ __________ il 23 ottobre 1995;

3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

A.__________ __________ (1956) e __________ __________ __________ (1957), cittadina italiana, si sono sposati ad __________ -__________ il __________ 1979. Dal matrimonio è nato un figlio, __________, __________ 1982. Il marito è artigiano specialista presso le officine delle __________ __________ __________ a __________, la moglie non risulta aver esercitato attività lucrativa durante il matrimonio. Il 26 febbraio 1992 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione e nel marzo del 1992 è andato a vivere per conto proprio a Bellinzona. Il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 aprile 1992, è stato ripetuto senza esito il 26 novembre seguente.

B.Il 25 giugno 1993 __________ __________ ha introdotto una petizione di divorzio postulando, oltre allo scioglimento del matrimonio, “il più ampio diritto di visita” al figlio e offrendo per quest’ultimo un contributo alimentare di fr. 750.– mensili. La convenuta si è opposta al divorzio e in via riconvenzionale ha chiesto la separazione per tempo indeterminato, l’affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare indicizzato per sé di fr. 1200.– mensili e uno per il figlio di fr. 900.– mensili (fr. 1000.– dopo i 13 anni e fr. 1100.– dopo i 16 anni), come pure una somma imprecisata in liquidazione del regime dei beni. L’attore ha proposto di respingere la riconvenzione, subordinatamente – in caso di separazione – di fissare il contributo mensile per la moglie a fr. 300.– non indicizzati e quello per il figlio a fr. 750.– indicizzati (fr. 800.– dopo i 13 anni e fr. 900.– dopo i 17 anni), sollecitando a sua volta una somma imprecisata in liquidazione del regime matrimoniale. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.

C.Esperita l’istruttoria, __________ __________ ha presentato un memoriale conclusivo del 30 maggio 1995 in cui ha ribadito sostanzialmente le proprie domande, salvo rinunciare a pretese in liquidazione del regime dei beni e precisare che il contributo offerto per il figlio doveva ritenersi comprendere l’assegno familiare e considerarsi indicizzato nella stessa misura del suo stipendio. __________ __________ __________ ha inoltrato anch’essa un memoriale del 30 maggio 1995 in cui ha riaffermato le proprie domande, chiedendo subordinatamente che – qualora fosse stato pronunciato il divorzio – il marito fosse tenuto a versarle i medesimi contributi mensili da lei postulati in caso di separazione; infine essa ha sollecitato un’indennità di fr. 10 302.– in liquidazione del regime matrimoniale.

D.Statuendo il 3 luglio 1995, il Pretore ha respinto l’azione di divorzio e accolto la riconvenzione. Pronunciata la separazione dei coniugi per tempo indeterminato, egli ha affidato il figlio __________ alla madre e ha fissato il diritto di visita di __________ __________, con-dannato a versare un contributo indicizzato di fr. 1060.– mensili per il figlio (incluso l’assegno familiare) e uno di fr. 1020.– per la moglie. Il regime dei beni è stato liquidato con il riconoscimento alla moglie di tutto il mobilio che si trovava nell’abitazione coniugale, mentre ogni altra pretesa è stata respinta. Le spese dell’azione principale, con una tassa di giustizia di fr. 1200.–, sono state poste a carico del marito, tenuto a rifondere alla mo-glie un’indennità di fr. 3500.– per ripetibili. A carico del marito sono state poste anche le spese processuali della riconvenzione, compresa una tassa di giustizia di fr. 800.–, e le ripetibili di fr. 2500.–.

E.Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorto con un appello dell’11 settembre 1995 in cui ripropone la sua domanda di divorzio, offre un contributo al figlio di fr. 750.– mensili (com-preso l’assegno familiare ed eventuali rette scolastiche) indicizzati alla stessa stregua del proprio stipendio e nega ogni prestazione alimentare alla moglie. Subordinatamente, in caso di separazione, egli offre al figlio un contributo onnicomprensivo di fr. 800.– mensili (fr. 900.– dopo i 16 anni), indicizzato come il proprio stipendio, e alla moglie un contributo di fr. 300.– mensili non indicizzati.

Nelle sue osservazioni del 23 ottobre 1995 __________ __________ __________ postula il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza pretorile. In via subordinata, nell’eventualità in cui sia pronunciato il divorzio, essa chiede un contributo alimentare per sé di fr. 1200.– mensili e uno per il figlio di fr. 900.– mensili (fr. 1000.– dopo i 13 anni e fr. 1100.– dopo i 16 anni), più il pagamento della retta scolastica. Il giorno medesimo essa ha introdotto un’istanza per ottenere dal marito una provvigionead litemdi fr. 3500.–, rispettivamente dallo Stato il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria.

Con osservazioni del 10 novembre 1995 __________ __________ si oppone allo stanziamento di qualsiasi provvigione, rimettendosi al giudizio della Camera civile di appello per quanto riguarda la domanda di assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto:

1.Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’ altro (art. 142 CC). Per colpapreponderantesi intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühlerin: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza;Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; v. ancheHinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).

2.Il Pretore, dopo avere accertato che in concreto le relazioni tra i coniugi sono gravemente turbate, ha addebitato la responsabilità di tale stato di cose al marito. Egli ha ritenuto che, se contrasti fra le parti sussistevano nel marzo del 1992, essi non apparivano allora irrimediabili. Lasciando la moglie senza fare il possibile per superare le difficoltà coniugali, il marito aveva acuito i fattori oggettivi di dissidio e peggiorato la situazione. Anzi, con tale comportamento egli aveva “determinato il definitivo naufragio del matrimonio”, onde una sua colpa preponderante sotto il profilo dell’art. 142 cpv. 2 CC. Ciò gli impediva di chiedere il divorzio (sentenza, pag. 10).

3.Che nella fattispecie le relazioni coniugali siano oggi così profondamente turbate e scosse da non potersi ragionevolmente esigere la continuazione della vita in comune (art. 142  cpv. 1 CC) è stato accertato dal Pretore ed è ammesso da entrambe le parti. Né vi è ragione di dubitarne, tanto meno se si pensa che – comunque sia – sarebbe ormai aleatorio imporre una ripresa della comunione domestica a coniugi separati dal marzo 1992 e non più riavvicinatisi (nonostante due tentativi di conciliazione). Il problema è di sapere se nel marzo del 1992 la turbativa coniugale apparisse già grave, rispettivamente se a quel momento, partendo da casa, il marito abbia reso lui stesso la turbativa irrimediabile. Le parti si accusano a vicenda, in effetti, di essere preponderantemente responsabili della disunione, sicché la moglie contesta al marito il diritto di chiedere il divorzio e il marito contesta alla moglie quello di chiedere la separazione (art. 142 cpv. 2 CC). Occorre quindi verificare, in primo luogo, se a uno dei coniugi incomba una colpa preponderante.

4.Secondo le testimonianze i coniugi, visti dall’esterno, davano l’impressione di essere in rapporti buoni o addirittura armoniosi (deposizioni __________, __________, __________i, __________a: verbali, pag. 3, 5 e 6). Una turbativa deve essere insorta però verso la fine del 1991 (verbali, pag. 3 e 5 in alto), anche se “qualcosa si era guastato” già prima, verosimilmente all’inizio del 1986 (verbali, pag. 3). La moglie ne dà conferma indiretta, rilevando che dopo la fine del 1991 “il marito ha iniziato a mostrare una infondata insofferenza” (risposta, pag. 9 in alto), senza però indicarne le cause. Un testimone ha dichiarato che 4 o 5 mesi prima della separazione il marito, suo collega di lavoro, gli aveva accennato a “problemi in famiglia”, senza però spiegargli quali (“non era il tipo che si confidava”: verbali, pag. 9 in basso). Serie difficoltà di ordine psicologico incontra per converso il figlio delle parti, affidato durante la settimana a una scuola speciale di __________ __________ __________ (verbali, pag. 8 e 9 in alto), ma non è dato di sapere se tale stato di cose sia riconducibile a pregresse dispute fra genitori o ad altre cause. Dagli atti risulta, in ogni modo, che negli ultimi mesi del 1991 i rapporti coniugali si sono degradati. Per quali motivi non è chiaro.

5.Agli atti figura uno scritto autografo non datato della moglie (doc. F), il quale, preso alla lettera, potrebbe sciogliere ogni interrogativo. In tale documento l’appellata si rammarica per l’avvenuta partenza del marito, rimproverandosi di averlo ripetutamente ferito con futili biasimi ed empiti d’orgoglio, finché la situazione le sarebbe “sfuggita di mano” e avrebbe “rovinato il matrimonio”. Il Pretore ha reputato tale documento “non valido, in quanto redatto sicuramente nell’intento esasperato di riavere il marito accanto e in un momento di profondo sconvolgimento emotivo” (sentenza, pag. 8 in fondo). Tale valutazione apodittica, invero priva di qualsiasi elemento a suffragio, non può essere condivisa. Certo, lo scritto non va preso alla stregua di una formale confessione e non basta – da solo – a dimostrare una colpapreponderantedella moglie, tuttavia non vi è nemmeno motivo per ritenere ch’esso sia volutamente autoaccusatorio o che manchi di sincerità. Sicuramente esso attesta che nel marzo del 1992 il conflitto tra le parti era serio, sofferto e travagliato. È possibile che il marito si sia nondimeno reso colpevole di intransigenza (la questione sarà vagliata in appresso). Non si può dire però che, andando a vivere per conto proprio in una situazione di profondo conflitto, egli medesimo siapreponderantementecolpevole della disunione.

6.Questa Camera ha avuto modo di ritenere preponderantemente colpevole (art. 142 cpv. 2 CC) – poco tempo addietro – un marito che, di fronte alla renitenza della moglie nell’intraprendere un’attività lucrativa per alleviare le difficoltà economiche della famiglia, se n’era andato da casa all’improvviso, lasciando senza alcun mezzo la consorte e un figlio (__________.__________.__________, sentenza del __________ 1996 nella causa M. contro M. della medesima Pretura). Tale fattispecie non è assimilabile all’attuale già per il fatto che, lasciando all’improvviso la famiglia senza sostentamento, in quel caso il marito aveva violato in maniera grave i doveri del matrimonio, ciò che relegava in sott’ordine le cause oggettive di disunione e le responsabilità della moglie. Nella fattispecie odierna non si ravvisano estremi del genere: la partenza del marito appare, più che la causa della disunione, la conseguenza di un logorio profondo, non trapelato a terzi, fors’ anche provocato da banali incomprensioni, ma serio e tribolato. Tutt’al più – come si vedrà ancora (__________. __________) – il marito può essere ritenuto colpevole (nel senso dell’art. 151 cpv. 1 CC). Ciò non gli impedisce tuttavia di chiedere il divorzio sulla base dell’ art. 142 cpv. 1 CC.

7.L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniugecolpevolegli deve corrispondere un’equa indennità (l’art. 151 cpv. 2 CC non riguarda il caso in esame, ove non sono in discussione indennità per torto morale). Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi “in grave ristrettezza”, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. L’ob-bligo di corrispondere un’“equa indennità” secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come si è accennato – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’esserecausaleper la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). La gravità della colpa influisce per converso sull’ entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/Spühlerin: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 314 in alto).

8.Nella fattispecie risulta, collegando il doc. F con gli indizi rilevabili dalle testimonianze, che nel marzo del 1992 la coppia era in profonda crisi. Lo stesso documento lascia intravedere pesanti responsabilità della moglie, che si duole di avere rovinato il matrimonio, ma su questo punto occorre essere cauti poiché il foglio può effettivamente essere stato scritto in un momento di sconforto. Il documento potrebbe lasciar trasparire, in verità, anche un soverchio rigore del marito, deciso a non tornare sui propri passi neppure di fronte a un ravvedimento della moglie. Anche su questo punto però occorre prudenza interpretativa perché in relazione a una presunta inflessibilità del marito manca qualsiasi riscontro. Anzi, il verbale relativo al tentativo di conciliazione del 7 aprile 1992 (avvenuto appena un mese dopo la partenza del marito) non dà alcuna conferma né sull’ipotetica disponibilità della moglie a riprendere la comunione domestica né sull’eventuale pervicacia del marito. Ne segue che, se dagli atti risulta l’esistenza di una grave turbativa nel marzo del 1992, nessun elemento affidabile permette di imputare unacolpa causaleall’uno o all’altro coniuge. L’applicazione dell’art. 151 cpv. 1 CC è, in tali circostanze, esclusa. Rimane da verificare se ricorrono i presupposti dell’art. 152 CC.

9.L’appellante sostiene che, avendo la moglie avanzato (subordi-natamente) una richiesta fondata sull’art. 152 CC solo nel memoriale conclusivo, “un ulteriore esame di questa problematica diventa superfluo” (appello, pag. 18). L’argomentazione non ha pertinenza. Per diritto federale, in una procedura di divorzio il giudice deve – prima di sciogliere il matrimonio – dare alla parte convenuta che si è limitata a chiedere il rigetto dell’azione la possibilità di formulare domande sulle conseguenze accessorie (DTF 95 II 65; I CCA, sentenza del 31 luglio 1991 in re P. contro P.). Questa Camera non può quindi sottrarsi all’obbligo di statuire al riguardo; se mai può rinviare gli atti al Pretore per la completazione dell’istruttoria (sentenza del __________ 1996 in re F. contro F., __________. __________). Ora, che nel caso in rassegna l’appellata abbia facoltà di chiedere una rendita di indigenza a norma dell’ art. 152 CC è fuori dubbio, non essendosi accertate colpe causali a suo carico (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 297 nota 2 con riferimenti di dottrina). Che il marito possa essere tenuto a erogare una simile rendita è altrettanto pacifico, l’obbligo di stanziare un contributo giusta l’art. 152 CC non presupponendo una colpa del debitore (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 297 nota 2a con riferimenti di dottrina). Il problema è di sapere se in seguito al divorzio la moglie “si trovi in grave ristrettezza”, rispettivamente se il marito abbia i mezzi per far fronte all’onere contributivo, che deve in ogni modo essere determinato a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 296 nota 1c con rinvii).

10.Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo dell’appellata in

fr. 2481.– mensili (sentenza, pag. 15), importo non contestato né dall’una né dall’altra parte. Maggiorato del 20% come stabiliscono dottrina e giurisprudenza (DTF 121 III 51 consid. 1c;Hinderling/Steck, op. cit., pag. 299 nota 5c con numerose citazioni), tale fabbisogno assomma a fr. 2980.– mensili (arroton-dati). Per quanto riguarda il reddito della moglie, il Pretore ha stimato un guadagno conseguibile di fr. 1500.– mensili come cassiera-venditrice a tempo parziale. L’appellante sostiene che la moglie potrebbe aumentare la sua attività lucrativa dal 50 all’80% e guadagnare almeno fr. 2800.– mensili (appello, pag. 24). In linea di principio però non si può pretendere – secondo giurisprudenza – un aumento dell’attività lucrativa da parte di una madre di famiglia se non dal momento in cui il figlio minore compirà 16 anni (DTF 115 II 10 nel mezzo, applicabile per analogia anche all’art. 152 CC: DTF 114 II 11). È vero che nella fattispecie il figlio è affidato a un istituto di scuole speciali durante la settimana (verbali, pag. 8), ma è anche vero che la cura del ragazzo durante i congedi è particolarmente impegnativa (ver-bali, pag. 12, risposta n. 10). Oltre a ciò, la prognosi sul futuro del ragazzo è incerta, a 12 anni dovendo egli ancora essere seguito da un adulto (verbali, pag. 9 in alto). Non si può presumere quindi che al momento in cui il figlio compirà 16 anni la madre potrà dedicarsi maggiormente al lavoro (la situazione andrà riesaminata, dandosi il caso, nel quadro di un’eventuale azione di modifica della sentenza). Un aumento dell’attività lucrativa può invece essere preteso dalla moglie per forza di cose, nonostante l’affidamento del figlio, nella misura in cui il reddito del marito non basta a coprire l’ammanco nel fabbisogno della moglie stessa (fr. 1480.– mensili). In concreto non si scorgono del resto motivi di età né ragioni di salute o affezioni invalidanti che osterebbero a un maggior guadagno dell’ordine di fr. 500.–o 600.– mensili. Sulla questione si tornerà in appresso (consid. 13).

11.Il fabbisogno minimo dell’appellante è stato calcolato dal Pretore in fr. 2499.– mensili (sentenza, pag. 15), non contestato dalle parti. Maggiorato del 20%, tale fabbisogno ascende (arrotonda-to) a fr. 3000.– mensili. Il reddito dell’appellante è di fr. 4881.30 mensili compreso l’assegno familiare (non litigiosi: sentenza, pag. 14 in alto; appello, pag. 23 nel mezzo), cui si aggiungono – secondo il Pretore – fr. 89.35 mensili di reddito sulla sostanza, per un totale di fr. 4970.65. L’appellante asserisce che tale red-dito non eccede in realtà di fr. 33.60 mensili, il suo patrimonio essendo nel frattempo diminuito da fr. 33 000.– (valuta 16 febbraio 1994) a fr. 12 400.–. L’assunto, oltre che incomprovato, è nuovo. Non può quindi essere considerato ai fini del giudizio (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

12.Il fabbisogno in denaro del figlio è stato valutato dal primo giudice in fr. 1060.– mensili (sentenza, pag. 15 in basso). L’appel-lante chiede che lo si riconduca a fr. 750.– mensili (memoriale, pag. 26 in alto). A torto. Stando alle raccomandazioni edite dall’ Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera fa capo per prassi costante (edizione 1993 in: Rivista di diritto tutelare 1993, pag. 78), il fabbisogno in denaro di un figlio vicino ai 13 anni di età (il Pretore ha giudicato il 3 luglio 1995) ammonta a fr. 1250.– mensili (esclusa la posta “cura e educazione” di fr. 230.–, ma compresa la retta scolastica di fr. 260.–). Tali indicazioni valgono per fasce di reddito coniugale attorno ai fr. 6650.–mensili e con riferimento all’area urbana di Zurigo. In concreto il reddito complessivo delle parti è di fr. 6470.– mensili e il ragazzo è ospite di un istituto a __________ __________ __________ (verbali, pag. 8), di modo che il Pretore ha ridotto il fabbisogno a fr. 1060.– mensili. Tale apprezzamento resiste alla critica. Intanto, contrariamente a quel che asserisce l’appellante, le citate raccomandazioni non comprendono i costi scolastici (istruzioni dell’edizione 1988, pag. 6 in fondo). Oltre a ciò, non si può decurtare il noto fabbisogno della posta “cura e educazione” senza compensarlo almeno con il costo della retta scolastica mensile. In proposito l’appello, manifestamente infondato, non merita altra disamina. Piuttosto la sentenza del Pretore palesa un altro difetto: quello di non tenere conto che con il trascorrere del tempo il fabbisogno del figlio aumenterà verosimilmente (le citate raccomandazioni prevedono un aumento del solo fabbisogno in denaro da fr. 990.– a fr. 1240.– mensili dopo il 17° anno di età). Dato che, comunque sia, non è possibile pronosticare oggi con qualche affidabilità l’avvenire del figlio (e quindi prevedere il suo fabbisogno), su questo punto la sentenza del Pretore può rimanere invariata. La situazione sarà riesaminata, se mai, nel quadro di un’eventuale azione di modifica (v. anche sopra, __________. ___________).

13.Se ne conclude che, per coprire il proprio fabbisogno minimo, la moglie abbisogna di fr. 1480.– mensili, mentre per quello del figlio ne occorrono fr. 1060.–. Il marito dev’essere tenuto a versare perciò tutto quanto eccede suo fabbisogno minimo (di fr. 3000.– mensili), mentre non è il caso di ridurlo a vivere sotto tale limite (DTF inedita del __________ 1995 in re G. contro G., pag. 8 in alto). La moglie dev’essere tenuta di conseguenza ad aumentare il suo grado di occupazione, in modo da guadagnare fr. 570.– mensili che le consentano di integrare il proprio fabbisogno minimo di  fr. 2980.–. Il figlio riceve quanto gli spetta (fr. 1060.– mensili compreso l’assegno familiare). Ciò significa, per concludere, che la rendita a favore della moglie va fissata in fr. 910.– mensili (per rapporto ai fr. 1200.– fissati dal Pretore). Il contributo per il figlio rimane invece immutato.

14.L’appellante chiede, “a titolo abbondanziale e cautelativo”, la conferma del dispositivo pretorile sullo scioglimento del regime matrimoniale (memoriale, pag. 26). La richiesta è irricevibile, così com’è irricevibile la prospettata conferma (o riformulazione con identico contenuto) dei dispositivi sull’affidamento del figlio e sul diritto di visita. L’appellante disconosce con ogni evidenza che un’autorità di ricorso statuisce unicamente sui dispositivi impugnati, tant’è che un atto di appello deve contenere “l’indica-zione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza” (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC). Eccezioni vigono soltanto ove questa Camera interviene d’ufficio in virtù del principio inquisitorio nell’interesse del figlio (DTF 120 II 231 __________. __________ con richiamo). Nella fattispecie non vi è alcun motivo perché questa Camera apporti modifiche puramente testuali a dispositivi che sono manifestamente conformi – per ammissione stessa dell’appellante – al bene del ragazzo.

15.Un’ultima controversia riguarda la clausola di adeguamento al rincaro, che l’appellante vuole ancorata non all’indice nazionale dei prezzi al consumo, ma al reale adeguamento del suo stipendio. La richiesta non è sprovvista di buon diritto. Nella misura in cui una rendita ha la funzione di contribuire al mantenimento o è destinata a compensare la perdita di un diritto al mantenimento, essa può essere vincolata al rincaro, a condizione però che il reddito del debitore benefici a sua volta di tale adegua-mento (cfr. DTF 115 II 312 __________. __________). Se si pensa che oggi il mantenimento del potere di acquisto degli stipendi non è più garantito nemmeno ai funzionari dello Stato e che taluni settori (come in quello __________ __________ __________, ove lavora l’appellante) sono colpiti finanche da tagli salariali, l’adeguamento incondizionato di rendite all’indice nazionale dei prezzi al consumo più non si giustifica, tanto meno nel caso di debitori poco abbienti (nello stesso senso: I CCA, sentenza del __________ 1994 in re S. contro S., consid. 7). Nel caso in esame la richiesta di condizionare l’adeguamento delle rendite all’eventuale carovita percepito dall’appellante appare quindi legittima. Dato però che i creditori delle prestazioni alimentari non possono sapere se, quando e in che misura lo stipendio del debitore beneficerà di adeguamenti, si giustifica di mantenere la clausola così come formulata dal Pretore, con la riserva che l’appellante sarà liberato da tale obbligo nella misura in cui documenterà che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – di indennità per carovita.

16.Gli oneri dell’attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC): il marito ottiene causa vinta sul principio del divorzio, la moglie esce parzialmente vittoriosa sull’entità dei contributi alimentari. Si giustifica pertanto di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili, tanto in prima sede – ove la moglie è uscita perdente anche in merito alla pretesa pecuniaria per la liquidazione del regime matrimoniale – quanto in appello. Con le osservazioni all’appel-lo la convenuta ha introdotto una richiesta di provvigionead litem(fr. 3500.–), subordinatamente di assistenza giudiziaria. Il marito avversa la provvigione con l’argomento che del suo patrimonio di fr. 50 000.– (il 17 maggio 1993), ridottosi in pendenza di causa a fr. 33 000.– (valuta 16 febbraio 1994), è ora di soli fr. 4443.20.

L’obbligo di corrispondere una provvigione di causa al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio discende dall’art. 159 CC, rispettivamente dall’art. 163 CC (la dottrina è divisa: per la prima soluzione, ma non senza riserveBrämin: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 135 seg. ad art. 159 CC eHinderling/Steck, op. cit., pag. 551 segg.; per la seconda:Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 260 ad art. 145 CC). L’assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler, op. cit., nota 309 ad art. 145 CC;Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15;Bräm, op. cit., nota 138 ad art. 159 CC; ZR 90/ 1991 pag. 259 n. 82). A suo tempo, con decreto del 23 dicembre 1992, il Pretore aveva condannato il marito a versare alla moglie una provvigionead litemdi fr. 1500.– (rispetto ai fr. 3000.– richiesti). La moglie non ha più avanzato domande analoghe né risulta – contrarimente a quanto asserisce il marito (osservazio-ni del 10 novembre 1995, pag. 2) – essere stata posta in seguito al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

In sede di appello la provvigione richiesta potrebbe giustificarsi, ancorché l’importo di fr. 3500.– appaia esagerato per la sola stesura delle osservazioni al ricorso. Che la moglie non fosse in grado, per altro, di affrontare le spese derivanti dal procedimento in appello non è contestato nemmeno dal marito. Questi sostiene di non poter versare alcunché, ma appare poco verosimile ch’egli abbia consumato oltre fr. 45 000.– in due anni solo per onorare i propri obblighi di mantenimento, tanto più che i contributi fissati dal primo giudice in via provvisionale erano lievemente inferiori a quelli stabiliti nella sentenza odierna (fr. 1835.– mensili complessivi dal 1° novembre 1992, portati a fr. 1958.– dal 1° gennaio 1993). Resta il fatto che sarebbe iniquo esporre la moglie, già in condizioni di grave ristrettezza, al rischio di incassi infruttuosi. Si giustifica pertanto di ammettere quest’ultima al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio della sua legale. Sotto il profilo dell’art. 157 CPC si potrebbe fors’anche opinare circa la parvenza di buon diritto, ma non bisogna dimenticare che davanti al Pretore essa era uscita vincente su quasi tutta la linea e che la resistenza in appello alle domande del marito era parzialmente giustificata.

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

I.Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

1.  La petizione è parzialmente accolta, nel senso che il matrimonio contratto il __________ 1979 ad __________ -__________ fra __________ __________ (1956) e __________ __________ nata __________ (1957) è sciolto per divorzio.

2.  La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese di fr. 100.– relative all’azione principale sono poste per un mezzo a carico dell’at-tore e per un mezzo a carico della convenuta, compensate le ripetibili.

3.  La riconvenzione è parzialmente accolta, nel senso che __________ __________ è condannato a versare a __________ __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 910.– mensili per sé (art. 152 CC) e uno di fr. 1060.– mensili a favore del figlio __________ (compreso l’assegno familiare).

I contributi alimentari sono riferiti all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di giugno 1995 e saranno adeguati il 1° gennaio di ogni anno in base all’indice del mese di novembre precedente. Il debitore è liberato da tale obbligo nella misura in cui documenterà che il suo stipendio non ha beneficiato appieno – o non ha beneficiato affatto – di adeguamenti al rincaro.

4.  (Invariato)

5.  (Annullato)

6.  (Invariato)

7.  La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 100.– relative alla riconvenzione sono poste per un mezzo a carico dell’attri-ce riconvenzionale e per un mezzo a carico del convenuto riconvenzionale, compensate le ripetibili.

II.__________ __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ -__________, __________.

III.Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

a)tassa di giustizia       fr. 800.–

b)spese                         fr. 50.–

fr. 850.–

sono posti per un mezzo a carico dell’appellante e per un mezzo a carico dell’appellata (e per essa, al beneficio dell’assisten-za giudiziaria, a carico dello Stato). Le ripetibili sono compensate.

IV.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ -__________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                         Il Segretario