Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
E. 2 Non si riscuotono né tassa di giustizia né spese.
E. 3 Intimazione a: - __________ __________, __________ - avv. __________ __________ __________, __________o Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6 Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Il vicepresidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.08.1995 11.1995.235 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.08.1995 11.1995.235 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.08.1995 11.1995.235
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.95.00235 Lugano 17 agosto 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente Epiney-Colombo, astenutasi) segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa
n. ___ ___ (azione di divorzio con riconvenzione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione del 27 aprile 1988 da __________ __________, __________ contro __________ __________, nata __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 28 luglio 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 10 luglio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che __________ __________ (1923) e __________ __________ (1925) si sono sposati a __________ (__________a) il __________ 1960 e dal matrimonio non sono nati figli; che l’8 febbraio 1988 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 19 aprile successivo; che il 27 aprile 1988 il marito ha introdotto un’azione di divorzio, con la quale ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, negando qualsiasi contributo a favore della moglie; che con risposta del 12 luglio 1988 __________ __________ si è opposta all’azione del marito e con azione riconvenzionale ha postulato la separazione per tempo indeterminato, un contributo alimentare di fr. 2’000.-- mensili, il versamento di fr. 300’000.-- a titolo di liquidazione del regime dei beni e fr. 50’000.-- per torto morale; che, a seguito del mancato pagamento dell’anticipo delle spese giudiziarie, l’azione di divorzio introdotta dal marito è stata stralciata dai ruoli il 27 settembre 1993 e il processo è continuato sulla sola base della riconvenzione; che esperita l’istruttoria, le parti hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo, in cui si sono confermate nelle proprie argomentazioni e domande; che il dibattimento finale si è tenuto il 15 giugno 1994; che con sentenza del 10 luglio 1995 il Pretore ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato, ha obbligato il marito a versare fr. 860.-- mensili a titolo di contributo alimentare indicizzato per la moglie, ordinando nel contempo alla __________ __________ __________ __________ __________ __________ di trattenere e di versare direttamente tale importo alla beneficiaria, e ha obbligato il marito a versare a quest’ultima fr. 22’245.-- a liquidazione del regime dei beni oltre fr. 10’000.-- per torto morale; che insorto il 28 luglio 1995 contro la predetta sentenza, __________ __________ critica il pronunciato stesso, senza formulare precise richieste di giudizio e chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria; che l’atto non è stato notificato alla controparte; considerando in diritto: che l’atto di appello deve contenere - tra l’altro - l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio (art. 309 cpv. 2 lett. b CPC), la dichiarazione di appellare, con l’indicazione dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda sede (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC), le domande (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC) e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC); che nel caso concreto difettando questi requisiti, l’appello presentato da __________ __________ potrebbe essere dichiarato inammissibile senza ulteriori approfondimenti (art. 309 cpv. 5 CPC); che, quand’anche si volesse essere meno rigorosi, e dichiarare ricevibile il gravame, lo stesso risulterebbe comunque infondato nel merito; che in effetti, come rilevato dal Pretore, l’azione di divorzio presentata dal marito è stata stralciata dai ruoli il 27 settembre 1993, a causa del mancato pagamento degli anticipi delle spese giudiziarie; che contrariamente all’opinione dell’appellante, solo i documenti prodotti con il memoriale conclusivo sono stati stralciati dai ruoli e non l’allegato stesso (sentenza pag. 3; dispositivo n. 1); che le presunte colpe della moglie addotte dall’appellante a fondamento della sua azione di divorzio sono stati considerate nell’ambito dell’azione di separazione promossa dalla moglie, e respinte con sufficiente motivazione dal primo giudice (sentenza pag. 4 e 5); che nonostante lo stralcio dell’azione di divorzio del marito, le lettere e le fotografie, già prodotte con l’allegato di replica del 30 settembre 1988, rappresentando materiale processuale, sono state giustamente considerate dal Pretore; che ciò posto l’appello di __________ __________ dev’essere respinto con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC; che visto quanto precede la richiesta di beneficio dell’assistenza giudiziaria diventa priva d’oggetto; che gli oneri processuali andrebbero a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla controparte, cui il gravame non è stato nemmeno notificato; che, vista la particolarità della fattispecie, appare giustificato rinunciare anche al prelievo di spese e tassa di giustizia; per questi motivi, richiamato l’art. 313bis CPC, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono né tassa di giustizia né spese. 3. Intimazione a: - __________ __________, __________ - avv. __________ __________ __________, __________o Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6 Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Il vicepresidente La segretaria