opencaselaw.ch

11.1995.225

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-08-20 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

per ottenere soltanto una riduzione della rendita, ciò che offenderebbe l’economia processuale. Ne segue che in concreto non si è in presenza di alcuna mutazione dell’azione (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). L’appello è quindi ricevibile per intero.

2.Il Pretore si è interrogato anzitutto – nel caso in esame – sulla natura della rendita, rilevando che se nella fattispecie il contributo non presenta le caratteristiche dell’art. 151 CC (il divorzio non è stato pronunciato per colpa del marito), esso non denota nemmeno i requisiti dell’art. 152 CC (rendita di mera indigenza). Ciò premesso, egli ha accertato che rispetto all’epoca del divor-zio la situazione economica della convenuta – senza attività lucrativa, allora come ora – non era migliorata, anzi si era degradata anche in seguito a investimenti sbagliati (diminuzione della sostanza da fr. 550 000.– a poco più di fr. 100 000.–). Peggiorato era altresì il reddito dell’attore da attività lucrativa, che al momento del divorzio (dicembre 1982) ammontava a circa

fr. 22 000.– lordi mensili; se non che, nell’ottobre del 1991 l’at-tore era stato licenziato per ragioni non dipendenti dalla sua volontà ed era rimasto senza lavoro fino al dicembre 1992 (con un’indennità di disoccupazione, nel 1992, di fr. 5748.– mensili netti). Ritrovato un impiego in Germania nel gennaio 1993, egli è tornato a percepire un salario, però di DM 15 000 lordi mensili (DM 7813.25 al netto da assicurazioni e imposte), considerevol-mente inferiore a quello del 1982.

Quanto alla sostanza dell’attore e al relativo reddito, il Pretore non è stato in grado di accertarne la reale entità nel dicembre del 1982, ma ha constatato che l’interessato è proprietario sin dal 1976 di una villa a __________ (Canton Ginevra), il cui valore ascende a fr. 2 504 000.– e sulla quale gravano ipoteche per

fr. 639 600.–. Ha appurato inoltre che almeno dal 1987 l’attore possiede un immobile a Zugo, ipotecato per fr. 91 670.– e il cui reddito annuo (netto) è di fr. 24 466.–. Inoltre l’attore “ha pure ricevuto qualche cosa dall’eredità del padre (seppure verosimilmente di non ingente importanza)”, è titolare di due conti salario (l’uno con un saldo fr. 50 000.–, l’altro di fr. 10 000.–) e ha un conto ipotecario in una banca di Ginevra. Se non che, pur con tale sostanza, il Pretore si è domandato come l’attore potesse coprire oneri ipotecari per fr. 60 920.– annui solo sulla villa di __________ ed erogare contributi ai figli per fr. 45 000.– l’anno. Comunque fosse, egli ha ritenuto che l’attore poteva quanto meno appigionare la villa (ricavando almeno fr. 6000.– mensili) e ritirarsi in un alloggio meno costoso. Dopo il pensionamento, inoltre, egli riscuoterà una pensione di fr. 9619.90 mensili (finanche superiore al suo stipendio attuale), mentre la convenuta percepirà soltanto la rendita AVS. Valutato l’insieme delle circostanze secondo equità, il Pretore ha ridotto per finire il contributo alimentare litigioso, limitatamente però da fr. 4500.– a fr. 3500.– mensili, “da adeguarsi in fr. 4000.– non appena verrà a cessare l’obbligo di mantenimento del padre per uno (qualsiasi) dei tre figli”.

3.L’attore ribadisce in sintesi, nell’appello, che l’anno 1992 è stato per lui disastroso (maggiore uscita di fr. 82 798.–), che nel frattempo il suo stipendio in marchi tedeschi si è ulteriormente deprezzato per rapporto al franco svizzero, ch’egli ha potuto far fronte ai suoi impegni finanziari solo grazie “all’aiuto dei suoi familiari o amici con una posizione debitoria che sta ampliando in questi ultimi mesi man mano che il tempo passa”, che in ogni modo la riduzione del contributo sarebbe dovuta entrare in vigore il giorno della domanda (non il 5 giugno 1995) e che egli non ha alcuna sostanza occulta cui attingere. La decisione impugnata privilegerebbe inoltre la convenuta, che “si limita a spendere senza tenere conto sia dei figli sia dell’ex marito”. Considerata anche solo la diminuzione del suo reddito (60%), la riduzione del contributo litigioso a fr. 2000.– mensili è, nella peggiore delle ipotesi, il minimo ch’egli possa pretendere.

4.La rendita controversa è dovuta a norma dell’art. 152 CC. Le parti ne convengono (appello, pag. 3; osservazioni all’appello, pag. 4 in basso). Ora, l’art. 153 cpv. 2 CC stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandare di esserne liberato o che essa sia ridotta quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito; così pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondono all’entità della rendita. Poco importa che la rendita sia dovuta per convenzione o per sentenza omologata dal giudice: decisivo è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole, imprevisto e – secondo il normale andamento delle cose – duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 117 II 363 consid. __________ in fine).

5.Nel caso specifico le condizioni economiche in cui versa la beneficiaria della rendita non sono migliorate rispetto all’epoca del divorzio (anzi, sono peggiorate). Deteriorata si è anche la capacità di guadagno dell’attore, che nel dicembre del 1982 percepiva uno stipendio di oltre fr. 20 000.– mensili netti, ma che nell’ottobre del 1991 ha visto precipitare le sue entrate attorno a fr. 5750.– mensili netti (indennità di disoccupazione), e ciò fino al dicembre 1992 quando ha ritrovato un lavoro, ancorché meno rimunerato (DM 15 000 lordi mensili). Che, quindi, le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole, imprevisto e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto al momento del divorzio è indubbio, anche perché la comune esperienza fa apparire inverosimile che l’attore (nato nel 1937) possa ricrearsi una situazione di reddito analoga a quella del 1982. Egli fa valere persino, nell’appello, che con ogni probabilità rimarrà nuovamente disoccupato alla scadenza dell’attuale contratto di lavoro. Simile evenienza, non considerata dal Pretore perché prematura (sentenza, pag. 5 a metà), non può essere vagliata per la prima volta in appello. Dandosene gli estremi, l’attore se ne potrà valere ai fini di un’ulteriore azione di modifica.

6.Il problema di sapere in che misura un mutamento ragguardevole, imprevisto e duraturo delle circostanze giustifichi la soppres-sione – o la riduzione – di una rendita è una questione di equità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 363). Il giudizio deve fondarsi, in ogni modo, su un confronto tra la situazione economica delle parti al momento in cui è stata emanata la sentenza di divorzio (rispetti-vamente all’epoca in cui è stata firmata la convenzione sulle conseguenze accessorie) e la situazione che risulta dal fascicolo processuale dell’azione di modifica. L’onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombe a chi li invoca (Bühler/ Spühler, op. cit., nota 54 ad art. 153 CC), il diritto federale non imponendo l’applicazione del principio inquisitorio a tale riguardo (Bühler/Spühler, op. cit., nota 87 ad art. 153 CC).

7.In concreto il raffronto tra la situazione economica delle parti nel dicembre del 1982 e quello al momento in cui è stata introdotta l’azione di modifica, rispettivamente il momento in cui ha statuito il Pretore, è lacunoso. L’attore ha ampiamente documentato la diminuzione del suo reddito da attività lucrativa e la convenuta, senza reddito da lavoro, ha comprovato l’assottigliamento della propria sostanza. Nessun dato è stato addotto dall’attore, per contro, sulla sua consistenza patrimoniale nel dicembre del

1982. Il primo giudice ha accertato bensì la sostanza (quasi due milioni di franchi: sentenza, pag. 4 verso il basso) e il relativo reddito al momento del giudizio, ma non è riuscito a spiegarsi come l’interessato potesse pagare oltre fr. 60 000.– di interessi ipotecari annui sulla villa di __________ e come mai egli non tentasse nemmeno di appigionare lo stabile. A tale proposito l’attore non dà precisazioni, salvo allegare genericamente – in qualche riga – di aver contratto debiti presso familiari o amici (appello, pag. 8 e 11 a metà). Certo, egli rimprovera al Pretore di non averlo interrogato sul tema, tuttavia la doglianza sfiora il pretesto: intanto perché era suo compito (e non compito del giudice) dimostrare i fatti a fondamento dell’azione; in secondo luogo perché neppure nell’appello egli chiarisce i dubbi del Pretore, salvo asserire – in modo generico e senza alcun giustificativo – di essersi indebitato nei confronti di terzi. Ne deriva che, se peggioramento c’è stato anche per quanto riguarda la situazione economica dell’attore (ciò che in linea di principio è verosimile, l’interessato avendo fatto fronte a uscite superiori alle entrate), per la sua indeterminatezza tale circostanza va apprezzata con prudente criterio anche perché, una volta ridotta, la rendita dell’art. 152 CC non può più essere aumentata (DTF 120 II 5 con rinvii;Bühler/Spühler, op. cit., nota 78 ad art. 153 CC).

8.Nel dicembre del 1982 l’attore guadagnava, come detto, oltre   fr. 20 000.– netti mensili (appello, pag. 8) e doveva stanziare contributi per complessivi fr. 7500.– (fr. 4500.– alla moglie e

fr. 3000.– per i tre figli, allora di 11, 9 e 8 anni). Non è dato di sapere quale fosse la sua sostanza né il reddito di tale sostanza. Nel gennaio del 1992 (introduzione della causa) l’attore riscuoteva un’indennità di disoccupazione di circa fr. 5750.– mensili (importo non contestato: sentenza, pag. 4 in fondo) e avrebbe dovuto erogare, per il solo effetto del rincaro intervenuto fra gennaio 1983 e gennaio 1992, fr. 5935.– mensili alla mo-glie e fr. 4950.– complessivi per i tre figli, tutti ancora a suo carico (memoriale conclusivo dell’11 gennaio 1995, pag. 6). Al momento in cui il Pretore ha statuito, infine, l’attore guadagnava DM 7813.25 al netto da imposta, ovvero circa fr. 6500.– mensili; non è dato di sapere se e quanti figli fossero ancora a suo carico. L’ammontare della sostanza è verosimilmente diminuito, ma non si sa di quanto. Sia come sia, i contributi fissati nella sen-tenza di divorzio (doc. __________) sono ormai manifestamente spropor-zionati alla sua capacità di reddito. D’altro lato occorre anche considerare che all’epoca del divorzio la pensione alimentare per la moglie (fr. 4500.– mensili di allora) era stata pattuita con liberalità, tant’è che il contributo era abbondantemente superiore a quanto sarebbe stato necessario per rimediare a uno stato di indigenza. Tale deliberata larghezza nel garantire un agiato tenore di vita va considerata anche nell’ambito di una riduzione (Bühler/Spühler, op. cit., nota 57 ad art. 153 CC). Rimane da esaminare in che misura.

9.Una soppressione pura e semplice della rendita litigiosa non si giustifica. Per conseguire un esonero totale dall’obbligo alimentare l’attore avrebbe dovuto dimostrare che, continuando a versare alla convenuta anche una pur minima somma, egli stesso cadrebbe nel bisogno o dovrebbe affrontare privazioni maggiori di quelle imposte alla convenuta (Bühler/Spühler, op. cit., note 73 segg. ad art. 153 CC con richiami). La mancanza di dati affidabili sull’entità della sostanza e del relativo reddito non permette una conclusione del genere, tanto meno se si pensa che l’ap-pellante continua ad abitare nella villa di __________ durante i fine settimana – pagando oneri ipotecari di oltre fr. 60 000.– annui (appello, pag. 6) – senza nemmeno tentare di ridurre le spese ritirandosi in un alloggio meno costoso.

10.Quanto all’ammontare della riduzione, legittima in linea di principio poiché – come detto – la rendita fissata nella sentenza di divorzio appare ormai esagerata per rapporto all’odierna situazione economica dell’attore, giovi rilevare che la convenuta ha un fabbisognominimovalutabile in non meno di fr. 3300.– men-sili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 940.–, rispettivamente fr. 1025.– dal 1° gennaio 1994, locazione stimata fr. 1250.–, premio della cassa malati stimato fr. 250.–, onere fiscale stimato fr. 250.–, più il 20% come stabiliscono dottrina e giurisprudenza: DTF 121 III 49;Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 con numerosi rinvii;Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 152 n. 760 seg.). La sua capacità di guadagno è pressoché nulla o, comunque sia, non apprezzabile: nata nel 1938, essa non risulta avere una formazione professionale, non consta aver lavorato né durante né dopo il matrimonio e le sue prospettive di inserimento nel mondo economico sono – al giorno d’oggi – illusorie. L’unico reddito conseguibile è quello della sostanza (ridotta a poco più di fr. 100 000.–), ovvero fr. 300.– mensili circa, mentre non si può ragionevolmente pretendere ch’essa consumi il capitale residuo, non avendo neppure una previdenza professionale (fatto pacifico: sentenza, pag. 7 in alto; sul tema: DTF 120 II 4, commentata daKollerin: AJP/PJA 3/1994 pag. 1198).

11.L’attore rimprovera alla convenuta di aver dilapidato gran parte della somma ricevuta in esito allo scioglimento del regime dei beni (fr. 550 000.–). Che l’appellata abbia perso una parte del capitale con investimenti nell’acquisto di oro e argento è accertato dal Pretore (sentenza, pag. 4 a metà) e ammesso dalla convenuta medesima (osservazioni all’appello, pag. 5 in basso). L’operazione si è quindi rivelata infelice, ma non può dirsi che fosse temeraria. Nella riduzione della rendita si terrà conto della circostanza, in ogni modo, che la convenuta deve lasciarsi imputare anche un certo scadimento del tenore di vita dovuto a tali investimenti sbagliati. Resta il fatto che, allo stato attuale delle cose, la convenuta abbisogna di almeno fr. 3000.– mensili per coprire il proprio fabbisognominimo. Una riduzione della rendita sotto tale minimo sarebbe potuta entrare in considerazione solo qualora – in analogia a quanto si è spiegato dianzi (consid. __________ in fine) – l’attore avesse dimostrato che, continuando ad assicurare alla convenuta anche il solo fabbisogno minimo, lui stesso sarebbe caduto nel bisogno o avrebbe dovuto affrontare privazioni maggiori di quelle imposte all’ex coniuge (in pratica: si sarebbe visto sottrarre egli stesso una parte del proprio fabbisogno minimo). Tale prova non è stata lontanamente addotta, ove si pensi che il quadro economico da egli fornito per il 1992 (appello, pag. 6) non comprende né la sostanza né il reddito di tale sostanza e che gli interrogativi sollevati dal Pretore sono rimasti senza risposta concreta.

12.Occorre ancora ponderare la circostanza che all’epoca del divorzio la pensione alimentare era stata pattuita con larghezza, in modo da garantire alla convenuta un buon tenore di vita. Pur considerando che il reddito dell’attore da attività lucrativa ha subìto un tracollo del 60% (appello, pag. 13) e che la convenuta ha perso parte del patrimonio per causa propria, appare equo riconoscere alla convenuta un certo margine sul fabbisogno minimo, che può essere stimato in fr. 500.– mensili fino al momento in cui il marito avrà a carico il contributo per i tre figli. Allorché questi comincerà a essere sgravato da tale onere, non vi sarà motivo per non reintegrare la convenuta in un tenore di vita più consono allo spirito della sentenza di divorzio, portando il contributo mensile a fr. 4000.–. Ciò non significa trascurare le difficoltà economiche dimostrate dall’attore: stando alla sentenza di divorzio, in effetti, nel gennaio del 1993 la convenuta avrebbe potuto riscuotere una rendita di fr. 5935.– mensili, di oltre il 40% superiore all’importo di fr. 3500.– fissato nell’attuale sentenza. Non si può dire quindi che la convenuta non sia chiamata a partecipare equamente al minor reddito dell’ex marito; anzi, essa deve sussidiare il proprio tenore di vita con il reddito della propria sostanza residua (fr. 300.– mensili). È vero che l’appellante si trova a dover ridimensionare il proprio livello di vita (rinunciando per esempio alla villa in cui abita durante i fine settimana), nondimeno tale sacrificio può essergli ragionevolmente imposto per evitare che la convenuta cada nell’indi-genza. Certo, essa migliorerà la sua situazione economica al momento in cui percepirà la prestazione AVS, ma al momento del pensionamento anche l’attore migliorerà – e di molto – i propri introiti (fatto incontroverso: sentenza, pag. 7 in alto). Entram-be le parti si trovano trattate così su un piano sostanzialmente paritario.

13.L’appellante chiede, in via subordinata, che la sentenza del Pre-tore esplichi effetto dal momento in cui è stata introdotta l’azio-ne di modifica (febbraio 1992) e non dal momento della sua emanazione (5 giugno 1995). La censura è fondata. Se la giustificazione alla base della modifica richiesta risulta esistere già al momento in cui è stata promossa l’azione, la sentenza deve avere effetto per principio da quel momento. Una deroga si giustifica per ragioni di equità, ove la restituzione degli importi riscossi in pendenza di causa non sia ragionevole perché nel frattempo il coniuge beneficiario ha usato il denaro per il proprio sostentamento (Bühler/Spühler, op. cit., nota 79 in fine ad art. 153 CC; I CCA, sentenza del 21 febbraio 1995 nella causa O. contro V., consid. __________). Nel caso in esame la riduzione di reddito addotta dall’attore sussisteva già nel febbraio del 1992, di modo che la modifica deve avere effetto da quel momento. I rigori della massima potrebbero essere temperati – eccezionalmente – qualora la convenuta avesse usato nel frattempo la pensione mensile per il proprio sostentamento. In concreto emerge però che l’attore non ha più versato alimenti per la convenuta dal febbraio 1992 (appello, pag. 9; fatto non contestato nelle osservazioni). Non vi è quindi ragione di far decorrere la modifica da una data successiva.

La convenuta asserisce che “la decisione deldies a quoè retta dalle considerazioni di equità del giudice” (osservazioni, pag. 8). In realtà il Pretore si è limitato a rilevare, nel giudizio impugnato, che la decorrenza dell’indicizzazionedoveva essere fissata al mese di gennaio 1993 perché la sentenza è “fondata su dei parametri di reddito aggiornati al 1993” (pag. 7). In appello la decorrenza dell’indicizzazione è pacifica (qualora fosse stata ridotta la pensione a fr. 2000.– mensili, l’attore avrebbe offerto finanche l’indicizzazione a valere dal gennaio 1992: appello, pag. 2). La riduzione della rendita come tale, per contro, entra in vigore il 5 giugno 1995 (dispositivo n. 1). È vero che con decreto cautelare coevo alla sentenza (4 giugno 1995) il Pretore ha ridotto la rendita, dal 5 gennaio 1993, a fr. 3500.– mensili indicizzati e che tale decreto non è stato impugnato. Se non che, una disciplina meramente cautelare non può assurgere a giudizio di merito. Se si pensa che con la petizione del 28 gennaio 1992 l’attore aveva chiesto la soppressione della rendita a partire dal febbraio 1992, non vi era ragione perché in sede di merito il giudice non statuisse al riguardo (art. 86 CPC). Se ne conclude che su questo punto l’appello è provvisto di buon fondamento e che la sentenza del Pretore va riformata di conseguenza.

14.Gli oneri del pronunciato odierno seguono il vicendevole grado di insuccesso (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene causa vinta sulla decorrenza della riduzione, ma soccombe tanto sulla soppressione della rendita quanto sulla riduzione proposta in via subordinata. Appare giustificato quindi ch’egli sopporti i tre quarti degli oneri processuali e che rifonda alla convenuta un’ adeguata indennità per ripetibili ridotte. Le spese processuali di primo grado possono rimanere invariate, la riforma della sentenza impugnata non influendo apprezzabilmente sul riparto stabilito dal Pretore.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 000 lordi mensili). Che, quindi, le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole, imprevisto e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto al momento del divorzio è indubbio, anche perché la comune esperienza fa apparire inverosimile che l’attore (nato nel 1937) possa ricrearsi una situazione di reddito analoga a quella del 1982. Egli fa valere persino, nell’appello, che con ogni probabilità rimarrà nuovamente disoccupato alla scadenza dell’attuale contratto di lavoro. Simile evenienza, non considerata dal Pretore perché prematura (sentenza, pag. 5 a metà), non può essere vagliata per la prima volta in appello. Dandosene gli estremi, l’attore se ne potrà valere ai fini di un’ulteriore azione di modifica.

6.Il problema di sapere in che misura un mutamento ragguardevole, imprevisto e duraturo delle circostanze giustifichi la soppres-sione – o la riduzione – di una rendita è una questione di equità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 363). Il giudizio deve fondarsi, in ogni modo, su un confronto tra la situazione economica delle parti al momento in cui è stata emanata la sentenza di divorzio (rispetti-vamente all’epoca in cui è stata firmata la convenzione sulle conseguenze accessorie) e la situazione che risulta dal fascicolo processuale dell’azione di modifica. L’onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombe a chi li invoca (Bühler/ Spühler, op. cit., nota 54 ad art. 153 CC), il diritto federale non imponendo l’applicazione del principio inquisitorio a tale riguardo (Bühler/Spühler, op. cit., nota 87 ad art. 153 CC).

7.In concreto il raffronto tra la situazione economica delle parti nel dicembre del 1982 e quello al momento in cui è stata introdotta l’azione di modifica, rispettivamente il momento in cui ha statuito il Pretore, è lacunoso. L’attore ha ampiamente documentato la diminuzione del suo reddito da attività lucrativa e la convenuta, senza reddito da lavoro, ha comprovato l’assottigliamento della propria sostanza. Nessun dato è stato addotto dall’attore, per contro, sulla sua consistenza patrimoniale nel dicembre del

1982. Il primo giudice ha accertato bensì la sostanza (quasi due milioni di franchi: sentenza, pag. 4 verso il basso) e il relativo reddito al momento del giudizio, ma non è riuscito a spiegarsi come l’interessato potesse pagare oltre fr. 60 000.– di interessi ipotecari annui sulla villa di __________ e come mai egli non tentasse nemmeno di appigionare lo stabile. A tale proposito l’attore non dà precisazioni, salvo allegare genericamente – in qualche riga – di aver contratto debiti presso familiari o amici (appello, pag. 8 e 11 a metà). Certo, egli rimprovera al Pretore di non averlo interrogato sul tema, tuttavia la doglianza sfiora il pretesto: intanto perché era suo compito (e non compito del giudice) dimostrare i fatti a fondamento dell’azione; in secondo luogo perché neppure nell’appello egli chiarisce i dubbi del Pretore, salvo asserire – in modo generico e senza alcun giustificativo – di essersi indebitato nei confronti di terzi. Ne deriva che, se peggioramento c’è stato anche per quanto riguarda la situazione economica dell’attore (ciò che in linea di principio è verosimile, l’interessato avendo fatto fronte a uscite superiori alle entrate), per la sua indeterminatezza tale circostanza va apprezzata con prudente criterio anche perché, una volta ridotta, la rendita dell’art. 152 CC non può più essere aumentata (DTF 120 II 5 con rinvii;Bühler/Spühler, op. cit., nota 78 ad art. 153 CC).

8.Nel dicembre del 1982 l’attore guadagnava, come detto, oltre   fr.

E. 1 In ordine la convenuta fa valere, nelle osservazioni al ricorso, che la richiesta subordinata dell’appellante sarebbe improponibile poiché mai formulata prima. L’argomentazione non può essere condivisa. Contrariamente a quel che la convenuta assume, la causa di soppressione e quella di riduzione non sono due azioni diverse. La richiesta di soppressione implica la possibilità, per il giudice, di ridurre semplicemente l’ammontare della rendita ( in maiore minus ), senza riguardo alla circostanza che l’attore abbia formulato conclusioni subordinate, il giudice decidendo per finire a termini di equità e non solo di diritto ( Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 56 e 76 ad art. 153 CC). Si seguisse la tesi della convenuta, del resto, il rigetto di una domanda di soppressione non impedirebbe all’attore di introdurre una nuova causa fondata sugli stessi fatti per ottenere soltanto una riduzione della rendita, ciò che offenderebbe l’economia processuale. Ne segue che in concreto non si è in presenza di alcuna mutazione dell’azione (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). L’appello è quindi ricevibile per intero.

E. 2 Il Pretore si è interrogato anzitutto – nel caso in esame – sulla natura della rendita, rilevando che se nella fattispecie il contributo non presenta le caratteristiche dell’art. 151 CC (il divorzio non è stato pronunciato per colpa del marito), esso non denota nemmeno i requisiti dell’art. 152 CC (rendita di mera indigenza). Ciò premesso, egli ha accertato che rispetto all’epoca del divor-zio la situazione economica della convenuta – senza attività lucrativa, allora come ora – non era migliorata, anzi si era degradata anche in seguito a investimenti sbagliati (diminuzione della sostanza da fr. 550 000.– a poco più di fr. 100 000.–). Peggiorato era altresì il reddito dell’attore da attività lucrativa, che al momento del divorzio (dicembre 1982) ammontava a circa fr. 22 000.– lordi mensili; se non che, nell’ottobre del 1991 l’at-tore era stato licenziato per ragioni non dipendenti dalla sua volontà ed era rimasto senza lavoro fino al dicembre 1992 (con un’indennità di disoccupazione, nel 1992, di fr. 5748.– mensili netti). Ritrovato un impiego in Germania nel gennaio 1993, egli è tornato a percepire un salario, però di DM 15 000 lordi mensili (DM 7813.25 al netto da assicurazioni e imposte), considerevol-mente inferiore a quello del 1982. Quanto alla sostanza dell’attore e al relativo reddito, il Pretore non è stato in grado di accertarne la reale entità nel dicembre del 1982, ma ha constatato che l’interessato è proprietario sin dal 1976 di una villa a __________ (Canton Ginevra), il cui valore ascende a fr. 2 504 000.– e sulla quale gravano ipoteche per fr. 639 600.–. Ha appurato inoltre che almeno dal 1987 l’attore possiede un immobile a Zugo, ipotecato per fr. 91 670.– e il cui reddito annuo (netto) è di fr. 24 466.–. Inoltre l’attore “ha pure ricevuto qualche cosa dall’eredità del padre (seppure verosimilmente di non ingente importanza)”, è titolare di due conti salario (l’uno con un saldo fr. 50 000.–, l’altro di fr. 10 000.–) e ha un conto ipotecario in una banca di Ginevra. Se non che, pur con tale sostanza, il Pretore si è domandato come l’attore potesse coprire oneri ipotecari per fr. 60 920.– annui solo sulla villa di __________ ed erogare contributi ai figli per fr. 45 000.– l’anno. Comunque fosse, egli ha ritenuto che l’attore poteva quanto meno appigionare la villa (ricavando almeno fr. 6000.– mensili) e ritirarsi in un alloggio meno costoso. Dopo il pensionamento, inoltre, egli riscuoterà una pensione di fr. 9619.90 mensili (finanche superiore al suo stipendio attuale), mentre la convenuta percepirà soltanto la rendita AVS. Valutato l’insieme delle circostanze secondo equità, il Pretore ha ridotto per finire il contributo alimentare litigioso, limitatamente però da fr. 4500.– a fr. 3500.– mensili, “da adeguarsi in fr. 4000.– non appena verrà a cessare l’obbligo di mantenimento del padre per uno (qualsiasi) dei tre figli”.

E. 3 L’attore ribadisce in sintesi, nell’appello, che l’anno 1992 è stato per lui disastroso (maggiore uscita di fr. 82 798.–), che nel frattempo il suo stipendio in marchi tedeschi si è ulteriormente deprezzato per rapporto al franco svizzero, ch’egli ha potuto far fronte ai suoi impegni finanziari solo grazie “all’aiuto dei suoi familiari o amici con una posizione debitoria che sta ampliando in questi ultimi mesi man mano che il tempo passa”, che in ogni modo la riduzione del contributo sarebbe dovuta entrare in vigore il giorno della domanda (non il 5 giugno 1995) e che egli non ha alcuna sostanza occulta cui attingere. La decisione impugnata privilegerebbe inoltre la convenuta, che “si limita a spendere senza tenere conto sia dei figli sia dell’ex marito”. Considerata anche solo la diminuzione del suo reddito (60%), la riduzione del contributo litigioso a fr. 2000.– mensili è, nella peggiore delle ipotesi, il minimo ch’egli possa pretendere.

E. 4 La rendita controversa è dovuta a norma dell’art. 152 CC. Le parti ne convengono (appello, pag. 3; osservazioni all’appello, pag. 4 in basso). Ora, l’art. 153 cpv. 2 CC stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandare di esserne liberato o che essa sia ridotta quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito; così pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondono all’entità della rendita. Poco importa che la rendita sia dovuta per convenzione o per sentenza omologata dal giudice: decisivo è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole, imprevisto e – secondo il normale andamento delle cose – duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 117 II 363 consid. __________ in fine).

E. 5 Nel caso specifico le condizioni economiche in cui versa la beneficiaria della rendita non sono migliorate rispetto all’epoca del divorzio (anzi, sono peggiorate). Deteriorata si è anche la capacità di guadagno dell’attore, che nel dicembre del 1982 percepiva uno stipendio di oltre fr. 20 000.– mensili netti, ma che nell’ottobre del 1991 ha visto precipitare le sue entrate attorno a fr. 5750.– mensili netti (indennità di disoccupazione), e ciò fino al dicembre 1992 quando ha ritrovato un lavoro, ancorché meno rimunerato (DM 15 000 lordi mensili). Che, quindi, le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole, imprevisto e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto al momento del divorzio è indubbio, anche perché la comune esperienza fa apparire inverosimile che l’attore (nato nel 1937) possa ricrearsi una situazione di reddito analoga a quella del 1982. Egli fa valere persino, nell’appello, che con ogni probabilità rimarrà nuovamente disoccupato alla scadenza dell’attuale contratto di lavoro. Simile evenienza, non considerata dal Pretore perché prematura (sentenza, pag. 5 a metà), non può essere vagliata per la prima volta in appello. Dandosene gli estremi, l’attore se ne potrà valere ai fini di un’ulteriore azione di modifica.

E. 6 Il problema di sapere in che misura un mutamento ragguardevole, imprevisto e duraturo delle circostanze giustifichi la soppres-sione – o la riduzione – di una rendita è una questione di equità ( Hinderling/Steck , Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 363). Il giudizio deve fondarsi, in ogni modo, su un confronto tra la situazione economica delle parti al momento in cui è stata emanata la sentenza di divorzio (rispetti-vamente all’epoca in cui è stata firmata la convenzione sulle conseguenze accessorie) e la situazione che risulta dal fascicolo processuale dell’azione di modifica. L’onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombe a chi li invoca ( Bühler/ Spühler , op. cit., nota 54 ad art. 153 CC), il diritto federale non imponendo l’applicazione del principio inquisitorio a tale riguardo ( Bühler/Spühler , op. cit., nota 87 ad art. 153 CC).

E. 7 In concreto il raffronto tra la situazione economica delle parti nel dicembre del 1982 e quello al momento in cui è stata introdotta l’azione di modifica, rispettivamente il momento in cui ha statuito il Pretore, è lacunoso. L’attore ha ampiamente documentato la diminuzione del suo reddito da attività lucrativa e la convenuta, senza reddito da lavoro, ha comprovato l’assottigliamento della propria sostanza. Nessun dato è stato addotto dall’attore, per contro, sulla sua consistenza patrimoniale nel dicembre del

1982. Il primo giudice ha accertato bensì la sostanza (quasi due milioni di franchi: sentenza, pag. 4 verso il basso) e il relativo reddito al momento del giudizio, ma non è riuscito a spiegarsi come l’interessato potesse pagare oltre fr. 60 000.– di interessi ipotecari annui sulla villa di __________ e come mai egli non tentasse nemmeno di appigionare lo stabile. A tale proposito l’attore non dà precisazioni, salvo allegare genericamente – in qualche riga – di aver contratto debiti presso familiari o amici (appello, pag. 8 e 11 a metà). Certo, egli rimprovera al Pretore di non averlo interrogato sul tema, tuttavia la doglianza sfiora il pretesto: intanto perché era suo compito (e non compito del giudice) dimostrare i fatti a fondamento dell’azione; in secondo luogo perché neppure nell’appello egli chiarisce i dubbi del Pretore, salvo asserire – in modo generico e senza alcun giustificativo – di essersi indebitato nei confronti di terzi. Ne deriva che, se peggioramento c’è stato anche per quanto riguarda la situazione economica dell’attore (ciò che in linea di principio è verosimile, l’interessato avendo fatto fronte a uscite superiori alle entrate), per la sua indeterminatezza tale circostanza va apprezzata con prudente criterio anche perché, una volta ridotta, la rendita dell’art. 152 CC non può più essere aumentata (DTF 120 II 5 con rinvii; Bühler/Spühler , op. cit., nota 78 ad art. 153 CC).

E. 8 Nel dicembre del 1982 l’attore guadagnava, come detto, oltre   fr. 20 000.– netti mensili (appello, pag. 8) e doveva stanziare contributi per complessivi fr. 7500.– (fr. 4500.– alla moglie e fr. 3000.– per i tre figli, allora di 11, 9 e 8 anni). Non è dato di sapere quale fosse la sua sostanza né il reddito di tale sostanza. Nel gennaio del 1992 (introduzione della causa) l’attore riscuoteva un’indennità di disoccupazione di circa fr. 5750.– mensili (importo non contestato: sentenza, pag. 4 in fondo) e avrebbe dovuto erogare, per il solo effetto del rincaro intervenuto fra gennaio 1983 e gennaio 1992, fr. 5935.– mensili alla mo-glie e fr. 4950.– complessivi per i tre figli, tutti ancora a suo carico (memoriale conclusivo dell’11 gennaio 1995, pag. 6). Al momento in cui il Pretore ha statuito, infine, l’attore guadagnava DM 7813.25 al netto da imposta, ovvero circa fr. 6500.– mensili; non è dato di sapere se e quanti figli fossero ancora a suo carico. L’ammontare della sostanza è verosimilmente diminuito, ma non si sa di quanto. Sia come sia, i contributi fissati nella sen-tenza di divorzio (doc. __________) sono ormai manifestamente spropor-zionati alla sua capacità di reddito. D’altro lato occorre anche considerare che all’epoca del divorzio la pensione alimentare per la moglie (fr. 4500.– mensili di allora) era stata pattuita con liberalità, tant’è che il contributo era abbondantemente superiore a quanto sarebbe stato necessario per rimediare a uno stato di indigenza. Tale deliberata larghezza nel garantire un agiato tenore di vita va considerata anche nell’ambito di una riduzione ( Bühler/Spühler , op. cit., nota 57 ad art. 153 CC). Rimane da esaminare in che misura.

E. 9 Una soppressione pura e semplice della rendita litigiosa non si giustifica. Per conseguire un esonero totale dall’obbligo alimentare l’attore avrebbe dovuto dimostrare che, continuando a versare alla convenuta anche una pur minima somma, egli stesso cadrebbe nel bisogno o dovrebbe affrontare privazioni maggiori di quelle imposte alla convenuta ( Bühler/Spühler , op. cit., note 73 segg. ad art. 153 CC con richiami). La mancanza di dati affidabili sull’entità della sostanza e del relativo reddito non permette una conclusione del genere, tanto meno se si pensa che l’ap-pellante continua ad abitare nella villa di __________ durante i fine settimana – pagando oneri ipotecari di oltre fr. 60 000.– annui (appello, pag. 6) – senza nemmeno tentare di ridurre le spese ritirandosi in un alloggio meno costoso.

E. 10 Quanto all’ammontare della riduzione, legittima in linea di principio poiché – come detto – la rendita fissata nella sentenza di divorzio appare ormai esagerata per rapporto all’odierna situazione economica dell’attore, giovi rilevare che la convenuta ha un fabbisogno minimo valutabile in non meno di fr. 3300.– men-sili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 940.–, rispettivamente fr. 1025.– dal 1° gennaio 1994, locazione stimata fr. 1250.–, premio della cassa malati stimato fr. 250.–, onere fiscale stimato fr. 250.–, più il 20% come stabiliscono dottrina e giurisprudenza: DTF 121 III 49; Hinderling/Steck , op. cit., pag. 298 con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro , Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 152 n. 760 seg.). La sua capacità di guadagno è pressoché nulla o, comunque sia, non apprezzabile: nata nel 1938, essa non risulta avere una formazione professionale, non consta aver lavorato né durante né dopo il matrimonio e le sue prospettive di inserimento nel mondo economico sono – al giorno d’oggi – illusorie. L’unico reddito conseguibile è quello della sostanza (ridotta a poco più di fr. 100 000.–), ovvero fr. 300.– mensili circa, mentre non si può ragionevolmente pretendere ch’essa consumi il capitale residuo, non avendo neppure una previdenza professionale (fatto pacifico: sentenza, pag. 7 in alto; sul tema: DTF 120 II 4, commentata da Koller in: AJP/PJA 3/1994 pag. 1198).

E. 11 L’attore rimprovera alla convenuta di aver dilapidato gran parte della somma ricevuta in esito allo scioglimento del regime dei beni (fr. 550 000.–). Che l’appellata abbia perso una parte del capitale con investimenti nell’acquisto di oro e argento è accertato dal Pretore (sentenza, pag. 4 a metà) e ammesso dalla convenuta medesima (osservazioni all’appello, pag. 5 in basso). L’operazione si è quindi rivelata infelice, ma non può dirsi che fosse temeraria. Nella riduzione della rendita si terrà conto della circostanza, in ogni modo, che la convenuta deve lasciarsi imputare anche un certo scadimento del tenore di vita dovuto a tali investimenti sbagliati. Resta il fatto che, allo stato attuale delle cose, la convenuta abbisogna di almeno fr. 3000.– mensili per coprire il proprio fabbisogno minimo . Una riduzione della rendita sotto tale minimo sarebbe potuta entrare in considerazione solo qualora

– in analogia a quanto si è spiegato dianzi (consid. __________ in fine) – l’attore avesse dimostrato che, continuando ad assicurare alla convenuta anche il solo fabbisogno minimo, lui stesso sarebbe caduto nel bisogno o avrebbe dovuto affrontare privazioni maggiori di quelle imposte all’ex coniuge (in pratica: si sarebbe visto sottrarre egli stesso una parte del proprio fabbisogno minimo). Tale prova non è stata lontanamente addotta, ove si pensi che il quadro economico da egli fornito per il 1992 (appello, pag. 6) non comprende né la sostanza né il reddito di tale sostanza e che gli interrogativi sollevati dal Pretore sono rimasti senza risposta concreta.

E. 12 Occorre ancora ponderare la circostanza che all’epoca del divorzio la pensione alimentare era stata pattuita con larghezza, in modo da garantire alla convenuta un buon tenore di vita. Pur considerando che il reddito dell’attore da attività lucrativa ha subìto un tracollo del 60% (appello, pag. 13) e che la convenuta ha perso parte del patrimonio per causa propria, appare equo riconoscere alla convenuta un certo margine sul fabbisogno minimo, che può essere stimato in fr. 500.– mensili fino al momento in cui il marito avrà a carico il contributo per i tre figli. Allorché questi comincerà a essere sgravato da tale onere, non vi sarà motivo per non reintegrare la convenuta in un tenore di vita più consono allo spirito della sentenza di divorzio, portando il contributo mensile a fr. 4000.–. Ciò non significa trascurare le difficoltà economiche dimostrate dall’attore: stando alla sentenza di divorzio, in effetti, nel gennaio del 1993 la convenuta avrebbe potuto riscuotere una rendita di fr. 5935.– mensili, di oltre il 40% superiore all’importo di fr. 3500.– fissato nell’attuale sentenza. Non si può dire quindi che la convenuta non sia chiamata a partecipare equamente al minor reddito dell’ex marito; anzi, essa deve sussidiare il proprio tenore di vita con il reddito della propria sostanza residua (fr. 300.– mensili). È vero che l’appellante si trova a dover ridimensionare il proprio livello di vita (rinunciando per esempio alla villa in cui abita durante i fine settimana), nondimeno tale sacrificio può essergli ragionevolmente imposto per evitare che la convenuta cada nell’indi-genza. Certo, essa migliorerà la sua situazione economica al momento in cui percepirà la prestazione AVS, ma al momento del pensionamento anche l’attore migliorerà – e di molto – i propri introiti (fatto incontroverso: sentenza, pag. 7 in alto). Entram-be le parti si trovano trattate così su un piano sostanzialmente paritario.

E. 13 L’appellante chiede, in via subordinata, che la sentenza del Pre-tore esplichi effetto dal momento in cui è stata introdotta l’azio-ne di modifica (febbraio 1992) e non dal momento della sua emanazione (5 giugno 1995). La censura è fondata. Se la giustificazione alla base della modifica richiesta risulta esistere già al momento in cui è stata promossa l’azione, la sentenza deve avere effetto per principio da quel momento. Una deroga si giustifica per ragioni di equità, ove la restituzione degli importi riscossi in pendenza di causa non sia ragionevole perché nel frattempo il coniuge beneficiario ha usato il denaro per il proprio sostentamento ( Bühler/Spühler , op. cit., nota 79 in fine ad art. 153 CC; I CCA, sentenza del 21 febbraio 1995 nella causa O. contro V., consid. __________). Nel caso in esame la riduzione di reddito addotta dall’attore sussisteva già nel febbraio del 1992, di modo che la modifica deve avere effetto da quel momento. I rigori della massima potrebbero essere temperati – eccezionalmente – qualora la convenuta avesse usato nel frattempo la pensione mensile per il proprio sostentamento. In concreto emerge però che l’attore non ha più versato alimenti per la convenuta dal febbraio 1992 (appello, pag. 9; fatto non contestato nelle osservazioni). Non vi è quindi ragione di far decorrere la modifica da una data successiva. La convenuta asserisce che “la decisione del dies a quo è retta dalle considerazioni di equità del giudice” (osservazioni, pag. 8). In realtà il Pretore si è limitato a rilevare, nel giudizio impugnato, che la decorrenza dell’ indicizzazione doveva essere fissata al mese di gennaio 1993 perché la sentenza è “fondata su dei parametri di reddito aggiornati al 1993” (pag. 7). In appello la decorrenza dell’indicizzazione è pacifica (qualora fosse stata ridotta la pensione a fr. 2000.– mensili, l’attore avrebbe offerto finanche l’indicizzazione a valere dal gennaio 1992: appello, pag. 2). La riduzione della rendita come tale, per contro, entra in vigore il 5 giugno 1995 (dispositivo n. 1). È vero che con decreto cautelare coevo alla sentenza (4 giugno 1995) il Pretore ha ridotto la rendita, dal 5 gennaio 1993, a fr. 3500.– mensili indicizzati e che tale decreto non è stato impugnato. Se non che, una disciplina meramente cautelare non può assurgere a giudizio di merito. Se si pensa che con la petizione del 28 gennaio 1992 l’attore aveva chiesto la soppressione della rendita a partire dal febbraio 1992, non vi era ragione perché in sede di merito il giudice non statuisse al riguardo (art. 86 CPC). Se ne conclude che su questo punto l’appello è provvisto di buon fondamento e che la sentenza del Pretore va riformata di conseguenza.

E. 14 Gli oneri del pronunciato odierno seguono il vicendevole grado di insuccesso (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene causa vinta sulla decorrenza della riduzione, ma soccombe tanto sulla soppressione della rendita quanto sulla riduzione proposta in via subordinata. Appare giustificato quindi ch’egli sopporti i tre quarti degli oneri processuali e che rifonda alla convenuta un’ adeguata indennità per ripetibili ridotte. Le spese processuali di primo grado possono rimanere invariate, la riforma della sentenza impugnata non influendo apprezzabilmente sul riparto stabilito dal Pretore.

E. 20 000.– netti mensili (appello, pag. 8) e doveva stanziare contributi per complessivi fr. 7500.– (fr. 4500.– alla moglie e

fr. 3000.– per i tre figli, allora di 11, 9 e 8 anni). Non è dato di sapere quale fosse la sua sostanza né il reddito di tale sostanza. Nel gennaio del 1992 (introduzione della causa) l’attore riscuoteva un’indennità di disoccupazione di circa fr. 5750.– mensili (importo non contestato: sentenza, pag. 4 in fondo) e avrebbe dovuto erogare, per il solo effetto del rincaro intervenuto fra gennaio 1983 e gennaio 1992, fr. 5935.– mensili alla mo-glie e fr. 4950.– complessivi per i tre figli, tutti ancora a suo carico (memoriale conclusivo dell’11 gennaio 1995, pag. 6). Al momento in cui il Pretore ha statuito, infine, l’attore guadagnava DM 7813.25 al netto da imposta, ovvero circa fr. 6500.– mensili; non è dato di sapere se e quanti figli fossero ancora a suo carico. L’ammontare della sostanza è verosimilmente diminuito, ma non si sa di quanto. Sia come sia, i contributi fissati nella sen-tenza di divorzio (doc. __________) sono ormai manifestamente spropor-zionati alla sua capacità di reddito. D’altro lato occorre anche considerare che all’epoca del divorzio la pensione alimentare per la moglie (fr. 4500.– mensili di allora) era stata pattuita con liberalità, tant’è che il contributo era abbondantemente superiore a quanto sarebbe stato necessario per rimediare a uno stato di indigenza. Tale deliberata larghezza nel garantire un agiato tenore di vita va considerata anche nell’ambito di una riduzione (Bühler/Spühler, op. cit., nota 57 ad art. 153 CC). Rimane da esaminare in che misura.

9.Una soppressione pura e semplice della rendita litigiosa non si giustifica. Per conseguire un esonero totale dall’obbligo alimentare l’attore avrebbe dovuto dimostrare che, continuando a versare alla convenuta anche una pur minima somma, egli stesso cadrebbe nel bisogno o dovrebbe affrontare privazioni maggiori di quelle imposte alla convenuta (Bühler/Spühler, op. cit., note 73 segg. ad art. 153 CC con richiami). La mancanza di dati affidabili sull’entità della sostanza e del relativo reddito non permette una conclusione del genere, tanto meno se si pensa che l’ap-pellante continua ad abitare nella villa di __________ durante i fine settimana – pagando oneri ipotecari di oltre fr. 60 000.– annui (appello, pag. 6) – senza nemmeno tentare di ridurre le spese ritirandosi in un alloggio meno costoso.

10.Quanto all’ammontare della riduzione, legittima in linea di principio poiché – come detto – la rendita fissata nella sentenza di divorzio appare ormai esagerata per rapporto all’odierna situazione economica dell’attore, giovi rilevare che la convenuta ha un fabbisognominimovalutabile in non meno di fr. 3300.– men-sili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 940.–, rispettivamente fr. 1025.– dal 1° gennaio 1994, locazione stimata fr. 1250.–, premio della cassa malati stimato fr. 250.–, onere fiscale stimato fr. 250.–, più il 20% come stabiliscono dottrina e giurisprudenza: DTF 121 III 49;Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 con numerosi rinvii;Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 152 n. 760 seg.). La sua capacità di guadagno è pressoché nulla o, comunque sia, non apprezzabile: nata nel 1938, essa non risulta avere una formazione professionale, non consta aver lavorato né durante né dopo il matrimonio e le sue prospettive di inserimento nel mondo economico sono – al giorno d’oggi – illusorie. L’unico reddito conseguibile è quello della sostanza (ridotta a poco più di fr. 100 000.–), ovvero fr. 300.– mensili circa, mentre non si può ragionevolmente pretendere ch’essa consumi il capitale residuo, non avendo neppure una previdenza professionale (fatto pacifico: sentenza, pag. 7 in alto; sul tema: DTF 120 II 4, commentata daKollerin: AJP/PJA 3/1994 pag. 1198).

11.L’attore rimprovera alla convenuta di aver dilapidato gran parte della somma ricevuta in esito allo scioglimento del regime dei beni (fr. 550 000.–). Che l’appellata abbia perso una parte del capitale con investimenti nell’acquisto di oro e argento è accertato dal Pretore (sentenza, pag. 4 a metà) e ammesso dalla convenuta medesima (osservazioni all’appello, pag. 5 in basso). L’operazione si è quindi rivelata infelice, ma non può dirsi che fosse temeraria. Nella riduzione della rendita si terrà conto della circostanza, in ogni modo, che la convenuta deve lasciarsi imputare anche un certo scadimento del tenore di vita dovuto a tali investimenti sbagliati. Resta il fatto che, allo stato attuale delle cose, la convenuta abbisogna di almeno fr. 3000.– mensili per coprire il proprio fabbisognominimo. Una riduzione della rendita sotto tale minimo sarebbe potuta entrare in considerazione solo qualora – in analogia a quanto si è spiegato dianzi (consid. __________ in fine) – l’attore avesse dimostrato che, continuando ad assicurare alla convenuta anche il solo fabbisogno minimo, lui stesso sarebbe caduto nel bisogno o avrebbe dovuto affrontare privazioni maggiori di quelle imposte all’ex coniuge (in pratica: si sarebbe visto sottrarre egli stesso una parte del proprio fabbisogno minimo). Tale prova non è stata lontanamente addotta, ove si pensi che il quadro economico da egli fornito per il 1992 (appello, pag. 6) non comprende né la sostanza né il reddito di tale sostanza e che gli interrogativi sollevati dal Pretore sono rimasti senza risposta concreta.

12.Occorre ancora ponderare la circostanza che all’epoca del divorzio la pensione alimentare era stata pattuita con larghezza, in modo da garantire alla convenuta un buon tenore di vita. Pur considerando che il reddito dell’attore da attività lucrativa ha subìto un tracollo del 60% (appello, pag. 13) e che la convenuta ha perso parte del patrimonio per causa propria, appare equo riconoscere alla convenuta un certo margine sul fabbisogno minimo, che può essere stimato in fr. 500.– mensili fino al momento in cui il marito avrà a carico il contributo per i tre figli. Allorché questi comincerà a essere sgravato da tale onere, non vi sarà motivo per non reintegrare la convenuta in un tenore di vita più consono allo spirito della sentenza di divorzio, portando il contributo mensile a fr. 4000.–. Ciò non significa trascurare le difficoltà economiche dimostrate dall’attore: stando alla sentenza di divorzio, in effetti, nel gennaio del 1993 la convenuta avrebbe potuto riscuotere una rendita di fr. 5935.– mensili, di oltre il 40% superiore all’importo di fr. 3500.– fissato nell’attuale sentenza. Non si può dire quindi che la convenuta non sia chiamata a partecipare equamente al minor reddito dell’ex marito; anzi, essa deve sussidiare il proprio tenore di vita con il reddito della propria sostanza residua (fr. 300.– mensili). È vero che l’appellante si trova a dover ridimensionare il proprio livello di vita (rinunciando per esempio alla villa in cui abita durante i fine settimana), nondimeno tale sacrificio può essergli ragionevolmente imposto per evitare che la convenuta cada nell’indi-genza. Certo, essa migliorerà la sua situazione economica al momento in cui percepirà la prestazione AVS, ma al momento del pensionamento anche l’attore migliorerà – e di molto – i propri introiti (fatto incontroverso: sentenza, pag. 7 in alto). Entram-be le parti si trovano trattate così su un piano sostanzialmente paritario.

13.L’appellante chiede, in via subordinata, che la sentenza del Pre-tore esplichi effetto dal momento in cui è stata introdotta l’azio-ne di modifica (febbraio 1992) e non dal momento della sua emanazione (5 giugno 1995). La censura è fondata. Se la giustificazione alla base della modifica richiesta risulta esistere già al momento in cui è stata promossa l’azione, la sentenza deve avere effetto per principio da quel momento. Una deroga si giustifica per ragioni di equità, ove la restituzione degli importi riscossi in pendenza di causa non sia ragionevole perché nel frattempo il coniuge beneficiario ha usato il denaro per il proprio sostentamento (Bühler/Spühler, op. cit., nota 79 in fine ad art. 153 CC; I CCA, sentenza del 21 febbraio 1995 nella causa O. contro V., consid. __________). Nel caso in esame la riduzione di reddito addotta dall’attore sussisteva già nel febbraio del 1992, di modo che la modifica deve avere effetto da quel momento. I rigori della massima potrebbero essere temperati – eccezionalmente – qualora la convenuta avesse usato nel frattempo la pensione mensile per il proprio sostentamento. In concreto emerge però che l’attore non ha più versato alimenti per la convenuta dal febbraio 1992 (appello, pag. 9; fatto non contestato nelle osservazioni). Non vi è quindi ragione di far decorrere la modifica da una data successiva.

La convenuta asserisce che “la decisione deldies a quoè retta dalle considerazioni di equità del giudice” (osservazioni, pag. 8). In realtà il Pretore si è limitato a rilevare, nel giudizio impugnato, che la decorrenza dell’indicizzazionedoveva essere fissata al mese di gennaio 1993 perché la sentenza è “fondata su dei parametri di reddito aggiornati al 1993” (pag. 7). In appello la decorrenza dell’indicizzazione è pacifica (qualora fosse stata ridotta la pensione a fr. 2000.– mensili, l’attore avrebbe offerto finanche l’indicizzazione a valere dal gennaio 1992: appello, pag. 2). La riduzione della rendita come tale, per contro, entra in vigore il 5 giugno 1995 (dispositivo n. 1). È vero che con decreto cautelare coevo alla sentenza (4 giugno 1995) il Pretore ha ridotto la rendita, dal 5 gennaio 1993, a fr. 3500.– mensili indicizzati e che tale decreto non è stato impugnato. Se non che, una disciplina meramente cautelare non può assurgere a giudizio di merito. Se si pensa che con la petizione del 28 gennaio 1992 l’attore aveva chiesto la soppressione della rendita a partire dal febbraio 1992, non vi era ragione perché in sede di merito il giudice non statuisse al riguardo (art. 86 CPC). Se ne conclude che su questo punto l’appello è provvisto di buon fondamento e che la sentenza del Pretore va riformata di conseguenza.

14.Gli oneri del pronunciato odierno seguono il vicendevole grado di insuccesso (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene causa vinta sulla decorrenza della riduzione, ma soccombe tanto sulla soppressione della rendita quanto sulla riduzione proposta in via subordinata. Appare giustificato quindi ch’egli sopporti i tre quarti degli oneri processuali e che rifonda alla convenuta un’ adeguata indennità per ripetibili ridotte. Le spese processuali di primo grado possono rimanere invariate, la riforma della sentenza impugnata non influendo apprezzabilmente sul riparto stabilito dal Pretore.

Dispositiv
  1. L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1, primo capoverso, della sentenza impugnata è così riformato: La petizione è parzialmente accolta, nel senso che la pensione alimentare a favore di __________ __________ stabilita con sentenza del 6 dicembre 1982 dal Tribunale di prima istanza del Canton Ginevra (12ª Camera) a carico di __________ __________ è ridotta a fr. 3500.– mensili, da versare vita natural durante entro il 5 di ogni mese a decorrere dal febbraio 1992, rispettivamente a fr. 4000.– mensili dal giorno in cui decadrà uno qualsiasi dei contributi alimentari dovuti da __________ __________ ai figli. Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
  2. Gli oneri processuali, consistenti in: a)tassa di giustizia      fr. 800.– b)spese                         fr.   50.– fr. 850.– già anticipati dall’appellante, sono posti per un quarto a carico di __________ __________ e per tre quarti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili ridotte di appello.
  3. Intimazione: – avv. __________ __________ __________, __________; – avv. dott. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La Segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.95.00225

Lugano,

20 agosto 1996

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (modifica di sentenza di divorzio)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 28 gennaio 1992da

__________ __________,__________(__________)

(patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)

contro

__________ __________,ora in__________

(patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti:

punti di questione:

1.   Se dev’essere accolto l’appello del 27 giugno 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 4 giugno 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

A.Il 6 dicembre 1982 è stato pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1937) e __________ nata __________ (1938). I figli __________ (__________1971), __________ (__________1973) e __________ (____________________

1974) sono stati affidati alla madre. __________ __________ è stato condannato a versare un contributo mensile di fr. 4500.–indicizzati per la moglie e uno di fr. 1000.– indicizzati per ciascun figlio (fr. 1250.– dopo i 15 anni), oltre gli assegni familiari. Tale sentenza è passata in giudicato.

B.__________ __________ ha promosso causa il 28 gennaio 1992 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere la soppressione, dal 1° febbraio 1992, del contributo alimentare a favore di __________ __________. Quest’ultima si è opposta alla domanda e ha postulato il rigetto della petizione. Nel successivo scambio di atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste. L’udienza preliminare ha avuto luogo il __________ 1992.

C.L’11 gennaio 1993 __________ __________ ha presentato un’istanza cautelare perché, in pendenza di causa, il contributo mensile da lui dovuto alla moglie fosse sospeso “con effetto retroattivo dal 1° febbraio 1992”. Al contraddittorio del 9 febbraio 1993, indetto per discutere l’istanza, la convenuta ha ribadito la propria oppo-sizione a qualsiasi riduzione del contributo. Il procedimento è stato istruito parallelamente all’azione di merito.

D.Chiusa l’istruttoria, __________ __________ ha introdotto un memoriale conclusivo dell’11 gennaio 1995 in cui ha riaffermato la domanda tendente alla soppressione del contributo litigioso, tanto in via cautelare quanto nel merito. __________ __________ ha inoltrato a sua volta un memoriale conclusivo, del 29 dicembre 1994, inteso al completo rigetto dell’azione. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

E.Con decreto del 4 giugno 1995 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza cautelare e ha ridotto il contributo alimentare per __________ __________ a fr. 3500.– mensili indicizzati dal 5 gennaio 1993. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste per un quarto a carico della convenuta e per tre quarti a carico dell’istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 600.– per ripetibili ridotte. Il decreto cautelare non è stato oggetto di impugnazione.

F.Statuendo lo stesso 4 giugno 1995 sull’azione di merito, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ridotto a fr. 3500.– mensili indicizzati il contributo mensile per la convenuta a valere dal 5 giugno 1995, “da adeguarsi in fr. 4000.– non appena verrà a cessare l’obbligo di mantenimento del padre per uno (qualsiasi) dei tre figli”. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1600.–, sono state poste per un quarto a carico della convenuta e per tre quarti a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 4000.– per ripetibili ridotte.

G.Contro la sentenza di merito __________ __________ ha interposto il 27 giugno 1995 un appello in cui chiede – come nella petizione – che il contributo alimentare per l’ex moglie sia abolito dal 1° febbraio 1992, subordinatamente ch’esso sia ridotto a fr. 2000.– mensili dal febbraio 1992 (adeguati all’indice nazionale dei prezzi al consumo del gennaio 1992), offrendo in tal caso la metà delle spese processuali e fr. 2667.– a titolo di ripetibili ridotte. Nelle sue osservazioni del 9 agosto 1995 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello e per la conferma della sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:

1.In ordine la convenuta fa valere, nelle osservazioni al ricorso, che la richiesta subordinata dell’appellante sarebbe improponibile poiché mai formulata prima. L’argomentazione non può essere condivisa. Contrariamente a quel che la convenuta assume, la causa di soppressione e quella di riduzione non sono due azioni diverse. La richiesta di soppressione implica la possibilità, per il giudice, di ridurre semplicemente l’ammontare della rendita (in maiore minus), senza riguardo alla circostanza che l’attore abbia formulato conclusioni subordinate, il giudice decidendo per finire a termini di equità e non solo di diritto (Bühler/Spühlerin: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 56 e 76 ad art. 153 CC). Si seguisse la tesi della convenuta, del resto, il rigetto di una domanda di soppressione non impedirebbe all’attore di introdurre una nuova causa fondata sugli stessi fatti per ottenere soltanto una riduzione della rendita, ciò che offenderebbe l’economia processuale. Ne segue che in concreto non si è in presenza di alcuna mutazione dell’azione (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). L’appello è quindi ricevibile per intero.

2.Il Pretore si è interrogato anzitutto – nel caso in esame – sulla natura della rendita, rilevando che se nella fattispecie il contributo non presenta le caratteristiche dell’art. 151 CC (il divorzio non è stato pronunciato per colpa del marito), esso non denota nemmeno i requisiti dell’art. 152 CC (rendita di mera indigenza). Ciò premesso, egli ha accertato che rispetto all’epoca del divor-zio la situazione economica della convenuta – senza attività lucrativa, allora come ora – non era migliorata, anzi si era degradata anche in seguito a investimenti sbagliati (diminuzione della sostanza da fr. 550 000.– a poco più di fr. 100 000.–). Peggiorato era altresì il reddito dell’attore da attività lucrativa, che al momento del divorzio (dicembre 1982) ammontava a circa

fr. 22 000.– lordi mensili; se non che, nell’ottobre del 1991 l’at-tore era stato licenziato per ragioni non dipendenti dalla sua volontà ed era rimasto senza lavoro fino al dicembre 1992 (con un’indennità di disoccupazione, nel 1992, di fr. 5748.– mensili netti). Ritrovato un impiego in Germania nel gennaio 1993, egli è tornato a percepire un salario, però di DM 15 000 lordi mensili (DM 7813.25 al netto da assicurazioni e imposte), considerevol-mente inferiore a quello del 1982.

Quanto alla sostanza dell’attore e al relativo reddito, il Pretore non è stato in grado di accertarne la reale entità nel dicembre del 1982, ma ha constatato che l’interessato è proprietario sin dal 1976 di una villa a __________ (Canton Ginevra), il cui valore ascende a fr. 2 504 000.– e sulla quale gravano ipoteche per

fr. 639 600.–. Ha appurato inoltre che almeno dal 1987 l’attore possiede un immobile a Zugo, ipotecato per fr. 91 670.– e il cui reddito annuo (netto) è di fr. 24 466.–. Inoltre l’attore “ha pure ricevuto qualche cosa dall’eredità del padre (seppure verosimilmente di non ingente importanza)”, è titolare di due conti salario (l’uno con un saldo fr. 50 000.–, l’altro di fr. 10 000.–) e ha un conto ipotecario in una banca di Ginevra. Se non che, pur con tale sostanza, il Pretore si è domandato come l’attore potesse coprire oneri ipotecari per fr. 60 920.– annui solo sulla villa di __________ ed erogare contributi ai figli per fr. 45 000.– l’anno. Comunque fosse, egli ha ritenuto che l’attore poteva quanto meno appigionare la villa (ricavando almeno fr. 6000.– mensili) e ritirarsi in un alloggio meno costoso. Dopo il pensionamento, inoltre, egli riscuoterà una pensione di fr. 9619.90 mensili (finanche superiore al suo stipendio attuale), mentre la convenuta percepirà soltanto la rendita AVS. Valutato l’insieme delle circostanze secondo equità, il Pretore ha ridotto per finire il contributo alimentare litigioso, limitatamente però da fr. 4500.– a fr. 3500.– mensili, “da adeguarsi in fr. 4000.– non appena verrà a cessare l’obbligo di mantenimento del padre per uno (qualsiasi) dei tre figli”.

3.L’attore ribadisce in sintesi, nell’appello, che l’anno 1992 è stato per lui disastroso (maggiore uscita di fr. 82 798.–), che nel frattempo il suo stipendio in marchi tedeschi si è ulteriormente deprezzato per rapporto al franco svizzero, ch’egli ha potuto far fronte ai suoi impegni finanziari solo grazie “all’aiuto dei suoi familiari o amici con una posizione debitoria che sta ampliando in questi ultimi mesi man mano che il tempo passa”, che in ogni modo la riduzione del contributo sarebbe dovuta entrare in vigore il giorno della domanda (non il 5 giugno 1995) e che egli non ha alcuna sostanza occulta cui attingere. La decisione impugnata privilegerebbe inoltre la convenuta, che “si limita a spendere senza tenere conto sia dei figli sia dell’ex marito”. Considerata anche solo la diminuzione del suo reddito (60%), la riduzione del contributo litigioso a fr. 2000.– mensili è, nella peggiore delle ipotesi, il minimo ch’egli possa pretendere.

4.La rendita controversa è dovuta a norma dell’art. 152 CC. Le parti ne convengono (appello, pag. 3; osservazioni all’appello, pag. 4 in basso). Ora, l’art. 153 cpv. 2 CC stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandare di esserne liberato o che essa sia ridotta quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito; così pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondono all’entità della rendita. Poco importa che la rendita sia dovuta per convenzione o per sentenza omologata dal giudice: decisivo è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole, imprevisto e – secondo il normale andamento delle cose – duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 117 II 363 consid. __________ in fine).

5.Nel caso specifico le condizioni economiche in cui versa la beneficiaria della rendita non sono migliorate rispetto all’epoca del divorzio (anzi, sono peggiorate). Deteriorata si è anche la capacità di guadagno dell’attore, che nel dicembre del 1982 percepiva uno stipendio di oltre fr. 20 000.– mensili netti, ma che nell’ottobre del 1991 ha visto precipitare le sue entrate attorno a fr. 5750.– mensili netti (indennità di disoccupazione), e ciò fino al dicembre 1992 quando ha ritrovato un lavoro, ancorché meno rimunerato (DM 15 000 lordi mensili). Che, quindi, le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole, imprevisto e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto al momento del divorzio è indubbio, anche perché la comune esperienza fa apparire inverosimile che l’attore (nato nel 1937) possa ricrearsi una situazione di reddito analoga a quella del 1982. Egli fa valere persino, nell’appello, che con ogni probabilità rimarrà nuovamente disoccupato alla scadenza dell’attuale contratto di lavoro. Simile evenienza, non considerata dal Pretore perché prematura (sentenza, pag. 5 a metà), non può essere vagliata per la prima volta in appello. Dandosene gli estremi, l’attore se ne potrà valere ai fini di un’ulteriore azione di modifica.

6.Il problema di sapere in che misura un mutamento ragguardevole, imprevisto e duraturo delle circostanze giustifichi la soppres-sione – o la riduzione – di una rendita è una questione di equità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 363). Il giudizio deve fondarsi, in ogni modo, su un confronto tra la situazione economica delle parti al momento in cui è stata emanata la sentenza di divorzio (rispetti-vamente all’epoca in cui è stata firmata la convenzione sulle conseguenze accessorie) e la situazione che risulta dal fascicolo processuale dell’azione di modifica. L’onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombe a chi li invoca (Bühler/ Spühler, op. cit., nota 54 ad art. 153 CC), il diritto federale non imponendo l’applicazione del principio inquisitorio a tale riguardo (Bühler/Spühler, op. cit., nota 87 ad art. 153 CC).

7.In concreto il raffronto tra la situazione economica delle parti nel dicembre del 1982 e quello al momento in cui è stata introdotta l’azione di modifica, rispettivamente il momento in cui ha statuito il Pretore, è lacunoso. L’attore ha ampiamente documentato la diminuzione del suo reddito da attività lucrativa e la convenuta, senza reddito da lavoro, ha comprovato l’assottigliamento della propria sostanza. Nessun dato è stato addotto dall’attore, per contro, sulla sua consistenza patrimoniale nel dicembre del

1982. Il primo giudice ha accertato bensì la sostanza (quasi due milioni di franchi: sentenza, pag. 4 verso il basso) e il relativo reddito al momento del giudizio, ma non è riuscito a spiegarsi come l’interessato potesse pagare oltre fr. 60 000.– di interessi ipotecari annui sulla villa di __________ e come mai egli non tentasse nemmeno di appigionare lo stabile. A tale proposito l’attore non dà precisazioni, salvo allegare genericamente – in qualche riga – di aver contratto debiti presso familiari o amici (appello, pag. 8 e 11 a metà). Certo, egli rimprovera al Pretore di non averlo interrogato sul tema, tuttavia la doglianza sfiora il pretesto: intanto perché era suo compito (e non compito del giudice) dimostrare i fatti a fondamento dell’azione; in secondo luogo perché neppure nell’appello egli chiarisce i dubbi del Pretore, salvo asserire – in modo generico e senza alcun giustificativo – di essersi indebitato nei confronti di terzi. Ne deriva che, se peggioramento c’è stato anche per quanto riguarda la situazione economica dell’attore (ciò che in linea di principio è verosimile, l’interessato avendo fatto fronte a uscite superiori alle entrate), per la sua indeterminatezza tale circostanza va apprezzata con prudente criterio anche perché, una volta ridotta, la rendita dell’art. 152 CC non può più essere aumentata (DTF 120 II 5 con rinvii;Bühler/Spühler, op. cit., nota 78 ad art. 153 CC).

8.Nel dicembre del 1982 l’attore guadagnava, come detto, oltre   fr. 20 000.– netti mensili (appello, pag. 8) e doveva stanziare contributi per complessivi fr. 7500.– (fr. 4500.– alla moglie e

fr. 3000.– per i tre figli, allora di 11, 9 e 8 anni). Non è dato di sapere quale fosse la sua sostanza né il reddito di tale sostanza. Nel gennaio del 1992 (introduzione della causa) l’attore riscuoteva un’indennità di disoccupazione di circa fr. 5750.– mensili (importo non contestato: sentenza, pag. 4 in fondo) e avrebbe dovuto erogare, per il solo effetto del rincaro intervenuto fra gennaio 1983 e gennaio 1992, fr. 5935.– mensili alla mo-glie e fr. 4950.– complessivi per i tre figli, tutti ancora a suo carico (memoriale conclusivo dell’11 gennaio 1995, pag. 6). Al momento in cui il Pretore ha statuito, infine, l’attore guadagnava DM 7813.25 al netto da imposta, ovvero circa fr. 6500.– mensili; non è dato di sapere se e quanti figli fossero ancora a suo carico. L’ammontare della sostanza è verosimilmente diminuito, ma non si sa di quanto. Sia come sia, i contributi fissati nella sen-tenza di divorzio (doc. __________) sono ormai manifestamente spropor-zionati alla sua capacità di reddito. D’altro lato occorre anche considerare che all’epoca del divorzio la pensione alimentare per la moglie (fr. 4500.– mensili di allora) era stata pattuita con liberalità, tant’è che il contributo era abbondantemente superiore a quanto sarebbe stato necessario per rimediare a uno stato di indigenza. Tale deliberata larghezza nel garantire un agiato tenore di vita va considerata anche nell’ambito di una riduzione (Bühler/Spühler, op. cit., nota 57 ad art. 153 CC). Rimane da esaminare in che misura.

9.Una soppressione pura e semplice della rendita litigiosa non si giustifica. Per conseguire un esonero totale dall’obbligo alimentare l’attore avrebbe dovuto dimostrare che, continuando a versare alla convenuta anche una pur minima somma, egli stesso cadrebbe nel bisogno o dovrebbe affrontare privazioni maggiori di quelle imposte alla convenuta (Bühler/Spühler, op. cit., note 73 segg. ad art. 153 CC con richiami). La mancanza di dati affidabili sull’entità della sostanza e del relativo reddito non permette una conclusione del genere, tanto meno se si pensa che l’ap-pellante continua ad abitare nella villa di __________ durante i fine settimana – pagando oneri ipotecari di oltre fr. 60 000.– annui (appello, pag. 6) – senza nemmeno tentare di ridurre le spese ritirandosi in un alloggio meno costoso.

10.Quanto all’ammontare della riduzione, legittima in linea di principio poiché – come detto – la rendita fissata nella sentenza di divorzio appare ormai esagerata per rapporto all’odierna situazione economica dell’attore, giovi rilevare che la convenuta ha un fabbisognominimovalutabile in non meno di fr. 3300.– men-sili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 940.–, rispettivamente fr. 1025.– dal 1° gennaio 1994, locazione stimata fr. 1250.–, premio della cassa malati stimato fr. 250.–, onere fiscale stimato fr. 250.–, più il 20% come stabiliscono dottrina e giurisprudenza: DTF 121 III 49;Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 con numerosi rinvii;Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 152 n. 760 seg.). La sua capacità di guadagno è pressoché nulla o, comunque sia, non apprezzabile: nata nel 1938, essa non risulta avere una formazione professionale, non consta aver lavorato né durante né dopo il matrimonio e le sue prospettive di inserimento nel mondo economico sono – al giorno d’oggi – illusorie. L’unico reddito conseguibile è quello della sostanza (ridotta a poco più di fr. 100 000.–), ovvero fr. 300.– mensili circa, mentre non si può ragionevolmente pretendere ch’essa consumi il capitale residuo, non avendo neppure una previdenza professionale (fatto pacifico: sentenza, pag. 7 in alto; sul tema: DTF 120 II 4, commentata daKollerin: AJP/PJA 3/1994 pag. 1198).

11.L’attore rimprovera alla convenuta di aver dilapidato gran parte della somma ricevuta in esito allo scioglimento del regime dei beni (fr. 550 000.–). Che l’appellata abbia perso una parte del capitale con investimenti nell’acquisto di oro e argento è accertato dal Pretore (sentenza, pag. 4 a metà) e ammesso dalla convenuta medesima (osservazioni all’appello, pag. 5 in basso). L’operazione si è quindi rivelata infelice, ma non può dirsi che fosse temeraria. Nella riduzione della rendita si terrà conto della circostanza, in ogni modo, che la convenuta deve lasciarsi imputare anche un certo scadimento del tenore di vita dovuto a tali investimenti sbagliati. Resta il fatto che, allo stato attuale delle cose, la convenuta abbisogna di almeno fr. 3000.– mensili per coprire il proprio fabbisognominimo. Una riduzione della rendita sotto tale minimo sarebbe potuta entrare in considerazione solo qualora – in analogia a quanto si è spiegato dianzi (consid. __________ in fine) – l’attore avesse dimostrato che, continuando ad assicurare alla convenuta anche il solo fabbisogno minimo, lui stesso sarebbe caduto nel bisogno o avrebbe dovuto affrontare privazioni maggiori di quelle imposte all’ex coniuge (in pratica: si sarebbe visto sottrarre egli stesso una parte del proprio fabbisogno minimo). Tale prova non è stata lontanamente addotta, ove si pensi che il quadro economico da egli fornito per il 1992 (appello, pag. 6) non comprende né la sostanza né il reddito di tale sostanza e che gli interrogativi sollevati dal Pretore sono rimasti senza risposta concreta.

12.Occorre ancora ponderare la circostanza che all’epoca del divorzio la pensione alimentare era stata pattuita con larghezza, in modo da garantire alla convenuta un buon tenore di vita. Pur considerando che il reddito dell’attore da attività lucrativa ha subìto un tracollo del 60% (appello, pag. 13) e che la convenuta ha perso parte del patrimonio per causa propria, appare equo riconoscere alla convenuta un certo margine sul fabbisogno minimo, che può essere stimato in fr. 500.– mensili fino al momento in cui il marito avrà a carico il contributo per i tre figli. Allorché questi comincerà a essere sgravato da tale onere, non vi sarà motivo per non reintegrare la convenuta in un tenore di vita più consono allo spirito della sentenza di divorzio, portando il contributo mensile a fr. 4000.–. Ciò non significa trascurare le difficoltà economiche dimostrate dall’attore: stando alla sentenza di divorzio, in effetti, nel gennaio del 1993 la convenuta avrebbe potuto riscuotere una rendita di fr. 5935.– mensili, di oltre il 40% superiore all’importo di fr. 3500.– fissato nell’attuale sentenza. Non si può dire quindi che la convenuta non sia chiamata a partecipare equamente al minor reddito dell’ex marito; anzi, essa deve sussidiare il proprio tenore di vita con il reddito della propria sostanza residua (fr. 300.– mensili). È vero che l’appellante si trova a dover ridimensionare il proprio livello di vita (rinunciando per esempio alla villa in cui abita durante i fine settimana), nondimeno tale sacrificio può essergli ragionevolmente imposto per evitare che la convenuta cada nell’indi-genza. Certo, essa migliorerà la sua situazione economica al momento in cui percepirà la prestazione AVS, ma al momento del pensionamento anche l’attore migliorerà – e di molto – i propri introiti (fatto incontroverso: sentenza, pag. 7 in alto). Entram-be le parti si trovano trattate così su un piano sostanzialmente paritario.

13.L’appellante chiede, in via subordinata, che la sentenza del Pre-tore esplichi effetto dal momento in cui è stata introdotta l’azio-ne di modifica (febbraio 1992) e non dal momento della sua emanazione (5 giugno 1995). La censura è fondata. Se la giustificazione alla base della modifica richiesta risulta esistere già al momento in cui è stata promossa l’azione, la sentenza deve avere effetto per principio da quel momento. Una deroga si giustifica per ragioni di equità, ove la restituzione degli importi riscossi in pendenza di causa non sia ragionevole perché nel frattempo il coniuge beneficiario ha usato il denaro per il proprio sostentamento (Bühler/Spühler, op. cit., nota 79 in fine ad art. 153 CC; I CCA, sentenza del 21 febbraio 1995 nella causa O. contro V., consid. __________). Nel caso in esame la riduzione di reddito addotta dall’attore sussisteva già nel febbraio del 1992, di modo che la modifica deve avere effetto da quel momento. I rigori della massima potrebbero essere temperati – eccezionalmente – qualora la convenuta avesse usato nel frattempo la pensione mensile per il proprio sostentamento. In concreto emerge però che l’attore non ha più versato alimenti per la convenuta dal febbraio 1992 (appello, pag. 9; fatto non contestato nelle osservazioni). Non vi è quindi ragione di far decorrere la modifica da una data successiva.

La convenuta asserisce che “la decisione deldies a quoè retta dalle considerazioni di equità del giudice” (osservazioni, pag. 8). In realtà il Pretore si è limitato a rilevare, nel giudizio impugnato, che la decorrenza dell’indicizzazionedoveva essere fissata al mese di gennaio 1993 perché la sentenza è “fondata su dei parametri di reddito aggiornati al 1993” (pag. 7). In appello la decorrenza dell’indicizzazione è pacifica (qualora fosse stata ridotta la pensione a fr. 2000.– mensili, l’attore avrebbe offerto finanche l’indicizzazione a valere dal gennaio 1992: appello, pag. 2). La riduzione della rendita come tale, per contro, entra in vigore il 5 giugno 1995 (dispositivo n. 1). È vero che con decreto cautelare coevo alla sentenza (4 giugno 1995) il Pretore ha ridotto la rendita, dal 5 gennaio 1993, a fr. 3500.– mensili indicizzati e che tale decreto non è stato impugnato. Se non che, una disciplina meramente cautelare non può assurgere a giudizio di merito. Se si pensa che con la petizione del 28 gennaio 1992 l’attore aveva chiesto la soppressione della rendita a partire dal febbraio 1992, non vi era ragione perché in sede di merito il giudice non statuisse al riguardo (art. 86 CPC). Se ne conclude che su questo punto l’appello è provvisto di buon fondamento e che la sentenza del Pretore va riformata di conseguenza.

14.Gli oneri del pronunciato odierno seguono il vicendevole grado di insuccesso (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene causa vinta sulla decorrenza della riduzione, ma soccombe tanto sulla soppressione della rendita quanto sulla riduzione proposta in via subordinata. Appare giustificato quindi ch’egli sopporti i tre quarti degli oneri processuali e che rifonda alla convenuta un’ adeguata indennità per ripetibili ridotte. Le spese processuali di primo grado possono rimanere invariate, la riforma della sentenza impugnata non influendo apprezzabilmente sul riparto stabilito dal Pretore.

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

1.    L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1, primo capoverso, della sentenza impugnata è così riformato:

La petizione è parzialmente accolta, nel senso che la pensione alimentare a favore di __________ __________ stabilita con sentenza del 6 dicembre 1982 dal Tribunale di prima istanza del Canton Ginevra (12ª Camera) a carico di __________ __________ è ridotta a

fr. 3500.– mensili, da versare vita natural durante entro il 5 di ogni mese a decorrere dal febbraio 1992, rispettivamente a fr. 4000.– mensili dal giorno in cui decadrà uno qualsiasi dei contributi alimentari dovuti da __________ __________ ai figli.

Per il resto la sentenza impugnata è confermata.

2.    Gli oneri processuali, consistenti in:

a)tassa di giustizia      fr. 800.–

b)spese                         fr. 50.–

fr. 850.–

già anticipati dall’appellante, sono posti per un quarto a carico di __________ __________ e per tre quarti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili ridotte di appello.

3.    Intimazione:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– avv. dott. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La Segretaria