Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.1996 11.1995.216 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.1996 11.1995.216 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.1996 11.1995.216
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.95.00216 Lugano 31 gennaio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. __________ (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione __________ 1994 da __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________ -__________ __________, __________ __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); e __________ __________. __________, __________ premesso che __________ __________ ha interposto appello il 13 giugno 1995 contro un decreto emanato l’11 maggio 1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord; ricordato che la procedura giudiziaria è stata sospesa, in vista di trattative fra le parti, con ordinanza 21 luglio 1995 dello stesso Pretore; preso atto della comunicazione 15 gennaio 1996, con la quale l’appellante ha riferito che le parti hanno raggiunto una transazione e che la causa pendente presso la Pretura è stata stralciata dai ruoli, di modo che anche la procedura d’appello poteva essere stralciata, essendo venuto meno l’oggetto del contendere; visto il decreto di stralcio emanato il 4 gennaio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord in seguito all’avvenuto accordo fra le parti; ricordato che la transazione conclusa fra le parti pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC); considerato che nella fattispecie l’appellata non ha presentato osservazioni all’appello, motivo per cui non vi sono ripetibili da attribuire; ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC); richiamato l’art. 351 cpv. 1 CPC, decreta :
1. L’appello è stralciato dai ruoli per transazione.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione: – avv. __________ __________, __________ – avv. __________ __________, __________
- – __________. __________, __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria