Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.06.1995 11.1995.209 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.06.1995 11.1995.209 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.06.1995 11.1995.209
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.95.00209 Lugano 23 giugno 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione __________ 1995 da __________ __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________ __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); e ora sull’istanza cautelare di deposito di cauzione presentata il __________ 1995 dalla __________ __________ __________; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se deve essere accolta l’appellazione __________ 1995 di __________ __________ contro il decreto __________ 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili; Ritenuto in fatto: che __________ __________ ha promosso con petizione 10 aprile 1995 contro __________ __________ __________ un’azione di rivendicazione della proprietà, intesa alla restituzione di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 200’000.–; che contestualmente alla petizione l’attrice ha chiesto, in via supercautelare, il deposito del titolo ipotecario presso la Pretura; che il Pretore ha accolto l’istanza cautelare con decreto 10 aprile 1995, emanato senza contraddittorio; che la convenuta ha a sua volta introdotto il 13 aprile 1995 un’istanza cautelare, intesa al deposito di una cauzione dell’importo di fr. 200’000.–; che all’udienza del 31 maggio 1995, indetta per la discussione dell’istanza cautelare 13 aprile 1995, la __________ __________ __________ ha dichiarato di ritirare l’istanza; che avendo la parte attrice protestato spese e ripetibili, il Pretore ha stabilito in fr. 450.– l’indennità per ripetibili in suo favore in calce al verbale di udienza 31 maggio 1995; che __________ __________ è insorta con appello 7 giugno 1995, chiedendo, in riforma della decisione impugnata, un’indennità per ripetibili da determinarsi a cura della Camera; che tale gravame non è stato notificato alla controparte; Considerato: in diritto: che in calce al verbale di udienza il Pretore ha attribuito alla parte attrice, che aveva esplicitamente protestato spese e ripetibili, un’indennità per ripetibili di fr. 450.–; che in tale misura la decisione del Pretore equivale, in pratica, a un decreto di stralcio, onde la proponibilità dell’appello (Rep. __________ pag. 145 in fondo); che secondo l’appellante l’importo stabilito dal primo giudice è manifestamente insufficiente, tenuto conto del presumibile dispendio di tempo e del valore di causa; che essa postula l’adeguamento verso l’alto dell’indennità per ripetibili senza tuttavia formulare concrete indicazioni sull’importo desiderato, dal momento che ha proposto a giudizio di fissare le ripetibili in “fr. ......”, lasciando alla Camera adita il compito di determinarle sulla base dei principi applicabili in materia; che siffatto appello è da considerare nullo ai sensi dell’art. 309 cpv. 5 CPC, mancando la formalità enunciata dall'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, il gravame contro le spese e ripetibili dovendo esprimere la somma dell’aumento postulato (Rep. __________227); che vista l’irricevibilità dell’appello e la manifesta impossibilità di decidere nel merito, lo stesso può essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC; che gli oneri processuali rimangono a carico dell’appellante mentre non si giustifica riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato; Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L’appello è irricevibile.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr . 100.–
b) spese fr. 50.– totale fr. 150.– sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria