Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 La pronuncia del divorzio non è oggetto di impugnativa, poiché l’attrice ha dedotto in appello unicamente i dispositivi 5 e 6 della sentenza litigiosa, relativi allo scioglimento del regime matrimoniale e alla ripartizione degli oneri processuali. Il divorzio è pertanto passato in giudicato e le diffuse critiche rivolte dall’appellante alla motivazione della sentenza sulla responsabilità nella disunione non sono più proponibili in questa sede (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 130).
E. 2 È contestato, in
concreto, lo scioglimento del regime matrimoniale. È pacifico che le parti
erano sottoposte al regime ordinario della partecipazione agli acquisti e che
le particelle n. 2496 e 1104 RFD Biasca rientrano nei beni propri dell’attrice.
Parimenti pacifica è l’attribuzione della quota di proprietà della moglie sulla
particella n. 2490 RFD Biasca – acquistata in costanza di matrimonio – alla
massa degli acquisti muliebri. Nell’ambito dello scioglimento del regime
matrimoniale, il Pretore ha ritenuto che l’attrice non avesse presentato alcuna
domanda a titolo di liquidazione del regime dei beni, essendosi limitata a
chiedere la reiezione delle pretese avversarie; egli ha pertanto esaminato solo
le domande formulate dal marito, cui ha riconosciuto l’importo di fr. 74’000.–.
A detta del primo giudice, rientrano pertanto nel calcolo solo le masse
patrimoniali della moglie e la partecipazione del marito alla plusvalenza dei
beni propri muliebri, in mancanza di precise richieste di giudizio
dell’attrice.
a)
L’appellante
rimprovera in primo luogo al Pretore di aver erroneamente escluso dallo
scioglimento del regime matrimoniale le pretese da lei fatte valere in compensazione
dei contributi maritali alla riattazione degli immobili di sua proprietà. Essa
ribadisce di non aver chiesto nulla al marito e di aver chiaramente affermato
che eventuali pretese di quest’ultimo devono essere compensate con i suoi
crediti sui risparmi da lui accumulati durante il matrimonio. La censura è
fondata. Nella petizione di divorzio l’attrice ha esposto di non rivendicare
alcunché sui risparmi del marito e ha ammesso la partecipazione di costui ai
lavori di riattazione della cascina in __________ __________, da compensare con
la propria rinuncia alla quota spettantele sui risparmi del marito (petizione,
pag. 5 e 6). Successivamente, vista la pretesa di fr. 100’000.– avanzata dal
convenuto nella riconvenzione 16 novembre 1990, l’attrice ha precisato nella
replica e risposta alla riconvenzione del 12 dicembre 1990 che la parte
spettante al marito doveva essere accertata mediante perizia, elencando in
dettaglio i beni del convenuto da computare nello scioglimento del regime dei
beni. Infine, nelle conclusioni di causa essa ha dichiarato di opporre in compensazione
delle pretese maritali il credito derivante dal suo diritto alla metà dei risparmi
accumulati dal coniuge (conclusioni del 29 luglio 1993, pag. 24), proponendo di
respingere ogni pretesa di quest’ultimo a titolo di scioglimento del regime
matrimoniale. Contrariamente a quanto sostiene il primo giudice, pertanto,
l’attrice ha fatto valere nei confronti delle rivendicazioni del marito la
compensazione con le proprie pretese, di modo che nello scioglimento del regime
matrimoniale devono essere computati tutti i beni di pertinenza di entrambi i coniugi.
b)
L’appellante
sostiene ancora che il Pretore, attribuendo al marito una plusvalenza sui beni
della moglie, ha in realtà accettato una modifica dell’azione riconvenzionale,
poiché il convenuto non ha mai formulato pretese derivanti dalla partecipazione
al plusvalore per il lavoro da lui fornito nelle riattazioni. La censura è ai
limiti della temerarietà. Il convenuto ha infatti precisato già nella riconvenzione
di aver prestato lavoro e
capitale nella riattazione della casa di
__________ e della cascina in __________ __________. La stessa attrice ha del
resto esplicitamente ammesso che il marito ha effettuato “prestazioni
lavorative” per la casa di __________ (replica, pag. 2), di modo che l’appello
su questo punto è infondato.
E. 3 Nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti, cui erano pacificamente assoggettate le parti, allo scioglimento del regime ognuno dei coniugi partecipa all’esito economico positivo (aumento) dell’altro, che consiste nel valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati e i compensi, dedotti i debiti che li gravano. Ai sensi dell’art. 215 CC ciascun coniuge può pretendere la metà dell’aumento dell’altro nella misura in cui non è stato disposto diversamente in una convenzione matrimoniale (art. 199 e 210 CC), i crediti reciproci essendo compensati. Non è tenuto conto invece delle diminuzioni (art. 210 CC). In tale contesto i debiti, rispettivamente gli averi, di un coniuge verso l’altro debbono essere computati al minimo con l’importo originario. Secondo l’art. 206 cpv. 1 CC, tuttavia, se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene dell’altro e, al momento della liquidazione, questo bene ha beneficiato di un maggior valore (plusvalenza), il suo credito diviene proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale del bene (Deschenaux/ Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, pag. 337 segg.).
E. 4 L’appellante non
nega che il marito ha partecipato ai lavori di riattazione della particella n.
__________ RFD __________, in particolare alla ristrutturazione dell’abitazione
(replica, pag. 2). Essa rimprovera tuttavia al Pretore l’erronea applicazione dell’art.
206 CC, poiché la riattazione dell’immobile è avvenuta prima del matrimonio
delle parti e il convenuto non può di conseguenza far valere alcun credito
coniugale su di essa. Sennonché l’argomentazione, fondata su dottrina isolata (
Sandoz
, in: ZSR 1991 I 421), contrasta
con quanto ritiene la dottrina dominante, che ammette l’applicazione per analogia
dell’art. 206 cpv. 1 CC anche ai contributi forniti da un coniuge al patrimonio
dell’altro in vista del matrimonio (
Hegnauer/Breitschmid
,
Grundriss des Eherechts, 3
a
ed., 1993, n. 26.52;
Hausheer/Reusser/Geiser
, Berner Kommentar,
n. 64 ad art. 206 CC). Non vi è del resto motivo per non applicare l’art. 206
cpv. 1 CC alla fattispecie, se solo si pensa che con la riattazione
l’appellante ha potuto ottenere da uno stabile sino ad allora inabitabile
l’alloggio coniugale in cui le parti hanno vissuto fino alla loro separazione
di fatto, in comunione domestica con lo zio dell’appellante, all’epoca comproprietario
dell’immobile. Non vi è pertanto alcun dubbio sul fatto che l’attività lavorativa
prestata dall’appellato era destinata a mettere a disposizione del futuro
nucleo domestico un’abitazione confacente. L’appello è pertanto privo di pregio
su questo punto.
Il primo giudice ha
riconosciuto al marito, in aggiunta al plusvalore determinato in fr. 18’000.–,
un credito di fr. 12’000.– per il contributo lavorativo prestato, attribuendo
in totale la somma di fr. 30’000.–. Secondo l’attrice, per contro, le due poste
non si sommano, poiché la partecipazione al plusvalore già comprende il
rimborso del contributo prestato. L’argomentazione è provvista di buon diritto.
Il rimborso dell’importo inizialmente fornito dal coniuge che si prevale dell’art.
206 cpv. 1 CC e la partecipazione al plusvalore sono infatti due componenti di
un unico credito e non due crediti distinti da sommare (
Deschenaux/Steinauer
, op. cit., § 27 C IV pag. 348 e 349). In
concreto il primo giudice ha accertato che la partecipazione al plusvalore relativa
alla particella n. __________ RFD di __________ ammonta a fr. 18’000.–
(sentenza, pag. 16). Quest’ultimo importo comprende il rimborso del contributo
lavorativo di fr. 12’000.– (stimato dal perito giudiziario) e una parte del
plusvalore acquistato dall’immobile ed è pertanto l’importo massimo che il
marito può pretendere a questo titolo. L’importo di fr. 12’000.– riconosciuto
dal Pretore deve di conseguenza essere stralciato. L’appellante non contesta
più in questa sede i risultati della perizia, motivo per cui gli importi
determinati dal Pretore devono essere considerati ammessi.
E. 5 Per quel che
concerne la riattazione della cascina in __________ __________ (particella n.
__________ RFD di __________), il perito giudiziario ha valutato l’apporto
lavorativo del convenuto in fr. 13’500.–, il valore dei lavori eseguiti in fr.
89’616.– (comprensivo del valore della cascina prima dei lavori di fr.
25’000.–, del contributo lavorativo prestato dal marito di fr. 13’500.– e del
costo complessivo dei lavori di fr. 51’116.–). Il primo giudice ha stralciato
da tale importo la somma di fr. 3’400.– impiegata per l’acquisto di un furgone
ed è pertanto giunto a un valore dopo la riattazione di fr. 85’216.–, di modo
che ha calcolato in fr. 15’842.– la partecipazione al plusvalore di cui deve
beneficiare il marito. A tale importo ha poi aggiunto, come già per la casa ex
coniugale di __________, anche il controvalore del contributo lavorativo del
marito, di fr. 13’500.–, riconoscendo così al convenuto un credito complessivo
di fr. 29’000.–.
L’appellante contesta
dapprima l’inserimento nei costi di costruzione dell’importo di fr. 5’000.– per
la sistemazione esterna, sostenendo che tali opere erano state eseguite in
precedenza (gravame, pag. 22). L’affermazione non può essere condivisa, poiché
dalla perizia giudiziaria emerge che i lavori esterni valutati in fr. 5’000.–
(acquedotto, fossa settica e sistemazione del terreno; perizia, pag. 11) sono
stati eseguiti nell’ambito della riattazione dello stabile, che in origine era
una stalla e che è stato trasformato in un rustico abitabile dotato di tutte le
infrastrutture, ivi comprese le canalizzazioni e l’acqua corrente. Non si può
pertanto seriamente negare che i lavori esterni rientrino nei costi di riattazione,
da considerare per il calcolo del plusvalore. L’attrice ammette per il lavoro
prestato dall’appellato un credito massimo di fr. 3’000.– e sostiene che l’importo
di fr. 13’500.– stimato dal perito sulla base delle dichiarazioni unilaterali
del convenuto è eccessivo e sproporzionato alla retribuzione del muratore
occupato a tempo pieno sul cantiere, cui sono stati versati fr. 15’802.–. Il
convenuto sarebbe infatti stato occupato sul cantiere solo nei fine settimana,
per di più limitatamente all’anno 1982, poiché dopo tale periodo non sono più
stati eseguiti lavori di rilievo per la ristrutturazione. L’assunto è fondato,
come risulta dall’esame delle fatture relative alla riattazione, tutte
risalenti al 1982 (classificatore giallo, doc. __________). Il marito ha sì
dichiarato di aver lavorato personalmente alla riattazione tutti i fine
settimana sino a tardo autunno dal 1982 fino al 1988 (interrogatorio formale
del 26 giugno 1991, pag. 6, domanda 8), ma tale affermazione di parte non trova
riscontro nell’istruttoria, non risultando che i lavori di ristrutturazione
vera e propria si siano protratti fino al 1988. La determinazione del
contributo lavorativo del marito operata dal perito in base a stime non può
pertanto essere seguita. Anche ammettendo la valutazione del contributo
lavorativo proposta dall’attrice, tuttavia, il credito del marito per la
partecipazione al plusvalore non si riduce in modo apprezzabile rispetto a
quanto calcolato dal Pretore.
Ma l’appellante dà atto
che oltre al contributo lavorativo, da lei accettato per fr. 3’000.–, il marito
ha contribuito all’acquisto di materiale per la riattazione, prelevando a tal
fine un importo che essa stima in fr. 8’000.– dal suo libretto n.
__________-__________-__________ presso il __________ __________ (gravame, pag.
24). L’attrice ritiene che tale contributo del marito non deve essere
considerato, poiché trattandosi di acquisti del coniuge, il credito dell’appellato
nei suoi confronti sarebbe compensato con il credito muliebre sull’aumento
degli acquisti maritali. Ma l’appellante equivoca sui termini, poiché anche il
credito del marito per la partecipazione al plusvalore ai sensi dell’art. 206
CC rientra negli acquisti maritali, trattandosi di una prestazione lavorativa (art.
197 cpv. 2 n. 1 CC). L’eventuale compensazione fra i crediti reciproci dei
coniugi costituisce l’ultima fase nella liquidazione del regime dei beni
(conguaglio dell’eventuale conto degli acquisti, art. 215 cpv. 2 CC). La
determinazione degli eventuali crediti derivanti dalla partecipazione al
plusvalore è un’operazione che deve essere eseguita in precedenza per accertare
appunto il valore degli acquisti di ogni coniuge. Nella fattispecie si deve
pertanto procedere dapprima al calcolo del credito maritale ai sensi dell’art.
206 CC e solo successivamente al calcolo degli acquisti maritali e muliebri e
al saldo definitivo del conto degli acquisti. L’eventuale partecipazione dell’appellato
al plusvalore sul rustico in __________ __________, pertanto, deve avvenire
tenendo conto del fatto che l’appellante stessa ammette nei propri allegati
(gravame, pag. 24; conclusioni, pag. 14-15) un contributo del marito alla riattazione
di almeno fr. 11’000.–, di cui fr. 3’000.– in lavoro e fr. 8’000.– in denaro.
Per procedere al
calcolo del plusvalore sono determinanti il valore iniziale del bene oggetto
della miglioria, il valore dell’investimento (ottenuto sommando al valore iniziale
del bene il costo dei lavori e l’eventuale contributo lavorativo) e il valore
del bene al momento dello scioglimento del regime (
Deschenaux/Steinauer
, op. cit., § 27 C III pag. 345-346).
L’appellante ritiene che nel calcolo del plusvalore dovrebbe essere considerato
anche il valore del terreno, poiché altrimenti non si tiene conto del maggiore
apporto di valore della moglie. La censura non è pertinente. L’immobile
apparteneva già all’appellante ed è pacifico che i lavori di riattazione hanno
avuto per oggetto solo la stalla, senza il terreno. La decisione del perito di
prendere in considerazione solo i valori relativi all’immobile oggetto dei
lavori sfugge alla critica, se si pensa che il valore commerciale di un rustico
abitabile nelle valli dipende dalle qualità dello stabile in quanto tale
piuttosto che dal terreno circostante. Il perito ha del resto indicato a chiare
lettere (perizia, pag. 12) che l’incremento di valore del rustico dipende
esclusivamente dalla riattazione intrapresa, che lo ha fatto passare da stalla
inabitabile ad abitazione secondaria (dotata come si è visto di tutte le
moderne comodità). Del resto tale modo di procedere era stato esplicitamente
rivendicato dall’attrice nei propri allegati di causa (replica e risposta alla riconvenzionale,
pag. 5, punto 12) e non può ora essere rimesso in discussione. Non vi è quindi
motivo per scostarsi dal valore iniziale stimato dal perito giudiziario, di fr.
25’000.– (perizia, pag. 12). I costi effettivi della costruzione ammontano a
fr. 45’692,10 (costo dei materiali fr. 21’890,10 più costo del muratore
__________ fr. 15’802.–, più lavoro del convenuto ammesso dall’appellante fr.
3’000.–, più sistemazione esterna fr. 5’000.–; perizia, pag. 9 e 11). Le
critiche dell’attrice sui costi dei lavori, che a suo dire non devono comprendere
l’acquisto del furgone e dei mobili, sono del tutto inutili e cadono nel vuoto,
poiché tali spese, elencate in dettaglio dal perito, non sono state tenute in
considerazione dal Pretore nel suo calcolo (cfr. sentenza impugnata, pag. 16 e
17). Il valore al momento della perizia è stato fissato in fr. 100’000.– e non
è contestato. Visto che l’appellante ammette un contributo del marito di fr.
11’000.– nella riattazione e l’investimento è valutabile in fr. 70’692,10
(valore iniziale della stalla fr. 25’000.– più costi della ristrutturazione fr.
45’692,10), il marito partecipa all’incremento di valore del rustico nella
proporzione del 15,55% (fr. 11’000.– rispetto a fr. 70’692,10). Il suo credito
nei confronti della moglie per la plusvalenza del rustico in __________
__________ ammonta così in definitiva a fr. 15’550.–. Tale importo comprende
sia il rimborso del contributo in lavoro e capitale (fr. 11’000.–) che la
partecipazione al plusvalore e anche in questo caso, come rileva a giusta
ragione l’appellante, il Pretore ha erroneamente computato due volte il
contributo prestato dal marito (consid. 4). L’importo da riconoscere è di
conseguenza pari a fr. 15’550.–.
E. 6 Come si è visto in precedenza (consid. 2) la quota di proprietà della moglie nella particella
n. __________ RFD __________ rientra pacificamente nella massa degli acquisti muliebri. Il perito giudiziario ne ha stimato il valore in fr. 30’000.– (perizia giudiziaria 21 luglio 1992, pag. 6, complemento di perizia del 19 febbraio 1993, quesito n. 3). L’appellante sostiene che da tale importo dovrebbe essere dedotto il prezzo d’acquisto di fr. 3’000.–, versato con mezzi propri. Tale affermazione non risulta mai essere stata formulata in prima sede ed è di conseguenza irricevibile in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Essa è d’altra parte sprovvista di qualsiasi supporto probatorio, di modo che l’intero valore dell’immobile rientra negli acquisti dell’appellante (art. 197, 200 cpv. 3 CC). L’appello è di conseguenza destituito di consistenza su questo punto.
E. 7 Accertato che il marito vanta nei confronti della moglie un credito complessivo di fr. 33’550.– (fr. 18’000.– + fr. 15’550.–) per il plusvalore acquistato dai beni propri muliebri, si può procedere alla ripartizione degli acquisti di ogni coniuge. Il credito maritale di fr. 33’550.– rientra nella massa degli acquisti dell’appellato, poiché ha origine nel lavoro del marito, rispettivamente nei suoi risparmi dal lavoro (art. 197 cpv. 2 n. 1 CC). Visto che gli acquisti muliebri sono stati fissati in fr. 30’000.– (pari alla quota di comproprietà di 1/3 della particella n. __________ RFD __________) il conto degli acquisti mediante compensazione (art. 215 cpv. 2 CC) presenta un saldo di fr. 1’775.– a favore della moglie, di modo che in definitiva quest’ultima nulla deve al marito. L’attrice ha rinunciato a ogni suo credito nei confronti del marito una volta compensati i crediti di quest’ultimo verso di lei. Il gravame dovendo essere accolto già per i motivi sopra esposti, non è necessario esaminare oltre la fondatezza delle critiche mosse dall’appellante relative agli altri beni di spettanza del marito (libretti ecc.).
E. 8 Gli oneri processuali dell’appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sarebbero dunque integralmente a carico dell’appellato. L’appellante stessa ha tuttavia proposto di suddividerli fra le parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili, di modo che non vi è motivo per andare oltre le sue domande di giudizio. Il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, visto l’esito dell’appello, deve essere modificato nel senso di ripartire la tassa di giustizia e le spese fra le parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili, così come proposto dall’appellante. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:
5. È respinta ogni pretesa di __________ __________ a titolo di scioglimento del regime matrimoniale.
6. La tassa di giustizia di fr. 2’100.– e le spese di fr. 5’208.– sono poste a carico di __________ __________ nata __________ in ragione della metà e di __________ __________ per l’altra metà, compensate le ripetibili. II. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1’000.– b) spese fr. 50.– fr. 1’050.– sono posti per metà a carico dell’appellante e per metà a carico di __________ __________. Le ripetibili sono compensate. III. Intimazione a : – avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.03.1997 11.1995.207 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.03.1997 11.1995.207 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.03.1997 11.1995.207
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.. 11.95.00207 Lugano 10 marzo 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretario: Romanzini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione __________ 1989 da __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ (detto __________) __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione : 1. Se dev’essere accolto il ricorso (recte : appello) del __________ 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza __________ 1995 del Pretore del Distretto di Riviera;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. __________, detto __________, __________ (1948) e __________ nata __________ (1950) si sono uniti in matrimonio __________ __________ 1978 davanti all’ufficiale dello stato civile di __________. Dalla loro unione è nato __________ __________ 1979 __________. Il marito è disegnatore edile; la moglie, venditrice prima del matrimonio, si è dedicata all’economia domestica. Su richiesta del marito l’esperimento di conciliazione è decaduto infruttuoso il __________ 1989. B. __________ __________ ha promosso azione di divorzio davanti alla Pretura del Distretto di Riviera con petizione 13 novembre 1989. Per quel che concerne gli effetti accessori del divorzio essa ha chiesto l’affidamento del figlio __________ (riservato al padre il diritto di visita), un contributo alimentare mensile di fr. 1’110.–, rispettivamente fr. 1’600.– in favore del figlio, da adeguare al rincaro e ha offerto di liquidare i rapporti patrimoniali tra i coniugi riconoscendo al marito i suoi effetti personali e i doni di nozze di sua competenza. In via cautelare l’attrice ha instato per l’assegnazione dell’abitazione coniugale, l’affidamento del figlio, il versamento di un contributo alimentare mensile di fr. 1’100.– per quest’ultimo e di fr. 2’000.– in pendenza di causa, per i mesi da agosto a novembre 1989. L’istanza cautelare è stata discussa all’udienza 1° dicembre 1989 e le parti hanno raggiunto un accordo mediante il quale il figlio è stato affidato al padre, l’abitazione coniugale è stata assegnata alla moglie, quest’ultima ha rinunciato a contributi alimentari in pendenza di causa e il marito le ha stanziato l’importo di fr. 4’000.– per i mesi da agosto a novembre 1989. C. Nella risposta del 16 novembre 1990 __________ __________ si è opposto alla petizione, ritenendo la moglie colpevole esclusiva del dissidio coniugale, e con riconvenzione di stessa data ha proposto egli stesso azione di divorzio, chiedendo la conferma dell’affidamento del figlio e rivendicando per la liquidazione del regime matrimoniale l’importo di fr. 100’000.–. Con la replica e risposta alla riconvenzione del 12 dicembre 1990 l’attrice si è opposta alla domanda di divorzio del convenuto e sulle conseguenze accessorie ha proposto di versare a quest’ultimo l’importo risultante dall’istruttoria. Nei successivi allegati di duplica e replica riconvenzionale del 29 gennaio 1991 e di duplica riconvenzionale del 26 febbraio 1991 le parti hanno ribadito le rispettive tesi. D. Ultimata l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 29 luglio 1993 l’attrice ha confermato le proprie domande di petizione, ha chiesto un diritto di visita sul figlio affidato al padre e ha negato di dovere alcunché al marito a titolo di scioglimento del regime matrimoniale. Il convenuto, nel memoriale conclusivo del 30 settembre 1993, ha postulato la reiezione della petizione, l’accoglimento della propria domanda di divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie con l’affidamento del figlio e il versamento di un importo di fr. 120’000.– per lo scioglimento del regime matrimoniale. E. Statuendo il 26 maggio 1995, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato il figlio al padre, riservato alla madre il più ampio diritto di visita e ha imposto a quest’ultima di versare al marito l’importo di fr. 74’000.– per la liquidazione del regime patrimoniale. La tassa di giustizia di fr. 2’100.– e le spese sono state poste a carico dell’attrice per 2/3 e a carico del convenuto per 1/3, tale chiave di ripartizione valendo anche per le ripetibili, fissate in fr. 6’000.– complessivi. F. __________ __________ è insorta contro la citata sentenza con un ricorso (recte : appello) del 26 maggio 1995, in cui chiede di respingere le pretese patrimoniali del convenuto e di ripartire gli oneri processuali di prima e seconda sede a metà fra le parti, compensando le ripetibili. G. Nelle osservazioni del 7 luglio 1995 __________ __________ propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile. Considerato in diritto: 1. La pronuncia del divorzio non è oggetto di impugnativa, poiché l’attrice ha dedotto in appello unicamente i dispositivi 5 e 6 della sentenza litigiosa, relativi allo scioglimento del regime matrimoniale e alla ripartizione degli oneri processuali. Il divorzio è pertanto passato in giudicato e le diffuse critiche rivolte dall’appellante alla motivazione della sentenza sulla responsabilità nella disunione non sono più proponibili in questa sede (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 130). 2. È contestato, in concreto, lo scioglimento del regime matrimoniale. È pacifico che le parti erano sottoposte al regime ordinario della partecipazione agli acquisti e che le particelle n. 2496 e 1104 RFD Biasca rientrano nei beni propri dell’attrice. Parimenti pacifica è l’attribuzione della quota di proprietà della moglie sulla particella n. 2490 RFD Biasca – acquistata in costanza di matrimonio – alla massa degli acquisti muliebri. Nell’ambito dello scioglimento del regime matrimoniale, il Pretore ha ritenuto che l’attrice non avesse presentato alcuna domanda a titolo di liquidazione del regime dei beni, essendosi limitata a chiedere la reiezione delle pretese avversarie; egli ha pertanto esaminato solo le domande formulate dal marito, cui ha riconosciuto l’importo di fr. 74’000.–. A detta del primo giudice, rientrano pertanto nel calcolo solo le masse patrimoniali della moglie e la partecipazione del marito alla plusvalenza dei beni propri muliebri, in mancanza di precise richieste di giudizio dell’attrice. a) L’appellante rimprovera in primo luogo al Pretore di aver erroneamente escluso dallo scioglimento del regime matrimoniale le pretese da lei fatte valere in compensazione dei contributi maritali alla riattazione degli immobili di sua proprietà. Essa ribadisce di non aver chiesto nulla al marito e di aver chiaramente affermato che eventuali pretese di quest’ultimo devono essere compensate con i suoi crediti sui risparmi da lui accumulati durante il matrimonio. La censura è fondata. Nella petizione di divorzio l’attrice ha esposto di non rivendicare alcunché sui risparmi del marito e ha ammesso la partecipazione di costui ai lavori di riattazione della cascina in __________ __________, da compensare con la propria rinuncia alla quota spettantele sui risparmi del marito (petizione, pag. 5 e 6). Successivamente, vista la pretesa di fr. 100’000.– avanzata dal convenuto nella riconvenzione 16 novembre 1990, l’attrice ha precisato nella replica e risposta alla riconvenzione del 12 dicembre 1990 che la parte spettante al marito doveva essere accertata mediante perizia, elencando in dettaglio i beni del convenuto da computare nello scioglimento del regime dei beni. Infine, nelle conclusioni di causa essa ha dichiarato di opporre in compensazione delle pretese maritali il credito derivante dal suo diritto alla metà dei risparmi accumulati dal coniuge (conclusioni del 29 luglio 1993, pag. 24), proponendo di respingere ogni pretesa di quest’ultimo a titolo di scioglimento del regime matrimoniale. Contrariamente a quanto sostiene il primo giudice, pertanto, l’attrice ha fatto valere nei confronti delle rivendicazioni del marito la compensazione con le proprie pretese, di modo che nello scioglimento del regime matrimoniale devono essere computati tutti i beni di pertinenza di entrambi i coniugi. b) L’appellante sostiene ancora che il Pretore, attribuendo al marito una plusvalenza sui beni della moglie, ha in realtà accettato una modifica dell’azione riconvenzionale, poiché il convenuto non ha mai formulato pretese derivanti dalla partecipazione al plusvalore per il lavoro da lui fornito nelle riattazioni. La censura è ai limiti della temerarietà. Il convenuto ha infatti precisato già nella riconvenzione di aver prestato lavoro e capitale nella riattazione della casa di __________ e della cascina in __________ __________. La stessa attrice ha del resto esplicitamente ammesso che il marito ha effettuato “prestazioni lavorative” per la casa di __________ (replica, pag. 2), di modo che l’appello su questo punto è infondato. 3. Nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti, cui erano pacificamente assoggettate le parti, allo scioglimento del regime ognuno dei coniugi partecipa all’esito economico positivo (aumento) dell’altro, che consiste nel valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati e i compensi, dedotti i debiti che li gravano. Ai sensi dell’art. 215 CC ciascun coniuge può pretendere la metà dell’aumento dell’altro nella misura in cui non è stato disposto diversamente in una convenzione matrimoniale (art. 199 e 210 CC), i crediti reciproci essendo compensati. Non è tenuto conto invece delle diminuzioni (art. 210 CC). In tale contesto i debiti, rispettivamente gli averi, di un coniuge verso l’altro debbono essere computati al minimo con l’importo originario. Secondo l’art. 206 cpv. 1 CC, tuttavia, se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene dell’altro e, al momento della liquidazione, questo bene ha beneficiato di un maggior valore (plusvalenza), il suo credito diviene proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale del bene (Deschenaux/ Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, pag. 337 segg.). 4. L’appellante non nega che il marito ha partecipato ai lavori di riattazione della particella n. __________ RFD __________, in particolare alla ristrutturazione dell’abitazione (replica, pag. 2). Essa rimprovera tuttavia al Pretore l’erronea applicazione dell’art. 206 CC, poiché la riattazione dell’immobile è avvenuta prima del matrimonio delle parti e il convenuto non può di conseguenza far valere alcun credito coniugale su di essa. Sennonché l’argomentazione, fondata su dottrina isolata (Sandoz, in: ZSR 1991 I 421), contrasta con quanto ritiene la dottrina dominante, che ammette l’applicazione per analogia dell’art. 206 cpv. 1 CC anche ai contributi forniti da un coniuge al patrimonio dell’altro in vista del matrimonio (Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 3 a ed., 1993, n. 26.52; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar,
n. 64 ad art. 206 CC). Non vi è del resto motivo per non applicare l’art. 206 cpv. 1 CC alla fattispecie, se solo si pensa che con la riattazione l’appellante ha potuto ottenere da uno stabile sino ad allora inabitabile l’alloggio coniugale in cui le parti hanno vissuto fino alla loro separazione di fatto, in comunione domestica con lo zio dell’appellante, all’epoca comproprietario dell’immobile. Non vi è pertanto alcun dubbio sul fatto che l’attività lavorativa prestata dall’appellato era destinata a mettere a disposizione del futuro nucleo domestico un’abitazione confacente. L’appello è pertanto privo di pregio su questo punto. Il primo giudice ha riconosciuto al marito, in aggiunta al plusvalore determinato in fr. 18’000.–, un credito di fr. 12’000.– per il contributo lavorativo prestato, attribuendo in totale la somma di fr. 30’000.–. Secondo l’attrice, per contro, le due poste non si sommano, poiché la partecipazione al plusvalore già comprende il rimborso del contributo prestato. L’argomentazione è provvista di buon diritto. Il rimborso dell’importo inizialmente fornito dal coniuge che si prevale dell’art. 206 cpv. 1 CC e la partecipazione al plusvalore sono infatti due componenti di un unico credito e non due crediti distinti da sommare (Deschenaux/Steinauer, op. cit., § 27 C IV pag. 348 e 349). In concreto il primo giudice ha accertato che la partecipazione al plusvalore relativa alla particella n. __________ RFD di __________ ammonta a fr. 18’000.– (sentenza, pag. 16). Quest’ultimo importo comprende il rimborso del contributo lavorativo di fr. 12’000.– (stimato dal perito giudiziario) e una parte del plusvalore acquistato dall’immobile ed è pertanto l’importo massimo che il marito può pretendere a questo titolo. L’importo di fr. 12’000.– riconosciuto dal Pretore deve di conseguenza essere stralciato. L’appellante non contesta più in questa sede i risultati della perizia, motivo per cui gli importi determinati dal Pretore devono essere considerati ammessi. 5. Per quel che concerne la riattazione della cascina in __________ __________ (particella n. __________ RFD di __________), il perito giudiziario ha valutato l’apporto lavorativo del convenuto in fr. 13’500.–, il valore dei lavori eseguiti in fr. 89’616.– (comprensivo del valore della cascina prima dei lavori di fr. 25’000.–, del contributo lavorativo prestato dal marito di fr. 13’500.– e del costo complessivo dei lavori di fr. 51’116.–). Il primo giudice ha stralciato da tale importo la somma di fr. 3’400.– impiegata per l’acquisto di un furgone ed è pertanto giunto a un valore dopo la riattazione di fr. 85’216.–, di modo che ha calcolato in fr. 15’842.– la partecipazione al plusvalore di cui deve beneficiare il marito. A tale importo ha poi aggiunto, come già per la casa ex coniugale di __________, anche il controvalore del contributo lavorativo del marito, di fr. 13’500.–, riconoscendo così al convenuto un credito complessivo di fr. 29’000.–. L’appellante contesta dapprima l’inserimento nei costi di costruzione dell’importo di fr. 5’000.– per la sistemazione esterna, sostenendo che tali opere erano state eseguite in precedenza (gravame, pag. 22). L’affermazione non può essere condivisa, poiché dalla perizia giudiziaria emerge che i lavori esterni valutati in fr. 5’000.– (acquedotto, fossa settica e sistemazione del terreno; perizia, pag. 11) sono stati eseguiti nell’ambito della riattazione dello stabile, che in origine era una stalla e che è stato trasformato in un rustico abitabile dotato di tutte le infrastrutture, ivi comprese le canalizzazioni e l’acqua corrente. Non si può pertanto seriamente negare che i lavori esterni rientrino nei costi di riattazione, da considerare per il calcolo del plusvalore. L’attrice ammette per il lavoro prestato dall’appellato un credito massimo di fr. 3’000.– e sostiene che l’importo di fr. 13’500.– stimato dal perito sulla base delle dichiarazioni unilaterali del convenuto è eccessivo e sproporzionato alla retribuzione del muratore occupato a tempo pieno sul cantiere, cui sono stati versati fr. 15’802.–. Il convenuto sarebbe infatti stato occupato sul cantiere solo nei fine settimana, per di più limitatamente all’anno 1982, poiché dopo tale periodo non sono più stati eseguiti lavori di rilievo per la ristrutturazione. L’assunto è fondato, come risulta dall’esame delle fatture relative alla riattazione, tutte risalenti al 1982 (classificatore giallo, doc. __________). Il marito ha sì dichiarato di aver lavorato personalmente alla riattazione tutti i fine settimana sino a tardo autunno dal 1982 fino al 1988 (interrogatorio formale del 26 giugno 1991, pag. 6, domanda 8), ma tale affermazione di parte non trova riscontro nell’istruttoria, non risultando che i lavori di ristrutturazione vera e propria si siano protratti fino al 1988. La determinazione del contributo lavorativo del marito operata dal perito in base a stime non può pertanto essere seguita. Anche ammettendo la valutazione del contributo lavorativo proposta dall’attrice, tuttavia, il credito del marito per la partecipazione al plusvalore non si riduce in modo apprezzabile rispetto a quanto calcolato dal Pretore. Ma l’appellante dà atto che oltre al contributo lavorativo, da lei accettato per fr. 3’000.–, il marito ha contribuito all’acquisto di materiale per la riattazione, prelevando a tal fine un importo che essa stima in fr. 8’000.– dal suo libretto n. __________-__________-__________ presso il __________ __________ (gravame, pag. 24). L’attrice ritiene che tale contributo del marito non deve essere considerato, poiché trattandosi di acquisti del coniuge, il credito dell’appellato nei suoi confronti sarebbe compensato con il credito muliebre sull’aumento degli acquisti maritali. Ma l’appellante equivoca sui termini, poiché anche il credito del marito per la partecipazione al plusvalore ai sensi dell’art. 206 CC rientra negli acquisti maritali, trattandosi di una prestazione lavorativa (art. 197 cpv. 2 n. 1 CC). L’eventuale compensazione fra i crediti reciproci dei coniugi costituisce l’ultima fase nella liquidazione del regime dei beni (conguaglio dell’eventuale conto degli acquisti, art. 215 cpv. 2 CC). La determinazione degli eventuali crediti derivanti dalla partecipazione al plusvalore è un’operazione che deve essere eseguita in precedenza per accertare appunto il valore degli acquisti di ogni coniuge. Nella fattispecie si deve pertanto procedere dapprima al calcolo del credito maritale ai sensi dell’art. 206 CC e solo successivamente al calcolo degli acquisti maritali e muliebri e al saldo definitivo del conto degli acquisti. L’eventuale partecipazione dell’appellato al plusvalore sul rustico in __________ __________, pertanto, deve avvenire tenendo conto del fatto che l’appellante stessa ammette nei propri allegati (gravame, pag. 24; conclusioni, pag. 14-15) un contributo del marito alla riattazione di almeno fr. 11’000.–, di cui fr. 3’000.– in lavoro e fr. 8’000.– in denaro. Per procedere al calcolo del plusvalore sono determinanti il valore iniziale del bene oggetto della miglioria, il valore dell’investimento (ottenuto sommando al valore iniziale del bene il costo dei lavori e l’eventuale contributo lavorativo) e il valore del bene al momento dello scioglimento del regime (Deschenaux/Steinauer, op. cit., § 27 C III pag. 345-346). L’appellante ritiene che nel calcolo del plusvalore dovrebbe essere considerato anche il valore del terreno, poiché altrimenti non si tiene conto del maggiore apporto di valore della moglie. La censura non è pertinente. L’immobile apparteneva già all’appellante ed è pacifico che i lavori di riattazione hanno avuto per oggetto solo la stalla, senza il terreno. La decisione del perito di prendere in considerazione solo i valori relativi all’immobile oggetto dei lavori sfugge alla critica, se si pensa che il valore commerciale di un rustico abitabile nelle valli dipende dalle qualità dello stabile in quanto tale piuttosto che dal terreno circostante. Il perito ha del resto indicato a chiare lettere (perizia, pag. 12) che l’incremento di valore del rustico dipende esclusivamente dalla riattazione intrapresa, che lo ha fatto passare da stalla inabitabile ad abitazione secondaria (dotata come si è visto di tutte le moderne comodità). Del resto tale modo di procedere era stato esplicitamente rivendicato dall’attrice nei propri allegati di causa (replica e risposta alla riconvenzionale, pag. 5, punto 12) e non può ora essere rimesso in discussione. Non vi è quindi motivo per scostarsi dal valore iniziale stimato dal perito giudiziario, di fr. 25’000.– (perizia, pag. 12). I costi effettivi della costruzione ammontano a fr. 45’692,10 (costo dei materiali fr. 21’890,10 più costo del muratore __________ fr. 15’802.–, più lavoro del convenuto ammesso dall’appellante fr. 3’000.–, più sistemazione esterna fr. 5’000.–; perizia, pag. 9 e 11). Le critiche dell’attrice sui costi dei lavori, che a suo dire non devono comprendere l’acquisto del furgone e dei mobili, sono del tutto inutili e cadono nel vuoto, poiché tali spese, elencate in dettaglio dal perito, non sono state tenute in considerazione dal Pretore nel suo calcolo (cfr. sentenza impugnata, pag. 16 e 17). Il valore al momento della perizia è stato fissato in fr. 100’000.– e non è contestato. Visto che l’appellante ammette un contributo del marito di fr. 11’000.– nella riattazione e l’investimento è valutabile in fr. 70’692,10 (valore iniziale della stalla fr. 25’000.– più costi della ristrutturazione fr. 45’692,10), il marito partecipa all’incremento di valore del rustico nella proporzione del 15,55% (fr. 11’000.– rispetto a fr. 70’692,10). Il suo credito nei confronti della moglie per la plusvalenza del rustico in __________ __________ ammonta così in definitiva a fr. 15’550.–. Tale importo comprende sia il rimborso del contributo in lavoro e capitale (fr. 11’000.–) che la partecipazione al plusvalore e anche in questo caso, come rileva a giusta ragione l’appellante, il Pretore ha erroneamente computato due volte il contributo prestato dal marito (consid. 4). L’importo da riconoscere è di conseguenza pari a fr. 15’550.–. 6. Come si è visto in precedenza (consid. 2) la quota di proprietà della moglie nella particella
n. __________ RFD __________ rientra pacificamente nella massa degli acquisti muliebri. Il perito giudiziario ne ha stimato il valore in fr. 30’000.– (perizia giudiziaria 21 luglio 1992, pag. 6, complemento di perizia del 19 febbraio 1993, quesito n. 3). L’appellante sostiene che da tale importo dovrebbe essere dedotto il prezzo d’acquisto di fr. 3’000.–, versato con mezzi propri. Tale affermazione non risulta mai essere stata formulata in prima sede ed è di conseguenza irricevibile in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Essa è d’altra parte sprovvista di qualsiasi supporto probatorio, di modo che l’intero valore dell’immobile rientra negli acquisti dell’appellante (art. 197, 200 cpv. 3 CC). L’appello è di conseguenza destituito di consistenza su questo punto. 7. Accertato che il marito vanta nei confronti della moglie un credito complessivo di fr. 33’550.– (fr. 18’000.– + fr. 15’550.–) per il plusvalore acquistato dai beni propri muliebri, si può procedere alla ripartizione degli acquisti di ogni coniuge. Il credito maritale di fr. 33’550.– rientra nella massa degli acquisti dell’appellato, poiché ha origine nel lavoro del marito, rispettivamente nei suoi risparmi dal lavoro (art. 197 cpv. 2 n. 1 CC). Visto che gli acquisti muliebri sono stati fissati in fr. 30’000.– (pari alla quota di comproprietà di 1/3 della particella n. __________ RFD __________) il conto degli acquisti mediante compensazione (art. 215 cpv. 2 CC) presenta un saldo di fr. 1’775.– a favore della moglie, di modo che in definitiva quest’ultima nulla deve al marito. L’attrice ha rinunciato a ogni suo credito nei confronti del marito una volta compensati i crediti di quest’ultimo verso di lei. Il gravame dovendo essere accolto già per i motivi sopra esposti, non è necessario esaminare oltre la fondatezza delle critiche mosse dall’appellante relative agli altri beni di spettanza del marito (libretti ecc.). 8. Gli oneri processuali dell’appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sarebbero dunque integralmente a carico dell’appellato. L’appellante stessa ha tuttavia proposto di suddividerli fra le parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili, di modo che non vi è motivo per andare oltre le sue domande di giudizio. Il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, visto l’esito dell’appello, deve essere modificato nel senso di ripartire la tassa di giustizia e le spese fra le parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili, così come proposto dall’appellante. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:
5. È respinta ogni pretesa di __________ __________ a titolo di scioglimento del regime matrimoniale.
6. La tassa di giustizia di fr. 2’100.– e le spese di fr. 5’208.– sono poste a carico di __________ __________ nata __________ in ragione della metà e di __________ __________ per l’altra metà, compensate le ripetibili. II. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1’000.– b) spese fr. 50.– fr. 1’050.– sono posti per metà a carico dell’appellante e per metà a carico di __________ __________. Le ripetibili sono compensate. III. Intimazione a : – avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente Il segretario