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11.1995.206

Ticino · 1995-12-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.12.1995 11.1995.206 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.12.1995 11.1995.206 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.12.1995 11.1995.206

Sentenza o decisione senza scheda

Incarti n. 11.95.00205 11.95.00206 Lugano, IN_DATA_DECISIONE In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa di divorzio n. __________.__________ (__________/____________________) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del __________ 1993 da __________ __________ __________, ora in __________ (__________) (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, nata __________i, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); premesso che __________ __________ __________ ha interposto appello il __________ 1995 contro un decreto cautelare (__________.__________.__________) e contro un decreto di stralcio (__________.__________.__________) emanati il __________ 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6; accertato che contro il primo decreto __________ __________ ha formulato, da parte sua, appello adesivo il __________ 1995; preso atto che il 15 dicembre 1995 __________ __________ __________ ha dichiarato di ritirare gli appelli, avendo firmato il 5 e 7 dicembre 1995 una convenzione con la moglie sugli effetti accessori del divorzio; osservato che, in caso di ritiro dell’appello principale, l’appello adesivo diventa caduco (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 314); ricordato nondimeno che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. __________ pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla procedura, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; ritenuto che nella fattispecie i coniugi medesimi hanno stabilito, nella convenzione, di lasciare le spese a carico di chi le ha anticipate e di assumere in ragione di metà ciascuno gli ulteriori costi processuali, compensate le ripetibili (punto 7); considerato che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via amichevole ogni loro contenzioso e rinunciare in questa sede al prelievo di oneri (art. 148 cpv. 2 CPC); rilevato che, in merito alle ripetibili, non v’è motivo per scostarsi dall’intesa raggiunta dai coniugi; richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC, decreta:

1.   Gli appelli del __________ 1995 presentati da __________ __________ __________ sono stralciati dai ruoli per desistenza.

2.   L’appello adesivo del __________ 1995 presentato da __________ __________ è dichiarato senza oggetto.

3.   Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.

4.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________o. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. (23.12.1995 Bernasconi)