opencaselaw.ch

11.1995.205

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-12-27 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarti n.11.95.00205

11.95.00206

Lugano,

27 dicembre 1995

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa di divorzio n. __________.__________ (____________________)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del __________ 1993da

__________ __________ __________,ora in __________ (__________)

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________,nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che __________ __________ __________ ha interposto appello il __________ 1995 contro un decreto cautelare (__________) e contro un decreto di stralcio (__________) emanati il __________ 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

accertato che contro il primo decreto __________ __________ ha formulato, da parte sua, appello adesivo il __________ 1995;

preso atto che il __________ 1995 __________ __________ __________ ha dichiarato di ritirare gli appelli, avendo firmato il __________ e  __________ 1995 una convenzione con la moglie sugli effetti accessori del divorzio;

osservato che, in caso di ritiro dell’appello principale, l’appello adesivo diventa caduco (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 314);

ricordato nondimeno che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. __________ pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla procedura, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

ritenuto che nella fattispecie i coniugi medesimi hanno stabilito, nella convenzione, di lasciare le spese a carico di chi le ha anticipate e di assumere in ragione di metà ciascuno gli ulteriori costi processuali, compensate le ripetibili (punto 7);

considerato che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via amichevole ogni loro contenzioso e rinunciare in questa sede al prelievo di oneri (art. 148 cpv. 2 CPC);

rilevato che, in merito alle ripetibili, non v’è motivo per scostarsi dall’intesa raggiunta dai coniugi;

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta:

1.   Gli appelli del __________ 1995 presentati da __________ __________ __________ sono stralciati dai ruoli per desistenza.

2.   L’appello adesivo del __________ 1995 presentato da __________ __________ è dichiarato senza oggetto.

3.   Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.

4.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La Segretaria