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11.1995.198

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-05-19 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.05.1995 11.1995.198 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.05.1995 11.1995.198 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.05.1995 11.1995.198

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.95.00198 Lugano 19 maggio 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. __________/__________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza dell’8 marzo 1995 da __________ __________, nata __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________), contro __________ __________I, __________, (patrocinato dall’avv. Nicola __________, __________), e ora sul decreto 5 maggio 1995 con cui il Pretore ha respinto un’istanza di modifica supercautelare del decreto 9 marzo 1995 presentata il 2 maggio 1995 dal marito; letti ed esaminati gli atti, posti i seguenti: punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione dell’11 maggio 1995 di __________ __________ contro il decreto 5 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che __________ __________ e __________ nata __________ si sono uniti in matrimonio il ____________________ 1970 a __________; che dalla loro unione sono nati i figli __________ (1971), __________ (1973) e __________ (1981); che il 31 maggio 1994 Eri__________a __________ ha introdotto un’istanza di misure provvisionali, chiedendo di obbligare il marito a versare un contributo alimentare di fr. 1’500.-- per lei stessa e di fr. 800.-- per la figlia __________; che all’udienza del 27 giugno 1994 i coniugi hanno sottoscritto una transazione giudiziale con la quale hanno, in particolare, fissato l’obbligo per il marito di versare un contributo alimentare di fr. 560.-- per la moglie e di fr. 600.-- per la figlia __________; che l’8 marzo 1995 la moglie ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione e con istanza di medesima data ha postulato la conferma, già in via supercautelare, dell’accordo sottoscritto il 27 giugno 1994; che con decreto del 9 marzo 1995 il Pretore ha accolto la richiesta supercautelare della moglie; che all’udienza del 2 maggio 1995 la moglie ha confermato le proprie pretese, cui si è opposto il marito, il quale ha pure chiesto la revoca in via supercautelare del decreto 9 marzo 1995; che il 5 maggio 1995 il Pretore ha respinto l’istanza di revoca supercautelare del decreto 9 marzo 1995 presentata dal marito; che, insorto contro il predetto decreto con appello dell’11 maggio 1995, __________ __________ chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’accoglimento della sua istanza di revoca supercautelare del decreto 9 marzo 1995; che l’appello non è stato notificato alla controparte; considerando in diritto: che il provvedimento cautelare deciso dal Pretore giusta l’art. 145 cpv. 2 CC è stato emanato con la procedura sommaria di cui agli art. 376 segg. CPC; che secondo l’art. 382 cpv. 1 CPC soltanto i provvedimenti cautelari preceduti da contraddittorio possono essere appellati; che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria tra le parti, bensì la discussione finale (art. 395 CPC), indetta dopo l’eventuale istruttoria (Rep, 1983 280 consid. 1, con rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 2 ad art. 382; I CCA 1° settembre 1994 in re G./G.; II CCA 30 gennaio 1991 in re P.); che, nella fattispecie, all’udienza del 2 maggio 1995 le parti hanno entrambe notificato prove, ragion per cui il Pretore ha citato le parti all’udienza del 13 giugno 1995 per l’audizione di due testi; che in concreto l’istruttoria del procedimento cautelare non è neppure iniziata, di modo che nessuna discussione finale può avere avuto luogo; che in tali circostanze il decreto impugnato non può ritenersi emesso “previo contraddittorio”, sicchè l’appello sfugge ad un esame di merito e può essere evaso con la procedura sommaria prevista dall’art. 313 bis CPC; che data l’emanazione del presente giudizio la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello diviene senza oggetto; che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante; che nella commisurazione della tassa di giustizia occorre tener conto del fatto che la decisione odierna non comporta un sindacato di merito, il Pretore dovendo ancora istruire la causa; che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è stato neppure notificato; per questi motivi vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, richiamato l’art. 313bis CPC, pronuncia: 1. L’appello è irricevibile. 2. Gli oneri del presente giudizio consistenti in: a) tassa di giustizia                           fr.   150.-- b) spese                                             fr.      50.-- fr.   200.-- sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: - avv. __________, __________ - avv. __________, __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna, Locarno Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria