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11.1995.193

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-12-11 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.12.1995 11.1995.193 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.12.1995 11.1995.193 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.12.1995 11.1995.193

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.95.00193 Lugano 11 dicembre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire, su rinvio del Tribunale federale, nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione 31 giugno 1988 da __________ __________ nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________); premesso che __________ __________ nata __________ ha interposto appello il 4 novembre 1992 contro la sentenza 19 ottobre 1992 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona, dopo aver pronunciato il divorzio fra i coniugi, ha stabilito un contributo alimentare per la figlia __________ di fr. 513.– fino ai 12 anni di età, di fr. 560.– fino ai 16 anni e di fr. 650.– fino alla maggiore età, da adeguarsi all’indice dei prezzi al consumo, oltre agli assegni familiari; visto l’appello adesivo introdotto da __________ __________ il 4 dicembre 1992; richiamata la sentenza 5 luglio 1994 di questa Camera, annullata il 9 dicembre 1994 dalla II Corte civile del Tribunale federale, che ha rinviato la causa all’autorità cantonale per completare gli accertamenti e emanare un nuovo giudizio; preso atto che l’appellante ha dichiarato all’udienza 5 dicembre 1995 di ritirare il gravame e che l’appellante adesivo ha rinunciato a rivendicare ripetibili, confermando la propria domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata l’11 agosto 1993; ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili e che l’appello adesivo ha carattere accessorio, cosicché decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151); ritenuto che la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria dell’appellante adesivo può essere accolta, alla luce del modesto reddito risultante dagli atti e dalla precaria situazione finanziaria provocata al convenuto dallo sfavorevole cambio __________ /franco svizzero; considerato che appare inoltre opportuno moderare la tassa di giustizia per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere la vertenza (art, 21 LTG); richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC decreta:

1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2.   Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in a) tassa di giustizia                             fr.        200.– b) spese                                               fr.          50.– fr.        250.– sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria a decorrere dall’11 agosto 1993, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

4.   L’appello adesivo è dichiarato caduco.

5.   Non si prelevano né tasse né spese per l’appello adesivo.

6.   Intimazione a: - avv. __________ __________, __________ - avv. __________ __________, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria