Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L’appellante rimprovera al Segretario assessore, anzitutto, di avere escluso ingiustificatamente dal blocco l’ammontare di eventuali “pagamenti in arrivo”. Essa sottolinea che in tal modo sfuggirebbero al provvedimento – per esempio – gli accrediti di capitali e frutti ad avvenuta scadenza di investimenti a termine “esterni alla banca”. L’argomentazione del Segretario assessore, stando al quale non è possibile “ordinare misure che concernono atti futuri che costituiscono o foraggiano beni che non esistono al momento del provvedimento” (decreto impugnato, consid. 8), non sarebbe dunque chiara né convincente (appello, punto 12). A un esame meramente sommario come quello che contraddistingue l’adozione di provvedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC), non si intravedono motivi per scostarsi dall’opinione del primo giudice. I convenuti e l’interveniente rilevano con pertinenza che nel caso di investimenti a termine o di operazioni fiduciarie – ipotesi cui si riferisce l’istante nell’appello – il cliente acquisisce il diritto, una volta giunto a scadenza il negozio giuridico, di ottenere il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. Nella misura in cui fossero stati affidati alla banca capitali provenienti dalla successione fu __________ __________, i relativi crediti sarebbero già compresi come tali, quindi, nel provvedimento decretato dal Segretario assessore (“tutti gli averi, som-me, titoli, crediti, pagamenti in uscita, beni di ogni tipo”). Se si pensa inoltre che una misura cautelare non deve gravare beni (ancora) inesistenti né eccedere quanto necessario per conservare una situazione di fatto o tutelare interessi giuridici minacciati, non sono dati a divedere ragioni che giustificherebbero il prospettato blocco di “pagamenti in arrivo”. Su questo punto l’appello si rivela sprovvisto di consistenza.
E. 2 Davanti al Segretario assessore l’istante aveva chiesto che il
blocco cautelativo riguardasse non solo le relazioni bancarie di cui i
convenuti sono titolari, ma anche quelle di cui essi sono “aventi diritto
economico o possano comunque disporre”. Per soggetti che “possano comunque
disporre” l’istante ha precisato intendere – al contraddittorio orale – i
contitolari e gli aventi procura. Il Segretario assessore ha rifiutato di
estendere il blocco a quest’ultima categoria di persone, soggiungendo che “non
è possibile bloccare conti di cui i convenuti siano semplicemente procuratori e
non proprietari” (decreto, pag. 7). Nell’appello l’istante argomenta che
l’ereditando o i convenuti, proprio perché cittadini italiani con domicilio in
Italia, potrebbero avere intestato conti a terze persone, fisiche o giuridiche
(appello, punto 13). Così com’è formulata, la tesi non basta però a
giustificare il provvedimento richiesto.
A prescindere dalla circostanza
che la banca dichiara di non essere tecnicamente in grado di bloccare conti di
estranei su cui i convenuti potrebbero disporre solo per procura (osservazioni
all’appello, pag. 4), nella fattispecie incombeva all’istante rendere
concretamente verosimile il proprio assunto. ll giudice delle misure cautelari
non può bloccare relazioni bancarie intestate a estranei sulla sola scorta di
sospetti generici. Anche a fini meramente cautelari, senza essere troppo
esigenti, occorre pur sempre far capo a indizi tangibili. Si aggiunga che nel
caso specifico il Segretario assessore ha già bloccato non solo i conti intestati
ai convenuti, ma anche quelli di cui i convenuti dispongono come “aventi diritto
economico”. Per immobilizzare relazioni bancarie di cui i titolari non sono
nemmeno persone “aventi diritto economico”– a supporre che ciò sia possibile –
sarebbe stato necessario qualche elemento concreto, atto quanto meno a
individuare i titolari dei conti. Nel caso in esame l’istante non è stata in
grado di recare alcun dato né sui terzi titolari né tanto meno sull’esistenza
di tali conti né sul modo in cui eventuali beni appartenuti al defunto sarebbero
pervenuti a estranei. Anche su questo punto non vi è ragione dunque di
modificare il decreto del Segretario assessore.
E. 3 Sostiene l’appellante che il primo giudice avrebbe esonerato a torto
la banca dal fornire “l’esatta denominazione e composizione di tutti i beni
sequestrati”. A suo avviso l’accertamento circa la reale entità dei beni
colpiti non esula dal quadro delle misure cautelari, tanto più che tale
accertamento le è indispensabile per precisare le sue richieste di giudizio
nell’ambito della petizione di eredità intentata a __________ e che i convenuti
hanno ricorso finora a ogni mezzo per impedirle di accedere all’eredità (appello,
punto 14).
Il parere dell’appellante non può
essere condiviso e a nulla vale il richiamo a Rep. 1979 pag. 82, ove per altro
una simile misura è stata respinta. Intanto l’appellante medesima riconosce che
le informazioni richieste alla banca non servono per conservare i beni colpiti
dal blocco, bensì a suffragare la petizione di eredità promossa davanti al
tribunale italiano. In secondo luogo, ammesso e non concesso che la banca possa
essere tenuta a fornire informazioni del genere nel quadro di misure cautelari
(in senso negativo:
Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von
Burg/Schwob/Treillaud
, Le secret bancaire suisse, 3ª edizione, pag. 203
nota 249;
Pfister-Liechti
,
Mesures provisionnelles et droit des successions, in: Journée 1995 de droit
bancaire et financier, Berna 1995, pag. 115 nota 15), l’appellante dimentica di
non essere ancora stata dichiarata né figlia né erede del defunto. Certo,
un’azione giudiziaria è pendente in Italia, ma allo stato attuale delle cose
non vi è alcun motivo per cui l’inte-ressata giunga a conoscenza sin d’ora (con
verosimile scapito per i convenuti) di informazioni che potrebbero anche non riguardarla.
Del resto lo scopo di un blocco bancario è cautelativo, non indagatorio.
L’appellante non può chiedere un provvedimento cautelare per procacciarsi elementi
utili ad agire giudizialmente verso terzi, scopo da lei medesima dichiarato
(memo-riale, pag. 17). Anche a tale proposito il gravame si appalesa perciò
manifestamente destituito di consistenza.
II. Sull’appello dei convenuti
E. 4 I convenuti reputano in primo luogo che il Segretario assessore
fosse territorialmente incompetente a emanare il decreto impugnato poiché
l’istante non avrebbe reso verosimile l’esistenza di alcun bene su cui il
giudice potesse intervenire (Rep. 1979 pag. 78). Il Segretario assessore, per
di più, si sarebbe fondato sull’erroneo presupposto che incombesse ai
convenuti dimostrare l’inesistenza di attivi presso la nota banca di Lugano,
mentre in realtà valeva proprio il contrario (appello, pag. 3 a 6).
Il Segretario assessore ha
ritenuto sufficientemente verosimile l’affermazione che il defunto era titolare
di un’importante relazione bancaria presso l’istituto citato poiché l’istante
medesima aveva dichiarato di esserne giunta a conoscenza da terzi e poiché la
designazione dell’istituto era precisa, a esclusione di qualsiasi altra. Quanto
all’attestato prodotto dai convenuti (doc. 3), esso non era idoneo a certificare
l’inesistenza di attivi di cui i convenuti potessero disporre come beneficiari
economici (de-creto, pag. 4 in alto). Ora, la competenza per territorio del
giudice svizzero chiamato a emanare provvedimenti d’urgenza per conservare e
mantenere beni patrimoniali lasciati in Svizzera da un ereditando straniero con
ultimo domicilio all’estero (art. 89 LDIP) è già stata accertata da questa
Camera in un caso di principio che riguardava, appunto, un blocco di averi
bancari (sentenza del 4 settembre 1995 nella causa H. contro H., consid. 1).
Nella fattispecie gli appellanti non contestano la norma di competenza come
tale: sostengono che, non essendo stata resa verosimile l’esistenza di beni
patrimoniali in Svizzera, non era data nemmeno la competenza per territorio del
giudice adito. Ne segue che la controversia non è tanto un problema di competenza
(di forma), quanto di verosimiglianza (di merito).
Nell’istanza cautelare
l’interessata aveva effettivamente addotto di essere venuta a sapere da terzi
che il defunto “era titolare o comunque avente diritto economico di
un’importante relazione presso la __________ di __________ ” e che dopo la morte
di __________ __________ la di lui madre, “accompagnata dal sempre presente
dott. __________ __________, è venuta a Lugano” (pag. 7). I convenuti asseverano
che “mancano elementi oggettivi all’affermazione” e che quindi la controparte
non ha reso verosimile l’esistenza di beni patrimoniali a Lugano (appello, pag.
4), ma non mettono in dubbio né l’una né l’altra delle allegazioni avversarie.
Anzi, il contenuto ermetico dell’attestato bancario da loro prodotto (doc. 3)
desta seri interrogativi e la circostanza che – contrariamente a quanto essi
pretendono (appello, pag. 4 in alto) – l’istante sia stata in grado di indicare
senza esitazione una banca precisa (sulle 65, solo a Lugano) fa apparire
l’assunto tutt’altro che inattendibile. Si aggiunga che nell’appello i
convenuti neppure negano che il defunto avesse “un’importante relazione” con la
citata banca di Lugano e del resto non sarebbe dato di capire per quale ragione
essi medesimi e la banca si oppongano strenuamente al blocco se, comunque sia,
a Lugano non esistessero valori di cui il defunto “sia stato o figuri tuttora
titolare o avente diritto economico” (decreto impugnato, dispositivo n. 1). In
proposito la doglianza dei ricorrenti è destinata all’insuccesso.
E. 5 Gli appellanti ribadiscono che il Segretario assessore avrebbe
dovuto, ad ogni modo, respingere l’istanza cautelare perché in concreto non vi
era alcuna impellente necessità di togliere gravi inconvenienti (nel senso
dell’art. 376 cpv. 1 CPC), l’istante avendo lasciato trascorrere “un tempo
lunghissimo” prima di chiedere il blocco. Né essa avrebbe reso credibile
l’eventualità di un notevole pregiudizio, i convenuti non essendo in procinto
di compiere alcuna spogliazione dell’eredità. Infine mancherebbe anche la
parvenza di buon diritto insita nell’azione di merito (appello, pag. 6 a 9),
onde la totale infondatezza dell’istanza.
a)
L’emanazione di un provvedimento cautelare è subordinata – come
rileva il primo giudice – a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di
un
notevole pregiudizio
, la necessità di procedere con
urgenza
e
la
parvenza di buon esito
insita nell’azione di merito, l’istante
essendo responsabile per altro dei danni provocati da provvedimenti cautelari
ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep.
1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). La verosimiglianza dei tre requisiti non
giustifica ancora, tuttavia, l’ado-zione di qualsiasi provvedimento cautelare:
il principio della
proporzionalità
esige che – sia come sia – la misura
richiesta si limiti all’indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto
tra il fine perseguito e la restrizione decretata (
Pelet
, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?,
Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii;
Gloor
,
Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem
Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
b)
Nella fattispecie è palese che dal ritardo a procedere nelle vie
ordinarie potrebbe derivare all’istante un notevole pregiudizio già per il
fatto che la causa di merito pendente a __________ rischia di essere lunga e
laboriosa, ciò che permetterebbe ai convenuti di alienare o di occultare
nell’intervallo l’uno o l’altro bene della successione. Gli appellanti
insistono nel far valere che il giudice designato del Tribunale di __________
ha respinto un sequestro giudiziario di portata analoga al blocco ordinato dal
Segretario assessore (doc. H21), ma disconoscono che tale rigetto – per altro
solo parziale – non è avvenuto per difetto di notevole pregiudizio. Che i
convenuti poi abbiano già disposto di beni immobiliari appartenuti al defunto è
stato addotto dalla richiedente con dovizia di particolari (istanza, pag. 5),
solo genericamente contestati, e ciò potrebbe avvenire in ogni momento anche
per altri valori della successione nella loro disponibilità. Il pericolo di
notevole pregiudizio si riconduce appunto al rischio, per l’istante, di non
poter più essere reintegrata nella situazione odierna ove uscisse vittoriosa
dall’azione di merito.
c)
La necessità di procedere con urgenza potrebbe apparire dubbia se ci
si riferisse alla sola azione di paternità, la cui procedura di ammissibilità
(art. 274 del Codice civile italiano) risale al 9 luglio 1993. Il fatto è che a
quel momento l’istante non avrebbe ancora avuto credenziali degne di protezione
per postulare misure provvisionali a tutela delle sue pretese ereditarie.
Ottenuto il giudizio della Corte di appello di __________, ma – soprattutto –
intentata la petizione di eredità (15 novembre 1994: doc. F), diveniva
verosimile l’imminente rischio che i convenuti disponessero di beni successori
in qualunque momento. L’istanza cautelare, dell’11 gennaio 1995, non può quindi
ritenersi tardiva e invano i convenuti evocano la circostanza che l’istante
abbia atteso anni prima di adire vie legali. Fino al momento di agire in
giudizio – anzi, fino al momento in cui le sue pretese ereditarie non
apparissero provviste di qualche verosimiglianza – l’istante non poteva valersi
di alcun interesse legittimo all’emanazione di provvedimenti cautelari. Non
sussisteva perciò alcuna urgenza.
d)
Sulla parvenza di buon esito insita nell’azione di merito il
giudizio è più arduo anche perché la causa non è retta dal diritto svizzero.
Sull’ammissibilità dell’azione di paternità, in ogni modo, l’istante ha avuto
causa vinta sia davanti al Tribunale civile di __________ sia davanti alla
Corte di appello. Sulla petizione di eredità è delicato esprimere valutazioni,
ma – a un esame di mera verosimiglianza – la causa non appare sfornita di buon
diritto se appena si pensa che il giudice designato del Tribunale di __________
ha autorizzato l’istante, il 27 ottobre 1994, “a procedere al sequestro giudiziario
sui titoli e depositi bancari intestati ad __________ __________ ” (doc. H21).
Non si può dire di conseguenza – quanto meno allo stadio attuale della
procedura – che l’azione di merito sia sprovvista di possibilità di successo.
e)
Il principio della proporzionalità non è messo in forse, ma richiede
una precisazione. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare, in effetti, che
nel caso in cui un erede postuli – a tutela delle sue pretese successorie – il
blocco di conti bancari ancora intestati al defunto, non sarebbe giustificato
porre alla richiesta cautelare esigenze troppo severe in materia di
verosimiglianza, potendosi legittimamente supporre che i beni litigiosi
rientrino nell’asse ereditario (sentenza citata del 4 settembre 1995 nella
causa H. contro H., consid. 4). Mag-gior cautela si impone nel decretare il
blocco di conti intesta-ti a singoli eredi, il provvedimento potendo colpire
solo beni nel verosimile compendio della successione; in siffatte evenienze,
disponendo di dati concreti, il giudice delle misure cautelari determina egli
medesimo l’ammontare del blocco in base alla verosimile appartenenza degli
importi all’asse ere-ditario. Nella fattispecie l’istante ha reso verosimile
che il defunto aveva “un’importante relazione” con la menzionata banca di
Lugano, donde la legittimità del blocco. Nel rispetto del principio della proporzionalità
non è il caso tuttavia – almeno per ora – di imporre alla banca obblighi di
informazione (sopra, consid. 3); non si può quindi rimproverare all’istante di
non essere stata in grado di recare dati precisi sulla designazione e
sull’ammontare dei singoli conti. Nelle condizioni descritte non rimane che
invitare la banca medesima – come ha fatto il Segretario assessore – a bloccare
cautelarmente quanto le risulta essere appartenuto all’eredi-tando, suo
cliente. Tale misura tutela sia le aspettative della presunta erede sia la
riservatezza sui dati personali dei titolari dei conti.
E. 6 Gli appellanti censurano la portata del blocco nella misura in cui grava non solo relazioni bancarie loro intestate, ma anche relazioni bancarie di cui essi sono “aventi diritto economico”, e ciò non solo in quanto il defunto fosse intestatario dei beni, ma anche in quanto egli ne fosse o ne fosse stato “avente diritto economico” (decreto impugnato, dispositivo n. 1). A detta dei convenuti determinante è la realtà giuridica, non quella economica, tanto più che i formali titolari dei conti non sono stati né resi verosimili né interpellati (appello, pag. 9 a 11). Sulla questione della verosimiglianza giovi richiamare quanto appena esposto, nel senso che non si può – da un lato – esonerare la banca dal dare ragguagli e – dall’altro – rimproverare l’istante per non essere stata in grado di addurre maggiori precisazioni. Ciò significherebbe per altro essere più rigorosi in sede cautelare che nel quadro di un’azione di merito, ove l’istituto di credito non può più – di regola – prevalersi del segreto bancario (Rep. 1991 pag. 478, 1984 pag. 383). Quanto alla “proprietà giuridica” delle relazioni bancarie, l’opinione dei convenuti non è affatto pertinente poiché nell’asse ereditario rientra l’universalità dei beni del defunto, non solo i beni a lui formalmente intestati (Ferid/ Firsching/Lichtenberger, Internationales Erbrecht, 4ª edizione, vol. III, Italia, pag. 17 nota 29).
E. 7 A parere degli appellanti non vi sarebbe correlazione tra l’ogget-to dell’azione di merito pendente in Italia e l’istanza cautelare poiché nella petizione di eredità l’interessata non fa alcun riferimento a beni in Svizzera, limitandosi a chiedere la restituzione dei beni successori posseduti dagli eredi apparenti o da terzi in Italia (appello, pag. 11 seg.). La tesi è infondata. Nell’atto di citazione del 15 novembre 1994 (doc. F) l’attrice precisava che “la domanda (...) investe in questa sede tutto l’asse ereditario di __________ __________, così come rappresentato all’apertura della successione, attualmente posseduto dalla signora __________, oltre i beni ceduti ai terzi oggi convenuti, compresi i beni mobili che nel corso del giudizio dovessero risultare esser stati ceduti ai terzi convenuti a titolo gratuito ovvero senza alcun titolo” (pag. 18 in basso). La conclusione tende infatti a far “condannare la signora __________ a restituire all’attrice tutti i beni del compendio ereditario __________ siccome risulteranno quantificati ed identificati nel corso del presente giudizio” (pag. 20). Mal si comprende perché gli eventuali beni rinvenuti in Svizzera dovrebbero essere esclusi.
E. 8 Da ultimo gli appellanti rinnovano la loro richiesta di garanzia “ex
art. 381 CPC” (recte: 380 CPC), respinta dal Segretario assessore perché
relativa a “un eventuale danno morale le cui cause dipendono essenzialmente
dalle procedure promosse in Italia e non dal provvedimento cautelare ordinato
in Svizzera” (decreto impugnato, pag. 8 in alto). Al riguardo l’opinione del
primo giudice non può evidentemente essere condivisa. Nella misura in cui la
presunta erede ottiene il blocco di beni, pur provenienti dal patrimonio del
defunto, su cui i convenuti potrebbero legittimamente disporre ove l’azione di
merito fosse infondata, il danno sarebbe riconducibile al blocco, non
all’azione di merito (che di per sé potrebbe essere promossa anche senza
l’adozione di misure provvisionali). L’istante sostiene nelle osservazioni
all’appello che in concreto nessun danno è prospettabile poiché tutti i
convenuti negano – pur genericamente – di avere beni presso la banca, ma
l’obiezione è speciosa già per il fatto che se nessun bene fosse colpito dal
blocco non sarebbe dato di capire per quale ragione l’istante insisterebbe nel
postulare la misura provvisionale. In realtà anche su questo punto il decreto
impugnato merita conferma, quantunque per motivi diversi da quelli enunciati
nella decisione.
L’art. 380 CPC stabilisce che il
giudice può, d’ufficio o su istanza di parte, subordinare l’ordine o la
conferma di provvedimenti cautelari ad adeguate garanzie, da prestare entro un
termine perentorio (cpv. 1). Se la garanzia non è prestata entro il termine
assegnato, i provvedimenti cautelari decadono (cpv. 2). La parte che insta per
la fornitura di garanzie deve addurre nondimeno elementi di valutazione che
permettano di apprezzare il verosimile pregiudizio riconducibile al
congelamento dei fondi (
Pfister-Liechti
,
op. cit., pag. 115 a metà). In concreto gli appellanti non hanno allegato
nessun dato oggettivo: in un primo tempo, davanti al Segretario assessore, essi
hanno postulato una garanzia di fr. 500 000.– a favore del __________.
__________ __________,
una di fr. 250 000.– a favore di
__________ __________ e un’altra di
fr. 250 000.– a favore di
__________ (riassunto scritto annesso al verbale del 9 febbraio 1995, pag. 9);
al dibattimento finale del 23 febbraio 1995 essi hanno ridotto le loro
richieste a un decimo (riassunto scritto, pag. 9). Sulla scorta di quali basi
essi abbiano stimato il presumibile danno rimane un’ incognita. Anzi, nella
misura in cui alludono alla rifusione di spese e ripetibili, essi trascurano
che l’istituto applicabile non è quello della garanzia (art. 380 CPC), bensì
quello della cauzione processuale (art. 153 CPC). Anche a tale proposito
mancherebbe però qualunque parametro non solo per una valutazione delle spese,
ma anche delle ripetibili giusta l’art. 9 TOA (art. 150 CPC). Ne discende per
finire che la richiesta, insufficientemente motivata, non può trovare accoglimento.
III. Sull’appello dell’interveniente
accessoria
E. 9 Ha un interesse giuridico proprio, che giustifica un intervento ac-cessorio nella causa pendente fra (presunti) coeredi, la banca dove si trovano i conti litigiosi, sempre che la causa verta sul far ordine alla banca di fornire informazioni circa il titolare dei conti e la destinazione dei beni (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 49–51). In concreto l’appello dell’istante, inteso a ottenere appunto che la banca fosse tenuta a dare informazioni sui beni colpiti dal blocco, è già stato respinto (sopra, consid. 3). V’è da domandarsi pertanto se l’interveniente accessoria abbia tuttora un interesse giuridico proprio a impugnare la decisione del Segretario assessore. Oltre a ciò, occorrerebbe indagare sulla tempestività dell’appello (il timbro postale non corrisponde, secondo l’interveniente, al giorno dell’impostazio-ne). Entrambe le questioni possono rimanere irrisolte, dal momento che il gravame si rivela – come si vedrà in appresso – destituito di buon esito.
E. 10 Dopo alcune premesse d’ordine generale, irrilevanti nella misura in cui non contengono puntuali censure al decreto impugnato, l’interveniente critica il Segretario assessore per avere ritenuto verosimile che attivi o averi del defunto si trovino presso la banca (appello, punto 1). L’argomento è già stato trattato dianzi negli stessi termini (consid. 4). Si rinvia quindi al riguardo.
E. 11 La seconda doglianza attiene alla nozione di “avente diritto economico”,
anch’essa vagliata in precedenza (consid. 6). L’inter-veniente soggiunge che
tale nozione è poco chiara, che per di più “in base al principio della
specialità (...) è esclusa l’utilizza-zione dei dati raccolti da una banca
sugli ‘aventi diritto economici’ al di fuori dell’ambito penale” e che la
conferma di un decreto come quello impugnato avrebbe “incalcolabili conseguenze
per tutta la piazza finanziaria svizzera” (appello, punti 2.1 a 2.4). Oltre che
esagerata, l’argomentazione è fuori luogo.
È vero che il concetto di “avente
diritto economico” contenuto nella Convenzione relativa all’obbligo di
diligenza delle banche, del 1° luglio 1992 (decreto impugnato, pag. 6), può
apparire impreciso già per il fatto che non trova riscontro in alcuna figura di
diritto reale o di diritto delle obbligazioni. Se non che, come am-mette la
stessa interveniente, tale concetto era già contemplato dalla prima Convenzione
relativa all’obbligo di diligenza, del 1977, ed stato ripreso nel 1990
dall’art. 305
bis
cpv. 1 CP (“aven-te economicamente diritto”). La
sua accezione, del resto, è chiara: con esso si intende chi – al di là dei
semplici poteri di disposizione apparenti e formali – è il vero proprietario di
valori patrimoniali, ovvero chi ha l’effettivo dominio su beni depositati presso
una banca, indipendentemente dal modo in cui egli giuridicamente ne dispone
(rappresentanza, detenzione fiduciaria, possesso maggioritario di azioni e così
via). Lo scopo è quello di evitare che il proprietario effettivo dei beni abusi
del dualismo esistente tra realtà giuridica e realtà economica, e ciò facendo
capo alla copertura di una banca (
Aubert/Béguin/Bernasconi/
Graziano-von Burg/Schwob/Treillaud
, op. cit., pag. 270 seg. e pag. 291).
In concreto non si tratta di
utilizzare a fini civili informazioni raccolte dalla banca per evitare il
riciclaggio di denaro (doc. 4 dell’interveniente), né di risalire al
proprietario economico di fondi intestati a terzi né, men che meno, di scoprire
l’identità di chicchessia. Si tratta soltanto a bloccare valori patrimoniali
provenienti dal compendio ereditario fu __________ che si trovino su relazioni
bancarie di cui i convenuti hanno l’effettivo dominio, indipendentemente dalla
questione di sapere a chi siano intestate tali relazioni. L’interveniente non
pretende che ciò le sia impossibile. Se si ammette, anzi, che in caso di blocco
cautelare decretato dal giudice civile una banca non può essere tenuta a
fornire informazioni sui beni immobilizzati (sopra, consid. 3), onde
l’impossibilità anche di un’eventuale domanda di edizione, non è dato a
divedere in quale altro modo l’istante potrebbe legittimamente chiedere la
tutela delle sue pretese ereditarie. Alla banca si chiede solo di congelare gli
averi di cui il defunto era titolare personalmente, sotto designazione
convenzionale o numerica, o di cui l’istituto doveva sapere (grazie al
formulario A in uso presso le banche) che il defunto era l’avente diritto economico.
Il problema di sapere se la banca potrà essere tenuta, nella procedura di
merito, a indicare su quali relazioni si trovino tali beni e quale sia la loro
entità è un problema che trascende l’attuale oggetto della controversia.
E. 12 L’interveniente sostiene, infine, di non capire come l’istante possa ottenere in Svizzera una misura che trascende i limiti del sequestro giudiziario concesso dal giudice designato del Tribunale di __________ nel quadro della petizione di eredità (appello, punto 2.5). Il fatto è che il giudice designato non risulta essersi pronunciato sulla questione di eventuali “aventi diritto economico” su beni del defunto in Italia (doc. H21). Per quanto riguarda i beni in Svizzera, è appena il caso di ricordare che una persona convenuta in giudizio per la restituzione (a ragione o a torto) di determinati valori da lei depositati in una banca potrebbe senz’ altro occultare tali valori su conti di copertura (rimanendone l’avente diritto economico), senza che la banca possa essere tenuta a precisare – almeno in sede cautelare – quali siano tali conti. Un abuso del genere non potrebbe seriamente essere protetto. IV. Sulle spese e le ripetibili
E. 13 Le spese e le ripetibili dell’attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre la tassa di giustizia è conforme all’art. 24 lett. a LTG. Un interveniente accessorio non può né vincere né soccombere, a meno che introduca autonomamente atti processuali cui la parte principale ha rinunciato (Rep. 1989 pag. 171); tale non essendo il caso in concreto, la __________ risponde in materia di oneri processuali secondo il principio della causalità (art. 148 cpv. 3 CPC; Rep. 1990 pag. 266). Dato in ogni modo ch’essa non ottiene alcuna indennità per ripetibili in esito all’appello di __________, appare equo prescindere dall’addebitarle ripetibili a favore di __________ __________ per quanto attiene al suo vicendevole appello.
Dispositiv
- Gli oneri processuali, consistenti in: a)tassa di giustizia fr. 3000. b)spese fr. 50. fr. 3050. sono posti a carico dellappellante, che rifonderà ai conve- nuti fr. 3000. complessivi per ripetibili di appello. II.1. Lappello di __________, del __________. __________ __________ e di __________ è respinto.
- Gli oneri processuali, consistenti in: a)tassa di giustizia fr. 3000. b)spese fr. 50. fr. 3050. sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonde- ranno ad __________ __________, sempre con vincolo di solidarie- tà, fr. 3000. per ripetibili di appello. III.1. Lappello della __________ è respinto e il decreto im- pugnato è confermato.
- Gli oneri processuali, consistenti in: a)tassa di giustizia fr. 3000. b)spese fr. 50. fr. 3050. sono posti a carico dellappellante. Non si assegnano ripetibili IV.Intimazione: avv. __________, __________; avv. __________, __________; __________, sede di __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale dappello Il vicepresidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.95.00185
Lugano,
18 agosto 1996
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente,Giani e Zali (questultimo in sostituzione della
presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________ (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza dell11 gennaio 1995da
__________,__________
(patrocinata dallavv. __________, __________)
contro
__________,__________. __________, __________
__________.__________ __________,__________
__________,__________
(patrocinati dallavv. __________, __________)
in cui è stata autorizzata a intervenire accessoriamente il 9 febbraio 1996 la
__________,__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se devessere accolto lappello del 14 aprile 1995 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 6 aprile 1995 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Se devessere accolto lappello del 18 aprile 1995 presentato da __________, dal __________. __________ e da __________ contro lo stesso decreto;
3. Se devessere accolto lappello del 18 aprile 1995 presentato dalla __________ contro il decreto medesimo;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A.Il __________ 1992 è deceduto a __________ (__________) __________, cittadino italiano nato a __________ il __________ 1923, già domiciliato a __________, celibe, figlio unico di __________ __________ (1894-1960) e di __________ __________ (1900), tuttora residente a __________. __________, dichiarandosi figlia naturale del defunto, ha promosso il 9 luglio 1993 davanti al Tribunale di __________ un procedimento inteso a far dichiarare ammissibile lazione di paternità (art. 247 del Codice civile italiano). La richiesta è stata accolta con sentenza del 23 febbraio 1994, confermata dalla Corte di appello di __________ il 10 giugno 1994. Un ricorso introdotto il 24 ottobre 1994 da __________ alla suprema Corte di cassazione risulta tuttora pendente. Il 15 novembre 1994 __________ ha introdotto al Tribunale di __________ una petizione di eredità (art. 533 segg. del Codice civile italiano). La causa segue attualmente il suo corso.
B.L11 gennaio 1995 __________ ha postulato dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il blocco presso la __________ a __________ di tutti gli averi nella disponibilità economica di __________, del __________. __________ (commercialista del defunto) e di __________ (amica del defunto) in quanto di tali beni fosse titolare, avente diritto economico o comunque disponente il defunto __________; con listanza essi hanno chiesto inoltre che la __________ fosse tenuta a comunicare lesatta denominazione e composizione di tutti i beni oggetto del blocco. Statuendo il 12 gennaio 1995 senza contraddittorio, il Segretario assessore ha parzialmente accolto listanza in luogo e vece del Pretore, decretando il blocco dei citati averi bancari, ma senza imporre alla banca obblighi di informazione. __________, il __________. __________ __________ e __________ hanno instato il 20 gennaio 1995 per la revoca del blocco, previo contraddittorio. __________ __________ ha sollecitato a sua volta, il 23 gennaio 1995, laccoglimento integrale della sua istanza. Il giorno stesso la __________ ha chiesto di poter intervenire accessoriamente nella lite a sostegno dei convenuti. La richiesta è stata accolta dal Segretario assessore con decreto del 9 febbraio 1995.
C.Esperito il contraddittorio alle udienze del 6 e 9 febbraio 1995, il Segretario assessore ha giudicato sul procedimento cautelare il 6 aprile 1995, confermando in sostanza quanto già deciso senza contraddittorio. Le spese processuali sono state poste nella misura di fr. 2000. a carico dellistante e di fr. 4000. a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere allistante fr. 1600. per ripetibili ridotte.
D.Contro il decreto cautelare __________ ha presentato un appello del 14 aprile 1995 in cui chiede che la sua istanza cautelare dell11 gennaio 1995 sia accolta per intero e che il giudizio del Segretario assessore sia riformato di conseguenza. __________, il __________. __________ e __________ hanno impugnato a loro volta il decreto cautelare con un appello del 18 aprile 1995 in cui concludono per lannullamento del blocco, subordinatamente per una limitazione del provvedimento agli averi nella titolarità diretta dei convenuti e provenienti dalla successione fu __________ ; sempre in subordine essi chiedono che listante sia tenuta a depositare una somma di complessivi fr. 75 000. a titolo di cauzione processuale. __________, interveniente in lite, ha appellato anch essa il 18 aprile 1995 per ottenere che, in riforma del decreto querelato, listanza di __________ __________ sia respinta.
Nelle sue osservazioni del 22 maggio 1995 __________ __________ propone di respingere sia lappello dei convenuti sia quello dell interveniente accessoria. I convenuti postulano per parte loro, con osservazioni dello stesso 22 maggio 1995, il rigetto dellap-pello interposto da __________ __________ e laccoglimento di quello presentato dallinterveniente accessoria. Questultima ha concluso il 22 maggio 1995 per la reiezione dellappello introdotto da __________ __________ e ha offerto svariati mezzi di prova destinati a provare in caso di dubbio la tempestività del suo proprio appello.
Considerando
in diritto:
I. Sullappello dellistante
1.Lappellante rimprovera al Segretario assessore, anzitutto, di avere escluso ingiustificatamente dal blocco lammontare di eventuali pagamenti in arrivo. Essa sottolinea che in tal modo sfuggirebbero al provvedimento per esempio gli accrediti di capitali e frutti ad avvenuta scadenza di investimenti a termine esterni alla banca. Largomentazione del Segretario assessore, stando al quale non è possibile ordinare misure che concernono atti futuri che costituiscono o foraggiano beni che non esistono al momento del provvedimento (decreto impugnato, consid. 8), non sarebbe dunque chiara né convincente (appello, punto 12).
A un esame meramente sommario come quello che contraddistingue ladozione di provvedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC), non si intravedono motivi per scostarsi dallopinione del primo giudice. I convenuti e linterveniente rilevano con pertinenza che nel caso di investimenti a termine o di operazioni fiduciarie ipotesi cui si riferisce listante nellappello il cliente acquisisce il diritto, una volta giunto a scadenza il negozio giuridico, di ottenere il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. Nella misura in cui fossero stati affidati alla banca capitali provenienti dalla successione fu __________ __________, i relativicreditisarebbero già compresi come tali, quindi, nel provvedimento decretato dal Segretario assessore (tutti gli averi, som-me, titoli,crediti, pagamenti in uscita, beni di ogni tipo). Se si pensa inoltre che una misura cautelare non deve gravare beni (ancora) inesistenti né eccedere quanto necessario per conservare una situazione di fatto o tutelare interessi giuridici minacciati, non sono dati a divedere ragioni che giustificherebbero il prospettato blocco di pagamenti in arrivo. Su questo punto lappello si rivela sprovvisto di consistenza.
2.Davanti al Segretario assessore listante aveva chiesto che il blocco cautelativo riguardasse non solo le relazioni bancarie di cui i convenuti sono titolari, ma anche quelle di cui essi sono aventi diritto economico o possano comunque disporre. Per soggetti che possano comunque disporre listante ha precisato intendere al contraddittorio orale i contitolari e gli aventi procura. Il Segretario assessore ha rifiutato di estendere il blocco a questultima categoria di persone, soggiungendo che non è possibile bloccare conti di cui i convenuti siano semplicemente procuratori e non proprietari (decreto, pag. 7). Nellappello listante argomenta che lereditando o i convenuti, proprio perché cittadini italiani con domicilio in Italia, potrebbero avere intestato conti a terze persone, fisiche o giuridiche (appello, punto 13). Così comè formulata, la tesi non basta però a giustificare il provvedimento richiesto.
A prescindere dalla circostanza che la banca dichiara di non essere tecnicamente in grado di bloccare conti di estranei su cui i convenuti potrebbero disporre solo per procura (osservazioni allappello, pag. 4), nella fattispecie incombeva allistante rendere concretamente verosimile il proprio assunto. ll giudice delle misure cautelari non può bloccare relazioni bancarie intestate a estranei sulla sola scorta di sospetti generici. Anche a fini meramente cautelari, senza essere troppo esigenti, occorre pur sempre far capo a indizi tangibili. Si aggiunga che nel caso specifico il Segretario assessore ha già bloccato non solo i conti intestati ai convenuti, ma anche quelli di cui i convenuti dispongono come aventi diritto economico. Per immobilizzare relazioni bancarie di cui i titolari non sono nemmeno persone aventi diritto economico a supporre che ciò sia possibile sarebbe stato necessario qualche elemento concreto, atto quanto meno a individuare i titolari dei conti. Nel caso in esame listante non è stata in grado di recare alcun dato né sui terzi titolari né tanto meno sullesistenza di tali conti né sul modo in cui eventuali beni appartenuti al defunto sarebbero pervenuti a estranei. Anche su questo punto non vi è ragione dunque di modificare il decreto del Segretario assessore.
3.Sostiene lappellante che il primo giudice avrebbe esonerato a torto la banca dal fornire lesatta denominazione e composizione di tutti i beni sequestrati. A suo avviso laccertamento circa la reale entità dei beni colpiti non esula dal quadro delle misure cautelari, tanto più che tale accertamento le è indispensabile per precisare le sue richieste di giudizio nellambito della petizione di eredità intentata a __________ e che i convenuti hanno ricorso finora a ogni mezzo per impedirle di accedere alleredità (appello, punto 14).
Il parere dellappellante non può essere condiviso e a nulla vale il richiamo a Rep. 1979 pag. 82, ove per altro una simile misura è stata respinta. Intanto lappellante medesima riconosce che le informazioni richieste alla banca non servono per conservare i beni colpiti dal blocco, bensì a suffragare la petizione di eredità promossa davanti al tribunale italiano. In secondo luogo, ammesso e non concesso che la banca possa essere tenuta a fornire informazioni del genere nel quadro di misure cautelari (in senso negativo:Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treillaud, Le secret bancaire suisse, 3ª edizione, pag. 203 nota 249;Pfister-Liechti, Mesures provisionnelles et droit des successions, in: Journée 1995 de droit bancaire et financier, Berna 1995, pag. 115 nota 15), lappellante dimentica di non essere ancora stata dichiarata né figlia né erede del defunto. Certo, unazione giudiziaria è pendente in Italia, ma allo stato attuale delle cose non vi è alcun motivo per cui linte-ressata giunga a conoscenza sin dora (con verosimile scapito per i convenuti) di informazioni che potrebbero anche non riguardarla. Del resto lo scopo di un blocco bancario è cautelativo, non indagatorio. Lappellante non può chiedere un provvedimento cautelare per procacciarsi elementi utili ad agire giudizialmente verso terzi, scopo da lei medesima dichiarato (memo-riale, pag. 17). Anche a tale proposito il gravame si appalesa perciò manifestamente destituito di consistenza.
II. Sullappello dei convenuti
4.I convenuti reputano in primo luogo che il Segretario assessore fosse territorialmente incompetente a emanare il decreto impugnato poiché listante non avrebbe reso verosimile lesistenza di alcun bene su cui il giudice potesse intervenire (Rep. 1979 pag. 78). Il Segretario assessore, per di più, si sarebbe fondato sull erroneo presupposto che incombesse ai convenuti dimostrare linesistenza di attivi presso la nota banca di Lugano, mentre in realtà valeva proprio il contrario (appello, pag. 3 a 6).
Il Segretario assessore ha ritenuto sufficientemente verosimile laffermazione che il defunto era titolare di unimportante relazione bancaria presso listituto citato poiché listante medesima aveva dichiarato di esserne giunta a conoscenza da terzi e poiché la designazione dellistituto era precisa, a esclusione di qualsiasi altra. Quanto allattestato prodotto dai convenuti (doc. 3), esso non era idoneo a certificare linesistenza di attivi di cui i convenuti potessero disporre come beneficiari economici (de-creto, pag. 4 in alto). Ora, la competenza per territorio del giudice svizzero chiamato a emanare provvedimenti durgenza per conservare e mantenere beni patrimoniali lasciati in Svizzera da un ereditando straniero con ultimo domicilio allestero (art. 89 LDIP) è già stata accertata da questa Camera in un caso di principio che riguardava, appunto, un blocco di averi bancari (sentenza del 4 settembre 1995 nella causa H. contro H., consid. 1). Nella fattispecie gli appellanti non contestano la norma di competenza come tale: sostengono che, non essendo stata resa verosimile lesistenza di beni patrimoniali in Svizzera, non era data nemmeno la competenza per territorio del giudice adito. Ne segue che la controversia non è tanto un problema di competenza (di forma), quanto di verosimiglianza (di merito).
Nellistanza cautelare linteressata aveva effettivamente addotto di essere venuta a sapere da terzi che il defunto era titolare o comunque avente diritto economico di unimportante relazione presso la __________ di __________ e che dopo la morte di __________ __________ la di lui madre, accompagnata dal sempre presente dott. __________ __________, è venuta a Lugano (pag. 7). I convenuti asseverano che mancano elementi oggettivi allaffermazione e che quindi la controparte non ha reso verosimile lesistenza di beni patrimoniali a Lugano (appello, pag. 4), ma non mettono in dubbio né luna né laltra delle allegazioni avversarie. Anzi, il contenuto ermetico dellattestato bancario da loro prodotto (doc. 3) desta seri interrogativi e la circostanza che contrariamente a quanto essi pretendono (appello, pag. 4 in alto) listante sia stata in grado di indicare senza esitazione una banca precisa (sulle 65, solo a Lugano) fa apparire lassunto tuttaltro che inattendibile. Si aggiunga che nellappello i convenuti neppure negano che il defunto avesse unimportante relazione con la citata banca di Lugano e del resto non sarebbe dato di capire per quale ragione essi medesimi e la banca si oppongano strenuamente al blocco se, comunque sia, a Lugano non esistessero valori di cui il defunto sia stato o figuri tuttora titolare o avente diritto economico (decreto impugnato, dispositivo n. 1). In proposito la doglianza dei ricorrenti è destinata allinsuccesso.
5.Gli appellanti ribadiscono che il Segretario assessore avrebbe dovuto, ad ogni modo, respingere listanza cautelare perché in concreto non vi era alcuna impellente necessità di togliere gravi inconvenienti (nel senso dellart. 376 cpv. 1 CPC), listante avendo lasciato trascorrere un tempo lunghissimo prima di chiedere il blocco. Né essa avrebbe reso credibile leventualità di un notevole pregiudizio, i convenuti non essendo in procinto di compiere alcuna spogliazione delleredità. Infine mancherebbe anche la parvenza di buon diritto insita nellazione di merito (appello, pag. 6 a 9), onde la totale infondatezza dellistanza.
a)Lemanazione di un provvedimento cautelare è subordinata come rileva il primo giudice a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di unnotevole pregiudizio, la necessità di procedere conurgenzae laparvenza di buon esitoinsita nellazione di merito, listante essendo responsabile per altro dei danni provocati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). La verosimiglianza dei tre requisiti non giustifica ancora, tuttavia, lado-zione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio dellaproporzionalitàesige che sia come sia la misura richiesta si limiti allindispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii;Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
b)Nella fattispecie è palese che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare allistante un notevole pregiudizio già per il fatto che la causa di merito pendente a __________ rischia di essere lunga e laboriosa, ciò che permetterebbe ai convenuti di alienare o di occultare nellintervallo luno o laltro bene della successione. Gli appellanti insistono nel far valere che il giudice designato del Tribunale di __________ ha respinto un sequestro giudiziario di portata analoga al blocco ordinato dal Segretario assessore (doc. H21), ma disconoscono che tale rigetto per altro solo parziale non è avvenuto per difetto di notevole pregiudizio. Che i convenuti poi abbiano già disposto di beni immobiliari appartenuti al defunto è stato addotto dalla richiedente con dovizia di particolari (istanza, pag. 5), solo genericamente contestati, e ciò potrebbe avvenire in ogni momento anche per altri valori della successione nella loro disponibilità. Il pericolo di notevole pregiudizio si riconduce appunto al rischio, per listante, di non poter più essere reintegrata nella situazione odierna ove uscisse vittoriosa dallazione di merito.
c)La necessità di procedere con urgenza potrebbe apparire dubbia se ci si riferisse alla sola azione di paternità, la cui procedura di ammissibilità (art. 274 del Codice civile italiano) risale al 9 luglio 1993. Il fatto è che a quel momento listante non avrebbe ancora avuto credenziali degne di protezione per postulare misure provvisionali a tutela delle sue pretese ereditarie. Ottenuto il giudizio della Corte di appello di __________, ma soprattutto intentata la petizione di eredità (15 novembre 1994: doc. F), diveniva verosimile limminente rischio che i convenuti disponessero di beni successori in qualunque momento. Listanza cautelare, dell11 gennaio 1995, non può quindi ritenersi tardiva e invano i convenuti evocano la circostanza che listante abbia atteso anni prima di adire vie legali. Fino al momento di agire in giudizio anzi, fino al momento in cui le sue pretese ereditarie non apparissero provviste di qualche verosimiglianza listante non poteva valersi di alcun interesse legittimo allemanazione di provvedimenti cautelari. Non sussisteva perciò alcuna urgenza.
d)Sulla parvenza di buon esito insita nellazione di merito il giudizio è più arduo anche perché la causa non è retta dal diritto svizzero. Sullammissibilità dellazione di paternità, in ogni modo, listante ha avuto causa vinta sia davanti al Tribunale civile di __________ sia davanti alla Corte di appello. Sulla petizione di eredità è delicato esprimere valutazioni, ma a un esame di mera verosimiglianza la causa non appare sfornita di buon diritto se appena si pensa che il giudice designato del Tribunale di __________ ha autorizzato listante, il 27 ottobre 1994, a procedere al sequestro giudiziario sui titoli e depositi bancari intestati ad __________ __________ (doc. H21). Non si può dire di conseguenza quanto meno allo stadio attuale della procedura che lazione di merito sia sprovvista di possibilità di successo.
e)Il principio della proporzionalità non è messo in forse, ma richiede una precisazione. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare, in effetti, che nel caso in cui un erede postuli a tutela delle sue pretese successorie il blocco di conti bancari ancora intestati al defunto, non sarebbe giustificato porre alla richiesta cautelare esigenze troppo severe in materia di verosimiglianza, potendosi legittimamente supporre che i beni litigiosi rientrino nellasse ereditario (sentenza citata del 4 settembre 1995 nella causa H. contro H., consid. 4). Mag-gior cautela si impone nel decretare il blocco di conti intesta-ti a singoli eredi, il provvedimento potendo colpire solo beni nel verosimile compendio della successione; in siffatte evenienze, disponendo di dati concreti, il giudice delle misure cautelari determina egli medesimo lammontare del blocco in base alla verosimile appartenenza degli importi allasse ere-ditario. Nella fattispecie listante ha reso verosimile che il defunto aveva unimportante relazione con la menzionata banca di Lugano, donde la legittimità del blocco. Nel rispetto del principio della proporzionalità non è il caso tuttavia almeno per ora di imporre alla banca obblighi di informazione (sopra, consid. 3); non si può quindi rimproverare all istante di non essere stata in grado di recare dati precisi sulla designazione e sullammontare dei singoli conti. Nelle condizioni descritte non rimane che invitare la banca medesima come ha fatto il Segretario assessore a bloccare cautelarmente quanto le risulta essere appartenuto alleredi-tando, suo cliente. Tale misura tutela sia le aspettative della presunta erede sia la riservatezza sui dati personali dei titolari dei conti.
6.Gli appellanti censurano la portata del blocco nella misura in cui grava non solo relazioni bancarie loro intestate, ma anche relazioni bancarie di cui essi sono aventi diritto economico, e ciò non solo in quanto il defunto fosse intestatario dei beni, ma anche in quanto egli ne fosse o ne fosse stato avente diritto economico (decreto impugnato, dispositivo n. 1). A detta dei convenuti determinante è la realtà giuridica, non quella economica, tanto più che i formali titolari dei conti non sono stati né resi verosimili né interpellati (appello, pag. 9 a 11). Sulla questione della verosimiglianza giovi richiamare quanto appena esposto, nel senso che non si può da un lato esonerare la banca dal dare ragguagli e dallaltro rimproverare listante per non essere stata in grado di addurre maggiori precisazioni. Ciò significherebbe per altro essere più rigorosi in sede cautelare che nel quadro di unazione di merito, ove listituto di credito non può più di regola prevalersi del segreto bancario (Rep. 1991 pag. 478, 1984 pag. 383). Quanto alla proprietà giuridica delle relazioni bancarie, lopinione dei convenuti non è affatto pertinente poiché nellasse ereditario rientra luniversalità dei beni del defunto, non solo i beni a lui formalmente intestati (Ferid/ Firsching/Lichtenberger, Internationales Erbrecht, 4ª edizione, vol. III, Italia, pag. 17 nota 29).
7.A parere degli appellanti non vi sarebbe correlazione tra logget-to dellazione di merito pendente in Italia e listanza cautelare poiché nella petizione di eredità linteressata non fa alcun riferimento a beni in Svizzera, limitandosi a chiedere la restituzione dei beni successori posseduti dagli eredi apparenti o da terzi in Italia (appello, pag. 11 seg.). La tesi è infondata. Nellatto di citazione del 15 novembre 1994 (doc. F) lattrice precisava che la domanda (...) investe in questa sede tutto lasse ereditario di __________ __________, così come rappresentato allapertura della successione, attualmente posseduto dalla signora __________, oltre i beni ceduti ai terzi oggi convenuti, compresi i beni mobili che nel corso del giudizio dovessero risultare esser stati ceduti ai terzi convenuti a titolo gratuito ovvero senza alcun titolo (pag. 18 in basso). La conclusione tende infatti a far condannare la signora __________ a restituire allattrice tutti i beni del compendio ereditario __________ siccome risulteranno quantificati ed identificati nel corso del presente giudizio (pag. 20). Mal si comprende perché gli eventuali beni rinvenuti in Svizzera dovrebbero essere esclusi.
8.Da ultimo gli appellanti rinnovano la loro richiesta di garanzia ex art. 381 CPC (recte: 380 CPC), respinta dal Segretario assessore perché relativa a un eventuale danno morale le cui cause dipendono essenzialmente dalle procedure promosse in Italia e non dal provvedimento cautelare ordinato in Svizzera (decreto impugnato, pag. 8 in alto). Al riguardo lopinione del primo giudice non può evidentemente essere condivisa. Nella misura in cui la presunta erede ottiene il blocco di beni, pur provenienti dal patrimonio del defunto, su cui i convenuti potrebbero legittimamente disporre ove lazione di merito fosse infondata, il danno sarebbe riconducibile al blocco, non allazione di merito (che di per sé potrebbe essere promossa anche senza ladozione di misure provvisionali). Listante sostiene nelle osservazioni allappello che in concreto nessun danno è prospettabile poiché tutti i convenuti negano pur genericamente di avere beni presso la banca, ma lobiezione è speciosa già per il fatto che se nessun bene fosse colpito dal blocco non sarebbe dato di capire per quale ragione listante insisterebbe nel postulare la misura provvisionale. In realtà anche su questo punto il decreto impugnato merita conferma, quantunque per motivi diversi da quelli enunciati nella decisione.
Lart. 380 CPC stabilisce che il giudice può, dufficio o su istanza di parte, subordinare lordine o la conferma di provvedimenti cautelari ad adeguate garanzie, da prestare entro un termine perentorio (cpv. 1). Se la garanzia non è prestata entro il termine assegnato, i provvedimenti cautelari decadono (cpv. 2). La parte che insta per la fornitura di garanzie deve addurre nondimeno elementi di valutazione che permettano di apprezzare il verosimile pregiudizio riconducibile al congelamento dei fondi (Pfister-Liechti, op. cit., pag. 115 a metà). In concreto gli appellanti non hanno allegato nessun dato oggettivo: in un primo tempo, davanti al Segretario assessore, essi hanno postulato una garanzia di fr. 500 000. a favore del __________. __________ __________,
una di fr. 250 000. a favore di __________ __________ e unaltra di
fr. 250 000. a favore di __________ (riassunto scritto annesso al verbale del 9 febbraio 1995, pag. 9); al dibattimento finale del 23 febbraio 1995 essi hanno ridotto le loro richieste a un decimo (riassunto scritto, pag. 9). Sulla scorta di quali basi essi abbiano stimato il presumibile danno rimane un incognita. Anzi, nella misura in cui alludono alla rifusione di spese e ripetibili, essi trascurano che listituto applicabile non è quello della garanzia (art. 380 CPC), bensì quello della cauzione processuale (art. 153 CPC). Anche a tale proposito mancherebbe però qualunque parametro non solo per una valutazione delle spese, ma anche delle ripetibili giusta lart. 9 TOA (art. 150 CPC). Ne discende per finire che la richiesta, insufficientemente motivata, non può trovare accoglimento.
III. Sullappello dellinterveniente accessoria
9.Ha un interesse giuridico proprio, che giustifica un intervento ac-cessorio nella causa pendente fra (presunti) coeredi, la banca dove si trovano i conti litigiosi, sempre che la causa verta sul far ordine alla banca di fornire informazioni circa il titolare dei conti e la destinazione dei beni (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 4951). In concreto lappello dellistante, inteso a ottenere appunto che la banca fosse tenuta a dare informazioni sui beni colpiti dal blocco, è già stato respinto (sopra, consid. 3). Vè da domandarsi pertanto se linterveniente accessoria abbia tuttora un interesse giuridico proprio a impugnare la decisione del Segretario assessore. Oltre a ciò, occorrerebbe indagare sulla tempestività dellappello (il timbro postale non corrisponde, secondo linterveniente, al giorno dellimpostazio-ne). Entrambe le questioni possono rimanere irrisolte, dal momento che il gravame si rivela come si vedrà in appresso destituito di buon esito.
10.Dopo alcune premesse dordine generale, irrilevanti nella misura in cui non contengono puntuali censure al decreto impugnato, linterveniente critica il Segretario assessore per avere ritenuto verosimile che attivi o averi del defunto si trovino presso la banca (appello, punto 1). Largomento è già stato trattato dianzi negli stessi termini (consid. 4). Si rinvia quindi al riguardo.
11.La seconda doglianza attiene alla nozione di avente diritto economico, anchessa vagliata in precedenza (consid. 6). Linter-veniente soggiunge che tale nozione è poco chiara, che per di più in base al principio della specialità (...) è esclusa lutilizza-zione dei dati raccolti da una banca sugli aventi diritto economici al di fuori dellambito penale e che la conferma di un decreto come quello impugnato avrebbe incalcolabili conseguenze per tutta la piazza finanziaria svizzera (appello, punti 2.1 a 2.4). Oltre che esagerata, largomentazione è fuori luogo.
È vero che il concetto di avente diritto economico contenuto nella Convenzione relativa allobbligo di diligenza delle banche, del 1° luglio 1992 (decreto impugnato, pag. 6), può apparire impreciso già per il fatto che non trova riscontro in alcuna figura di diritto reale o di diritto delle obbligazioni. Se non che, come am-mette la stessa interveniente, tale concetto era già contemplato dalla prima Convenzione relativa allobbligo di diligenza, del 1977, ed stato ripreso nel 1990 dallart. 305biscpv. 1 CP (aven-te economicamente diritto). La sua accezione, del resto, è chiara: con esso si intende chi al di là dei semplici poteri di disposizione apparenti e formali è il vero proprietario di valori patrimoniali, ovvero chi ha leffettivo dominio su beni depositati presso una banca, indipendentemente dal modo in cui egli giuridicamente ne dispone (rappresentanza, detenzione fiduciaria, possesso maggioritario di azioni e così via). Lo scopo è quello di evitare che il proprietario effettivo dei beni abusi del dualismo esistente tra realtà giuridica e realtà economica, e ciò facendo capo alla copertura di una banca (Aubert/Béguin/Bernasconi/ Graziano-von Burg/Schwob/Treillaud, op. cit., pag. 270 seg. e pag. 291).
In concreto non si tratta di utilizzare a fini civili informazioni raccolte dalla banca per evitare il riciclaggio di denaro (doc. 4 dell interveniente), né di risalire al proprietario economico di fondi intestati a terzi né, men che meno, di scoprire lidentità di chicchessia. Si tratta soltanto a bloccare valori patrimoniali provenienti dal compendio ereditario fu __________ che si trovino su relazioni bancarie di cui i convenuti hanno leffettivo dominio, indipendentemente dalla questione di sapere a chi siano intestate tali relazioni. Linterveniente non pretende che ciò le sia impossibile. Se si ammette, anzi, che in caso di blocco cautelare decretato dal giudice civile una banca non può essere tenuta a fornire informazioni sui beni immobilizzati (sopra, consid. 3), onde limpossibilità anche di uneventuale domanda di edizione, non è dato a divedere in quale altro modo listante potrebbe legittimamente chiedere la tutela delle sue pretese ereditarie. Alla banca si chiede solo di congelare gli averi di cui il defunto era titolare personalmente, sotto designazione convenzionale o numerica, o di cui listituto doveva sapere (grazie al formulario A in uso presso le banche) che il defunto era lavente diritto economico. Il problema di sapere se la banca potrà essere tenuta, nella procedura di merito, a indicare su quali relazioni si trovino tali beni e quale sia la loro entità è un problema che trascende lattuale oggetto della controversia.
12.Linterveniente sostiene, infine, di non capire come listante possa ottenere in Svizzera una misura che trascende i limiti del sequestro giudiziario concesso dal giudice designato del Tribunale di __________ nel quadro della petizione di eredità (appello, punto 2.5). Il fatto è che il giudice designato non risulta essersi pronunciato sulla questione di eventuali aventi diritto economico su beni del defunto in Italia (doc. H21). Per quanto riguarda i beni in Svizzera, è appena il caso di ricordare che una persona convenuta in giudizio per la restituzione (a ragione o a torto) di determinati valori da lei depositati in una banca potrebbe senz altro occultare tali valori su conti di copertura (rimanendone lavente diritto economico), senza che la banca possa essere tenuta a precisare almeno in sede cautelare quali siano tali conti. Un abuso del genere non potrebbe seriamente essere protetto.
IV. Sulle spese e le ripetibili
13.Le spese e le ripetibili dellattuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre la tassa di giustizia è conforme allart. 24 lett. a LTG. Un interveniente accessorio non può né vincere né soccombere, a meno che introduca autonomamente atti processuali cui la parte principale ha rinunciato (Rep. 1989 pag. 171); tale non essendo il caso in concreto, la __________ risponde in materia di oneri processuali secondo il principio della causalità (art. 148 cpv. 3 CPC; Rep. 1990 pag. 266). Dato in ogni modo chessa non ottiene alcuna indennità per ripetibili in esito allappello di __________, appare equo prescindere dalladdebitarle ripetibili a favore di __________ __________ per quanto attiene al suo vicendevole appello.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I.1. Lappello di __________ è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)tassa di giustizia fr. 3000.
b)spese fr. 50.
fr. 3050.
sono posti a carico dellappellante, che rifonderà ai conve- nuti fr. 3000. complessivi per ripetibili di appello.
II.1. Lappello di __________, del __________. __________ __________ e di __________ è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)tassa di giustizia fr. 3000.
b)spese fr. 50.
fr. 3050.
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonde- ranno ad __________ __________, sempre con vincolo di solidarie- tà, fr. 3000. per ripetibili di appello.
III.1. Lappello della __________ è respinto e il decreto im- pugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)tassa di giustizia fr. 3000.
b)spese fr. 50.
fr. 3050.
sono posti a carico dellappellante. Non si assegnano ripetibili
IV.Intimazione:
avv. __________, __________;
avv. __________, __________;
__________, sede di __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
Il vicepresidente La segretaria