Erwägungen (1 Absätze)
E. 50 000. lart. 17 cpv. 1 LTG dispone una tassa di giustizia tra fr. 750. e fr. 2000.: quella fissata dal Pretore (fr. 1600., il resto concernendo liscrizione provvisoria) rientra nei limiti tariffari. Quanto alle ripetibili, lart. 9 cpv. 1 TOA (orientativo per il giudice:Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 150 CPC) stabilisce per valori litigiosi compresi tra fr. 10 000. a fr. 50 000. un onorario tra l8 e il 15% del valore stesso, e ciò per la sola causa di iscrizione definitiva; presa a sé stante, la somma di fr. 4500. comprensiva della procedura di iscrizione provvisoria rispetta tali limiti.
3.La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare, per il resto, che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 nella causa GMS contro T. e B., consid. 8). In concreto le somme fissate dal Pretore appaiono elevate, ma lappellante non dimostra chesse siano il risultato di un eccesso o di un abuso. Certo, lappellante rimprovera al Pretore di avere trascurato che lattore si è fatto patrocinare da un avvocato solo a partire dalla replica. Quandanche ciò bastasse a configurare un eccesso nella fissazione delle ripetibili, tuttavia, la convenuta non indica a quale cifra lammon-tare di fr. 4500. dovrebbe essere ridotto, ciò che rende finanche inammissibile lappello su questo punto (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 2 ad art. 309 CPC).
4.Lappellante fa valere che, in ogni modo, la riduzione della pretesa da parte dellattore configura una parziale desistenza e quindi una parziale soccombenza ai fini delle spese e delle ripetibili. In realtà occorre distinguere: se il citato pagamento di fr. 10 000. fosse intervenuto prima della petizione, lattore avrebbe chiesto a torto il pagamento di fr. 30 574. (in luogo di fr. 20 574.) e in tale misura la riduzione costituirebbe una parziale desistenza. Se invece il pagamento è intervenuto dopo la petizione, esso equivale a parziale acquiescenza della convenuta. Nellappello la convenuta invoca la prima ipotesi, ma contraddice sé medesima. Nel memoriale conclusivo del 26 gennaio 1995 essa aveva riconosciuto in effetti che dopo lavvio della presente procedura, la convenuta ha versato allattore fr. 10 000. (pag. 3, punto 3). Ciò che appare del tutto verosimile se si pensa che la petizione risale al 19 aprile 1993 e che il pagamento è attestato per la prima volta in una lettera del 22 giugno 1993 indirizzata alla Pretura dalla Consulenza __________ __________ di __________ (doc. M). Non può quindi farsi questione, nel caso in esame, di parziale desistenza dellattore.
5.Da ultimo lappellante sottolinea, a prescindere da ogni altra tesi, che allatto pratico la petizione è stata accolta solo in parte poiché il Pretore ha ordinato unicamente liscrizione definitiva dellipoteca legale, mentre ha respinto la richiesta con cui latto-re postulava la sua condanna al pagamento della somma. Ora, tale argomento non giustifica laddebito integrale degli oneri processuali allattore. Può giustificare nondimeno un addebito parziale, adeguato al relativo grado di soccombenza. Il problema va esaminato più da vicino.
a)Con la petizione del 19 aprile 1993 lattore aveva postulato soltanto liscrizione definitiva dellipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC e 22 cpv. 4 RRF in relazione con lart. 839 cpv. 2 CC). Con la replica del 10 settembre 1993 egli ha chiesto, oltre alliscrizione definitiva dellipoteca, la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20 574. più interessi. Nella motivazione della sentenza il Pretore ha giudicato questultima domanda ricevibile, ma lha respinta nel merito perché lopera non risultava essere stata commissionata dalla convenuta e perché, nella misura in cui si fondava sullart. 672 CC, la domanda presupponeva una mutazione dellazione (sentenza, pag. 6 in fondo e 7 in alto). Al riguardo tuttavia il Pretore non ha statuito in alcun dispositivo della sentenza, ancorché la questione formasse oggetto di unesplicita richiesta di giudizio (replica, pag. 4). Anzi, egli non sembra nemmeno aver tenuto conto del rigetto della pretesa poiché tutti gli oneri processuali sono stati posti, senza giustificazione, a carico della convenuta.
b)Lart. 148 cpv. 2 CPC prescrive che il giudice, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, può ripartire parzialmente o per intero fra le parti, le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili. Che in concreto sussistessero giusti motivi per addebitare tutti gli oneri processuali e le ripetibili alla convenuta non risulta dalla sentenza impugnata e nemmeno emerge dallincarto. In esito allazione creditoria lattore, che esce soccombente, deve sopportare quindi il carico delle rispettive spese e ripetibili. A carico della convenuta sono, invece, le spese e le ripetibili inerenti alliscri-zione definitiva dellipoteca. Ciò giustifica un riparto complessivo degli oneri a metà, le due domande essendo sostanzialmente di pari importanza (il loro valore non si somma: art. 6 cpv. 1 lett. b CPC;Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, s.d., pag. 220 a metà). Giustificata è altresì la compensazione delle ripetibili, la sola circostanza che lattore si sia fatto patrocinare a partire dalla replica non legittimando una soluzione diversa. Alla convenuta vanno addebitati poi gli oneri e le ripetibili (fr. 200., listante non essendo patrocinato da un legale) della procedura relativa alliscrizione provvisoria dellipoteca, rimasti in sospeso.
c)A questultimo proposito si impongono due considerazioni. Anzitutto va ricordato che nellambito di una procedura intesa alliscrizione provvisoria dellipoteca legale un rinvio del giudizio sulle spese e le ripetibili alla sentenza sulliscrizione definitiva non è lecito (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 26 ad art. 148 CPC). Vè da domandarsi finanche se in tal caso le spe-se e le ripetibili non vadano poste di regola a carico dellarti-giano o imprenditore, riservato un diverso riparto nella sentenza sulliscrizione definitiva, e ciò per evitare che nel caso in cui questultima azione non sia (validamente) promossa, il dispositivo della decisione con cui è ordinata liscrizione provvisoria debba essere riconsiderato (Schumacher,Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2ª edizione, pag. 223, n. 763; cfr. anche DTF 110 Ia 98). In secondo luogo va rammentato che, nel quadro di una procedura di iscrizione provvisoria, non è lecito omettere ludienza (pur dando alla convenuta la possibilità di esigerla), poiché alliscrizione provvisoria dell ipoteca legale si applica la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinviano gli art. 4 n. 19 e lart. 5 LAC), non quella dei procedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC). Dato che le predette irregolarità non hanno causato pregiudizio alla convenuta e che il decreto pretorile non è stato impugnato, questa Camera può limitarsi a un semplice richiamo perché ciò non abbia a ripetersi.
d)Lappellante si duole della circostanza che nel dispositivo impugnato non figuri lentità delle spese. Dalla scheda contabile della Pretura (agli atti) si deduce chesse ammontano a complessivi fr. 165.. Il dispositivo di prima sede va integrato di conseguenza.
6.Gli oneri e le ripetibili dellodierno pronunciato seguono lo stesso grado di vicendevole soccombenza accertato in prima sede (art. 148 cpv. 2 CPC).
Dispositiv
- Lappello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato: a)La tassa di giustizia di fr. 1600. e le spese di fr. 165. sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. b)La tassa di giustizia di fr. 400. e le spese della procedura relativa alliscrizione provvisoria dellipoteca legale sono poste a carico della convenuta, che rifonderà allistante fr. 200. per ripetibili.
- Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a)tassa di giustizia fr. 300. b)spese fr. 50. fr. 350. da anticipare dallappellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
- Intimazione: avv. __________, __________; lic. iur. __________, studio legale __________, __________. Per la prima Camera civile del Tribunale dappello La presidente La Segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.95.00180
Lugano,
01 febbraio 1996
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Morini
sedente per statuire nella causa n. __________ (ipoteca legale di artigiani e imprenditori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 19 aprile 1993da
__________ __________,__________
(ora patrocinato dal lic. iur. __________ __________, dello studio legale __________ __________ __________ ____________________, __________)
contro
__________ __________,__________
(patrocinata dallavv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se devessere accolto lappello del 29 marzo 1995 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 7 marzo 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A.Il 19 gennaio 1993 __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna liscrizione provvisoria di unipoteca legale di artigiani e imprenditori per fr. 30 574. più interessi sulla particella n. __________RFD di __________, proprietà della __________ __________. Con decreto del 21 gennaio 1993 il Pretore ha accolto la richiesta senza contraddittorio e ha ordinato all ufficiale del registro fondiario liscrizione provvisoria dellipoteca (riservato alla convenuta il diritto di instare per il contraddittorio orale entro dieci giorni), fissando allistante un termine fino al 20 aprile 1993 per promuovere lazione intesa alliscrizione definitiva. Le spese e la tassa di giustizia (fr. 400.) sarebbero state attribuite con tale sentenza.
B.__________ ha convenuto in giudizio la __________ il 19 aprile 1993, postulando liscrizione definitiva dellipoteca legale per la nota somma di fr. 30 574. più interessi. __________ __________ si è opposta allazione e ha fatto valere inoltre di aver pagato, nel frattempo, fr. 10 000. per la continuazione dei lavori. In replica __________ ha ammesso la circostanza e ha ridotto la pretesa a fr. 20 574. con interessi; ha chiesto nondimeno che __________ fosse condannata non solo a tollerare liscrizione dellipoteca, ma anche a versargli lammontare della somma. __________ ha duplicato nel senso di respingere in ordine quest ultima richiesta, formulata solo con la replica, e per il resto di respingere la petizione nel merito.
C.Esperita listruttoria, le parti hanno introdotto il 25 e 26 gennaio 1995 un memoriale conclusivo. Nel proprio allegato __________ __________ ha ribadito integralmente le domande della replica, mentre __________ si è riconfermata nelle proposte della duplica. Con sentenza del 7 marzo 1995 il Pretore ha accolto lazione e ha ordinato allufficiale del registro fondiario liscrizio-ne definitiva dellipoteca legale per limporto di fr. 20 574. più interessi. Le spese processuali e la tassa di giustizia (fr. 2000. compresi i fr. 400. della procedura di iscrizione provvisoria) sono state poste a carico di __________, tenuta a rifondere ad __________ unindennità di fr. 4500. per ripetibili.
D.Il 29 marzo 1995 __________ è insorta avverso il dispositivo pretorile sulle spese e le ripetibili con un appello nel quale chiede che le spese in fr. ... e la tassa di giustizia di fr. ..., per com-plessivi fr. ... (compresi fr. 400. della provvisionale), da anticipare dallattore, sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna. Nelle sue osservazioni dell8 maggio 1995 __________ __________ propone di respingere lappello e di confermare il dispositivo impugnato.
Considerando
in diritto:
1.Lappellante sostiene anzitutto che il valore litigioso della causa ammontava a fr. 20 574. e non a fr. 30 574. come ritenuto dal Pretore, limporto iniziale essendo stato immediatamente ridotto, daccordo entrambe le parti. Largomento è infondato. Lart. 5 cpv. 1 CPC stabilisce che se loggetto della lite è valutabile in denaro (come nella fattispecie), il valore è determinato dalla do-manda. Decisivo è, in altri termini, il momento in cui si crea la litispendenza (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 e 7 ad art. 5). Una riduzione della domanda incide solo sull appellabilità della causa (art. 15 CPC). Ciò non costituisce come pretende la convenuta nellappello un formalismo eccessivo, ma è una regola generale di procedura (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 110).
2.Obietta lappellante che, comunque sia, lammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili deve tenere conto dellavvenuta riduzione della domanda in sede di replica, la causa essendo stata istruita solo per la pretesa residua (fr. 20 574.). Se non che, tanto lart. 17 cpv. 1 LTG quanto lart. 9 cpv. 1 TOA (applicabile a titolo orientativo: art. 150 CPC) prevedono minimi e massimi secondo il grado di complessità della causa. Nella definizione di spese e ripetibili il giudice ha modo pertanto di considerare tutte le particolarità del caso. Si aggiunga che per valori litigiosi com-presi tra fr. 20 001. e fr. 50 000. lart. 17 cpv. 1 LTG dispone una tassa di giustizia tra fr. 750. e fr. 2000.: quella fissata dal Pretore (fr. 1600., il resto concernendo liscrizione provvisoria) rientra nei limiti tariffari. Quanto alle ripetibili, lart. 9 cpv. 1 TOA (orientativo per il giudice:Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 150 CPC) stabilisce per valori litigiosi compresi tra fr. 10 000. a fr. 50 000. un onorario tra l8 e il 15% del valore stesso, e ciò per la sola causa di iscrizione definitiva; presa a sé stante, la somma di fr. 4500. comprensiva della procedura di iscrizione provvisoria rispetta tali limiti.
3.La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare, per il resto, che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 nella causa GMS contro T. e B., consid. 8). In concreto le somme fissate dal Pretore appaiono elevate, ma lappellante non dimostra chesse siano il risultato di un eccesso o di un abuso. Certo, lappellante rimprovera al Pretore di avere trascurato che lattore si è fatto patrocinare da un avvocato solo a partire dalla replica. Quandanche ciò bastasse a configurare un eccesso nella fissazione delle ripetibili, tuttavia, la convenuta non indica a quale cifra lammon-tare di fr. 4500. dovrebbe essere ridotto, ciò che rende finanche inammissibile lappello su questo punto (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 2 ad art. 309 CPC).
4.Lappellante fa valere che, in ogni modo, la riduzione della pretesa da parte dellattore configura una parziale desistenza e quindi una parziale soccombenza ai fini delle spese e delle ripetibili. In realtà occorre distinguere: se il citato pagamento di fr. 10 000. fosse intervenuto prima della petizione, lattore avrebbe chiesto a torto il pagamento di fr. 30 574. (in luogo di fr. 20 574.) e in tale misura la riduzione costituirebbe una parziale desistenza. Se invece il pagamento è intervenuto dopo la petizione, esso equivale a parziale acquiescenza della convenuta. Nellappello la convenuta invoca la prima ipotesi, ma contraddice sé medesima. Nel memoriale conclusivo del 26 gennaio 1995 essa aveva riconosciuto in effetti che dopo lavvio della presente procedura, la convenuta ha versato allattore fr. 10 000. (pag. 3, punto 3). Ciò che appare del tutto verosimile se si pensa che la petizione risale al 19 aprile 1993 e che il pagamento è attestato per la prima volta in una lettera del 22 giugno 1993 indirizzata alla Pretura dalla Consulenza __________ __________ di __________ (doc. M). Non può quindi farsi questione, nel caso in esame, di parziale desistenza dellattore.
5.Da ultimo lappellante sottolinea, a prescindere da ogni altra tesi, che allatto pratico la petizione è stata accolta solo in parte poiché il Pretore ha ordinato unicamente liscrizione definitiva dellipoteca legale, mentre ha respinto la richiesta con cui latto-re postulava la sua condanna al pagamento della somma. Ora, tale argomento non giustifica laddebito integrale degli oneri processuali allattore. Può giustificare nondimeno un addebito parziale, adeguato al relativo grado di soccombenza. Il problema va esaminato più da vicino.
a)Con la petizione del 19 aprile 1993 lattore aveva postulato soltanto liscrizione definitiva dellipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC e 22 cpv. 4 RRF in relazione con lart. 839 cpv. 2 CC). Con la replica del 10 settembre 1993 egli ha chiesto, oltre alliscrizione definitiva dellipoteca, la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20 574. più interessi. Nella motivazione della sentenza il Pretore ha giudicato questultima domanda ricevibile, ma lha respinta nel merito perché lopera non risultava essere stata commissionata dalla convenuta e perché, nella misura in cui si fondava sullart. 672 CC, la domanda presupponeva una mutazione dellazione (sentenza, pag. 6 in fondo e 7 in alto). Al riguardo tuttavia il Pretore non ha statuito in alcun dispositivo della sentenza, ancorché la questione formasse oggetto di unesplicita richiesta di giudizio (replica, pag. 4). Anzi, egli non sembra nemmeno aver tenuto conto del rigetto della pretesa poiché tutti gli oneri processuali sono stati posti, senza giustificazione, a carico della convenuta.
b)Lart. 148 cpv. 2 CPC prescrive che il giudice, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, può ripartire parzialmente o per intero fra le parti, le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili. Che in concreto sussistessero giusti motivi per addebitare tutti gli oneri processuali e le ripetibili alla convenuta non risulta dalla sentenza impugnata e nemmeno emerge dallincarto. In esito allazione creditoria lattore, che esce soccombente, deve sopportare quindi il carico delle rispettive spese e ripetibili. A carico della convenuta sono, invece, le spese e le ripetibili inerenti alliscri-zione definitiva dellipoteca. Ciò giustifica un riparto complessivo degli oneri a metà, le due domande essendo sostanzialmente di pari importanza (il loro valore non si somma: art. 6 cpv. 1 lett. b CPC;Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, s.d., pag. 220 a metà). Giustificata è altresì la compensazione delle ripetibili, la sola circostanza che lattore si sia fatto patrocinare a partire dalla replica non legittimando una soluzione diversa. Alla convenuta vanno addebitati poi gli oneri e le ripetibili (fr. 200., listante non essendo patrocinato da un legale) della procedura relativa alliscrizione provvisoria dellipoteca, rimasti in sospeso.
c)A questultimo proposito si impongono due considerazioni. Anzitutto va ricordato che nellambito di una procedura intesa alliscrizione provvisoria dellipoteca legale un rinvio del giudizio sulle spese e le ripetibili alla sentenza sulliscrizione definitiva non è lecito (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 26 ad art. 148 CPC). Vè da domandarsi finanche se in tal caso le spe-se e le ripetibili non vadano poste di regola a carico dellarti-giano o imprenditore, riservato un diverso riparto nella sentenza sulliscrizione definitiva, e ciò per evitare che nel caso in cui questultima azione non sia (validamente) promossa, il dispositivo della decisione con cui è ordinata liscrizione provvisoria debba essere riconsiderato (Schumacher,Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2ª edizione, pag. 223, n. 763; cfr. anche DTF 110 Ia 98). In secondo luogo va rammentato che, nel quadro di una procedura di iscrizione provvisoria, non è lecito omettere ludienza (pur dando alla convenuta la possibilità di esigerla), poiché alliscrizione provvisoria dell ipoteca legale si applica la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinviano gli art. 4 n. 19 e lart. 5 LAC), non quella dei procedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC). Dato che le predette irregolarità non hanno causato pregiudizio alla convenuta e che il decreto pretorile non è stato impugnato, questa Camera può limitarsi a un semplice richiamo perché ciò non abbia a ripetersi.
d)Lappellante si duole della circostanza che nel dispositivo impugnato non figuri lentità delle spese. Dalla scheda contabile della Pretura (agli atti) si deduce chesse ammontano a complessivi fr. 165.. Il dispositivo di prima sede va integrato di conseguenza.
6.Gli oneri e le ripetibili dellodierno pronunciato seguono lo stesso grado di vicendevole soccombenza accertato in prima sede (art. 148 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
1. Lappello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
a)La tassa di giustizia di fr. 1600. e le spese di fr. 165. sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
b)La tassa di giustizia di fr. 400. e le spese della procedura relativa alliscrizione provvisoria dellipoteca legale sono poste a carico della convenuta, che rifonderà allistante fr. 200. per ripetibili.
2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a)tassa di giustizia fr. 300.
b)spese fr. 50.
fr. 350.
da anticipare dallappellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
avv. __________, __________;
lic. iur. __________, studio legale __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente La Segretaria