Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L’istanza è respinta.
E. 2 Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
E. 3 Intimazione:
– __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Il vicepresidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.95.00178
Lugano
5 aprile 1995
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente,Giani e Pellegrini (questultimo in sostituzione della Presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire sullistanza di correzione del 3 aprile 1995 presentata da
__________ __________ __________, __________
relativa alla sentenza emessa il 28 febbraio 1995 dalla I Camera civile del Tribunale di appello nella causa n. __________ (modifica di pensione alimentare) che opponeva listan-te a
__________ __________ __________, __________
(patrocinato dallavv. __________ __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 3 aprile 1995 __________ __________ __________ ha chiesto di correggere su tre punti la motivazione di una sentenza emessa il 28 febbraio 1995 dalla I Camera civile di appello nellambito di una causa vertente tra lei medesima e il marito __________ __________ __________ (modifica di pensione alimentare);
che lart. 339 cpv. 1 CPC prevede la correzione di errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi;
che gli errorimaterialidevono ricondursi a inavvertenze o a sviste meramente redazionali, non allesito fossanche discutibile dellapprezzamento delle prove (art. 90 CPC);
che listanza di correzione è destinata in altri termini a far apportare semplici rettifiche (art. 339 cpv. 1 CPC), eventualmente a far interpretare dispositivi ambigui o oscuri (art. 339 cpv. 2 CPC), ma non può rimettere in causa la valutazione delle risultanze istruttorie;
che le prime due correzioni chieste dallistante riguardano accertamenti legati alla valutazione delle prove (reddito conseguito dal figlio __________ nel 1988, guadagno mensile del marito nello stesso anno) e non semplici sviste o inavvertenze redazionali;
che a tale proposito una modifica della sentenza non può quindi entrare in linea di conto, a prescindere dalla circostanza che le pretese correzioni nulla influirebbero sui dispositivi, unici suscettibili di passare in giudicato (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 365;Habscheid,Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, Basilea 1986, pag. 225 n. 621;Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 283;Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ª edizione, pag. 146);
che la terza correzione postulata concerne infine articoli di legge, ma al riguardo listanza è palesemente infondata, lobbligo di fornire un contributo alimentare al coniuge in pendenza di separazione essendo retto appunto dalle norme citate nella sentenza e non come crede listante dagli art. 150, 151 e 153 CC;
che, ciò posto, listanza di correzione appare già a un primo esame votata allinsuccesso, ciò che ne rende superflua la notifica alla controparte;
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza, ma avendo listante agito senza lausilio di un legale si può rinunciare per questa volta al prelievo di tasse e spese;
che non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla controparte, cui listanza non è nemmeno stata notificata;
pronuncia:
2.Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
__________, __________;
avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
Il vicepresidente La segretaria