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11.1995.178

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-04-05 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L’istanza è respinta.

E. 2 Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

E. 3 Intimazione:

– __________, __________;

– avv. __________ __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Il vicepresidente                                                    La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.95.00178

Lugano

5 aprile 1995

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. Bernasconi, vicepresidente,Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della Presidente Epiney-Colombo, astenutasi)

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di correzione del 3 aprile 1995 presentata da

__________ __________ __________, __________

relativa alla sentenza emessa il 28 febbraio 1995 dalla I Camera civile del Tribunale di appello nella causa n. __________ (modifica di pensione alimentare) che opponeva l’istan-te a

__________ __________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 3 aprile 1995 __________ __________ __________ ha chiesto di correggere su tre punti la motivazione di una sentenza emessa il 28 febbraio 1995 dalla I Camera civile di appello nell’ambito di una causa vertente tra lei medesima e il marito __________ __________ __________ (modifica di pensione alimentare);

che l’art. 339 cpv. 1 CPC prevede la correzione di “errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi”;

che gli errorimaterialidevono ricondursi a inavvertenze o a sviste meramente redazionali, non all’esito – foss’anche discutibile – dell’apprezzamento delle prove (art. 90 CPC);

che l’istanza di correzione è destinata in altri termini a far apportare semplici rettifiche (art. 339 cpv. 1 CPC), eventualmente a far interpretare dispositivi ambigui o oscuri (art. 339 cpv. 2 CPC), ma non può rimettere in causa la valutazione delle risultanze istruttorie;

che le prime due correzioni chieste dall’istante riguardano accertamenti legati alla valutazione delle prove (reddito conseguito dal figlio __________ nel 1988, guadagno mensile del marito nello stesso anno) e non semplici sviste o inavvertenze redazionali;

che a tale proposito una modifica della sentenza non può quindi entrare in linea di conto, a prescindere dalla circostanza che le pretese correzioni nulla influirebbero sui dispositivi, unici suscettibili di passare in giudicato (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 365;Habscheid,Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, Basilea 1986, pag. 225 n. 621;Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 283;Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ª edizione, pag. 146);

che la terza correzione postulata concerne infine articoli di legge, ma al riguardo l’istanza è palesemente infondata, l’obbligo di fornire un contributo alimentare al coniuge in pendenza di separazione essendo retto appunto dalle norme citate nella sentenza e non – come crede l’istante – dagli art. 150, 151 e 153 CC;

che, ciò posto, l’istanza di correzione appare già a un primo esame votata all’insuccesso, ciò che ne rende superflua la notifica alla controparte;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza, ma avendo l’istante agito senza l’ausilio di un legale si può rinunciare – per questa volta – al prelievo di tasse e spese;

che non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla controparte, cui l’istanza non è nemmeno stata notificata;

pronuncia:

2.Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

– __________, __________;

– avv. __________ __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria