Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.95.00169
Lugano
5 aprile 1995
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. __________ (azione di separazione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 maggio 1992 da
__________, __________
(patrocinata dallavv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato dallavv. __________, __________)
e ora sul decreto del 6 marzo 1995con cui il Pretore ha respinto alcune richieste di edizione presentate dallattrice alludienza preliminare;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Ritenuto
in fatto:
che il 22 maggio 1992 __________ ha inoltrato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, una causa di separazione per tempo indeterminato, cui il marito __________ ha risposto con una riconvenzione di divorzio;
che alludienza preliminare dell8 marzo 1994 lattrice principale ha chiesto, tra le altre prove, ledizione da tutte le banche della piazza di __________ di un attestato circa lesistenza di averi o relazioni intestate al marito o di cui il marito è proprietario economico, come pure ledizione dei bilanci annui dalle ditte __________ di __________, __________ di __________ __________, __________ __________ __________ di __________ __________ (____________________), __________ e __________ di __________ (__________);
che con decreto del 6 marzo 1995 il Pretore ha respinto le citate domande di edizione perché introdotte a scopo indagatorio e non probatorio, ai bilanci delle ditte mancando per di più la connotazione di documentocomunealle parti nel senso dellart. 206 n. 2 CPC;
che contro tale decreto __________ ha presentato un appello del 20 marzo 1995 in cui postula lacco-glimento delle sue domande e la conseguente riforma della decisione impugnata;
che lappello non è stato intimato __________;
e considerando
in diritto:
che sulla domanda di edizione il giudice decide mediante decreto (articolo 96) e fissa un termine per la produzione, se ammette la domanda (art. 213biscpv. 1 CPC);
che a norma dellart. 96 cpv. 3 CPC limpugnazione di un decreto non ha effetto sospensivo, salvo che la legge lo preveda o conceda al giudice la facoltà di accordarlo;
che, ove non benefici di tale effetto, il gravame è trattato solo con la prima appellazione sospensiva (art. 96 cpv. 4 CPC), sempre che linteressato confermi allora di mantenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC);
che nel dispositivo del decreto impugnato il Pretore ha esplicitamente negato effetto sospensivo a ogni possibile ricorso (ad un eventuale appello avverso questa pronuncia non è sin dora concesso leffetto sospensivo);
che in tali circostanze il gravame potrà essere vagliato solo con la prima appellazione sospensiva, sempre che linteressata dichiari allora di mantenerlo;
che a parere dellappellante, nondimeno, il decreto in rassegna sarebbe non un decreto processuale, bensì un decretocautelareappellabile giusta lart. 382 CPC, la sua domanda di edizione dovendosi interpretare come una domanda di informazione nel senso dellart. 170 CC;
che lappellante equivoca sui termini, ove appena si consideri che su una domanda di informazione (art. 170 cpv. 2 CC) il giudice statuisce consentenza(art. 370 CPC: procedura di camera di consiglio), non con decreto cautelare (art. 5 LAC, applicabile allart. 4 n. 4 LAC);
che, comunque sia, la richiesta di edizione formulata dallattrice non può essere considerata alla stregua di una domanda di informazione già per il fatto che non risulta essere stata presentata alcuna istanza conforme allart. 362 CPC;
che oltre a ciò lappellante non ha postulato il rilascio di informazioni, ma una vera e propria edizione di documenti nellambito delle prove offerte alludienza preliminare (art. 180 cpv. 1 CPC; verbale dell8 marzo 1994, pag. 2 seg.);
che nelle circostanze descritte non può seriamente ravvisarsi una mera inesattezza nella denominazione di un atto processuale, come linteressata pretende con riferimento alla sua richiesta di edizione (appello, pag. 4 in alto);
che nella misura in cui è diretto contro un inesistente decreto cautelare, lappello deve quindi essere dichiarato irricevibile, onde linutilità di una notifica alla controparte;
che nella misura in cui è diretto contro il decreto di edizione, il gravame sarà trattato invece con la prima appellazione sospensiva, sempre che sia allora mantenuto;
che per quanto riguarda la dichiarazione di inammissibilità, le spese seguono la soccombenza, la manifesta infondatezza del gravame ai limiti della temerarietà non giustificando una deroga a tale principio;
che non si giustifica in ogni modo di assegnare ripetibili alla controparte, cui lappello non è nemmeno stato intimato;
richiamato lart. 313bisCPC,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, lappello sarà trattato con la prima appellazione sospensiva, sempre che sia allora mantenuto. Per il resto lappello è inammissibile.
a)tassa di giustizia fr. 150.
b)spese fr. 50.
fr. 200.
sono posti a carico dellappellante. Non si assegnano ripetibili.
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente La segretaria