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11.1995.169

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-03-06 · Italiano TI
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Incarto n.11.95.00169

Lugano

5 aprile 1995

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa

n.  __________ (azione di separazione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 maggio 1992 da

__________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro

__________, __________

(patrocinato dall’avv. __________, __________)

e ora sul decreto del 6 marzo 1995con cui il Pretore ha respinto alcune richieste di edizione presentate dall’attrice all’udienza preliminare;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

Ritenuto

in fatto:

che il 22 maggio 1992 __________ ha inoltrato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, una causa di separazione per tempo indeterminato, cui il marito __________ ha risposto con una riconvenzione di divorzio;

che all’udienza preliminare dell’8 marzo 1994 l’attrice principale ha chiesto, tra le altre prove, l’edizione “da tutte le banche della piazza di __________ ” di un attestato circa l’esistenza di averi o relazioni intestate al marito o di cui il marito è proprietario economico, come pure l’edizione dei bilanci annui dalle ditte __________ di __________, __________ di __________ __________, __________ “__________ __________ ” di __________ __________ (____________________), __________ e __________ di __________ (__________);

che con decreto del 6 marzo 1995 il Pretore ha respinto le citate domande di edizione perché introdotte a scopo indagatorio e non probatorio, ai bilanci delle ditte mancando per di più la connotazione di documentocomunealle parti nel senso dell’art. 206 n. 2 CPC;

che contro tale decreto __________ ha presentato un appello del 20 marzo 1995 in cui postula l’acco-glimento delle sue domande e la conseguente riforma della decisione impugnata;

che l’appello non è stato intimato __________;

e considerando

in diritto:

che “sulla domanda di edizione il giudice decide mediante decreto (articolo 96) e fissa un termine per la produzione, se ammette la domanda” (art. 213biscpv. 1 CPC);

che a norma dell’art. 96 cpv. 3 CPC l’impugnazione di un decreto non ha effetto sospensivo, “salvo che la legge lo preveda o conceda al giudice la facoltà di accordarlo”;

che, ove non benefici di tale effetto, il gravame è trattato solo “con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC), sempre che l’interessato confermi allora di mantenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC);

che nel dispositivo del decreto impugnato il Pretore ha esplicitamente negato effetto sospensivo a ogni possibile ricorso (“ad un eventuale appello avverso questa pronuncia non è sin d’ora concesso l’effetto sospensivo”);

che in tali circostanze il gravame potrà essere vagliato solo “con la prima appellazione sospensiva”, sempre che l’interessata dichiari allora di mantenerlo;

che a parere dell’appellante, nondimeno, il decreto in rassegna sarebbe non un decreto processuale, bensì un decretocautelareappellabile giusta l’art. 382 CPC, la sua domanda di edizione dovendosi interpretare come una domanda di informazione nel senso dell’art. 170 CC;

che l’appellante equivoca sui termini, ove appena si consideri che su una domanda di informazione (art. 170 cpv. 2 CC) il giudice statuisce consentenza(art. 370 CPC: procedura di camera di consiglio), non con decreto cautelare (art. 5 LAC, applicabile all’art. 4 n. 4 LAC);

che, comunque sia, la richiesta di edizione formulata dall’attrice non può essere considerata alla stregua di una domanda di informazione già per il fatto che non risulta essere stata presentata alcuna “istanza” conforme all’art. 362 CPC;

che oltre a ciò l’appellante non ha postulato il rilascio di informazioni, ma una vera e propria edizione di documenti nell’ambito delle prove offerte all’udienza preliminare (art. 180 cpv. 1 CPC; verbale dell’8 marzo 1994, pag. 2 seg.);

che nelle circostanze descritte non può seriamente ravvisarsi una mera inesattezza nella denominazione di un atto processuale, come l’interessata pretende con riferimento alla sua richiesta di edizione (appello, pag. 4 in alto);

che nella misura in cui è diretto contro un inesistente decreto cautelare, l’appello deve quindi essere dichiarato irricevibile, onde l’inutilità di una notifica alla controparte;

che nella misura in cui è diretto contro il decreto di edizione, il gravame sarà trattato invece con la prima appellazione sospensiva, sempre che sia allora mantenuto;

che per quanto riguarda la dichiarazione di inammissibilità, le spese seguono la soccombenza, la manifesta infondatezza del gravame – ai limiti della temerarietà – non giustificando una deroga a tale principio;

che non si giustifica in ogni modo di assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;

richiamato l’art. 313bisCPC,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

1.  Nella misura in cui è ammissibile, l’appello sarà trattato con la prima appellazione sospensiva, sempre che sia allora mantenuto. Per il resto l’appello è inammissibile.

a)tassa di giustizia      fr. 150.–

b)spese                         fr.   50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria