Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.95.00163
Lugano
16 luglio 1996
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causan. ______ (provvedimenti cautelari in procedura di stato)della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa conpetizione dell'11 marzo 1986da
__________ __________,__________
(patrocinato dallavv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________nata __________,__________
(già patrocinata dallavv. __________ __________, __________);
visto lappello del 20 novembre 1989 di __________ __________ contro il decreto emanato il 10 novembre 1989 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
osservato che con decreto del 21 giugno 1996 listanza di ammissione al beneficio dellassistenza giudiziaria presentata dallappellante è stata respinta;
richiamata la diffida 21 giugno 1996 della presidente di questa Camera mediante la quale allappellante è stato fissato un termine scadente il 10 luglio 1996 per effettuare sul c.c.p. __________del Tribunale di appello, introiti __________, Lugano, un deposito di fr. 500. a titolo di anticipo per le presumibili spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dellimporto nel termine fissato, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli;
preso atto che linteressata non ha dato seguito alla richiesta, né ha postulato una riduzione della somma o una dilazione del termine;
rilevato che non giova allappellante il fatto di non avere ritirato il decreto del 21 giugno1996, un invio giudiziario essendo reputato notificato in tali casi il settimo e ultimo giorno di giacenza presso lufficio posta (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 4 e 8 ad art. 124 CPC);
ritenuto che nelle condizioni descritte non rimane che dichiarare il ricorso deserto;
considerato che vista la particolarità della fattispecie si può prescindere dal riscuotere spese e dallassegnare ripetibili;
decreta:
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente La segretaria