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11.1995.163

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-06-21 · Italiano TI
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Incarto n.11.95.00163

Lugano

16 luglio 1996

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causan. ______ (provvedimenti cautelari in procedura di stato)della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa conpetizione dell'11 marzo 1986da

__________ __________,__________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________nata __________,__________

(già patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

visto l’appello del 20 novembre 1989 di __________ __________ contro il decreto emanato il 10 novembre 1989 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

osservato che con decreto del 21 giugno 1996 l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante è stata respinta;

richiamata la diffida 21 giugno 1996 della presidente di questa Camera mediante la quale all’appellante è stato fissato un termine scadente il 10 luglio 1996 per effettuare sul c.c.p. __________del Tribunale di appello, introiti __________, Lugano, un deposito di fr. 500.– a titolo di anticipo per le presumibili spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo nel termine fissato, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli;

preso atto che l’interessata non ha dato seguito alla richiesta, né ha postulato una riduzione della somma o una dilazione del termine;

rilevato che non giova all’appellante il fatto di non avere ritirato il decreto del 21 giugno1996, un invio giudiziario essendo reputato notificato in tali casi il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio posta (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 4 e 8 ad art. 124 CPC);

ritenuto che nelle condizioni descritte non rimane che dichiarare il ricorso deserto;

considerato che vista la particolarità della fattispecie si può prescindere dal riscuotere spese e dall’assegnare ripetibili;

decreta:

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria