Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.95.00162
Lugano
12 maggio 1997/cs
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale dappello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n.________ (annullamento di decisione assembleare)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa conpetizione del 4 giugno 1991da
__________,__________ (__________, __________)
__________ __________ __________,__________ (__________)
__________ __________,__________
__________ __________ __________,__________
formanti la comunione ereditaria fu __________ __________ __________
(patrocinati dallavv. __________ __________, __________)
contro
Comunione dei comproprietari del
Condominio __________,__________
(patrocinata dallavv. __________ __________, __________);
premesso che il 20 settembre 1993 la Comunione dei comproprietari del Condominio __________ ha presentato appello contro la sentenza emanata il 23 luglio 1993 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
osservato che con ordinanza del 7 ottobre 1993 la procedura è stata sospesa in vista di trattative fra le parti;
preso atto che con lettera del 24 aprile 1997 gli appellanti hanno comunicato che la causa può essere stralciata dai ruoli per intervenuta transazione;
ricordato che il ritiro dellappello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta per principio laddebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che nella fattispecie le parti si sono accordate sulla compensazione delle ripetibili, così come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal patrocinatore degli appellati il 24 aprile 1997;
ritenuto che in concreto la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente Il segretario