opencaselaw.ch

11.1995.161

Ticino · 1998-10-29 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.10.1998 11.1995.161 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.10.1998 11.1995.161 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.10.1998 11.1995.161

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.95.00161 Lugano 29 ottobre 1998/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. __________ (scioglimento di comproprietà) della Pretura straordinaria del Distretto di Lugano, sezione 8, promossa con petizione del 20 aprile 1988 da __________, già in __________ cui sono subentrati gli eredi __________, __________, e __________, __________ (patrocinati dall’avv. dott. __________ __________, __________) contro __________, __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________, __________) __________ __________, __________, e __________ __________, __________ premesso che il 5 giugno 1991 __________ e __________ __________ hanno introdotto appello contro la sentenza emanata dal Pretore il 21 maggio 1991; ricordato che la procedura è stata sospesa dal giudice delegato il 1° luglio 1991; preso atto che con lettera del 2 luglio 1998 gli appellati hanno comunicato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale con la controparte; rilevato che il 26 ottobre 1998 gli appellanti hanno confermato l’accordo e hanno chiesto lo stralcio della causa; accertato che le parti hanno pattuito di lasciare le spese processuali a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili; ritenuto che il ritiro dell’appello configura desistenza (Rep. 1978 pag. 375), ma che la tassa di giustizia va equamente ridotta (art. 21 LTG); considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dagli accordi presi dalle parti; richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC, decreta:

1.   La causa è stralciata dai ruoli per transazione.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr.   70.– b) spese                         fr. 30.– fr. 100.– sono posti a carico degli appellanti, compensate le ripetibili.

3.   Intimazione a:

– avv. __________, __________;

– avv. dott. __________, __________;

– __________, __________;

– __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria