Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.1996 11.1995.157 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.1996 11.1995.157 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.1996 11.1995.157
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.95.00157 Lugano 31 gennaio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. __________/__________ (procedimento cautelare) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 gennaio 1991 da __________ __________ -__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________ -__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) premesso che __________ __________ -__________ ha interposto appello il 5 aprile 1991 contro un decreto cautelare 27 marzo 1991 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona designava un amministratore alla comproprietà delle parti; richiamata l’ordinanza 26 aprile 1991 con la quale la procedura è stata sospesa, in vista di trattative fra le parti; preso atto che l’appellante, interpellata il 12 gennaio 1996 dalla presidente della Camera sull’esito delle trattative, ha comunicato il 15 gennaio 1996 che la causa può essere stralciata dai ruoli; ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; considerato che nella fattispecie l’appellata non ha presentato osservazioni all’appello, ragione per cui non vi sono ripetibili da attribuire; ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC); richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC, decreta :
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione: – avv. __________ __________, __________ – avv. __________ __________, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria