Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.95.00156
Lugano
7 agosto 1995
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causainc. n. __________/__________ (revoca dellamministratore della comproprietà per piani) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, promossa con istanza 22 novembre 1993da
___________________________________________________
(tutti patrocinati dallavv. __________ __________, __________)
contro
Comunione dei comproprietari del Condominio __________,__________,
(patrocinata dallavv. dott. __________ __________, __________)
premesso che il 18 marzo 1994 __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ ____________________, __________ e __________ __________, __________ __________ -__________ e __________ __________, tutti patrocinati dallavv. __________ __________, hanno interposto appello contro la sentenza 10 marzo 1994 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto unistanza di revoca dellamministratore della proprietà per piani denominata Condominio __________ __________, di cui gli istanti sono comproprietari;
constatato che __________ __________ ha successivamente rinunciato, con dichiarazione 30 maggio 1994, ad ogni vertenza contro lamministrazione della proprietà per piani;
preso atto della lettera 24 luglio 1995, con la quale il legale degli appellanti __________ __________, __________ __________, __________ ____________________, __________ e __________ __________ e __________ __________ dichiara di ritirare il gravame, conformemente agli accordi presi in occasione dellassemblea condominiale del 21 novembre 1994;
constatato che anche __________ __________ -__________, non più rappresentata, ha comunicato con lettera 5 agosto 1995 di aderire al ritiro dellappello;
ricordato che il ritiro dellappello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);
accertato che le parti hanno convenuto di porre le spese e tasse di giustizia a carico di chi le aveva anticipate e di compensare le ripetibili;
considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia);
decreta:
a) tassa di giustizia fr. 70.
b) spese fr. 30.
fr. 100.
sono posti a carico degli appellanti, in solido. Le ripetibili sono compensate.
Comunicazione alla Preturadel Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente La segretaria