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11.1995.156

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-08-07 · Italiano TI
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Incarto n.11.95.00156

Lugano

7 agosto 1995

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causainc. n. __________/__________ (revoca dell’amministratore della comproprietà per piani) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, promossa con istanza 22 novembre 1993da

___________________________________________________

(tutti patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)

contro

Comunione dei comproprietari del Condominio __________,__________,

(patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________)

premesso che il 18 marzo 1994 __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________–__________, __________ e __________ __________, __________ __________ -__________ e __________ __________, tutti patrocinati dall’avv. __________ __________, hanno interposto appello contro la sentenza 10 marzo 1994 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto un’istanza di revoca dell’amministratore della proprietà per piani denominata Condominio __________ __________, di cui gli istanti sono comproprietari;

constatato che __________ __________ ha successivamente rinunciato, con dichiarazione 30 maggio 1994, ad ogni vertenza contro l’amministrazione della proprietà per piani;

preso atto della lettera 24 luglio 1995, con la quale il legale degli appellanti __________ __________, __________ __________, __________ __________–__________, __________ e __________ __________ e __________ __________ dichiara di ritirare il gravame, conformemente agli accordi presi in occasione dell’assemblea condominiale del 21 novembre 1994;

constatato che anche __________ __________ -__________, non più rappresentata, ha comunicato con lettera 5 agosto 1995 di aderire al ritiro dell’appello;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);

accertato che le parti hanno convenuto di porre le spese e tasse di giustizia a carico di chi le aveva anticipate e di compensare le ripetibili;

considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia);

decreta:

a) tassa di giustizia               fr.        70.–

b) spese                                 fr.        30.–

fr.      100.–

sono posti a carico degli appellanti, in solido. Le ripetibili sono compensate.

Comunicazione alla Preturadel Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria