Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.04.1998 11.1995.155 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.04.1998 11.1995.155 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.04.1998 11.1995.155
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.95.00155 Lugano 7 aprile 1998/lg In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. ________ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 maggio 1992 da __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro premesso che il 2 agosto 1993 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare emanato il 19 luglio 1993 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6; constatato che il 26 agosto 1993 __________ __________ ha presentato a sua volta appello adesivo contro il medesimo decreto; ricordato che il 23 novembre 1993 tale procedura è stata sospesa dal giudice delegato su richiesta delle parti, essendo in corso trattative; preso atto che il 30 marzo 1998 l’attore ha comunicato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, di ritirare la petizione di separazione, ciò che equivale a desistenza (art. 77 cpv. 2 CPC); rilevato che il 3 aprile 1998 l’appellante principale ha comunicato di acconsentire allo stralcio dell’appello, ciò che pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC); osservato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l’OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l’appello principale deve, di principio, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento); accertato tuttavia che in concreto le parti hanno convenuto di lasciare le spese processuali a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili; considerato che la particolarità della fattispecie induce a non riscuotere spese né tassa di giustizia; ritenuto che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dagli accordi presi dalle parti; richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC, decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. L’appello adesivo è dichiarato caduco.
3. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria