opencaselaw.ch

11.1995.154

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-01-31 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.1996 11.1995.154 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.1996 11.1995.154 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.1996 11.1995.154

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.95.00154 Lugano 31 gennaio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. __________/__________ (divisione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 18 settembre 1985 da __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) e __________ __________ nata __________, già in __________; premesso che il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, a chiusura delle operazioni di divisione relative alla successione del defunto __________ __________, con decreto 22 agosto 1990 ha tassato la nota del notaio divisore avv. __________ __________ in fr. 175’231,40; ricordato che il 3 settembre 1990 __________ e __________ hanno ciascuno interposto un appello contro il citato decreto 22 agosto 1990, chiedendo la riduzione dell’onorario notarile a fr. 50’000.–; richiamata l’ordinanza 18 settembre 1990 con la quale la procedura è stata sospesa in vista di trattative fra gli appellanti e il notaio divisore; preso atto che entrambi gli appellanti, interpellati il 12 gennaio 1996 dalla presidente della Camera sull’esito delle trattative, hanno comunicato il 16, rispettivamente il 22 gennaio 1996 che la controversia è stata risolta con un arbitrato e che la causa può essere stralciata dai ruoli; ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; considerato che nella fattispecie gli appelli non sono stati intimati alla controparte, motivo per cui non vi sono ripetibili da attribuire; ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via stragiudiziale il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC); richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC, decreta :

1.   Gli appelli sono stralciati dai ruoli per desistenza.

2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione: – avv. __________, __________ – avv. __________, __________ – avv. __________, __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria