Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L’appellante rimprovera al primo giudice di avere disatteso gli art. 738 e 779 CC, le infrastrutture previste comportando un aggravio inammissibile della servitù per il fondo serviente. Essa fa valere – in sintesi – che la convenzione del 25 gennaio 1954 e l’atto addizionale del 25 giugno seguente regolano a titolo definitivo la struttura del capolinea, che l’ampio contenuto del diritto di superficie evocato dal Pretore riguarda solo aspetti tecnici relativi all’esercizio dell’impianto e che una diversa interpretazione svuoterebbe di significato il diritto di proprietà, mentre il contenuto di una servitù va inteso restrittivamente. La posa del-la nuova biglietteria oscurerebbe inoltre l’entrata dei negozi e degli esercizi pubblici sotto il porticato del palazzo, ne ridurrebbe l’accesso e recherebbe inutile pregiudizio al fondo serviente, non essendo affatto necessario installare tale chiosco proprio in capo ai binari (contrariamente per altro a quanto stabilisce l’atto aggiuntivo alla convenzione). La sentenza impugnata riconoscerebbe al Comune, in pratica, la facoltà di modificare unilateralmente e a beneplacito l’occupazione dell’area gravata del diritto di superficie. Ciò non è ammissibile.
E. 2 Davanti al Pretore l’istante si è valsa dell’art. 928 CC (“azione di manutenzione”), che conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. L’azione di manutenzione compete anche al proprietario di un fondo gravato di servitù, qualora il beneficiario della servitù estenda unilateralmente l’esercizio della medesima ledendo il possesso del proprietario (Stark in: Berner Kommentar, 2ª edizione, nota 76 dell’introduzione agli art. 926–929 CC). Non occorre che la turbativa sia già intervenuta: basta ch’essa sia imminente (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 101 n. 374), ciò che nella fattispecie non è contestato (appello, pag. 6 in fondo; osservazioni, pag. 5 in alto). Quando la turbativa incombe, ma non si è ancora prodotta, l’azione possessoria è in ogni modo tempestiva (art. 929 CC; Stark, op. cit., nota 14 ad art. 929 CC).
E. 3 La protezione del possesso è intesa alla tutela di uno stato di fatto: l’esito di un’azione di manutenzione vertente fra il proprietario di un fondo gravato di servitù e il beneficiario della servitù stessa dipende quindi, in linea di principio, dal modo in cui tale servitù è stata concretamente esercitata fino al momento della turbativa (Stark, op. cit., nota 5 ad art. 928 CC; v. anche Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 32 ad art. 376). L’interpretazione dell’atto costitutivo della servitù è invece un problema di diritto, estraneo alla natura di un’azione possessoria (Stark, op. cit., nota 92 dell’introduzione agli art. 926–929 CC). Ciò non toglie che la questione di sapere se l’estensione dell’esercizio di una servitù comporti, per il proprietario del fondo, una turbativa del possesso riconducibile a un “atto di illecita violenza” dipende – a sua volta – dai limiti della servitù (cioè da una questione di diritto: Homberger in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, nota 14 ad art. 928 CC; v. anche Liver in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, nota 139 ad art. 737 CC), rispettivamente dalla questione di sapere se la turbativa è limitata all’ine-vitabile (Steinauer, op. cit., pag. 100 n. 368b). In circostanze simili, per vero, il giudice dell’azione possessoria non può apprezzare l’illiceità dell’atto senza considerare il rapporto giuridico esistente fra le parti. Occorre però che la situazione sia chiara: la procedura possessoria ha indole meramente sommaria (art. 374 CPC) e non deve sostituirsi all’azione di merito.
E. 4 Nella fattispecie l’intervento edilizio progettato dal Comune sul fondo dell’istante (portico del palazzo), inteso a permettere un conteggio preciso dei viaggiatori che prendono la funicolare in piazza __________ (doc. E, primo foglio; osservazioni all’appello, pag. 8), comporta già a prima vista un maggior uso del fondo serviente, e in particolare un esercizio più esteso del diritto di superficie ove appena si pensi all’ingombro supplementare della nuova biglietteria (alta 2.50 m e con una base di circa 4 m²: risposta del 19 aprile 1990, pag. 7). Sapere se ciò configuri, per l’istante, una turbativa illecita del possesso dipende però dai di-ritti che ridondano al Comune. Tutte le opere (sia la nuova biglietteria con i due telefoni pubblici, sia i tornelli d’accesso, sia gli altri due telefoni pubblici previsti nel vano della vecchia biglietteria) verrebbero infatti a trovarsi entro l’area gravata di servitù (doc. 1). L’istante può lamentare una turbativa del possesso, pertanto, solo se le opere progettate trascendono i limiti delle concessioni o comportino inconvenienti evitabili per il suo fondo (sopra, consid. 3). Ora, in sede possessoria la questione – di diritto – può essere affrontata solo a un sommario esame. Nel caso in cui le opere non esorbitino chiaramente dal contenuto delle servitù e non rechino un chiaro quanto inutile aggravio per il fondo serviente, non possono essere ravvisati gli estremi di una turbativa illecita.
E. 5 La convenzione del 25 gennaio 1954 prevede a favore del Comune – oltre a quattro servitù che non interessano in concreto (sopra, consid. A in fine) – un diritto di superficie “per il corpo ferroviario e la stazione capolinea” (doc. B 1, primo foglio in basso). Esso consente al beneficiario “la piena disponibilità dell’area e spazi necessari per l’impianto e l’esercizio della stazione inferiore della funicolare, nonché l’uso, in comunione coi proprietari dello stabile, del portico ed altre aree e spazi indispensabili per l’accesso e l’uscita del pubblico viaggiante dalla predetta stazione, e meglio per tutte quelle aree segnate in tinta rossa nella planimetria allegata alla presente convenzione”. Non solo: esso conferisce al Comune anche “il diritto di costruzione e di posa, a sue spese, su fondo privato, con o senza infissi – mediante preventiva comunicazione ai proprietari
– di tutto quanto può o potrà in ogni tempo essere ritenuto utile o necessario
– a giudizio della direzione dell’Azienda del traffico o per prescrizione delle competenti Autorità federali – al fine di assicurare il razionale pubblico esercizio della funicolare” (doc. B 2, clausola n. 4). Tali diritti sono stati estesi il 21 giugno 1954 anche alla superficie dell’attuale biglietteria (doc. B 3, clausola n. 3).
E. 6 L’appellante si dilunga sul significato della convenzione e dell’atto addizionale, su quella che doveva essere la volontà delle parti all’epoca della firma, sui criteri di interpretazione delle ser-vitù (art. 738 e 739 CC), sulle connotazioni giuridiche del diritto di superficie (art. 779 CC) e sulla portata del suo diritto di proprietà, perdendo di vista i limiti di una procedura possessoria. Un’azione di manutenzione non è intesa ad accertare i diritti delle parti, ma solo a tutelare il possessore (nella fattispecie: la proprietaria del fondo gravato) da turbative riconducibili ad atti di illecita violenza (nella fattispecie: del beneficiario di servitù). In concreto il Comune fruisce non solo della piena disponibilità dell’area necessaria all’esercizio dell’impianto e della stazione a valle della funicolare, ma ha finanche il diritto di costruire e di posare a sue spese “ tutto quanto può o potrà in ogni tempo essere ritenuto utile o necessario – a giudizio della direzione dell’Azienda del traffico o per prescrizione delle competenti Autorità federali – al fine di assicurare il razionale pubblico esercizio della funicolare”. A un esame puramente sommario non si può dire quindi che l’installazione della nuova biglietteria e dei tornelli di accesso trascenda chiaramente i limiti del diritto di superficie, configurando una turbativa illecita del possesso dell’istante.
E. 7 Più delicata è la questione dei telefoni pubblici, che sono senz’ altro utili per i viaggiatori, ma che non appaiono affatto connessi (né tanto meno necessari) all’esercizio del trasporto a fune, cioè all’oggetto del diritto di superficie. Se non che, l’appellante si li-mita a censurare l’ingombro della nuova biglietteria, ma sui due telefoni pubblici che sarebbero applicati all’esterno della medesima non spende una parola. Per contro essa si è sempre opposta all’installazione degli altri due telefoni pubblici nell’attuale biglietteria (doc. F, doc. 5). Certo, a un sommario esame il Comune non appare tenuto a conservare la biglietteria odierna, ma a un esame altrettanto sommario non può dirsi nemmeno che l’atto addizionale del 21 giugno 1954 consenta la trasformazione di tale biglietteria – costruita dall’istante a proprie spese – in una cabina telefonica, ovvero in una struttura senza alcuna relazione diretta con l’esercizio dell’impianto o della stazione (lo stesso Comune ammette tra le righe, del resto, la scelta di opportunità: doc. 7, primo foglio in fondo). Su questo punto, riservato un giudizio più approfondito in esito a un’eventuale causa di merito, l’appello dev’essere accolto. Non è il caso invece di comminare sanzioni penali al Comune, sulla cui volontà di rispettare le decisioni dell’autorità giudiziaria non sussistono dubbi (tant’è che in prima sede si è astenuto volontariamente dal cominciare i lavori fino all’emanazione della sentenza).
E. 8 Sostiene l’appellante che, in ogni modo, la nuova biglietteria arreca inutile nocumento al porticato del palazzo, togliendo luce ai negozi e agio all’ingresso del porticato, non essendo per altro necessario installare tale chiosco proprio in capo ai binari. Vagliata nel quadro di un esame puramente sommario, l’argomen-tazione non può essere condivisa. Intanto la nuova biglietteria ha dimensioni relativamente contenute (è alta 2.50 m e occupa all’incirca 4 m²); quanto al fatto ch’essa sottragga inutilmente luce ai negozi e accessibilità al porticato, i soli disegni agli atti (doc. H, doc. 1, 2 e 3) non permettono una conclusione siffatta. Il tema potrà formare oggetto, dandosi il caso, di un giudizio di merito fondato su elementi di migliore conoscenza. Quanto alla posizione della nuova biglietteria, il Comune ha accennato perché la posa dei tornelli ne impone l’arretramento per rapporto alla situazione attuale (osservazioni all’appello, pag. 8). Tale spiegazione appare, se non altro, verosimile.
E. 9 Gli oneri processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza, tanto in prima quanto in seconda sede (art. 148 cpv. 2 CPC). L’indennità per ripetibili al convenuto tiene conto del fatto che il Comune non ha dovuto far capo a un patrocinatore, essendo dotato di un servizio giuridico proprio.
Dispositiv
- Listanza è parzialmente accolta, nel senso che è vietata al convenuto linstallazione di telefoni pubblici nel vano dellattuale biglietteria.
- La tassa di giustizia di fr. 900. e le spese sono poste per un quarto a carico del convenuto e per tre quarti a carico dellistante, che rifonderà al convenuto fr. 350. per ripetibili ridotte. II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a)tassa di giustizia fr. 450. b)spese fr. 50. fr. 500. già anticipati dallappellante, sono posti per un quarto a carico del Comune di __________ e per tre quarti a carico dellappellante, che rifonderà al Comune di __________ fr. 200. per ripetibili ridotte di appello. III. Intimazione: avv. __________, __________; Municipio della Città di __________. Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale dappello La presidente La Segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.95.00146
Lugano,
7 marzo 1996
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente per statuire nella causan. __________ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 9 aprile 1990da
Immobiliare __________,__________
(patrocinata dallavv. __________ __________, __________)
contro
Comune di__________
(rappresentato dal Municipio),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se devessere accolto lappello presentato il 31 ottobre 1994 dalla Immobiliare __________ contro la sentenza emessa il 20 ottobre 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A.La Immobiliare __________ è proprietaria della particella n. __________ RFD di __________, su cui sorge un palazzo (1122 m²) munito di corte con sotterraneo (114 m²) e terreno annesso (167 m²). Integrato nel portico del palazzo si trova il capolinea a valle della funicolare __________ __________, così formato in seguito a una convenzione firmata il 25 gennaio 1954 tra la Immobiliare __________ __________, che si accingeva a erigere il palazzo, e il Comune di __________, che stava procedendo allelettrificazione della funicolare (doc. B2). Nella convenzione lImmobiliare __________ ha riconosciuto al Comune tra laltro la piena disponibilità dellarea e spazi necessari per limpianto e lesercizio della stazione inferiore della funicolare, nonché luso, in comunione coi proprietari dello stabile, del portico ed altre aree e spazi indispensabili per laccesso e luscita del pubblico viaggiante dalla predetta stazione, e meglio per tutte quelle aree segnate in tinta rossa nella planimetria allegata (clausola n. 4, primo capoverso). A favore del Comune di __________ e a carico della particella n. __________sono stati iscritti nel registro fondiario, in virtù della convenzione, un onere di superficie per il corpo ferroviario e la stazione capolinea, un onere desercizio funicolare in deroga allart. 684 CC, un onere di restrizione di costruzione, un onere di passo ed accesso per il controllo e la manutenzione della linea ferroviaria e della stazione capolinea come pure un onere di transito pubblico per lutenza della funicolare ____________________ __________ (clausola n. 6; doc. A).
B.Il 21 giugno 1954 la Immobiliare __________ e il Comune di __________ hanno stipulato un atto addizionale (doc. B3), dichiarato parte integrante della convenzione 25 gennaio 1954, in cui la società ha accettato di costruire a proprie spese incorporata nel palazzo la biglietteria della funicolare. Alla superficie della biglietteria sono stati estesi i diritti riconosciuti al Comune di __________ sulle aree segnate in rosso nella planimetria allegata alla convenzione originaria (clausola n. 2).
C.Intenzionato a ristrutturare il capolinea della funicolare, il Comune di __________ ha ottenuto il 13 dicembre 1989 lautorizzazione cantonale a costruire e il 13 febbraio 1990 ha rilasciato alla propria Azienda comunale del traffico la licenza edilizia per posare, alla testa dei binari (su una superficie del portico), una nuova biglietteria con due telefoni pubblici, due tornelli daccesso e due altri telefoni pubblici installati nel vano della biglietteria attuale (doc. G e H, doc. 2). La Immobiliare __________ non ha consentito allintervento e il 9 aprile 1990 ha promosso unazione possessoria davanti al Pretore del Distretto di __________, sezione 1, perché fosse vietato al Comune di dare avvio ai lavori formanti oggetto del permesso di costruzione. Al contraddittorio del 19 aprile 1990 il Comune ha proposto di respingere listanza e di accertare il suo legittimo diritto di eseguire le opere, impegnandosi a non cominciare i lavori fino alla definizione della lite.
D.Chiusa listruttoria, al dibattimento finale del 10 febbraio 1993 listante ha mantenuto la sua richiesta di giudizio e il Comune ha ribadito la propria. La persona del Pretore essendo cambiata nel frattempo, il dibattimento finale è stato ripetuto il 12 ottobre 1994 (art. 74 cpv. 2 LOG). In tale occasione le parti hanno riaffermato i loro vicendevoli punti di vista.
E.Il Pretore, statuendo il 20 ottobre 1994, ha respinto lazione e ha posto gli oneri processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 900., a carico della Immobiliare __________., tenuta a rifondere al Comune di __________ fr. 500. per ripetibili. Secondo il Pretore la convenzione del 25 gennaio 1954 prevede un diritto di superficie molto ampio, il cui contenuto permette lesecuzione dei lavori litigiosi (considerati alla stregua di manufatti necessari per lesercizio della funicolare) anche senza laccordo dellistan-te. I disagi paventati da questultima apparivano del resto imponderabili e non bastavano a denotare un aggravamento della servitù.
F.La Immobiliare __________ è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 31 ottobre 1994 nel quale chiede che, conferito al gravame effetto sospensivo, lazione possessoria sia accolta e al Comune di __________ sia vietata lesecuzione delle opere in causa. La presidente della I Camera civile ha accordato effetto sospensivo allappello con decreto del 7 novembre 1994.
G.Nelle sue osservazioni del 25 novembre 1994 il Comune di __________ propone di respingere lappello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto:
1.Lappellante rimprovera al primo giudice di avere disatteso gli art. 738 e 779 CC, le infrastrutture previste comportando un aggravio inammissibile della servitù per il fondo serviente. Essa fa valere in sintesi che la convenzione del 25 gennaio 1954 e latto addizionale del 25 giugno seguente regolano a titolo definitivo la struttura del capolinea, che lampio contenuto del diritto di superficie evocato dal Pretore riguarda solo aspetti tecnici relativi allesercizio dellimpianto e che una diversa interpretazione svuoterebbe di significato il diritto di proprietà, mentre il contenuto di una servitù va inteso restrittivamente. La posa del-la nuova biglietteria oscurerebbe inoltre lentrata dei negozi e degli esercizi pubblici sotto il porticato del palazzo, ne ridurrebbe laccesso e recherebbe inutile pregiudizio al fondo serviente, non essendo affatto necessario installare tale chiosco proprio in capo ai binari (contrariamente per altro a quanto stabilisce latto aggiuntivo alla convenzione). La sentenza impugnata riconoscerebbe al Comune, in pratica, la facoltà di modificare unilateralmente e a beneplacito loccupazione dellarea gravata del diritto di superficie. Ciò non è ammissibile.
2.Davanti al Pretore listante si è valsa dellart. 928 CC (azione di manutenzione), che conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. Lazione di manutenzione compete anche al proprietario di un fondo gravato di servitù, qualora il beneficiario della servitù estenda unilateralmente lesercizio della medesima ledendo il possesso del proprietario (Starkin: Berner Kommentar, 2ª edizione, nota 76 dellintroduzione agli art. 926929 CC). Non occorre che la turbativa sia già intervenuta: basta chessa sia imminente (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 101 n. 374), ciò che nella fattispecie non è contestato (appello, pag. 6 in fondo; osservazioni, pag. 5 in alto). Quando la turbativa incombe, ma non si è ancora prodotta, lazione possessoria è in ogni modo tempestiva (art. 929 CC;Stark,op. cit., nota 14 ad art. 929 CC).
3.La protezione del possesso è intesa alla tutela di uno stato di fatto: lesito di unazione di manutenzione vertente fra il proprietario di un fondo gravato di servitù e il beneficiario della servitù stessa dipende quindi, in linea di principio, dal modo in cui tale servitù è stata concretamente esercitata fino al momento della turbativa (Stark, op. cit., nota 5 ad art. 928 CC; v. ancheCocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 32 ad art. 376). Linterpretazione dellatto costitutivo della servitù è invece un problema di diritto, estraneo alla natura di unazione possessoria (Stark, op. cit., nota 92 dellintroduzione agli art. 926929 CC). Ciò non toglie che la questione di sapere se lestensione dellesercizio di una servitù comporti, per il proprietario del fondo, una turbativa del possesso riconducibile a un atto di illecita violenza dipende a sua volta dai limiti della servitù (cioè da una questione di diritto:Hombergerin: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, nota 14 ad art. 928 CC; v. ancheLiverin: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, nota 139 ad art. 737 CC), rispettivamente dalla questione di sapere se la turbativa è limitata alline-vitabile (Steinauer, op. cit., pag. 100 n. 368b). In circostanze simili, per vero, il giudice dellazione possessoria non può apprezzare lilliceità dellatto senza considerare il rapportogiuridicoesistente fra le parti. Occorre però che la situazione sia chiara: la procedura possessoria ha indole meramente sommaria (art. 374 CPC) e non deve sostituirsi allazione di merito.
4.Nella fattispecie lintervento edilizio progettato dal Comune sul fondo dellistante (portico del palazzo), inteso a permettere un conteggio preciso dei viaggiatori che prendono la funicolare in piazza __________ (doc. E, primo foglio; osservazioni allappello, pag. 8), comporta già a prima vista un maggior uso del fondo serviente, e in particolare un esercizio più esteso del diritto di superficie ove appena si pensi allingombro supplementare della nuova biglietteria (alta 2.50 m e con una base di circa 4 m²: risposta del 19 aprile 1990, pag. 7). Sapere se ciò configuri, per listante, una turbativaillecitadel possesso dipende però dai di-ritti che ridondano al Comune. Tutte le opere (sia la nuova biglietteria con i due telefoni pubblici, sia i tornelli daccesso, sia gli altri due telefoni pubblici previsti nel vano della vecchia biglietteria) verrebbero infatti a trovarsi entro larea gravata di servitù (doc. 1). Listante può lamentare una turbativa del possesso, pertanto, solo se le opere progettate trascendono i limiti delle concessioni o comportino inconvenienti evitabili per il suo fondo (sopra, consid. 3). Ora, in sede possessoria la questione di diritto può essere affrontata solo a un sommario esame. Nel caso in cui le opere non esorbitino chiaramente dal contenuto delle servitù e non rechino un chiaro quanto inutile aggravio per il fondo serviente, non possono essere ravvisati gli estremi di una turbativa illecita.
5.La convenzione del 25 gennaio 1954 prevede a favore del Comune oltre a quattro servitù che non interessano in concreto (sopra, consid. A in fine) un diritto di superficie per il corpo ferroviario e la stazione capolinea (doc. B1, primo foglio in basso). Esso consente al beneficiario la piena disponibilità dell area e spazi necessari per limpianto e lesercizio della stazione inferiore della funicolare, nonché luso, in comunione coi proprietari dello stabile, del portico ed altre aree e spazi indispensabili per laccesso e luscita del pubblico viaggiante dalla predetta stazione, e meglio per tutte quelle aree segnate in tinta rossa nella planimetria allegata alla presente convenzione. Non solo: esso conferisce al Comune anche il diritto di costruzione e di posa, a sue spese, su fondo privato, con o senza infissi mediante preventiva comunicazione ai proprietari di tutto quanto può o potrà in ogni tempo essere ritenuto utile o necessario a giudizio della direzione dellAzienda del traffico o per prescrizione delle competenti Autorità federali al fine di assicurare il razionale pubblico esercizio della funicolare (doc. B2, clausola n. 4). Tali diritti sono stati estesi il 21 giugno 1954 anche alla superficie dellattuale biglietteria (doc. B3, clausola n. 3).
6.Lappellante si dilunga sul significato della convenzione e dell atto addizionale, su quella che doveva essere la volontà delle parti allepoca della firma, sui criteri di interpretazione delle ser-vitù (art. 738 e 739 CC), sulle connotazioni giuridiche del diritto di superficie (art. 779 CC) e sulla portata del suo diritto di proprietà, perdendo di vista i limiti di una procedura possessoria. Unazione di manutenzione non è intesa ad accertare i diritti delle parti, ma solo a tutelare il possessore (nella fattispecie: la proprietaria del fondo gravato) da turbative riconducibili ad atti di illecita violenza (nella fattispecie: del beneficiario di servitù). In concreto il Comune fruisce non solo della piena disponibilità dellarea necessaria allesercizio dellimpianto e della stazione a valle della funicolare, ma ha finanche il diritto dicostruiree di posare a sue spese tutto quantopuò o potrà in ogni tempo essere ritenuto utile o necessario a giudizio della direzione dell Azienda del traffico o per prescrizione delle competenti Autorità federali al fine di assicurare il razionale pubblico esercizio della funicolare. A un esame puramente sommario non si può dire quindi che linstallazione della nuova biglietteria e dei tornelli di accesso trascenda chiaramente i limiti del diritto di superficie, configurando una turbativa illecita del possesso dell istante.
7.Più delicata è la questione dei telefoni pubblici, che sono senz altro utili per i viaggiatori, ma che non appaiono affatto connessi (né tanto meno necessari) allesercizio del trasporto a fune, cioè alloggetto del diritto di superficie. Se non che, lappellante si li-mita a censurare lingombro della nuova biglietteria, ma sui due telefoni pubblici che sarebbero applicati allesterno della medesima non spende una parola. Per contro essa si è sempre opposta allinstallazione degli altri due telefoni pubblici nellattualebiglietteria (doc. F, doc. 5). Certo, a un sommario esame il Comune non appare tenuto a conservare la biglietteria odierna, ma a un esame altrettanto sommario non può dirsi nemmeno che latto addizionale del 21 giugno 1954 consenta la trasformazione di tale biglietteria costruita dallistante a proprie spese in una cabina telefonica, ovvero in una struttura senza alcuna relazione diretta con lesercizio dellimpianto o della stazione (lo stesso Comune ammette tra le righe, del resto, la scelta di opportunità: doc. 7, primo foglio in fondo). Su questo punto, riservato un giudizio più approfondito in esito a uneventuale causa di merito, lappello devessere accolto. Non è il caso invece di comminare sanzioni penali al Comune, sulla cui volontà di rispettare le decisioni dellautorità giudiziaria non sussistono dubbi (tantè che in prima sede si è astenuto volontariamente dal cominciare i lavori fino allemanazione della sentenza).
8.Sostiene lappellante che, in ogni modo, la nuova biglietteria arreca inutile nocumento al porticato del palazzo, togliendo luce ai negozi e agio allingresso del porticato, non essendo per altro necessario installare tale chiosco proprio in capo ai binari. Vagliata nel quadro di un esame puramente sommario, largomen-tazione non può essere condivisa. Intanto la nuova biglietteria ha dimensioni relativamente contenute (è alta 2.50 m e occupa allincirca 4 m²); quanto al fatto chessa sottragga inutilmente luce ai negozi e accessibilità al porticato, i soli disegni agli atti (doc. H, doc. 1, 2 e 3) non permettono una conclusione siffatta. Il tema potrà formare oggetto, dandosi il caso, di un giudizio di merito fondato su elementi di migliore conoscenza. Quanto alla posizione della nuova biglietteria, il Comune ha accennato perché la posa dei tornelli ne impone larretramento per rapporto alla situazione attuale (osservazioni allappello, pag. 8). Tale spiegazione appare, se non altro, verosimile.
9.Gli oneri processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza, tanto in prima quanto in seconda sede (art. 148 cpv. 2 CPC). Lindennità per ripetibili al convenuto tiene conto del fatto che il Comune non ha dovuto far capo a un patrocinatore, essendo dotato di un servizio giuridico proprio.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. Lappello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
1. Listanza è parzialmente accolta, nel senso che è vietata al convenuto linstallazione di telefoni pubblici nel vano dellattuale biglietteria.
2. La tassa di giustizia di fr. 900. e le spese sono poste per un quarto a carico del convenuto e per tre quarti a carico dellistante, che rifonderà al convenuto fr. 350. per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a)tassa di giustizia fr. 450.
b)spese fr. 50.
fr. 500.
già anticipati dallappellante, sono posti per un quarto a carico del Comune di __________ e per tre quarti a carico dellappellante, che rifonderà al Comune di __________ fr. 200. per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
avv. __________, __________;
Municipio della Città di __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente La Segretaria