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11.1995.142

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-09-04 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Il primo giudice ha accertato la propria competenza fondandola tanto

sull’art. 10 LDIP, che abilita in linea generale le autorità svizzere a

emettere provvedimenti cautelari anche se non sono competenti nel merito,

quanto sull’art. 89 LDIP, che conferisce specificamente alle autorità svizzere

del luogo di situazione la facoltà di ordinare provvedimenti d’urgenza se

l’ereditando con ultimo domicilio all’estero lascia beni in Svizzera. Il

richiamo a tali norme è pertinente. Né l’art. 17 del trattato di domicilio consolare

con l’Italia, del 22 luglio 1868 (RS 0__________), né l’art. IV del protocollo

concernente l’esecuzione dei trattati e delle convenzioni conchiusi e firmati a

__________ e a __________ tra la Svizzera e l’Italia, del 1° maggio 1869 (RS

0__________), derogano a tale principio. Quanto alla convenzione tra la Svizzera

e l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie,

del 3 gennaio 1933 (RS __________), essa si limita a stabilire che “i

provvedimenti provvisori o conservativi previsti dalla legislazione di uno dei

due paesi possono essere richiesti dalle autorità di questo Stato, qualunque

sia il tribunale competente a decidere il merito” (art. 10). La convenzione non

si applica, per il resto, “alle decisioni che ordinano un sequestro o qualsiasi

altro provvedimento provvisionale” (art. 9).

È vero che l’art. 89, e di riflesso

l’art. 10 LDIP, riguarda soltanto provvedimenti destinati a conservare e a

mantenere beni patrimoniali, mentre l’adozione di provvedimenti a salvaguardia

della devoluzione dell’eredità (art. 551 segg. CC) – per esempio la nomina di

un amministratore – compete all’autorità preposta all’apertura della

successione, non al giudice svizzero del luogo in cui i beni si trovano (FF

1983 I 360 in fondo;

Heini

in:

IPRG Kommentar, Zurigo 1993, nota 3 in fine ad art. 89;

Schnyder

, Das neue IPR-Gesetz, 2ª edizione, pag. 83 in alto;

Bucher,

Droit international privé

suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 313  n. 965;

erroneo:

Merkt

, Les mesures provisoires en droit

international privé, Zurigo 1993, pag. 144 in basso). Se non che, nella misura

in cui àncora all’art. 551 cpv. 2 CC il blocco litigioso (decreto, pag. 3 in

basso), il Segretario assessore incorre in un’inesattezza. Certo, nella scelta

dei provvedimenti che tutelano la devoluzione dell’eredità il giudice non è

limitato a quanto prevedono gli art. 552 (apposizione dei sigilli), 553

(inventario), 554 seg. (nomina di un amministratore) e 556 segg. CC

(pubbli-cazione delle disposizioni di ultima volontà): può prendere anche altre

disposizioni, l’art. 551 cpv. 2 CC avendo semplice carattere esemplificativo (

Piotet

in: Traité de droit privé

suisse, vol. IV, pag. 624 a metà; Précis de droit successoral, 2ª edizione,

pag. 132;

Tuor/Picenoni

in:

Berner Kommentar, 2ª edizione, nota 5 ad art. 551 CC; Rep 1986 pag. 68 consid.

3, pag. 274 consid. 1, 1987 pag. 205 consid. 2). I provvedimenti non previsti

dal diritto federale poggiano tuttavia sul diritto cantonale di procedura (e

sono disciplinati nel Ticino dagli art. 376 segg. CPC anziché dalle norme sulla

procedura di camera di consiglio: art. 2 n. 9 e art. 3 LAC). Non v’è motivo quindi

perché essi siano sottratti alla competenza del giudice svizzero del luogo in

cui si trovano i beni dell’ereditando.

A giusta ragione il Segretario

assessore è entrato, ciò premesso, nel merito dell’istanza cautelare. Qualora

il blocco dei conti bancari fosse stato retto dall’art. 551 cpv. 2 CC, del

resto, l’art. 89 LDIP risulterebbe svuotato di senso pratico: contrariamente

alla volontà del legislatore, che impone all’autorità svizzera del luogo in cui

si trovano i beni di intervenire d’ufficio a tutela dell’asse ereditario (FF

__________I __________, n. __________.__________), solo l’autorità preposta

all’apertura della successione – in concreto l’autorità italiana – avrebbe potuto

adottare misure cautelative. Queste, per trovare attuazione nel Ticino,

avrebbero dovuto essere previamente delibate (art. 511 segg. CPC), con tutte le

possibili difficoltà connesse al riconoscimento di decisioni non finali (

Acocella

, Internationale Zuständigkeit

sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen

im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, San Gallo 1989, pag. 189 con

riferimenti). Per provvedimenti d’urgenza ciò non è ragionevolmente sostenibile.

E. 2 Il blocco dei conti bancari facenti capo alla convenuta o al defunto padre è stato decretato dal Segretario assessore con l’ar-gomento che l’istante, erede legittimo, potrà promuovere causa di riduzione per l’ammontare dei fondi distratti dal patrimonio ereditario (e finiti su altri conti), chiedendo poi una divisione in natura dei beni. La convenuta sostiene nell’appello che in esito a una causa di riduzione o di collazione l’attore potrà disporre se mai di un credito o di una prestazione in denaro. Il blocco litigioso equivarrebbe perciò a un sequestro in garanzia del pagamento, ammissibile solo in virtù degli art. 271 segg. LEF. Tutt’al più potrebbe formare oggetto di provvedimento conservativo – secondo la convenuta – la metà del saldo alla chiusura del conto n. __________ “__________ ” già intestato al padre __________ (fr. 21 007.–) o, nell’ipotesi più favorevole all’attore (tenendo calcolo anche dei prelevamenti da lei effettuati come procuratrice su quel conto), la somma di fr. 33 577.60. Non in ogni modo l’importo fissato dal primo giudice.

E. 3 La giurisprudenza ha già avuto occasione di precisare più volte che

il giudice non può, nell’ambito di una causa creditoria pendente o da

promuovere, disporre provvedimenti cautelari aventi gli stessi effetti di un

sequestro a norma degli art. 271 segg. LEF. Qualsiasi procedura avente per

oggetto un deposito di denaro o la prestazione di una garanzia è regolata a

titolo esclusivo dal diritto federale (art. 38 cpv. 1 LEF): il diritto

cantonale non può contemplare misure provvisionali destinate ad assicurare il

pagamento di un credito (Rep 1988 pag. 290 in alto con rinvii). Può, il diritto

cantonale, bloccare un determinato oggetto o una determinata somma ove tali

beni,

individuati,

siano essi medesimi rivendicati (

Gilliéron

, Poursuite pour dettes,

faillite et concordat, 3ª edizione, pag. 365). Sono ammissibili di conseguenza

provvedimenti cautelari volti a conservare l’oggetto del litigio, quand’anche

tale oggetto sia una cauzione, o a bloccare un conto per impedire prelevamenti

da parte di persone non au-torizzate (SJ __________pag. 265 in alto con

richiami). Non sono leciti invece – come detto – provvedimenti intesi a

garantire la copertura di un credito attraverso il blocco indistinto di beni

appartenenti al debitore.

Nel caso specifico incombeva

all’istante, ciò posto, individuare i beni da sottoporre al blocco, ossia

rendere verosimile che il provvedimento richiesto concerne beni dell’eredità

(Rep 1986 pag. 68 consid. 3). La convenuta asserisce che, in ogni modo, ciò non

gli avrebbe giovato poiché da un processo di riduzione o di collazione può

derivare soltanto un credito e non il diritto a determinati beni. L’obiezione

non può essere condivisa. L’azio-ne di riduzione che l’appellato intende

promuovere – apparentemente a Mendrisio (osservazioni all’appello, pag. 8) – è

bensì di natura pecuniaria (DTF 115 II 212 con rinvii; Rep 1993 pag. 159), ma

ciò non impedisce provvedimenti cautelari intesi a chiarire l’esistenza di

attivi successori. Intanto, secondo dottrina, la restituzione conseguente a

un’azione di riduzione ha luogo in natura se l’oggetto dell’attribuzione

indebita ancora sussiste (DTF 110 II 233 consid. 7d). Oltre a ciò, il blocco

decretato dal Segretario assessore, più che garantire la pretesa dell’istante,

mira a prevenire atti di disposizione su determinati beni in attesa di

chiarirne l’eventuale appartenenza all’asse ereditario. Esso non colpisce

attivi indistinti, senza relazione con il preteso credito, ma beni litigiosi

per quanto possibile definiti. La tesi dell’appellante manca perciò di

consistenza. Maggiori requisiti di verosimiglianza si devono esigere, certo,

ove una richiesta di blocco riguardi non beni del defunto, ma beni intestati a

un singolo erede. Rimane da esaminare se e in che misura l’istante ha reso

verosimile in concreto i presupposti a sostegno del provve-dimento richiesto.

E. 4 Per quel che è degli eventuali conti bancari facenti (ancora) capo al defunto padre __________, il loro blocco appare senz’altro legittimo nella prospettiva di chiarirne la reale esistenza, consistenza e appartenenza all’asse ereditario. Tanto più che la convenuta non ha assolutamente collaborato al proposito. Da questo profilo non sarebbe giustificato porre alla richiesta cautelare esigenze troppo severe in materia di verosimiglianza, né la convenuta accenna un qualsiasi interesse superiore che osti all’emanazione del provvedimento. Più attenta disamina merita invece il blocco di conti intestati alla convenuta medesima.

E. 5 Con la documentazione acclusa all’istanza del 14 marzo 1994

l’appellato ha reso verosimile tutta una serie di prelevamenti avvenuti fra il

17 ottobre 1984 e il 12 marzo 1990 dal conto bancario n. __________“__________

” già intestato al padre (doc. G1 a G22). All’udienza dell’8 aprile 1994 la

convenuta ha ammesso genericamente di avere operato prelevamenti su tale conto,

ma ha soggiunto di avere agito su incarico del padre, al quale avrebbe messo le

somme a disposizione “per sopperire alle forti spese di cura” (riassunto

scritto allegato al verbale, primo foglio). Quanto al trapasso del saldo finale

di tale conto sul suo conto n. __________“__________ ”, ciò sarebbe avvenuto a

titolo di compensazione, avendo essa consegnato al genitore una somma

equivalente in Italia (verbale, pag. 3). Il Segretario assessore non ha

motivato l’ammontare del blocco decretato, ma dalle allegazioni dell’istante si

evince che la somma è così composta:

fr. 330 000.– pari alla metà

dell’avere massimo raggiunto (nel 1984) dal conto n__________ “__________ ”,

fr. 165 000.– per gli interessi maturati in 10 anni (5%), fr. 15 000.– per le

spese sopportate in una causa da lui promossa contro il __________ per ottenere

gli estratti del conto in questione e altri fr. 15 000.– per le spese del

processo di merito da intentare contro la sorella (verbale citato, pag. 2 in

fondo). Ora, tali allegazioni non giustificano lontanamente il blocco così

com’è stato decretato.

a)

L’appellante non contesta invero che nella fattispecie ricorrano i

presupposti dell’art. 376 cpv. 1 e 2 CPC. Essa non mette in discussione né che

siano date le premesse per un provvedimento d’urgenza, né che dal ritardo a

procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare alla controparte un notevole

pregiudizio, né che le prospettive dell’azione di merito sembrano favorevoli.

Contestata è la verosimiglianza della pretesa nel suo ammontare, che secondo

l’appellante ascende tutt’al più a fr. 21 007.– (la metà del saldo di chiusura

relativo al conto  n. __________“__________ ”) o – nella migliore delle ipotesi

per l’istante – a fr. 33 577.60, così come contestata è la verosimiglianza di

ulteriori conti oltre a quello n. __________“__________ ”, a lei intestato.

b)

Gli atti confermano che dal conto n. __________“__________ ”,

intestato al padre __________, sono stati trapassati senza giustificazione

apparente al noto conto n. __________“__________ ”, intestato alla convenuta,

il saldo finale del predetto conto, cioè  fr. 42 014.– (il 15 giugno 1990: doc.

C), e titoli per un valore nominale di US$ 60 000 (il 13 giugno 1989: doc.

G20). La convenuta afferma di avere ricevuto tali cartevalori in compensazione

di sue pretese, ma non rende verosimile l’as-sunto. Essa medesima ammette

nell’appello, inoltre (pag. 7), di avere ritirato dal conto n. __________

“__________ ”, tra l’8 set-tembre 1988 e il 12 marzo 1990, una somma di

complessivi fr. 24 141.25. Non è formalmente provato che quest’ultima somma sia

stata trasferita sul conto n. __________“__________ ”, tuttavia l’appellante

stessa non esclude siffatta eventualità (appello, pag. 7: riconoscimento

subordinato del blocco fino a concorrenza di fr. 33 577.60), di modo che la

circostanza può ancora ritenersi plausibile. Ulteriori prelevamenti dal conto

n. __________“__________ ”, ancorché avvenuti (doc. G1–G19 e G21–G22), non

possono invece essere imputati con sufficiente verosimiglianza alla convenuta,

né risulta sufficientemente verosimile che il relativo ammontare sia finito su

altre relazioni bancarie di costei. Un blocco del conto

n. __________ “__________ ” per

valori più elevati di quelli anzidetti non può quindi entrare in considerazione

e nemmeno si giu-stifica il blocco di ulteriori conti nella disponibilità della

convenuta.

c)

Ne segue che il blocco deciso dal Segretario assessore va limitato

alla spettanza dell’istante (la metà) relativamente ai valori verosimilmente

confluiti dal conto n. __________“__________ -__________ ” sul conto della

convenuta e agli eventuali averi – depositati sotto ogni forma – di pertinenza

del defunto padre __________ __________. Nella misura in cui accorda il blocco

del conto  n. __________“__________ ” per metà del saldo massimo raggiunto (nel

1984) dal conto n. __________“__________ ”, il decreto impugnato è – oltre che

privo di motivazione – arbitrario, nulla confortando l’ipotesi che di tutti i

prelevamenti successivi al 1984 si sia appropriata la sorella. Illecito è

addirittura il blocco a copertura di spese processuali sopportate o da

affrontare nell’ambito di una futura causa: finalizzato alla garanzia di una

pretesa personale dell’istante verso la sorella (e non all’accertamento

dell’asse ereditario), il provvedimento equivale sotto tale profilo a un

sequestro occulto, lesivo dell’art. 38 cpv. 1 LEF.

d)

Occorre ancora definire l’ammontare del blocco per quanto attiene al

conto n. __________“__________ ”. La metà del saldo finale concernente il conto

n. __________“__________ ” è pacifica (fr. 21 007.–), la metà dei prelevamenti

ammessi dalla convenuta agevolmente computabile (fr. 12 070.60). Al totale (fr.

33 577.60, cifra riconosciuta in subordine dall’appellante medesima) deve ancora

essere aggiunta la metà del valore relativo ai menzionati titoli di nominali

US$ 60 000 (obbliga-zioni estere trapassate sul conto n. __________“__________

” nel giugno 1989 e giunte a scadenza fra il marzo del 1991 e il giugno del

1992). In difetto di qualsiasi prova, a un giudizio di semplice verosimiglianza

tale valore (dimostrato, ma solo nella sua entità nominale) può essere

prudentemente stimato in fr. 72 000.– circa, non incombendo a questa Camera

svolgere indagini per conto dell’appellato. Se ne conclude che il blocco del

conto n. __________“__________ ” può essere confermato fino a concorrenza di

fr. 70 000.– (arrotondati), più gli interessi al 5% dall’apertura della

successione (cfr. DTF 110 II 233 consid. 7d), cifrabili approssimativamente in

fr. 5000.–. L’appello va accolto entro tali limiti.

E. 6 L’esito dell’attuale sentenza non giustifica più la cauzione di fr. 80 000.– imposta dal Segretario assessore all’istante. La somma, al cui riguardo il giudice statuisce di propria iniziativa senza essere vincolato alle proposte delle parti (art. 380 cpv. 1 CPC), può ragionevolmente essere ridotta a fr.10 000.–. Il dispositivo in questione va modificato di conseguenza.

E. 7 Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede, ritenuto che la tassa di giustizia è commisurata in appello al valore litigioso (fr. 525 000.–). Il dispositivo su spese e ripetibili di primo grado dev’essere riformato anche per un’altra ragione: contrariamente alla giurispudenza, il Segretario assessore ha rinviato la decisione al merito. Ciò non è ammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 27 ad art. 148). Trattandosi di un errore di diritto, tale dispositivo va corretto d’ufficio (art. 87 cpv. 1 CPC).

E. 17 ottobre 1984 e il 12 marzo 1990 dal conto bancario n. __________“__________ ” già intestato al padre (doc. G1 a G22). All’udienza dell’8 aprile 1994 la convenuta ha ammesso genericamente di avere operato prelevamenti su tale conto, ma ha soggiunto di avere agito su incarico del padre, al quale avrebbe messo le somme a disposizione “per sopperire alle forti spese di cura” (riassunto scritto allegato al verbale, primo foglio). Quanto al trapasso del saldo finale di tale conto sul suo conto n. __________“__________ ”, ciò sarebbe avvenuto a titolo di compensazione, avendo essa consegnato al genitore una somma equivalente in Italia (verbale, pag. 3). Il Segretario assessore non ha motivato l’ammontare del blocco decretato, ma dalle allegazioni dell’istante si evince che la somma è così composta:

fr. 330 000.– pari alla metà dell’avere massimo raggiunto (nel 1984) dal conto n__________ “__________ ”, fr. 165 000.– per gli interessi maturati in 10 anni (5%), fr. 15 000.– per le spese sopportate in una causa da lui promossa contro il __________ per ottenere gli estratti del conto in questione e altri fr. 15 000.– per le spese del processo di merito da intentare contro la sorella (verbale citato, pag. 2 in fondo). Ora, tali allegazioni non giustificano lontanamente il blocco così com’è stato decretato.

a)L’appellante non contesta invero che nella fattispecie ricorrano i presupposti dell’art. 376 cpv. 1 e 2 CPC. Essa non mette in discussione né che siano date le premesse per un provvedimento d’urgenza, né che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare alla controparte un notevole pregiudizio, né che le prospettive dell’azione di merito sembrano favorevoli. Contestata è la verosimiglianza della pretesa nel suo ammontare, che secondo l’appellante ascende tutt’al più a fr. 21 007.– (la metà del saldo di chiusura relativo al conto  n. __________“__________ ”) o – nella migliore delle ipotesi per l’istante – a fr. 33 577.60, così come contestata è la verosimiglianza di ulteriori conti oltre a quello n. __________“__________ ”, a lei intestato.

b)Gli atti confermano che dal conto n. __________“__________ ”, intestato al padre __________, sono stati trapassati senza giustificazione apparente al noto conto n. __________“__________ ”, intestato alla convenuta, il saldo finale del predetto conto, cioè  fr. 42 014.– (il 15 giugno 1990: doc. C), e titoli per un valore nominale di US$ 60 000 (il 13 giugno 1989: doc. G20). La convenuta afferma di avere ricevuto tali cartevalori in compensazione di sue pretese, ma non rende verosimile l’as-sunto. Essa medesima ammette nell’appello, inoltre (pag. 7), di avere ritirato dal conto n. __________ “__________ ”, tra l’8 set-tembre 1988 e il 12 marzo 1990, una somma di complessivi fr. 24 141.25. Non è formalmente provato che quest’ultima somma sia stata trasferita sul conto n. __________“__________ ”, tuttavia l’appellante stessa non esclude siffatta eventualità (appello, pag. 7: riconoscimento subordinato del blocco fino a concorrenza di fr. 33 577.60), di modo che la circostanza può ancora ritenersi plausibile. Ulteriori prelevamenti dal conto

n. __________“__________ ”, ancorché avvenuti (doc. G1–G19 e G21–G22), non possono invece essere imputati con sufficiente verosimiglianza alla convenuta, né risulta sufficientemente verosimile che il relativo ammontare sia finito su altre relazioni bancarie di costei. Un blocco del conto

n. __________ “__________ ” per valori più elevati di quelli anzidetti non può quindi entrare in considerazione e nemmeno si giu-stifica il blocco di ulteriori conti nella disponibilità della convenuta.

c)Ne segue che il blocco deciso dal Segretario assessore va limitato alla spettanza dell’istante (la metà) relativamente ai valori verosimilmente confluiti dal conto n. __________“__________ -__________ ” sul conto della convenuta e agli eventuali averi – depositati sotto ogni forma – di pertinenza del defunto padre __________ __________. Nella misura in cui accorda il blocco del conto  n. __________“__________ ” per metà del saldo massimo raggiunto (nel

1984) dal conto n. __________“__________ ”, il decreto impugnato è – oltre che privo di motivazione – arbitrario, nulla confortando l’ipotesi che di tutti i prelevamenti successivi al 1984 si sia appropriata la sorella. Illecito è addirittura il blocco a copertura di spese processuali sopportate o da affrontare nell’ambito di una futura causa: finalizzato alla garanzia di una pretesa personale dell’istante verso la sorella (e non all’accertamento dell’asse ereditario), il provvedimento equivale sotto tale profilo a un sequestro occulto, lesivo dell’art. 38 cpv. 1 LEF.

d)Occorre ancora definire l’ammontare del blocco per quanto attiene al conto n. __________“__________ ”. La metà del saldo finale concernente il conto

n. __________“__________ ” è pacifica (fr. 21 007.–), la metà dei prelevamenti ammessi dalla convenuta agevolmente computabile (fr. 12 070.60). Al totale (fr. 33 577.60, cifra riconosciuta in subordine dall’appellante medesima) deve ancora essere aggiunta la metà del valore relativo ai menzionati titoli di nominali US$ 60 000 (obbliga-zioni estere trapassate sul conto n. __________“__________ ” nel giugno 1989 e giunte a scadenza fra il marzo del 1991 e il giugno del 1992). In difetto di qualsiasi prova, a un giudizio di semplice verosimiglianza tale valore (dimostrato, ma solo nella sua entità nominale) può essere prudentemente stimato in fr. 72 000.– circa, non incombendo a questa Camera svolgere indagini per conto dell’appellato. Se ne conclude che il blocco del conto n. __________“__________ ” può essere confermato fino a concorrenza di fr. 70 000.– (arrotondati), più gli interessi al 5% dall’apertura della successione (cfr. DTF 110 II 233 consid. 7d), cifrabili approssimativamente in fr. 5000.–. L’appello va accolto entro tali limiti.

6.L’esito dell’attuale sentenza non giustifica più la cauzione di

fr. 80 000.– imposta dal Segretario assessore all’istante. La somma, al cui riguardo il giudice statuisce di propria iniziativa senza essere vincolato alle proposte delle parti (art. 380 cpv. 1 CPC), può ragionevolmente essere ridotta a fr.10 000.–. Il dispositivo in questione va modificato di conseguenza.

7.Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede, ritenuto che la tassa di giustizia è commisurata in appello al valore litigioso (fr. 525 000.–). Il dispositivo su spese e ripetibili di primo grado dev’essere riformato anche per un’altra ragione: contrariamente alla giurispudenza, il Segretario assessore ha rinviato la decisione al merito. Ciò non è ammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 27 ad art. 148). Trattandosi di un errore di diritto, tale dispositivo va corretto d’ufficio (art. 87 cpv. 1 CPC).

Dispositiv
  1. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è riformato come segue: a)Il dispositivo n. 1.1 è modificato nel senso che il blocco deciso dal Segretario assessore è limitato, per quanto riguarda gli averi facenti capo ad __________ __________, al conto n. __________“__________ ” fino a concorrenza di fr. 75 000.–. b)Il dispositivo n. 2 è modificato nel senso che la cauzione imposta all’istante è ridotta a fr. 10 000.–, da versare entro il termine fissato dal Pretore il 21 aprile 1994. c)Il dispositivo n. 4 è modificato nel senso che le spese processuali, con la tassa di giustizia di fr. 500.–, sono poste per 2/5 a carico dell’istante e per 3/5 a carico della convenuta, che rifonderà all’istante fr. 300.– per ripetibili ridotte. Per il resto l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
  2. Gli oneri processuali, consistenti in: a)tassa di giustizia      fr. 500.– b)spese                         fr.   50.– fr. 550.– sono posti per 2/5 a carico dell’istante e per 3/5 a carico della convenuta, che rifonderà all’istante fr. 200.– per ripetibili ridotte di appello.
  3. Intimazione: – avv. __________, __________; – avv. __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente:                                         La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.95.00142

Lugano,

4 settembre 1995

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gianinazzi

sedente per statuire nella causa n. __________ (provvedimenti cautelari)della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 14 marzo 1994da

__________ __________,__________(__________)

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________in __________, __________ (__________)

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1.   Se dev’essere accolto l’appello del 26 aprile 1994 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 14 aprile 1994, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del-la Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

A.__________, cittadino italiano con ultimo domicilio a __________ __________ (__________), è deceduto a __________ (__________) il __________ 1992 lasciando la moglie __________ __________ con i figli __________ e __________ __________, tutti cittadini italiani domiciliati a __________. Questi hanno acquisito per legge, in assenza di testamento, il diritto a un terzo ciascuno dell’eredità. __________ __________ è deceduta a __________ il giorno dopo la morte del marito. In virtù di un suo testamento pubblico del 5 aprile 1988 i figli __________ e __________ risultano istituiti eredi in parti uguali. Essi sono divenuti così eredi legittimi in ragione di metà ciascuno sia della successione paterna sia di quella materna.

B.Il 14 marzo 1994 __________ __________ si è rivolto al Pretore della giu-risdizione di Mendrisio Sud perché fosse ordinato in via cautelare il blocco di ogni conto (nominativo, cifrato o societario) facente capo presso il __________ __________ di __________ alla sorella __________ oppure al defunto padre __________, come titolari o beneficiari economici, con particolare riferimento al conto n. __________“____________________ ”. Su quest’ultima relazione bancaria, intestata ad __________ __________, era stato fatto confluire il 15 giugno 1990 il saldo di un conto n. __________“__________ ”, del padre __________, conto che era stato oggetto altresì di ripetuti prelevamenti da parte della sorella. In tali condizioni si imponeva con urgenza il blocco richiesto, di evidente buon diritto, in modo da evitare rischi per la corretta devoluzione dell’eredità.

C.In accoglimento dell’istanza il Pretore ha ordinato il 16 marzo 1994 – senza contraddittorio – il blocco in questione, comminando l’art. 292 CP agli eventuali trasgressori. Nel contempo  ha fissato a __________ __________ un termine di 15 giorni per prestare fr. 80 000.– a titolo di garanzia e un termine di 60 giorni per pro-muovere l’azione ordinaria, in entrambi i casi con l’avvertimento che la mancata osservanza del termine avrebbe comportato la decadenza del provvedimento cautelare. Le spese processuali, la tassa di giustizia di fr. 500.– e le ripetibili sarebbero state attribuite con la sentenza di merito.

D.Il 21 marzo 1994 __________ __________ ha chiesto al Pretore che, previo contraddittorio, il blocco fosse revocato o, subordinatamente, ridotto a un importo da definire. __________ __________ ha instato da parte sua, il 23 marzo 1994, affinché il termine per la prestazione della garanzia fosse prorogato a 60 giorni e l’importo della garanzia medesima ridotto a fr. 10 000.–. Il Pretore ha prorogato il termine di 30 giorni con decisione del 24 marzo 1994 presa senza contraddittorio e ha citato le parti all’udienza dell’ 8 aprile successivo per la discussione di entrambe le istanze.

In tale occasione __________ __________ ha mantenuto la richiesta di blocco, dichiarandosi disposto tutt’al più a limitarne la portata a fr. 525 000.–; per il resto ha confermato la postulata riduzione della garanzia con proroga del termine per fornirla. __________ __________ ha ribadito l’istanza di revoca, aderendo in subordine a un blocco massimo di fr. 21 007.–, senza esprimersi particolarmente sulla riduzione della garanzia chiesta dal fratello.

E.Con decreto del 14 aprile 1994 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha limitato l’ammontare del blocco a fr. 525 000.– e per tutto il resto ha confermato l’assetto supercautelare, compresa la proroga di 30 giorni concessa il 24 marzo 1994 per la prestazione della garanzia. Il Pretore ha poi protratto tale termine di 10 giorni inaudita parte, il 21 aprile 1994, su richiesta di __________ __________.

F.Insorta contro il decreto del Segretario assessore con un appello del 26 aprile 1994, __________ __________ postula la riforma della decisione impugnata nel senso di revocare il blocco, subordinatamente di ridurlo a fr. 21 007.– o quanto meno a fr. 33 577.60. Il 5 maggio successivo essa ha presentato inoltre una richiesta di effetto sospensivo perché il termine entro cui promuovere l’azione di merito non decorresse fino all’emanazione del giudizio di appello. Tale richiesta è stata respinta il 19 maggio 1994 dalla presidente della I Camera civile.

G.Nelle sue osservazioni del 26 maggio 1994 __________ __________ propone di rigettare l’appello e di confermare il decreto del Segretario assessore.

Considerando

in diritto:

1.Il primo giudice ha accertato la propria competenza fondandola tanto sull’art. 10 LDIP, che abilita in linea generale le autorità svizzere a emettere provvedimenti cautelari anche se non sono competenti nel merito, quanto sull’art. 89 LDIP, che conferisce specificamente alle autorità svizzere del luogo di situazione la facoltà di ordinare provvedimenti d’urgenza se l’ereditando con ultimo domicilio all’estero lascia beni in Svizzera. Il richiamo a tali norme è pertinente. Né l’art. 17 del trattato di domicilio consolare con l’Italia, del 22 luglio 1868 (RS 0__________), né l’art. IV del protocollo concernente l’esecuzione dei trattati e delle convenzioni conchiusi e firmati a __________ e a __________ tra la Svizzera e l’Italia, del 1° maggio 1869 (RS 0__________), derogano a tale principio. Quanto alla convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS __________), essa si limita a stabilire che “i provvedimenti provvisori o conservativi previsti dalla legislazione di uno dei due paesi possono essere richiesti dalle autorità di questo Stato, qualunque sia il tribunale competente a decidere il merito” (art. 10). La convenzione non si applica, per il resto, “alle decisioni che ordinano un sequestro o qualsiasi altro provvedimento provvisionale” (art. 9).

È vero che l’art. 89, e di riflesso l’art. 10 LDIP, riguarda soltanto provvedimenti destinati a conservare e a mantenere beni patrimoniali, mentre l’adozione di provvedimenti a salvaguardia della devoluzione dell’eredità (art. 551 segg. CC) – per esempio la nomina di un amministratore – compete all’autorità preposta all’ apertura della successione, non al giudice svizzero del luogo in cui i beni si trovano (FF 1983 I 360 in fondo;Heiniin: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, nota 3 in fine ad art. 89;Schnyder, Das neue IPR-Gesetz, 2ª edizione, pag. 83 in alto;Bucher,Droit international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 313  n. 965;erroneo:Merkt, Les mesures provisoires en droit international privé, Zurigo 1993, pag. 144 in basso). Se non che, nella misura in cui àncora all’art. 551 cpv. 2 CC il blocco litigioso (decreto, pag. 3 in basso), il Segretario assessore incorre in un’inesattezza. Certo, nella scelta dei provvedimenti che tutelano la devoluzione dell’eredità il giudice non è limitato a quanto prevedono gli art. 552 (apposizione dei sigilli), 553 (inventario), 554 seg. (nomina di un amministratore) e 556 segg. CC (pubbli-cazione delle disposizioni di ultima volontà): può prendere anche altre disposizioni, l’art. 551 cpv. 2 CC avendo semplice carattere esemplificativo (Piotetin: Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 624 a metà; Précis de droit successoral, 2ª edizione, pag. 132;Tuor/Picenoniin: Berner Kommentar, 2ª edizione, nota 5 ad art. 551 CC; Rep 1986 pag. 68 consid. 3, pag. 274 consid. 1, 1987 pag. 205 consid. 2). I provvedimenti non previsti dal diritto federale poggiano tuttavia sul diritto cantonale di procedura (e sono disciplinati nel Ticino dagli art. 376 segg. CPC anziché dalle norme sulla procedura di camera di consiglio: art. 2 n. 9 e art. 3 LAC). Non v’è motivo quindi perché essi siano sottratti alla competenza del giudice svizzero del luogo in cui si trovano i beni dell’ereditando.

A giusta ragione il Segretario assessore è entrato, ciò premesso, nel merito dell’istanza cautelare. Qualora il blocco dei conti bancari fosse stato retto dall’art. 551 cpv. 2 CC, del resto, l’art. 89 LDIP risulterebbe svuotato di senso pratico: contrariamente alla volontà del legislatore, che impone all’autorità svizzera del luogo in cui si trovano i beni di intervenire d’ufficio a tutela dell’asse ereditario (FF __________I __________, n. __________.__________), solo l’autorità preposta all’apertura della successione – in concreto l’autorità italiana – avrebbe potuto adottare misure cautelative. Queste, per trovare attuazione nel Ticino, avrebbero dovuto essere previamente delibate (art. 511 segg. CPC), con tutte le possibili difficoltà connesse al riconoscimento di decisioni non finali (Acocella, Internationale Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, San Gallo 1989, pag. 189 con riferimenti). Per provvedimenti d’urgenza ciò non è ragionevolmente sostenibile.

2.Il blocco dei conti bancari facenti capo alla convenuta o al defunto padre è stato decretato dal Segretario assessore con l’ar-gomento che l’istante, erede legittimo, potrà promuovere causa di riduzione per l’ammontare dei fondi distratti dal patrimonio ereditario (e finiti su altri conti), chiedendo poi una divisione in natura dei beni. La convenuta sostiene nell’appello che in esito a una causa di riduzione o di collazione l’attore potrà disporre se mai di un credito o di una prestazione in denaro. Il blocco litigioso equivarrebbe perciò a un sequestro in garanzia del pagamento, ammissibile solo in virtù degli art. 271 segg. LEF. Tutt’al più potrebbe formare oggetto di provvedimento conservativo – secondo la convenuta – la metà del saldo alla chiusura del conto n. __________ “__________ ” già intestato al padre __________ (fr. 21 007.–) o, nell’ipotesi più favorevole all’attore (tenendo calcolo anche dei prelevamenti da lei effettuati come procuratrice su quel conto), la somma di fr. 33 577.60. Non in ogni modo l’importo fissato dal primo giudice.

3.La giurisprudenza ha già avuto occasione di precisare più volte che il giudice non può, nell’ambito di una causa creditoria pendente o da promuovere, disporre provvedimenti cautelari aventi gli stessi effetti di un sequestro a norma degli art. 271 segg. LEF. Qualsiasi procedura avente per oggetto un deposito di denaro o la prestazione di una garanzia è regolata a titolo esclusivo dal diritto federale (art. 38 cpv. 1 LEF): il diritto cantonale non può contemplare misure provvisionali destinate ad assicurare il pagamento di un credito (Rep 1988 pag. 290 in alto con rinvii). Può, il diritto cantonale, bloccare un determinato oggetto o una determinata somma ove tali beni,individuati,siano essi medesimi rivendicati (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3ª edizione, pag. 365). Sono ammissibili di conseguenza provvedimenti cautelari volti a conservare l’oggetto del litigio, quand’anche tale oggetto sia una cauzione, o a bloccare un conto per impedire prelevamenti da parte di persone non au-torizzate (SJ __________pag. 265 in alto con richiami). Non sono leciti invece – come detto – provvedimenti intesi a garantire la copertura di un credito attraverso il blocco indistinto di beni appartenenti al debitore.

Nel caso specifico incombeva all’istante, ciò posto, individuare i beni da sottoporre al blocco, ossia rendere verosimile che il provvedimento richiesto concerne beni dell’eredità (Rep 1986 pag. 68 consid. 3). La convenuta asserisce che, in ogni modo, ciò non gli avrebbe giovato poiché da un processo di riduzione o di collazione può derivare soltanto un credito e non il diritto a determinati beni. L’obiezione non può essere condivisa. L’azio-ne di riduzione che l’appellato intende promuovere – apparentemente a Mendrisio (osservazioni all’appello, pag. 8) – è bensì di natura pecuniaria (DTF 115 II 212 con rinvii; Rep 1993 pag. 159), ma ciò non impedisce provvedimenti cautelari intesi a chiarire l’esistenza di attivi successori. Intanto, secondo dottrina, la restituzione conseguente a un’azione di riduzione ha luogo in natura se l’oggetto dell’attribuzione indebita ancora sussiste (DTF 110 II 233 consid. 7d). Oltre a ciò, il blocco decretato dal Segretario assessore, più che garantire la pretesa dell’istante, mira a prevenire atti di disposizione su determinati beni in attesa di chiarirne l’eventuale appartenenza all’asse ereditario. Esso non colpisce attivi indistinti, senza relazione con il preteso credito, ma beni litigiosi per quanto possibile definiti. La tesi dell’appellante manca perciò di consistenza. Maggiori requisiti di verosimiglianza si devono esigere, certo, ove una richiesta di blocco riguardi non beni del defunto, ma beni intestati a un singolo erede. Rimane da esaminare se e in che misura l’istante ha reso verosimile in concreto i presupposti a sostegno del provve-dimento richiesto.

4.Per quel che è degli eventuali conti bancari facenti (ancora) capo al defunto padre __________, il loro blocco appare senz’altro legittimo nella prospettiva di chiarirne la reale esistenza, consistenza e appartenenza all’asse ereditario. Tanto più che la convenuta non ha assolutamente collaborato al proposito. Da questo profilo non sarebbe giustificato porre alla richiesta cautelare esigenze troppo severe in materia di verosimiglianza, né la convenuta accenna un qualsiasi interesse superiore che osti all’emanazione del provvedimento. Più attenta disamina merita invece il blocco di conti intestati alla convenuta medesima.

5.Con la documentazione acclusa all’istanza del 14 marzo 1994 l’appellato ha reso verosimile tutta una serie di prelevamenti avvenuti fra il 17 ottobre 1984 e il 12 marzo 1990 dal conto bancario n. __________“__________ ” già intestato al padre (doc. G1 a G22). All’udienza dell’8 aprile 1994 la convenuta ha ammesso genericamente di avere operato prelevamenti su tale conto, ma ha soggiunto di avere agito su incarico del padre, al quale avrebbe messo le somme a disposizione “per sopperire alle forti spese di cura” (riassunto scritto allegato al verbale, primo foglio). Quanto al trapasso del saldo finale di tale conto sul suo conto n. __________“__________ ”, ciò sarebbe avvenuto a titolo di compensazione, avendo essa consegnato al genitore una somma equivalente in Italia (verbale, pag. 3). Il Segretario assessore non ha motivato l’ammontare del blocco decretato, ma dalle allegazioni dell’istante si evince che la somma è così composta:

fr. 330 000.– pari alla metà dell’avere massimo raggiunto (nel 1984) dal conto n__________ “__________ ”, fr. 165 000.– per gli interessi maturati in 10 anni (5%), fr. 15 000.– per le spese sopportate in una causa da lui promossa contro il __________ per ottenere gli estratti del conto in questione e altri fr. 15 000.– per le spese del processo di merito da intentare contro la sorella (verbale citato, pag. 2 in fondo). Ora, tali allegazioni non giustificano lontanamente il blocco così com’è stato decretato.

a)L’appellante non contesta invero che nella fattispecie ricorrano i presupposti dell’art. 376 cpv. 1 e 2 CPC. Essa non mette in discussione né che siano date le premesse per un provvedimento d’urgenza, né che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare alla controparte un notevole pregiudizio, né che le prospettive dell’azione di merito sembrano favorevoli. Contestata è la verosimiglianza della pretesa nel suo ammontare, che secondo l’appellante ascende tutt’al più a fr. 21 007.– (la metà del saldo di chiusura relativo al conto  n. __________“__________ ”) o – nella migliore delle ipotesi per l’istante – a fr. 33 577.60, così come contestata è la verosimiglianza di ulteriori conti oltre a quello n. __________“__________ ”, a lei intestato.

b)Gli atti confermano che dal conto n. __________“__________ ”, intestato al padre __________, sono stati trapassati senza giustificazione apparente al noto conto n. __________“__________ ”, intestato alla convenuta, il saldo finale del predetto conto, cioè  fr. 42 014.– (il 15 giugno 1990: doc. C), e titoli per un valore nominale di US$ 60 000 (il 13 giugno 1989: doc. G20). La convenuta afferma di avere ricevuto tali cartevalori in compensazione di sue pretese, ma non rende verosimile l’as-sunto. Essa medesima ammette nell’appello, inoltre (pag. 7), di avere ritirato dal conto n. __________ “__________ ”, tra l’8 set-tembre 1988 e il 12 marzo 1990, una somma di complessivi fr. 24 141.25. Non è formalmente provato che quest’ultima somma sia stata trasferita sul conto n. __________“__________ ”, tuttavia l’appellante stessa non esclude siffatta eventualità (appello, pag. 7: riconoscimento subordinato del blocco fino a concorrenza di fr. 33 577.60), di modo che la circostanza può ancora ritenersi plausibile. Ulteriori prelevamenti dal conto

n. __________“__________ ”, ancorché avvenuti (doc. G1–G19 e G21–G22), non possono invece essere imputati con sufficiente verosimiglianza alla convenuta, né risulta sufficientemente verosimile che il relativo ammontare sia finito su altre relazioni bancarie di costei. Un blocco del conto

n. __________ “__________ ” per valori più elevati di quelli anzidetti non può quindi entrare in considerazione e nemmeno si giu-stifica il blocco di ulteriori conti nella disponibilità della convenuta.

c)Ne segue che il blocco deciso dal Segretario assessore va limitato alla spettanza dell’istante (la metà) relativamente ai valori verosimilmente confluiti dal conto n. __________“__________ -__________ ” sul conto della convenuta e agli eventuali averi – depositati sotto ogni forma – di pertinenza del defunto padre __________ __________. Nella misura in cui accorda il blocco del conto  n. __________“__________ ” per metà del saldo massimo raggiunto (nel

1984) dal conto n. __________“__________ ”, il decreto impugnato è – oltre che privo di motivazione – arbitrario, nulla confortando l’ipotesi che di tutti i prelevamenti successivi al 1984 si sia appropriata la sorella. Illecito è addirittura il blocco a copertura di spese processuali sopportate o da affrontare nell’ambito di una futura causa: finalizzato alla garanzia di una pretesa personale dell’istante verso la sorella (e non all’accertamento dell’asse ereditario), il provvedimento equivale sotto tale profilo a un sequestro occulto, lesivo dell’art. 38 cpv. 1 LEF.

d)Occorre ancora definire l’ammontare del blocco per quanto attiene al conto n. __________“__________ ”. La metà del saldo finale concernente il conto

n. __________“__________ ” è pacifica (fr. 21 007.–), la metà dei prelevamenti ammessi dalla convenuta agevolmente computabile (fr. 12 070.60). Al totale (fr. 33 577.60, cifra riconosciuta in subordine dall’appellante medesima) deve ancora essere aggiunta la metà del valore relativo ai menzionati titoli di nominali US$ 60 000 (obbliga-zioni estere trapassate sul conto n. __________“__________ ” nel giugno 1989 e giunte a scadenza fra il marzo del 1991 e il giugno del 1992). In difetto di qualsiasi prova, a un giudizio di semplice verosimiglianza tale valore (dimostrato, ma solo nella sua entità nominale) può essere prudentemente stimato in fr. 72 000.– circa, non incombendo a questa Camera svolgere indagini per conto dell’appellato. Se ne conclude che il blocco del conto n. __________“__________ ” può essere confermato fino a concorrenza di fr. 70 000.– (arrotondati), più gli interessi al 5% dall’apertura della successione (cfr. DTF 110 II 233 consid. 7d), cifrabili approssimativamente in fr. 5000.–. L’appello va accolto entro tali limiti.

6.L’esito dell’attuale sentenza non giustifica più la cauzione di

fr. 80 000.– imposta dal Segretario assessore all’istante. La somma, al cui riguardo il giudice statuisce di propria iniziativa senza essere vincolato alle proposte delle parti (art. 380 cpv. 1 CPC), può ragionevolmente essere ridotta a fr.10 000.–. Il dispositivo in questione va modificato di conseguenza.

7.Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede, ritenuto che la tassa di giustizia è commisurata in appello al valore litigioso (fr. 525 000.–). Il dispositivo su spese e ripetibili di primo grado dev’essere riformato anche per un’altra ragione: contrariamente alla giurispudenza, il Segretario assessore ha rinviato la decisione al merito. Ciò non è ammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 27 ad art. 148). Trattandosi di un errore di diritto, tale dispositivo va corretto d’ufficio (art. 87 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

1.   L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è riformato come segue:

a)Il dispositivo n. 1.1 è modificato nel senso che il blocco deciso dal Segretario assessore è limitato, per quanto riguarda gli averi facenti capo ad __________ __________, al conto n. __________“__________ ” fino a concorrenza di fr. 75 000.–.

b)Il dispositivo n. 2 è modificato nel senso che la cauzione imposta all’istante è ridotta a fr. 10 000.–, da versare entro il termine fissato dal Pretore il 21 aprile 1994.

c)Il dispositivo n. 4 è modificato nel senso che le spese processuali, con la tassa di giustizia di fr. 500.–, sono poste per 2/5 a carico dell’istante e per 3/5 a carico della convenuta, che rifonderà all’istante fr. 300.– per ripetibili ridotte.

Per il resto l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

a)tassa di giustizia      fr. 500.–

b)spese                         fr. 50.–

fr. 550.–

sono posti per 2/5 a carico dell’istante e per 3/5 a carico della convenuta, che rifonderà all’istante fr. 200.– per ripetibili ridotte di appello.

3.   Intimazione:

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente:                                         La segretaria