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11.1995.141

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-02-22 · Italiano TI
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L’appellato sostiene preliminarmente che il ricorso va dichiarato irricevibile nella misura in cui rimette in causa lo scioglimento del matrimonio, non più controverso al dibattimento finale del

E. 4 marzo 1994, e che su questo punto il gravame sarebbe temerario. Temeraria è, se mai, la tesi dell’appellato. Nel memoriale conclusivo del 23 febbraio 1994, cui il verbale del dibattimento finale si richiama, __________ aveva bensì aderito al divorzio, ma solo subordinatamente, nella denegata ipotesi in cui l’azione di separazione fosse stata respinta. Ciò non le precludeva, con ogni evidenza, la possibilità di contestare l’eventuale scioglimento del matrimonio (ci si potrebbe finanche domandare se una parte che aderisce in un primo tempo al divorzio perda per questo solo fatto la facoltà di opporvisi in seguito: v.Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 494, nota 71). Non vi è dubbio quindi che l’appello debba essere vagliato nel merito.

2.Il Pretore, accertata l’esistenza di un grave e irrimediabile dissidio fra le parti, ha escluso ogni prospettiva di riconciliazione e ha respinto di conseguenza l’azione di separazione. Ciò premesso, egli ha ritenuto che la moglie non aveva dimostrato la colpa preponderante del marito e che pertanto essa non poteva legittimamente opporsi al divorzio (art. 142 cpv. 2 CC). La turbativa, annosa, esisteva già “in larga misura” prima che il marito si legasse a un’altra donna, di modo che la relazione extraconiugale del marito – ancorché lesiva dei doveri coniugali – appariva come la conseguenza e non come la causa della disunione. Il marito non potendo essere ritenuto coniuge colpevole, decadeva anche l’eventualità di un contributo alimentare o di un’indennità giusta l’art. 151 CC. Quanto a un’eventuale rendita fondata sull’art. 152 CC, essa dipendeva dalla capacità economica della beneficiaria. Ora, il marito doveva ragionevolmente essere liberato dall’obbligo di contribuire all’estinzione del debito gravante l’ex abitazione coniugale (la proprietà per piani della moglie); al marito doveva essere imposta, per contro, la restituzione di fr. 31 300.– ricevuti in mutuo all’epoca del concubinato. La moglie, da parte sua, dispone di una sostanza valutabile attorno ai fr. 200 000.–. Stimato il suo fabbisogno mensile in circa fr. 4200.–, il Pretore ha ritenuto equo stabilire a favore della moglie un contributo giusta l’art. 152 CC di fr. 2000.– mensili, la beneficiaria potendo colmare la differenza con la propria sostanza. Il reddito del marito (fr. 11 751.– mensili) consentiva del resto l’assunzione di tale onere, il fabbisogno di questi potendo essere valutato in poco meno di fr. 7000.– mensili. Data l’età della moglie (classe 1933), la rendita è stata fissata a vita.

3.L’appellante contesta l’esistenza di una grave e irrimediabile turbativa prima che il marito si legasse a un’altra donna (settem-bre del 1989). Afferma che, a parte piccoli screzi, il matrimonio era “sano ed equilibrato”. Proprio il marito le aveva dimostrato incomprensione, invece, quando lei si era malata (primavera del 1989), “procurandole così grave dolore e offesa”. Ancora nel giugno del 1989 il marito aveva ammesso di non avere motivo per separarsi e nell’agosto successivo aveva finanche confermato che le cose “andavano meglio”. In realtà egli, stanco e stufo di una moglie ormai anziana e malata, era ”pronto alla fuga”, ciò che ha fatto nel settembre del 1989 cominciando una relazione con un’altra donna. A torto perciò il Pretore avrebbe respinto l’opposizione al divorzio (art. 142 cpv. 2 CC), accogliendo l’azione del marito (appello, punto 7).

a)Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le re-lazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la conti-nuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da col-pa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art. 142 CC). Per colpapreponderantesi intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühlerin: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza;Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce,     4ª edizione, pag. 124, n. 622; v. ancheHinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).

b)Dagli atti risulta che il matrimonio delle parti ha incontrato difficoltà già nel 1982 e che i primi seri attriti si sono manifestati nell’ottobre del 1983 (deposizione __________i, verbale del 9 giugno 1993, pag. 2 verso il basso). L’unione è entrata in crisi nel 1985, quando il marito ha lasciato – su invito della moglie – l’abitazione coniugale, salvo ritornarvi dopo sei mesi quantunque la moglie affermasse che le cose non andavano meglio (loc. cit.; interrogatorio formale della moglie: verbale del 9 febbraio 1993, pag. 2 in alto; deposizione __________, stesso verbale, pag. 1; deposizione __________, verbale del 3 febbraio 1993, pag. 3 a metà). Tra alti e bassi la convivenza è proseguita fino al gennaio del 1987, quando i coniugi si sono rivolti a uno psichiatra e psicoterapeuta, il dott. __________, “perché andavano parecchio male” (de-posizione __________, loc. cit.). Il medico ha constatato che “il rapporto fra le parti era caratterizzato da tanti scontri su piccole cose”, dovuti sostanzialmente alla difficoltà per entrambi di rispettare il vicendevole punto di vista. Le relazioni erano buone solo quando i coniugi erano separati o in vacanza (deposizione __________, pag. 1; deposizione Arsie, pag. 2; v. anche doc. 5 della causa n. __________).

c)Dalla testimonianza del __________. __________ __________ risulta, in particolare, che nell’aprile del 1989 la moglie stava molto male, era stanca, si sentiva poco appoggiata dal marito, aveva addirittura avuto idee suicide e si domandava se non fosse il caso di separarsi (pag. 1 in fondo). Essa ha confidato al medico che non riusciva più ad avvicinarsi al marito a causa di atteggiamenti da lei interpretati come affronti. Il marito dichiarava invece, nel giugno del 1989, che si sentiva abbastanza bene e che non riteneva di interpellare un avvocato. Nell’ agosto successivo egli ha confermato tali dichiarazioni, mentre la moglie si è limitata a dire: “Finché possiamo metterci una pezza, tiriamo avanti” (loc. cit., pag. 2). In seguito la situazione è precipitata. Dopo un viaggio a Napoli, nel settembre del 1989, la moglie è tornata con la fotografia di un guru (esponente di __________ __________, una congregazione religiosa indiana: deposizione __________, verbale del 14 ottobre 1993, pag. 3) e il marito si è rifiutato di entrare nella camera matrimoniale finché la fotografia non fosse stata tolta (deposi-zione __________, pag. 3). Ne è scaturito un violento litigio (depo-sizione __________, verbale del 3 febbraio 1993, pag. 6) e la fotografia è rimasta dov’era. Tale stato di cose è durato quindici giorni (deposizione __________i, pag. 2). Proprio in quel periodo il marito ha cominciato una relazione con __________ __________, conosciuta nel luglio di quell’anno (depo-sizione __________i, pag. 4; interrogatorio formale del marito, verbale del 9 febbraio 1993, pag. 4 in fondo).

d)Nell’appello la moglie tenta invano di far apparire il matrimo-nio come un’unione armoniosa e serena fino alla sua malattia (primavera del 1989). A quel momento in realtà il connubio era già passato attraverso un periodo di seria crisi (la separazione dei coniugi per sei mesi nel 1985) e continuava a essere fonte di scontri incessanti, perfino su piccole cose, tant’è che dal gennaio 1987 i coniugi erano in cura presso uno psichiatra e psicoterapeuta per una terapia di coppia. Gli affronti e le trascuranze di cui si doleva la moglie nella primavera del 1989 erano in realtà “episodi da lei interpretati dal profilo dei valori etici e morali diversamente dal marito” (deposizione __________i, pag. 2). Né a quell’epoca la moglie sembra aver dimostrato particolare comprensione per il ma-rito, che si trovava a vivere accanto a una persona malata: anzi, per suo stesso dire essa non riusciva più nemmeno ad avvicinarglisi (aprile 1989).

Ciò posto, il degrado oggettivo dell’unione appare grave ed evidente. Certo, dal 13 giugno al 25 agosto 1989 la moglie ha soggiornato a Nizza, dove il marito l’ha raggiunta negli ultimi 10 giorni o nelle ultime due settimane (deposizione __________, pag. 2). In tale breve periodo le cose sembrano essere migliorate (deposizione __________, pag. 2). Se non che, la situazione è trascesa in un nuovo e violento litigio il mese dopo, nel settembre 1989, quando la moglie è tornata da Napoli con la fotografia di un santone indiano. Per finire le relazioni tra le parti – più simili ormai, secondo le dichiarazioni della moglie medesima, a quelle tra una madre e un figlio che non a quelle tra coniugi (deposizione __________o, pag.

6) – si sono talmente deteriorate che alla presenza del marito nella camera matrimoniale la moglie ha preferito per quindici giorni la fotografia del guru. La relazione del marito con un __________, cominciata proprio nel settembre del 1989, costituisce quindi una violazione dei doveri coniugali, ma nelle circostanze descritte non può rinenersi una colpapreponderanteper rapporto a tutti i fattori oggettivi di disunione (art. 142 cpv. 2 CC). A giusto titolo quindi il Pretore ha respinto l’opposizione della moglie al divorzio.

4.Sostiene l’appellante che, fosse pure ammissibile l’azione di divorzio, il marito andrebbe considerato “coniuge colpevole” a norma dell’art. 151 CC. Egli dev’essere tenuto perciò a rifonderle l’intero pregiudizio consecutivo allo scioglimento del matrimonio e non solo a erogarle un contributo giusta l’art. 152 CC. Da questo profilo una pensione di fr. 5400.– mensili è il minimo che si possa riconoscerle per ”vivere decorosamente” (appello, pun-to 8).

a)L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspet-tative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che han-no determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può inoltre essere aggiudicata un’indennnità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conse-guenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche.

b)L’obbligo di corrispondere un’“equa indennità” secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – unacolpadel coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’esserecausaleper la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). La gravità della colpa influisce per converso sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/Spühlerin: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).

c)Nella fattispecie si è già escluso che al marito possa essere addebitata una colpa preponderante. Tutt’al più gli può essere imputata una colpa grave – come ha ritenuto il Pretore (sentenza, pag. 9 a metà) – ma a prescindere dalla questione di sapere se ciò sia davvero il caso, la colpa dal marito non può definirsicausale. È vero che per essere causale un comportamento colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica causa della turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una colpa lieve della controparte), esso abbia contribuito a disgregare l’unione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con rinvii). In concreto non si può dire tuttavia che la relazione iniziata del marito nel settembre 1989 con un’altra donna abbia concorso apprezzabilmente ad aggravare il dissidio coniugale. Il matrimonio era già in crisi profonda: i coniugi erano da anni in terapia di coppia, i litigi si susseguivano, la moglie si era malata (assumeva psicofarmaci: deposizione __________i, pag. 3 in alto) e per finire si era venuta a creare tra le parti una sorta di insofferenza fisica, la moglie tenendo lontano il marito con la fotografia del guru nella camera matrimoniale e il marito provando infine repulsione per la moglie (deposizione __________, pag. 2 nel mezzo). Al momento in cui il marito ha al-lacciato la relazione con __________ l’unio-ne era quindi naufragata senza apprezzabili possibilità di salvezza. Ciò esclude l’applicazione dell’art. 151 CC. Anche su questo punto l’appello si rivela quindi destinato all’insuc-cesso.

5.Per quanto riguarda le conseguenze patrimoniali dell’azione di stato, l’appellante assume che – fossero pur dati, per ipotesi, gli estremi del divorzio – è ad ogni modo inammissibile liberare il marito dal vincolo di solidarietà verso la __________ in relazione al carico ipotecario gravante la proprietà per piani a lei intestata. Al momento dell’acquisto (1981) il marito si era co-stituito infatti debitore in ragione di un mezzo con vincolo di solidarietà per l’intero mutuo ottenuto dalla banca. Egli intendeva così esprimere riconoscenza alla moglie, che gli aveva estinto debiti personali all’epoca del concubinato, e compensare in un certo senso il regime di separazione dei beni contratto al momento del matrimonio (appello, punto 9).

a)Il Pretore ha svincolato il marito dagli obblighi assunti verso la __________ argomentando che il riconoscimento di debito era avvenuto nel rispetto dell’art. 163 CC, ogni coniuge dovendo far fronte convenientemente agli oneri del matrimonio, compreso l’alloggio coniugale. Sciolto il matrimonio, “non si vede per quale ragione il marito dovrebbe continuare a finanziare e/o garantire personalmente la sostanza immobiliare della moglie (...), ritenuto che __________ __________ ne otterrebbe tutti i vantaggi, mentre ad __________ __________ non spetterebbe comunque nessun diritto reale sull’immobile in questione o credito verso la proprietaria dello stesso” (sen-tenza, pag. 6).

b)Nella misura in cui fa valere che il marito si sarebbe contrattualmente impegnato verso di lei ad assumere in via definitiva metà del debito ipotecario gravante la proprietà per piani, l’appellante si vale di un fatto nuovo, mai allegato prima, e come tale improponibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Nel memoriale conclusivo del 23 febbraio 1994 essa si era limitata a paventare “il rischio per la moglie di una futura, possibile (voluta o reale) insolvenza del marito, con tutte le nefaste conseguenze del caso” (pag. 22), ma non aveva prospettato l’esistenza di un contratto verbale con il marito. Del resto essa non indica un solo elemento di prova a conforto della sua tesi. Nulla induce a supporre, in altri termini, che dichiarandosi debitore verso la banca in ragione di un mezzo con vincolo di solidarietà con la moglie per l’intero mutuo ottenuto, il marito intendesse far beneficiare la consorte di una liberalità e non solo partecipare nel debito modo – come gli imponeva appunto l’art. 163 cpv. 2 CC – alle spese per l’abitazione coniugale in costanza di matrimonio. L’appello si rivela perciò, una volta ancora, destituito di consistenza.

6.Sempre per quanto attiene agli effetti patrimoniali della causa, l’appellante ribadisce che la condanna del marito al rimborso di soli fr. 31 300.– per i debiti personali da lui estinti con denaro di lei all’epoca del concubinato è irrisoria. Nella fattispecie, tenuto conto di tutte le contingenze del caso, il Pretore non avrebbe dovuto fissare un rimborso inferiore a fr. 100 000.–, e nella peg-giore delle ipotesi non inferiore a fr. 70 000.– (appello, punto 10).

a)Il Pretore ha accertato che durante il concubinato __________ __________ aveva pagato svariati debiti personali con il proprio guadagno, mentre __________ sopportava interamente i costi dell’economia domestica. Tale libera scelta non poteva essere ridiscussa dalle parti né andava riveduta dal giudice. Se non che, __________ __________ risultava aver ricevuto dalla convivente, a titolo straordinario, anche fr. 31 300.– che andavano rimborsati a norma degli art. 530 segg. CO, che disciplinano per analogia l’unione libera, compresa la sua liquidazione. Prove che il marito avesse ricevuto importi maggiori, per contro, non emergevano dall’incarto (sentenza, pag. 7).

b)Che durante il concubinato __________ abbia ricevuto denaro dalla convivente è stato riferito da vari testi, anche se essenzialmente per sentito dire (____________________, verbale del 3 febbraio 1993, pag. 1; __________ __________, stesso verbale, pag. 5; __________ __________, verbale del 9 febbraio 1993, pag. 2; __________ __________, verbale del 9 giugno 1993, pag. 4; __________ __________, verbale del 14 ottobre 1993, pag. 4). Sull’ entità dei prestiti manca, in ogni modo, qualsiasi ragionevole precisazione, né l’appellante indica quali debiti __________ avrebbe pagato con il suo denaro. Certo è soltanto che con averi dell’appellante egli ha estinto una pendenza di    fr. 31 300.– verso l’avv. __________ __________ (interrogatorio formale del 9 febbraio 1993, pag. 2, risposta 1d con riferimento al doc. D della causa

n. __________). Tutto il resto è corroborato unicamente da indizi più o meno vaghi (si veda per esempio l’attergato al doc. G della causa n. __________), che tuttavia non consentono alcuna seria deduzione. Anche la tesi secondo cui __________ avrebbe designato l’appellante come beneficiaria di una sua polizza di assicurazione sulla vita allo scopo di garantirle la copertura dei mutui è rimasta a livello di semplice asserzione (interrogatorio formale citato, pag. 3 in fondo). Ne segue che l’appellante deve sopportare le conseguenze di quanto non è stata in grado di dimostrare, poiché a lei incombeva l’onere di provare i suoi crediti (art. 8 CC e 183 CPC), tanto più se si pensa che la liquidazione di rapporti di concubinato è retta per analogia – come rileva il Pretore – dalle norme sulla società semplice (Deschenaux /Tercier/Werro, op. cit., pag. 213, n. 1060). Una volta di più l’appello risulta, ciò posto, privo di buon diritto.

7.Da ultimo l’appellante insorge avverso il contributo di fr. 2000.– mensili assegnatole dal primo giudice in virtù dell’art. 152 CC. Essa ribadisce che, seppure il divorzio fosse concesso e il marito fosse riconosciuto coniuge non colpevole, tale importo non le assicurerebbe nemmeno il fabbisogno minimo. Contrariamente all’assunto del primo giudice, essa non possiederebbe né reddito né sostanza fruttifera, sicché il marito dovrebbe essere tenuto a erogarle almeno fr. 4560.– mensili, pari al contributo fissato dal primo giudice in via provvisionale con decreto cautelare del 29 novembre 1993 (appello, punto 11).

a)Il Pretore ha accertato che la moglie è proprietaria del noto appartamento in condominio a __________, il cui valore netto si aggira attorno a fr. 100 000.– (fr. 400 000.– meno gli oneri ipotecari), che essa era proprietaria di un immobile a __________ venduto per fr. 30 000.–, che essa ha ricevuto un’inden-nità di fr. 120 000.– dalla propria assicurazione in seguito a una rapina e che essa ha un credito di fr. 31 300.– verso __________ __________ in liquidazione del concubinato, onde una sostanza complessiva di almeno fr. 200 000.–. Quanto al fabbisogno, il primo giudice l’ha stimato in circa fr. 4200.– mensili (il minimo del diritto esecutivo aumentato del 20%). Sulla base a tali valutazioni egli ha fissato il contributo a carico del marito in fr. 2000.– mensili, la moglie potendo far capo per il resto alla propria sostanza (sentenza, pag. 11 e 12; v. anche sopra, consid. 2 in fine).

b)L’appellante contesta l’obbligo di realizzare la proprietà per piani e rivendica il diritto di conservare “il suo rifugio”, soprattutto “alla sua età e malata”. Essa argomenta altresì che più niente resta dei fr. 120 000.– riscossi dall’assicurazione, destinati in parte a speculazioni (fallite) sul dollaro e in parte a spese voluttuarie, così come nulla rimane di quanto incassato con la vendita dell’immobile a __________ (fr. 30 000.–), consumati nel periodo 1991–1993 quando il marito le stanziava solo fr. 1550.– mensili. Il suo fabbisogno poi non sarebbe di fr. 4200.– mensili, ma era già di fr. 4560.–  nel 1993, come aveva stabilito a suo tempo il Segretario assessore fissando in via provvisionale il contributo alimentare con decreto del 29 novembre 1993.

c)L’art. 152 CC prescrive che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente – nella fattispecie è indiscusso che l’appellante sia tale – si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale secondo il diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49;Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii;Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 152, n. 760 seg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).

d)Nella misura in cui pretende di conservare per sé l’ex abitazione coniugale senza che se ne consideri il relativo valore, l’appellante insiste nel voler conseguire un privilegio indebito. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare all’appel-lante che il fatto di abitare da sola in un appartamento di 120 m² destinato in precedenza a due persone costituisce addirittura un miglioramento del tenore di vita rispetto a quello che avevano adottato i coniugi durante la vita in comune (I CCA, sentenza del 15 novembre 1994, consid. 5, inc. 165/93). Ciò non è giustificato, tanto meno sotto il profilo dell’art. 152 CC che assicura soltanto – come detto – la copertura del fabbisogno minimo. A giusta ragione il Pretore ha imputato alla moglie, pertanto, la proprietà di una sostanza virtuale pari a fr. 100 000.– (il valore netto della proprietà per piani, riconosciuto dall’interessata: appello, pag. 37).

Quanto alla nota indennità assicurativa di fr. 120 000.– che l’appellante afferma di aver consumato, quand’anche si ammettesse un dispendio di fr. 50 000.– per spese voluttuarie (“viaggi, vestiario, vini, alberghi e ristoranti di lusso ecc.”: appello, pag. 38), rimane pur sempre un’asserita perdita di fr. 70 000.– per speculazioni sul corso del dollaro che l’ap-pellante non ha nemmeno tentato di dimostrare (sentenza, pag. 11 in fondo). Né essa, nel suo memoriale, pretende il contrario.

Se alle cifre predette (fr. 100 000.– e fr. 70 000.–) si aggiunge la somma che l’appellante potrà riscuotere da __________ __________ come rimborso dei mutui concessi durante il periodo del concubinato (fr. 31 300.–), importo che l’interessata non sostiene essere di difficile o di impossibile incasso, si ottiene già il valore prudenziale della sostanza stimato dal Pretore (fr. 200 000.–). Anche su questo punto il giudizio impugnato sfugge dunque alla critica, indipendentemente da quel che l’appellante fa valere in relazione alle altre poste della sostanza accertate dal primo giudice (i fr. 30 000.– provenienti dalla vendita di un immobile a __________, consumati per il proprio sostentamento, e i fr. 50 000.– dilapidati in spese voluttuarie).

e)Il fabbisogno mensile dell’appellante è stato calcolato dal Pretore sommando a un minimo da lui stimato (fr. 1400.–) un canone di locazione ipotetico (fr. 1300.–), i presumibili oneri fiscali (fr. 400.–) e il premio della cassa malati (fr. 350.–), il tutto aumentato del 20% per un totale di circa fr. 4200.– (sentenza, pag. 12). L’appellante fa valere un fabbisogno di fr. 4560.– con riferimento a un decreto cautelare emanato il 31 ottobre 1993 dal Segretario assessore, ma disconosce che tale non era il suo fabbisogno, bensì il contributo a suo favore giusta l’art. 145 cpv. 2 CC. Del resto il suo fabbisogno, fissato a fr. 4385.– mensili dal Segretario assessore, era stato ridotto da questa Camera a fr. 3406.– (sentenza citata, del 15 novembre 1994, consid. 5). Sulle singole voci stimate dal Pretore (minimo esistenziale, locazione, imposte, cassa malati) l’appellante non spende una parola per dimostrarne l’eventuale erroneità. Ciò posto, non v’è ragione per discostarsi dal fabbisogno di fr. 4200.– mensili stabilito dal primo giudice.

f)Rimane da esaminare se, premessa una sostanza di circa  fr. 200 000.– e un fabbisogno di fr. 4200.– mensili, la pensione di fr. 2000.– mensili per la moglie fissata dal Pretore giusta l’art. 152 CC sia equa. Ora, seguendo il giudizio del Pretore l’appellante, che non ha mai esercitato alcuna attività lucrativa né durante il concubinato né durante il matrimonio, si vedrebbe costretta a prelevare fr. 2200.– mensili dalla propria sostanza. Data l’età, non si può presumere infatti ch’essa sia in grado di coprire almeno in parte il proprio fabbisogno – neppure a medio termine – con guadagno autonomo. Se non che, così facendo, l’appellante esaurirebbe il suo patrimonio nel giro di un decennio. Poco dopo i 70 anni essa si troverebbe quindi a versare repentinamente nell’indigenza, ciò che offende il sentimento di equità. Sull’ ammontare della pensione mensile l’appello deve quindi – in linea di principio – essere accolto. Occorre ancora esaminare in che misura.

g)In pendenza di causa, ancorché dopo l’emanazione del giu-dizio impugnato, il Pretore ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi con decreto cautelare del 18 maggio 1995. Da quest’ultimo risulta (pag. 3) che dal 1° marzo 1995 l’appellante percepisce una rendita AI di fr. 1455.– mensili. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, nondimeno, essa riceverà solo fr. 772.– “quale rendita ordinaria di vecchiaia per persona sola” (lettera 3 aprile 1995 dell’Istituto delle assicurazioni sociali, nella rubrica in fondo ai documenti della parte attrice). All’appellante rimane così uno scoperto mensile di fr. 3450.– circa, cui il marito può essere equamente chiamato a contribuire con fr. 2500.–. La moglie deve attingere alla propria sostanza, in tal modo, nella misura di fr. 950.– mensili, ciò che le consentirà di coprire il proprio fabbisogno per oltre un ventennio. Nelle sue osservazioni all’appello il marito non pretende, per altro, di non poter versare una pensione di tale entità, ragionevolmente sopportabile sia secondo i dati del suo reddito e del suo fabbisogno contenuti nella sentenza impugnata (pag. 12 in basso) sia secondo quelli che figurano nel successivo decreto cautelare del 18 giugno 1995 (pag. 6). Se ne conclude che l’appello dev’essere accolto entro detti limiti e la sentenza del Pretore riformata di conseguenza.

8.Gli oneri processuali di appello seguono di massima il reciproco grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene parzialmente causa vinta sull’entità della pensione, ma perde su tutto il resto. Appare equo in tali condizioni che tre quarti degli oneri processuali siano posti a suo carico e che alla controparte sia attribuita un’indennità per ripetibili ridotte. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere, del resto, in caso di vicendevole insuccesso riguardante la modifica di una sentenza sulle prestazioni al coniuge divorziato si può prescindere da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (sentenza inedita del 21 aprile 1988 in re R., consid. 5); tale principio può essere applicato per analogia anche in concreto. Non è il caso invece di modificare il giudizio sulle spese e le ripetibili di prima sede, la riforma non incidendo al punto da legittimare una suddivisione diversa.

E. 5 Per quanto riguarda le conseguenze patrimoniali dell’azione di stato, l’appellante assume che – fossero pur dati, per ipotesi, gli estremi del divorzio – è ad ogni modo inammissibile liberare il marito dal vincolo di solidarietà verso la __________ in relazione al carico ipotecario gravante la proprietà per piani a lei intestata. Al momento dell’acquisto (1981) il marito si era co-stituito infatti debitore in ragione di un mezzo con vincolo di solidarietà per l’intero mutuo ottenuto dalla banca. Egli intendeva così esprimere riconoscenza alla moglie, che gli aveva estinto debiti personali all’epoca del concubinato, e compensare in un certo senso il regime di separazione dei beni contratto al momento del matrimonio (appello, punto 9). a) Il Pretore ha svincolato il marito dagli obblighi assunti verso la __________ argomentando che il riconoscimento di debito era avvenuto nel rispetto dell’art. 163 CC, ogni coniuge dovendo far fronte convenientemente agli oneri del matrimonio, compreso l’alloggio coniugale. Sciolto il matrimonio, “non si vede per quale ragione il marito dovrebbe continuare a finanziare e/o garantire personalmente la sostanza immobiliare della moglie (...), ritenuto che __________ __________ ne otterrebbe tutti i vantaggi, mentre ad __________ __________ non spetterebbe comunque nessun diritto reale sull’immobile in questione o credito verso la proprietaria dello stesso” (sen-tenza, pag. 6). b) Nella misura in cui fa valere che il marito si sarebbe contrattualmente impegnato verso di lei ad assumere in via definitiva metà del debito ipotecario gravante la proprietà per piani, l’appellante si vale di un fatto nuovo, mai allegato prima, e come tale improponibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Nel memoriale conclusivo del 23 febbraio 1994 essa si era limitata a paventare “il rischio per la moglie di una futura, possibile (voluta o reale) insolvenza del marito, con tutte le nefaste conseguenze del caso” (pag. 22), ma non aveva prospettato l’esistenza di un contratto verbale con il marito. Del resto essa non indica un solo elemento di prova a conforto della sua tesi. Nulla induce a supporre, in altri termini, che dichiarandosi debitore verso la banca in ragione di un mezzo con vincolo di solidarietà con la moglie per l’intero mutuo ottenuto, il marito intendesse far beneficiare la consorte di una liberalità e non solo partecipare nel debito modo – come gli imponeva appunto l’art. 163 cpv. 2 CC – alle spese per l’abitazione coniugale in costanza di matrimonio. L’appello si rivela perciò, una volta ancora, destituito di consistenza.

E. 6 Sempre per quanto attiene agli effetti patrimoniali della causa, l’appellante ribadisce che la condanna del marito al rimborso di soli fr. 31 300.– per i debiti personali da lui estinti con denaro di lei all’epoca del concubinato è irrisoria. Nella fattispecie, tenuto conto di tutte le contingenze del caso, il Pretore non avrebbe dovuto fissare un rimborso inferiore a fr. 100 000.–, e nella peg-giore delle ipotesi non inferiore a fr. 70 000.– (appello, punto 10). a) Il Pretore ha accertato che durante il concubinato __________ __________ aveva pagato svariati debiti personali con il proprio guadagno, mentre __________ sopportava interamente i costi dell’economia domestica. Tale libera scelta non poteva essere ridiscussa dalle parti né andava riveduta dal giudice. Se non che, __________ __________ risultava aver ricevuto dalla convivente, a titolo straordinario, anche fr. 31 300.– che andavano rimborsati a norma degli art. 530 segg. CO, che disciplinano per analogia l’unione libera, compresa la sua liquidazione. Prove che il marito avesse ricevuto importi maggiori, per contro, non emergevano dall’incarto (sentenza, pag. 7). b) Che durante il concubinato __________ abbia ricevuto denaro dalla convivente è stato riferito da vari testi, anche se essenzialmente per sentito dire (____________________, verbale del 3 febbraio 1993, pag. 1; __________ __________, stesso verbale, pag. 5; __________ __________, verbale del 9 febbraio 1993, pag. 2; __________ __________, verbale del 9 giugno 1993, pag. 4; __________ __________, verbale del 14 ottobre 1993, pag. 4). Sull’ entità dei prestiti manca, in ogni modo, qualsiasi ragionevole precisazione, né l’appellante indica quali debiti __________ avrebbe pagato con il suo denaro. Certo è soltanto che con averi dell’appellante egli ha estinto una pendenza di    fr. 31 300.– verso l’avv. __________ __________ (interrogatorio formale del 9 febbraio 1993, pag. 2, risposta 1d con riferimento al doc. D della causa

n. __________). Tutto il resto è corroborato unicamente da indizi più o meno vaghi (si veda per esempio l’attergato al doc. G della causa n. __________), che tuttavia non consentono alcuna seria deduzione. Anche la tesi secondo cui __________ avrebbe designato l’appellante come beneficiaria di una sua polizza di assicurazione sulla vita allo scopo di garantirle la copertura dei mutui è rimasta a livello di semplice asserzione (interrogatorio formale citato, pag. 3 in fondo). Ne segue che l’appellante deve sopportare le conseguenze di quanto non è stata in grado di dimostrare, poiché a lei incombeva l’onere di provare i suoi crediti (art. 8 CC e 183 CPC), tanto più se si pensa che la liquidazione di rapporti di concubinato è retta per analogia – come rileva il Pretore – dalle norme sulla società semplice ( Deschenaux /Tercier/Werro , op. cit., pag. 213, n. 1060). Una volta di più l’appello risulta, ciò posto, privo di buon diritto.

E. 7 Da ultimo l’appellante insorge avverso il contributo di fr. 2000.– mensili assegnatole dal primo giudice in virtù dell’art. 152 CC. Essa ribadisce che, seppure il divorzio fosse concesso e il marito fosse riconosciuto coniuge non colpevole, tale importo non le assicurerebbe nemmeno il fabbisogno minimo. Contrariamente all’assunto del primo giudice, essa non possiederebbe né reddito né sostanza fruttifera, sicché il marito dovrebbe essere tenuto a erogarle almeno fr. 4560.– mensili, pari al contributo fissato dal primo giudice in via provvisionale con decreto cautelare del 29 novembre 1993 (appello, punto 11). a) Il Pretore ha accertato che la moglie è proprietaria del noto appartamento in condominio a __________, il cui valore netto si aggira attorno a fr. 100 000.– (fr. 400 000.– meno gli oneri ipotecari), che essa era proprietaria di un immobile a __________ venduto per fr. 30 000.–, che essa ha ricevuto un’inden-nità di fr. 120 000.– dalla propria assicurazione in seguito a una rapina e che essa ha un credito di fr. 31 300.– verso __________ __________ in liquidazione del concubinato, onde una sostanza complessiva di almeno fr. 200 000.–. Quanto al fabbisogno, il primo giudice l’ha stimato in circa fr. 4200.– mensili (il minimo del diritto esecutivo aumentato del 20%). Sulla base a tali valutazioni egli ha fissato il contributo a carico del marito in fr. 2000.– mensili, la moglie potendo far capo per il resto alla propria sostanza (sentenza, pag. 11 e 12; v. anche sopra, consid. 2 in fine). b) L’appellante contesta l’obbligo di realizzare la proprietà per piani e rivendica il diritto di conservare “il suo rifugio”, soprattutto “alla sua età e malata”. Essa argomenta altresì che più niente resta dei fr. 120 000.– riscossi dall’assicurazione, destinati in parte a speculazioni (fallite) sul dollaro e in parte a spese voluttuarie, così come nulla rimane di quanto incassato con la vendita dell’immobile a __________ (fr. 30 000.–), consumati nel periodo 1991–1993 quando il marito le stanziava solo fr. 1550.– mensili. Il suo fabbisogno poi non sarebbe di fr. 4200.– mensili, ma era già di fr. 4560.–  nel 1993, come aveva stabilito a suo tempo il Segretario assessore fissando in via provvisionale il contributo alimentare con decreto del 29 novembre 1993. c) L’art. 152 CC prescrive che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente – nella fattispecie è indiscusso che l’appellante sia tale – si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale secondo il diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck , op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro , op. cit., pag. 152, n. 760 seg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto ( Hinderling/Steck , op. cit., pag. 314 in alto). d) Nella misura in cui pretende di conservare per sé l’ex abitazione coniugale senza che se ne consideri il relativo valore, l’appellante insiste nel voler conseguire un privilegio indebito. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare all’appel-lante che il fatto di abitare da sola in un appartamento di 120 m² destinato in precedenza a due persone costituisce addirittura un miglioramento del tenore di vita rispetto a quello che avevano adottato i coniugi durante la vita in comune (I CCA, sentenza del 15 novembre 1994, consid. 5, inc. 165/93). Ciò non è giustificato, tanto meno sotto il profilo dell’art. 152 CC che assicura soltanto – come detto – la copertura del fabbisogno minimo. A giusta ragione il Pretore ha imputato alla moglie, pertanto, la proprietà di una sostanza virtuale pari a fr. 100 000.– (il valore netto della proprietà per piani, riconosciuto dall’interessata: appello, pag. 37). Quanto alla nota indennità assicurativa di fr. 120 000.– che l’appellante afferma di aver consumato, quand’anche si ammettesse un dispendio di fr. 50 000.– per spese voluttuarie (“viaggi, vestiario, vini, alberghi e ristoranti di lusso ecc.”: appello, pag. 38), rimane pur sempre un’asserita perdita di fr. 70 000.– per speculazioni sul corso del dollaro che l’ap-pellante non ha nemmeno tentato di dimostrare (sentenza, pag. 11 in fondo). Né essa, nel suo memoriale, pretende il contrario. Se alle cifre predette (fr. 100 000.– e fr. 70 000.–) si aggiunge la somma che l’appellante potrà riscuotere da __________ __________ come rimborso dei mutui concessi durante il periodo del concubinato (fr. 31 300.–), importo che l’interessata non sostiene essere di difficile o di impossibile incasso, si ottiene già il valore prudenziale della sostanza stimato dal Pretore (fr. 200 000.–). Anche su questo punto il giudizio impugnato sfugge dunque alla critica, indipendentemente da quel che l’appellante fa valere in relazione alle altre poste della sostanza accertate dal primo giudice (i fr. 30 000.– provenienti dalla vendita di un immobile a __________, consumati per il proprio sostentamento, e i fr. 50 000.– dilapidati in spese voluttuarie). e) Il fabbisogno mensile dell’appellante è stato calcolato dal Pretore sommando a un minimo da lui stimato (fr. 1400.–) un canone di locazione ipotetico (fr. 1300.–), i presumibili oneri fiscali (fr. 400.–) e il premio della cassa malati (fr. 350.–), il tutto aumentato del 20% per un totale di circa fr. 4200.– (sentenza, pag. 12). L’appellante fa valere un fabbisogno di fr. 4560.– con riferimento a un decreto cautelare emanato il 31 ottobre 1993 dal Segretario assessore, ma disconosce che tale non era il suo fabbisogno, bensì il contributo a suo favore giusta l’art. 145 cpv. 2 CC. Del resto il suo fabbisogno, fissato a fr. 4385.– mensili dal Segretario assessore, era stato ridotto da questa Camera a fr. 3406.– (sentenza citata, del 15 novembre 1994, consid. 5). Sulle singole voci stimate dal Pretore (minimo esistenziale, locazione, imposte, cassa malati) l’appellante non spende una parola per dimostrarne l’eventuale erroneità. Ciò posto, non v’è ragione per discostarsi dal fabbisogno di fr. 4200.– mensili stabilito dal primo giudice. f) Rimane da esaminare se, premessa una sostanza di circa  fr. 200 000.– e un fabbisogno di fr. 4200.– mensili, la pensione di fr. 2000.– mensili per la moglie fissata dal Pretore giusta l’art. 152 CC sia equa. Ora, seguendo il giudizio del Pretore l’appellante, che non ha mai esercitato alcuna attività lucrativa né durante il concubinato né durante il matrimonio, si vedrebbe costretta a prelevare fr. 2200.– mensili dalla propria sostanza. Data l’età, non si può presumere infatti ch’essa sia in grado di coprire almeno in parte il proprio fabbisogno – neppure a medio termine – con guadagno autonomo. Se non che, così facendo, l’appellante esaurirebbe il suo patrimonio nel giro di un decennio. Poco dopo i 70 anni essa si troverebbe quindi a versare repentinamente nell’indigenza, ciò che offende il sentimento di equità. Sull’ ammontare della pensione mensile l’appello deve quindi – in linea di principio

– essere accolto. Occorre ancora esaminare in che misura. g) In pendenza di causa, ancorché dopo l’emanazione del giu-dizio impugnato, il Pretore ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi con decreto cautelare del 18 maggio 1995. Da quest’ultimo risulta (pag. 3) che dal 1° marzo 1995 l’appellante percepisce una rendita AI di fr. 1455.– mensili. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, nondimeno, essa riceverà solo fr. 772.– “quale rendita ordinaria di vecchiaia per persona sola” (lettera 3 aprile 1995 dell’Istituto delle assicurazioni sociali, nella rubrica in fondo ai documenti della parte attrice). All’appellante rimane così uno scoperto mensile di fr. 3450.– circa, cui il marito può essere equamente chiamato a contribuire con fr. 2500.–. La moglie deve attingere alla propria sostanza, in tal modo, nella misura di fr. 950.– mensili, ciò che le consentirà di coprire il proprio fabbisogno per oltre un ventennio. Nelle sue osservazioni all’appello il marito non pretende, per altro, di non poter versare una pensione di tale entità, ragionevolmente sopportabile sia secondo i dati del suo reddito e del suo fabbisogno contenuti nella sentenza impugnata (pag. 12 in basso) sia secondo quelli che figurano nel successivo decreto cautelare del 18 giugno 1995 (pag. 6). Se ne conclude che l’appello dev’essere accolto entro detti limiti e la sentenza del Pretore riformata di conseguenza.

E. 8 Gli oneri processuali di appello seguono di massima il reciproco grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene parzialmente causa vinta sull’entità della pensione, ma perde su tutto il resto. Appare equo in tali condizioni che tre quarti degli oneri processuali siano posti a suo carico e che alla controparte sia attribuita un’indennità per ripetibili ridotte. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere, del resto, in caso di vicendevole insuccesso riguardante la modifica di una sentenza sulle prestazioni al coniuge divorziato si può prescindere da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (sentenza inedita del 21 aprile 1988 in re R., consid. 5); tale principio può essere applicato per analogia anche in concreto. Non è il caso invece di modificare il giudizio sulle spese e le ripetibili di prima sede, la riforma non incidendo al punto da legittimare una suddivisione diversa.

Dispositiv
  1. L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato: __________ __________ verserà a __________ __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare fr. 2500.– mensili a norma dell’ art. 152 CC. Tale importo sarà adeguato annualmente all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 1995, valendo come indice base quello del mese di maggio 1994, e ciò nella misura in cui sarà indicizzato anche il reddito del marito. Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
  2. Gli oneri processuali, consistenti in: a)tassa di giustizia      fr.     3950.– b)spese                         fr.         50.– fr.     4000.– sono posti per un quarto a carico di __________ __________ e per tre quarti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte    fr. 3000.– per ripetibili ridotte di appello.
  3. Intimazione: – avv. __________, __________; – avv. __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Il vicepresidente                                                    La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.95.00141

Lugano,

22 febbraio 1996

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. Bernasconi, vicepresidente,Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della

presidente Epiney-Colombo, astenutasi)

segretaria:

Gianinazzi

sedente per statuire nelle cause n. __________ (azione di divorzio) e __________ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con petizioni del 3 ottobre e del 26 ottobre 1990da

__________ __________i,__________

(patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________),

rispettivamente da

__________ __________ __________,nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

in cui le parti sono vicendevolmente convenute;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1.   Se dev’essere accolto l’appello del 14 giugno 1994 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 24 maggio 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

A.__________ __________ (1942) e __________ (1933), cittadina italiana, si sono sposati a __________ il __________ 1980, dopo sei anni di convivenza. Al momento del matrimonio essi hanno adottato il regime della separazione dei beni (atto notarile del 13 ottobre 1980). Il marito lavorava per la __________ a __________, la moglie era casalinga. Dall’unione non sono nati figli. I coniugi si sono separati nel novembre del 1989, quando il marito ha lasciato l’abitazione di __________ per andare a vivere con un’altra donna, dalla quale ha poi avuto un figlio (__________a, nato il __________ 1991).

B.Il 7 febbraio 1990 __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 26 aprile successivo. Il 3 ottobre 1990 __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo che in seguito allo scioglimento del matrimonio la moglie fosse tenuta ad assumere l’intero carico ipotecario gravante l’abitazio-ne coniugale (una proprietà per piani a lei intestata) e a rimborsargli gli ammortamenti da lui versati alla __________ in qualità di condebitore solidale. La moglie ha proposto di respingere la petizione e con azione separata del 26 ottobre 1990 ha intentato causa di separazione per tempo indeterminato, po-stulando un contributo alimentare di fr. 5400.– mensili indicizzati, il pagamento di metà debito ipotecario gravante la proprietà per piani di __________, l’attribuzione di tutto l’arredamento coniugale e un’indennità di fr. 150 000.– in liquidazione delle pretese relative al periodo di concubinato. Ogni parte si è reciprocamente opposta alle domande dell’altra.

C.Le due cause sono state congiunte all’udienza preliminare del 20 gennaio 1992. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 4 marzo 1994 ogni parte ha mantenuto le rispettive richieste di giudizio. __________ ha concluso per l’accoglimento dell’azio-ne di divorzio e per il rigetto di quella avversaria di separazione. __________ ha proposto il rigetto dell’azione di divorzio e la pronuncia della separazione per tempo indeterminato; in subor-dine, nella contestata ipotesi in cui il giudice avesse ravvisato gli estremi del divorzio, essa ha chiesto che il contributo mensile di fr. 5400.– indicizzati le fosse riconosciuto in virtù dell’art. 151 cpv. 1 CC e che le fosse corrisposta un’indennità di fr. 30 000.– a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC), ferme restando le altre pretese pecuniarie.

D.Con sentenza del 24 maggio 1994 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha dichiarato priva di oggetto l’azione di separazione. __________ è stato condannato a versare alla moglie un contributo mensile di fr. 2000.– indicizzati giusta l’art. 152 CC, oltre a fr. 31 300.– in liquidazione delle pretese derivanti dal periodo di concubinato, mentre è stato liberato dal vincolo di solidarietà verso la __________ in relazione al ca-rico ipotecario gravante la nota proprietà per piani a __________, intestata alla moglie. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 8000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

E.Contro la sentenza citata è insorta __________ con appello del 14 giugno 1994 nel quale chiede che, riformato il giudizio del Pretore, l’azione di divorzio sia respinta e quella di separazione accolta; subordinatamente, nell’ipotesi in cui fosse pronunciato il divorzio, essa postula la reiezione di tutte le domande avversarie, lo stanziamento di un contributo indicizzato di fr. 5400.– mensili a suo favore giusta l’art. 151 cpv. 1 CC e di una riparazione morale di fr. 30 000.– (art. 151 cpv. 2 CC), oltre alle ulteriori domande già formulate in esito alla causa di separazione (fr. 150 000.– in liquidazione del concubinato, l’assunzione da parte del marito di metà debito ipotecario gravante la proprietà per piani di __________ e l’attribuzione del mobilio coniugale).

F.__________ propone anzitutto, con osservazioni del 4 agosto 1994, di dichiarare l’appello irricevibile nella misura in cui mira alla separazione, la moglie avendo aderito subordinatamente al divorzio in sede di dibattimento finale. Nelle successive osservazioni del 12 settembre 1994 egli postula, nel merito, la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:

1.L’appellato sostiene preliminarmente che il ricorso va dichiarato irricevibile nella misura in cui rimette in causa lo scioglimento del matrimonio, non più controverso al dibattimento finale del

4 marzo 1994, e che su questo punto il gravame sarebbe temerario. Temeraria è, se mai, la tesi dell’appellato. Nel memoriale conclusivo del 23 febbraio 1994, cui il verbale del dibattimento finale si richiama, __________ aveva bensì aderito al divorzio, ma solo subordinatamente, nella denegata ipotesi in cui l’azione di separazione fosse stata respinta. Ciò non le precludeva, con ogni evidenza, la possibilità di contestare l’eventuale scioglimento del matrimonio (ci si potrebbe finanche domandare se una parte che aderisce in un primo tempo al divorzio perda per questo solo fatto la facoltà di opporvisi in seguito: v.Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 494, nota 71). Non vi è dubbio quindi che l’appello debba essere vagliato nel merito.

2.Il Pretore, accertata l’esistenza di un grave e irrimediabile dissidio fra le parti, ha escluso ogni prospettiva di riconciliazione e ha respinto di conseguenza l’azione di separazione. Ciò premesso, egli ha ritenuto che la moglie non aveva dimostrato la colpa preponderante del marito e che pertanto essa non poteva legittimamente opporsi al divorzio (art. 142 cpv. 2 CC). La turbativa, annosa, esisteva già “in larga misura” prima che il marito si legasse a un’altra donna, di modo che la relazione extraconiugale del marito – ancorché lesiva dei doveri coniugali – appariva come la conseguenza e non come la causa della disunione. Il marito non potendo essere ritenuto coniuge colpevole, decadeva anche l’eventualità di un contributo alimentare o di un’indennità giusta l’art. 151 CC. Quanto a un’eventuale rendita fondata sull’art. 152 CC, essa dipendeva dalla capacità economica della beneficiaria. Ora, il marito doveva ragionevolmente essere liberato dall’obbligo di contribuire all’estinzione del debito gravante l’ex abitazione coniugale (la proprietà per piani della moglie); al marito doveva essere imposta, per contro, la restituzione di fr. 31 300.– ricevuti in mutuo all’epoca del concubinato. La moglie, da parte sua, dispone di una sostanza valutabile attorno ai fr. 200 000.–. Stimato il suo fabbisogno mensile in circa fr. 4200.–, il Pretore ha ritenuto equo stabilire a favore della moglie un contributo giusta l’art. 152 CC di fr. 2000.– mensili, la beneficiaria potendo colmare la differenza con la propria sostanza. Il reddito del marito (fr. 11 751.– mensili) consentiva del resto l’assunzione di tale onere, il fabbisogno di questi potendo essere valutato in poco meno di fr. 7000.– mensili. Data l’età della moglie (classe 1933), la rendita è stata fissata a vita.

3.L’appellante contesta l’esistenza di una grave e irrimediabile turbativa prima che il marito si legasse a un’altra donna (settem-bre del 1989). Afferma che, a parte piccoli screzi, il matrimonio era “sano ed equilibrato”. Proprio il marito le aveva dimostrato incomprensione, invece, quando lei si era malata (primavera del 1989), “procurandole così grave dolore e offesa”. Ancora nel giugno del 1989 il marito aveva ammesso di non avere motivo per separarsi e nell’agosto successivo aveva finanche confermato che le cose “andavano meglio”. In realtà egli, stanco e stufo di una moglie ormai anziana e malata, era ”pronto alla fuga”, ciò che ha fatto nel settembre del 1989 cominciando una relazione con un’altra donna. A torto perciò il Pretore avrebbe respinto l’opposizione al divorzio (art. 142 cpv. 2 CC), accogliendo l’azione del marito (appello, punto 7).

a)Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le re-lazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la conti-nuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da col-pa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art. 142 CC). Per colpapreponderantesi intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühlerin: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza;Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce,     4ª edizione, pag. 124, n. 622; v. ancheHinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).

b)Dagli atti risulta che il matrimonio delle parti ha incontrato difficoltà già nel 1982 e che i primi seri attriti si sono manifestati nell’ottobre del 1983 (deposizione __________i, verbale del 9 giugno 1993, pag. 2 verso il basso). L’unione è entrata in crisi nel 1985, quando il marito ha lasciato – su invito della moglie – l’abitazione coniugale, salvo ritornarvi dopo sei mesi quantunque la moglie affermasse che le cose non andavano meglio (loc. cit.; interrogatorio formale della moglie: verbale del 9 febbraio 1993, pag. 2 in alto; deposizione __________, stesso verbale, pag. 1; deposizione __________, verbale del 3 febbraio 1993, pag. 3 a metà). Tra alti e bassi la convivenza è proseguita fino al gennaio del 1987, quando i coniugi si sono rivolti a uno psichiatra e psicoterapeuta, il dott. __________, “perché andavano parecchio male” (de-posizione __________, loc. cit.). Il medico ha constatato che “il rapporto fra le parti era caratterizzato da tanti scontri su piccole cose”, dovuti sostanzialmente alla difficoltà per entrambi di rispettare il vicendevole punto di vista. Le relazioni erano buone solo quando i coniugi erano separati o in vacanza (deposizione __________, pag. 1; deposizione Arsie, pag. 2; v. anche doc. 5 della causa n. __________).

c)Dalla testimonianza del __________. __________ __________ risulta, in particolare, che nell’aprile del 1989 la moglie stava molto male, era stanca, si sentiva poco appoggiata dal marito, aveva addirittura avuto idee suicide e si domandava se non fosse il caso di separarsi (pag. 1 in fondo). Essa ha confidato al medico che non riusciva più ad avvicinarsi al marito a causa di atteggiamenti da lei interpretati come affronti. Il marito dichiarava invece, nel giugno del 1989, che si sentiva abbastanza bene e che non riteneva di interpellare un avvocato. Nell’ agosto successivo egli ha confermato tali dichiarazioni, mentre la moglie si è limitata a dire: “Finché possiamo metterci una pezza, tiriamo avanti” (loc. cit., pag. 2). In seguito la situazione è precipitata. Dopo un viaggio a Napoli, nel settembre del 1989, la moglie è tornata con la fotografia di un guru (esponente di __________ __________, una congregazione religiosa indiana: deposizione __________, verbale del 14 ottobre 1993, pag. 3) e il marito si è rifiutato di entrare nella camera matrimoniale finché la fotografia non fosse stata tolta (deposi-zione __________, pag. 3). Ne è scaturito un violento litigio (depo-sizione __________, verbale del 3 febbraio 1993, pag. 6) e la fotografia è rimasta dov’era. Tale stato di cose è durato quindici giorni (deposizione __________i, pag. 2). Proprio in quel periodo il marito ha cominciato una relazione con __________ __________, conosciuta nel luglio di quell’anno (depo-sizione __________i, pag. 4; interrogatorio formale del marito, verbale del 9 febbraio 1993, pag. 4 in fondo).

d)Nell’appello la moglie tenta invano di far apparire il matrimo-nio come un’unione armoniosa e serena fino alla sua malattia (primavera del 1989). A quel momento in realtà il connubio era già passato attraverso un periodo di seria crisi (la separazione dei coniugi per sei mesi nel 1985) e continuava a essere fonte di scontri incessanti, perfino su piccole cose, tant’è che dal gennaio 1987 i coniugi erano in cura presso uno psichiatra e psicoterapeuta per una terapia di coppia. Gli affronti e le trascuranze di cui si doleva la moglie nella primavera del 1989 erano in realtà “episodi da lei interpretati dal profilo dei valori etici e morali diversamente dal marito” (deposizione __________i, pag. 2). Né a quell’epoca la moglie sembra aver dimostrato particolare comprensione per il ma-rito, che si trovava a vivere accanto a una persona malata: anzi, per suo stesso dire essa non riusciva più nemmeno ad avvicinarglisi (aprile 1989).

Ciò posto, il degrado oggettivo dell’unione appare grave ed evidente. Certo, dal 13 giugno al 25 agosto 1989 la moglie ha soggiornato a Nizza, dove il marito l’ha raggiunta negli ultimi 10 giorni o nelle ultime due settimane (deposizione __________, pag. 2). In tale breve periodo le cose sembrano essere migliorate (deposizione __________, pag. 2). Se non che, la situazione è trascesa in un nuovo e violento litigio il mese dopo, nel settembre 1989, quando la moglie è tornata da Napoli con la fotografia di un santone indiano. Per finire le relazioni tra le parti – più simili ormai, secondo le dichiarazioni della moglie medesima, a quelle tra una madre e un figlio che non a quelle tra coniugi (deposizione __________o, pag.

6) – si sono talmente deteriorate che alla presenza del marito nella camera matrimoniale la moglie ha preferito per quindici giorni la fotografia del guru. La relazione del marito con un __________, cominciata proprio nel settembre del 1989, costituisce quindi una violazione dei doveri coniugali, ma nelle circostanze descritte non può rinenersi una colpapreponderanteper rapporto a tutti i fattori oggettivi di disunione (art. 142 cpv. 2 CC). A giusto titolo quindi il Pretore ha respinto l’opposizione della moglie al divorzio.

4.Sostiene l’appellante che, fosse pure ammissibile l’azione di divorzio, il marito andrebbe considerato “coniuge colpevole” a norma dell’art. 151 CC. Egli dev’essere tenuto perciò a rifonderle l’intero pregiudizio consecutivo allo scioglimento del matrimonio e non solo a erogarle un contributo giusta l’art. 152 CC. Da questo profilo una pensione di fr. 5400.– mensili è il minimo che si possa riconoscerle per ”vivere decorosamente” (appello, pun-to 8).

a)L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspet-tative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che han-no determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può inoltre essere aggiudicata un’indennnità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conse-guenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche.

b)L’obbligo di corrispondere un’“equa indennità” secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – unacolpadel coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’esserecausaleper la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). La gravità della colpa influisce per converso sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/Spühlerin: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).

c)Nella fattispecie si è già escluso che al marito possa essere addebitata una colpa preponderante. Tutt’al più gli può essere imputata una colpa grave – come ha ritenuto il Pretore (sentenza, pag. 9 a metà) – ma a prescindere dalla questione di sapere se ciò sia davvero il caso, la colpa dal marito non può definirsicausale. È vero che per essere causale un comportamento colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica causa della turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una colpa lieve della controparte), esso abbia contribuito a disgregare l’unione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con rinvii). In concreto non si può dire tuttavia che la relazione iniziata del marito nel settembre 1989 con un’altra donna abbia concorso apprezzabilmente ad aggravare il dissidio coniugale. Il matrimonio era già in crisi profonda: i coniugi erano da anni in terapia di coppia, i litigi si susseguivano, la moglie si era malata (assumeva psicofarmaci: deposizione __________i, pag. 3 in alto) e per finire si era venuta a creare tra le parti una sorta di insofferenza fisica, la moglie tenendo lontano il marito con la fotografia del guru nella camera matrimoniale e il marito provando infine repulsione per la moglie (deposizione __________, pag. 2 nel mezzo). Al momento in cui il marito ha al-lacciato la relazione con __________ l’unio-ne era quindi naufragata senza apprezzabili possibilità di salvezza. Ciò esclude l’applicazione dell’art. 151 CC. Anche su questo punto l’appello si rivela quindi destinato all’insuc-cesso.

5.Per quanto riguarda le conseguenze patrimoniali dell’azione di stato, l’appellante assume che – fossero pur dati, per ipotesi, gli estremi del divorzio – è ad ogni modo inammissibile liberare il marito dal vincolo di solidarietà verso la __________ in relazione al carico ipotecario gravante la proprietà per piani a lei intestata. Al momento dell’acquisto (1981) il marito si era co-stituito infatti debitore in ragione di un mezzo con vincolo di solidarietà per l’intero mutuo ottenuto dalla banca. Egli intendeva così esprimere riconoscenza alla moglie, che gli aveva estinto debiti personali all’epoca del concubinato, e compensare in un certo senso il regime di separazione dei beni contratto al momento del matrimonio (appello, punto 9).

a)Il Pretore ha svincolato il marito dagli obblighi assunti verso la __________ argomentando che il riconoscimento di debito era avvenuto nel rispetto dell’art. 163 CC, ogni coniuge dovendo far fronte convenientemente agli oneri del matrimonio, compreso l’alloggio coniugale. Sciolto il matrimonio, “non si vede per quale ragione il marito dovrebbe continuare a finanziare e/o garantire personalmente la sostanza immobiliare della moglie (...), ritenuto che __________ __________ ne otterrebbe tutti i vantaggi, mentre ad __________ __________ non spetterebbe comunque nessun diritto reale sull’immobile in questione o credito verso la proprietaria dello stesso” (sen-tenza, pag. 6).

b)Nella misura in cui fa valere che il marito si sarebbe contrattualmente impegnato verso di lei ad assumere in via definitiva metà del debito ipotecario gravante la proprietà per piani, l’appellante si vale di un fatto nuovo, mai allegato prima, e come tale improponibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Nel memoriale conclusivo del 23 febbraio 1994 essa si era limitata a paventare “il rischio per la moglie di una futura, possibile (voluta o reale) insolvenza del marito, con tutte le nefaste conseguenze del caso” (pag. 22), ma non aveva prospettato l’esistenza di un contratto verbale con il marito. Del resto essa non indica un solo elemento di prova a conforto della sua tesi. Nulla induce a supporre, in altri termini, che dichiarandosi debitore verso la banca in ragione di un mezzo con vincolo di solidarietà con la moglie per l’intero mutuo ottenuto, il marito intendesse far beneficiare la consorte di una liberalità e non solo partecipare nel debito modo – come gli imponeva appunto l’art. 163 cpv. 2 CC – alle spese per l’abitazione coniugale in costanza di matrimonio. L’appello si rivela perciò, una volta ancora, destituito di consistenza.

6.Sempre per quanto attiene agli effetti patrimoniali della causa, l’appellante ribadisce che la condanna del marito al rimborso di soli fr. 31 300.– per i debiti personali da lui estinti con denaro di lei all’epoca del concubinato è irrisoria. Nella fattispecie, tenuto conto di tutte le contingenze del caso, il Pretore non avrebbe dovuto fissare un rimborso inferiore a fr. 100 000.–, e nella peg-giore delle ipotesi non inferiore a fr. 70 000.– (appello, punto 10).

a)Il Pretore ha accertato che durante il concubinato __________ __________ aveva pagato svariati debiti personali con il proprio guadagno, mentre __________ sopportava interamente i costi dell’economia domestica. Tale libera scelta non poteva essere ridiscussa dalle parti né andava riveduta dal giudice. Se non che, __________ __________ risultava aver ricevuto dalla convivente, a titolo straordinario, anche fr. 31 300.– che andavano rimborsati a norma degli art. 530 segg. CO, che disciplinano per analogia l’unione libera, compresa la sua liquidazione. Prove che il marito avesse ricevuto importi maggiori, per contro, non emergevano dall’incarto (sentenza, pag. 7).

b)Che durante il concubinato __________ abbia ricevuto denaro dalla convivente è stato riferito da vari testi, anche se essenzialmente per sentito dire (____________________, verbale del 3 febbraio 1993, pag. 1; __________ __________, stesso verbale, pag. 5; __________ __________, verbale del 9 febbraio 1993, pag. 2; __________ __________, verbale del 9 giugno 1993, pag. 4; __________ __________, verbale del 14 ottobre 1993, pag. 4). Sull’ entità dei prestiti manca, in ogni modo, qualsiasi ragionevole precisazione, né l’appellante indica quali debiti __________ avrebbe pagato con il suo denaro. Certo è soltanto che con averi dell’appellante egli ha estinto una pendenza di    fr. 31 300.– verso l’avv. __________ __________ (interrogatorio formale del 9 febbraio 1993, pag. 2, risposta 1d con riferimento al doc. D della causa

n. __________). Tutto il resto è corroborato unicamente da indizi più o meno vaghi (si veda per esempio l’attergato al doc. G della causa n. __________), che tuttavia non consentono alcuna seria deduzione. Anche la tesi secondo cui __________ avrebbe designato l’appellante come beneficiaria di una sua polizza di assicurazione sulla vita allo scopo di garantirle la copertura dei mutui è rimasta a livello di semplice asserzione (interrogatorio formale citato, pag. 3 in fondo). Ne segue che l’appellante deve sopportare le conseguenze di quanto non è stata in grado di dimostrare, poiché a lei incombeva l’onere di provare i suoi crediti (art. 8 CC e 183 CPC), tanto più se si pensa che la liquidazione di rapporti di concubinato è retta per analogia – come rileva il Pretore – dalle norme sulla società semplice (Deschenaux /Tercier/Werro, op. cit., pag. 213, n. 1060). Una volta di più l’appello risulta, ciò posto, privo di buon diritto.

7.Da ultimo l’appellante insorge avverso il contributo di fr. 2000.– mensili assegnatole dal primo giudice in virtù dell’art. 152 CC. Essa ribadisce che, seppure il divorzio fosse concesso e il marito fosse riconosciuto coniuge non colpevole, tale importo non le assicurerebbe nemmeno il fabbisogno minimo. Contrariamente all’assunto del primo giudice, essa non possiederebbe né reddito né sostanza fruttifera, sicché il marito dovrebbe essere tenuto a erogarle almeno fr. 4560.– mensili, pari al contributo fissato dal primo giudice in via provvisionale con decreto cautelare del 29 novembre 1993 (appello, punto 11).

a)Il Pretore ha accertato che la moglie è proprietaria del noto appartamento in condominio a __________, il cui valore netto si aggira attorno a fr. 100 000.– (fr. 400 000.– meno gli oneri ipotecari), che essa era proprietaria di un immobile a __________ venduto per fr. 30 000.–, che essa ha ricevuto un’inden-nità di fr. 120 000.– dalla propria assicurazione in seguito a una rapina e che essa ha un credito di fr. 31 300.– verso __________ __________ in liquidazione del concubinato, onde una sostanza complessiva di almeno fr. 200 000.–. Quanto al fabbisogno, il primo giudice l’ha stimato in circa fr. 4200.– mensili (il minimo del diritto esecutivo aumentato del 20%). Sulla base a tali valutazioni egli ha fissato il contributo a carico del marito in fr. 2000.– mensili, la moglie potendo far capo per il resto alla propria sostanza (sentenza, pag. 11 e 12; v. anche sopra, consid. 2 in fine).

b)L’appellante contesta l’obbligo di realizzare la proprietà per piani e rivendica il diritto di conservare “il suo rifugio”, soprattutto “alla sua età e malata”. Essa argomenta altresì che più niente resta dei fr. 120 000.– riscossi dall’assicurazione, destinati in parte a speculazioni (fallite) sul dollaro e in parte a spese voluttuarie, così come nulla rimane di quanto incassato con la vendita dell’immobile a __________ (fr. 30 000.–), consumati nel periodo 1991–1993 quando il marito le stanziava solo fr. 1550.– mensili. Il suo fabbisogno poi non sarebbe di fr. 4200.– mensili, ma era già di fr. 4560.–  nel 1993, come aveva stabilito a suo tempo il Segretario assessore fissando in via provvisionale il contributo alimentare con decreto del 29 novembre 1993.

c)L’art. 152 CC prescrive che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente – nella fattispecie è indiscusso che l’appellante sia tale – si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale secondo il diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49;Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii;Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 152, n. 760 seg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).

d)Nella misura in cui pretende di conservare per sé l’ex abitazione coniugale senza che se ne consideri il relativo valore, l’appellante insiste nel voler conseguire un privilegio indebito. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare all’appel-lante che il fatto di abitare da sola in un appartamento di 120 m² destinato in precedenza a due persone costituisce addirittura un miglioramento del tenore di vita rispetto a quello che avevano adottato i coniugi durante la vita in comune (I CCA, sentenza del 15 novembre 1994, consid. 5, inc. 165/93). Ciò non è giustificato, tanto meno sotto il profilo dell’art. 152 CC che assicura soltanto – come detto – la copertura del fabbisogno minimo. A giusta ragione il Pretore ha imputato alla moglie, pertanto, la proprietà di una sostanza virtuale pari a fr. 100 000.– (il valore netto della proprietà per piani, riconosciuto dall’interessata: appello, pag. 37).

Quanto alla nota indennità assicurativa di fr. 120 000.– che l’appellante afferma di aver consumato, quand’anche si ammettesse un dispendio di fr. 50 000.– per spese voluttuarie (“viaggi, vestiario, vini, alberghi e ristoranti di lusso ecc.”: appello, pag. 38), rimane pur sempre un’asserita perdita di fr. 70 000.– per speculazioni sul corso del dollaro che l’ap-pellante non ha nemmeno tentato di dimostrare (sentenza, pag. 11 in fondo). Né essa, nel suo memoriale, pretende il contrario.

Se alle cifre predette (fr. 100 000.– e fr. 70 000.–) si aggiunge la somma che l’appellante potrà riscuotere da __________ __________ come rimborso dei mutui concessi durante il periodo del concubinato (fr. 31 300.–), importo che l’interessata non sostiene essere di difficile o di impossibile incasso, si ottiene già il valore prudenziale della sostanza stimato dal Pretore (fr. 200 000.–). Anche su questo punto il giudizio impugnato sfugge dunque alla critica, indipendentemente da quel che l’appellante fa valere in relazione alle altre poste della sostanza accertate dal primo giudice (i fr. 30 000.– provenienti dalla vendita di un immobile a __________, consumati per il proprio sostentamento, e i fr. 50 000.– dilapidati in spese voluttuarie).

e)Il fabbisogno mensile dell’appellante è stato calcolato dal Pretore sommando a un minimo da lui stimato (fr. 1400.–) un canone di locazione ipotetico (fr. 1300.–), i presumibili oneri fiscali (fr. 400.–) e il premio della cassa malati (fr. 350.–), il tutto aumentato del 20% per un totale di circa fr. 4200.– (sentenza, pag. 12). L’appellante fa valere un fabbisogno di fr. 4560.– con riferimento a un decreto cautelare emanato il 31 ottobre 1993 dal Segretario assessore, ma disconosce che tale non era il suo fabbisogno, bensì il contributo a suo favore giusta l’art. 145 cpv. 2 CC. Del resto il suo fabbisogno, fissato a fr. 4385.– mensili dal Segretario assessore, era stato ridotto da questa Camera a fr. 3406.– (sentenza citata, del 15 novembre 1994, consid. 5). Sulle singole voci stimate dal Pretore (minimo esistenziale, locazione, imposte, cassa malati) l’appellante non spende una parola per dimostrarne l’eventuale erroneità. Ciò posto, non v’è ragione per discostarsi dal fabbisogno di fr. 4200.– mensili stabilito dal primo giudice.

f)Rimane da esaminare se, premessa una sostanza di circa  fr. 200 000.– e un fabbisogno di fr. 4200.– mensili, la pensione di fr. 2000.– mensili per la moglie fissata dal Pretore giusta l’art. 152 CC sia equa. Ora, seguendo il giudizio del Pretore l’appellante, che non ha mai esercitato alcuna attività lucrativa né durante il concubinato né durante il matrimonio, si vedrebbe costretta a prelevare fr. 2200.– mensili dalla propria sostanza. Data l’età, non si può presumere infatti ch’essa sia in grado di coprire almeno in parte il proprio fabbisogno – neppure a medio termine – con guadagno autonomo. Se non che, così facendo, l’appellante esaurirebbe il suo patrimonio nel giro di un decennio. Poco dopo i 70 anni essa si troverebbe quindi a versare repentinamente nell’indigenza, ciò che offende il sentimento di equità. Sull’ ammontare della pensione mensile l’appello deve quindi – in linea di principio – essere accolto. Occorre ancora esaminare in che misura.

g)In pendenza di causa, ancorché dopo l’emanazione del giu-dizio impugnato, il Pretore ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi con decreto cautelare del 18 maggio 1995. Da quest’ultimo risulta (pag. 3) che dal 1° marzo 1995 l’appellante percepisce una rendita AI di fr. 1455.– mensili. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, nondimeno, essa riceverà solo fr. 772.– “quale rendita ordinaria di vecchiaia per persona sola” (lettera 3 aprile 1995 dell’Istituto delle assicurazioni sociali, nella rubrica in fondo ai documenti della parte attrice). All’appellante rimane così uno scoperto mensile di fr. 3450.– circa, cui il marito può essere equamente chiamato a contribuire con fr. 2500.–. La moglie deve attingere alla propria sostanza, in tal modo, nella misura di fr. 950.– mensili, ciò che le consentirà di coprire il proprio fabbisogno per oltre un ventennio. Nelle sue osservazioni all’appello il marito non pretende, per altro, di non poter versare una pensione di tale entità, ragionevolmente sopportabile sia secondo i dati del suo reddito e del suo fabbisogno contenuti nella sentenza impugnata (pag. 12 in basso) sia secondo quelli che figurano nel successivo decreto cautelare del 18 giugno 1995 (pag. 6). Se ne conclude che l’appello dev’essere accolto entro detti limiti e la sentenza del Pretore riformata di conseguenza.

8.Gli oneri processuali di appello seguono di massima il reciproco grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene parzialmente causa vinta sull’entità della pensione, ma perde su tutto il resto. Appare equo in tali condizioni che tre quarti degli oneri processuali siano posti a suo carico e che alla controparte sia attribuita un’indennità per ripetibili ridotte. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere, del resto, in caso di vicendevole insuccesso riguardante la modifica di una sentenza sulle prestazioni al coniuge divorziato si può prescindere da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (sentenza inedita del 21 aprile 1988 in re R., consid. 5); tale principio può essere applicato per analogia anche in concreto. Non è il caso invece di modificare il giudizio sulle spese e le ripetibili di prima sede, la riforma non incidendo al punto da legittimare una suddivisione diversa.

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

1.   L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

__________ __________ verserà a __________ __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare fr. 2500.– mensili a norma dell’ art. 152 CC. Tale importo sarà adeguato annualmente all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 1995, valendo come indice base quello del mese di maggio 1994, e ciò nella misura in cui sarà indicizzato anche il reddito del marito.

Per il resto la sentenza impugnata è confermata.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

a)tassa di giustizia      fr.     3950.–

b)spese                         fr.         50.–

fr.     4000.–

sono posti per un quarto a carico di __________ __________ e per tre quarti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte    fr. 3000.– per ripetibili ridotte di appello.

3.   Intimazione:

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria