Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 CPC); che nondimeno, vista la particolarità del caso, si può prescindere dal riscuotere costi, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte (art. 150 CPC), alle quale l’appello non è stato nemmeno notificato; Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia
1. L’appello è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a : - __________ e __________ __________, __________ - avv. __________ __________, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.04.1995 11.1995.140 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.04.1995 11.1995.140 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.04.1995 11.1995.140
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.95.00140 Lugano 10 aprile 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa
n. __________ (azione di modifica del regolamento di PPP) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 31 dicembre 1992 da contro __________ __________, __________ __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________) esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 13 marzo 1995 di __________ e __________ __________ contro la sentenza 17 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Considerato in fatto che __________ e __________ __________ sono comproprietari della PPP n. __________pari a 653,9 millesimi del fondo base n. __________RFD di __________, mentre __________ e __________ __________ sono comproprietari della PPP n. __________di 346,1 millesimi, dello stesso fondo base; che il 31 dicembre 1992 __________ e __________ __________ hanno convenuto dinanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona __________ e __________ __________ __________come pure gli occupanti dell’appartamento __________ e __________ __________, chiedendo che fosse ordinato loro di allontanare i cani posti sulla terrazza in proprietà comune e che il regolamento d’uso e di amministrazione della PPP fosse completato nel senso di garantire agli attori il libero accesso ai locali cantina e deposito per le necessità derivanti dalla presenza in detti locali del rubinetto centrale e del quadro elettrico; che con risposta del 25 ottobre 1993 __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione, chiedendo a loro volta che fosse ordinato agli attori di creare una nuova linea di alimentazione sanitaria in modo da rendere l’entrata dell’acqua indipendente dalla loro, e che le spese relative fossero suddivise tra i condomini proporzionalmente alle quote millesimali; che replicando il 26 novembre 1993 gli attori hanno rinunciato alla domanda intesa all’allontanamento dei cani e hanno postulato che fosse fatto ordine ai proprietari delle PPP di modificare la condotta principale dell’acqua creando due entrate e rubinetti separati, mentre ha lasciato al giudice la decisione sulla ripartizione delle spese; che esperita l’istruttoria, le parti hanno prodotto il rispettivo memoriale conclusivo, nel quale hanno ribadito le proprie argomentazioni e domande; che statuendo il17 febbraio 1995 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha ordinato ai proprietari delle PPP di procedere alla creazione di due entrate separate per l’acqua potabile e ha posto le spese relative a questo intervento a carico dei condomini proporzionalmente alle rispettive quote millesimali; che la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 1’150.-- sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili; che contro la predetta sentenza __________ e __________ __________ sono insorti con appello del 13 marzo 1995, nel quale chiedono una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede e la rifusione di ripetibili; che l’appello non è stato notificato alla controparte; Considerato in diritto che la sentenza impugnata, datata 17 febbraio 1995, è stata intimata per raccomandata lo stesso giorno ed è stata rimessa agli appellanti il 20 febbraio successivo (attestazione 30 marzo 1995 rilasciata dall’Azienda PTT); che l’appello si propone entro il termine di venti giorni dalla notificazione della sentenza (art. 308 cpv. 1 CPC); che trattandosi di presupposto processuale, il giudice esamina d’ufficio la tempestività dell’allegato prodotto; che l’appello degli attori, pur datato 13 marzo 1995, è stato consegnato alla posta il 14 marzo 1995, così come attestato dal timbro postale, ragion per cui esso è tardivo, il termine d’impugnazione essendo scaduto venti giorni dopo la notifica del giudizio; che data la manifesta impossibilità di emettere un giudizio di merito, l’impugnazione può essere decisa secondo la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC; che gli oneri processuali di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che nondimeno, vista la particolarità del caso, si può prescindere dal riscuotere costi, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte (art. 150 CPC), alle quale l’appello non è stato nemmeno notificato; Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia
1. L’appello è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a : - __________ e __________ __________, __________ - avv. __________ __________, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria