Dispositiv
- Lappello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Lufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona è invitato a cancellare il blocco del registro fondiario decretato il 17 dicembre 1993 dalla presidente della I Camera civile a favore di __________ sulle particelle n. __________e __________RFD di __________, proprietà di __________ __________.
- Gli oneri processuali, consistenti in: a)tassa di giustizia fr. 200. b)spese fr. 50. fr. 250. sono posti a carico dellappellante, che rifonderà alla controparte fr. 500. per ripetibili di appello.
- Intimazione: avv. __________, __________; avv. __________, __________. Comunicazione: Pretura del Distretto di Bellinzona; Ufficio dei registri del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale dappello La presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.95.00137
Lugano
8 maggio 1995
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. __________ __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 febbraio 1991 da
__________, nata __________, ora in __________
(patrocinata dallavv. __________ __________ __________),
contro
____________________, __________
(rappresentato attualmente dal tutore ufficiale e patrocinato dallavv. __________ __________, __________)
e ora sul decreto del 3 dicembre 1993con cui il Pretore ha respinto unistanza dellat-trice chiedente il blocco del registro fondiario su due particelle intestate al convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Ritenuto
in fatto:
che fra __________, nata __________, e il marito __________ è pendente dinanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona una causa di stato, attualmente sospesa per trattative in vista di una convenzione sugli effetti accessori del divorzio (verbali, pag. 7 in fondo);
che con istanza di misure provvisionali del 5 ottobre 1993 __________ __________ ha chiesto il blocco del registro fondiario sulle particelle n. __________e __________RFD di __________o, intestate al marito;
che il Pretore ha accolto listanza senza contraddittorio il 7 ottobre 1993, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100. e le spese di fr. 40. a carico del convenuto;
che il 18 ottobre 1993 __________ __________ ha postulato la revoca del provvedimento, previo contraddittorio;
che alludienza del 30 novembre 1993, indetta dal Pretore per la discussione, ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giu-dizio;
che il Pretore, statuendo il 3 dicembre 1993, ha revocato il blocco del registro fondiario disposto senza contraddittorio e ha addebitato la tassa di giustizia (fr. 200.) con le spese (fr. 80.) a __________, tenuta a rifondere al convenuto fr. 350. per ripetibili;
che contro tale decreto __________ ha esperito un appello del 13 dicembre 1993 inteso a ottenere la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere la sua istanza, previo ripristino del blocco del registro fondiario in via cautelare;
che con decreto del 17 dicembre 1993 la presidente della I Camera civile ha accolto questultima richiesta e ha citato le parti al relativo contraddittorio del 18 gennaio 1994;
che di fronte alle ripetute domande presentate dallappellante per il rinvio delludienza, il giudice delegato ha sospeso la procedura il 18 aprile 1994, in modo da lasciare alle parti il tempo di trovare unintesa sulle questioni finanziarie connesse al blocco litigioso;
che la causa è stata riattivata il 21 marzo 1995, nessun accordo essendo stato raggiunto;
che al contraddittorio del 6 aprile 1995 sulla domanda cautelare ogni parte ha riaffermato le proprie conclusioni;
che sullappello come tale, intimato a __________ __________ il 10 gennaio 1994, non sono pervenute osservazioni;
e considerando
in diritto:
che a norma dellart. 178 cpv. 1 CC il giudice può, su istanza di un coniuge, subordinare al consenso di questi la disposizione di determinati beni da parte dellaltro coniuge, sempre che ciò sia necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dallunione coniugale;
che fra i provvedimenti conservativi previsti da tale disposizione rientra il blocco del registro fondiario (art. 178 cpv. 3 CC e 376 cpv. 2 lett. d seconda frase CPC);
che lart. 178 CC è applicabile per analogia anche nellambito dellart. 145 cpv. 2 CC come misura provvisionale in pendenza di una causa di separazione o di divorzio (DTF 118 II 380 consid. 3b);
che lapplicazione dellart. 178 CC premette, nondimeno, lesi-stenza di un pericolo serio e attuale per le pretese patrimoniali del coniuge istante, le quali devono apparire esposte a un rischio concreto e imminente (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, vol. I, Berna 1988, nota 8 ad art. 178 CC);
che lappellante ammette, in concreto, di non avere sostanziato alcun rischio di alienazione o di aggravio dei fondi da parte del marito (appello, pag. 4 nel mezzo), ma sostiene che ciò non è necessario, bastando la prova che un pericolo in tale senso non sia per lo meno da escludere (pag. 5 in alto);
che siffatta opinione non può essere condivisa: se il coniuge istante non è tenuto, infatti, a recare la prova rigorosa di un pericolo serio e attuale, ciò non lo dispensa dal confortarne almeno la verosimiglianza (DTF 118 II 378), giacché in caso contrario il blocco del registro fondiario dipenderebbe in pratica dalla sua sola volontà;
che il criterio della verosimiglianza è decisivo, del resto, anche per altre limitazioni della facoltà di disporre ordinate dal giudice in via provvisionale a mente dellart. 145 cpv. 2 CC (DTF 119 II 195 consid. 3a);
che nella fattispecie lappellante non evoca il minimo indizio suscettibile di confortare il provvedimento richiesto, nemmeno per avventura un eventuale rifiuto del marito a fornirle informazioni (art. 170 CC);
che nel caso in esame il blocco del registro fondiario riesce ancor meno legittimo ove si pensi che listanza della moglie è datata 5 ottobre 1993 e che nel dicembre del 1993 il marito risultava ancora corrispondere regolarmente alla moglie il contributo mensile di fr. 1300. pattuito alludienza del 12 marzo 1991 (verbale del 6 aprile 1995, pag. 1 in fondo);
che nelle circostanze descritte, quindi, la misura conservativa postulata della moglie non trova alcuna verosimile giustificazione, mentre fatti susseguenti al decreto querelato potranno se mai vista la loro inammissibilità in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) motivare una nuova istanza di blocco al Pretore;
che gli oneri processuali della sentenza odierna seguono la soccombenza dellappellante (art. 148 cpv. 1 CPC), la quale devessere tenuta a rifondere alla controparte unequa indennità per le ripetibili del procedimento cautelare (udienza del 6 aprile 1995);
che lemanazione dellattuale sentenza comporta la revoca del blocco ordinato senza contraddittorio il 17 dicembre 1993;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
1. Lappello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Lufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona è invitato a cancellare il blocco del registro fondiario decretato il 17 dicembre 1993 dalla presidente della I Camera civile a favore di __________ sulle particelle n. __________e __________RFD di __________, proprietà di __________ __________.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)tassa di giustizia fr. 200.
b)spese fr. 50.
fr. 250.
sono posti a carico dellappellante, che rifonderà alla controparte fr. 500. per ripetibili di appello.
4. Intimazione:
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione:
Pretura del Distretto di Bellinzona;
Ufficio dei registri del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente La segretaria