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11.1995.135

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-04-04 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L’appellante si duole in primo luogo di remore e lentezze del Pretore nell’istruzione e nella decisione della cautelare. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare all’istante tuttavia che il Tribunale di appello non è competente per esaminare censure del genere, non potendo né sollecitare un giudice a procedere nei suoi incombenti né accertare eventuali ritardi dopo che il giudice ha statuito (sentenza del 7 ottobre 1993, consid. 3 con richiamo). Su tale punto l’appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

E. 2 Il provvedimento cautelare richiesto dall’istante consiste, come si è accennato, nell’obbligo per le convenute di spegnere la ventola di aerazione sul tetto del ristorante a ridosso del confine durante i giorni di chiusura, così come ogni giorno tra le ore 20 e le ore 8 del mattino. Al contraddittorio del 28 gennaio 1993 la società __________ ha negato però che l’impianto di aerazione rimanga in funzione dopo la chiusura dell’esercizio pubblico (verbale, pag. 3 in alto). L’istante non ha contestato tale obiezione, limitandosi a  replicare che “se la __________ (...) mantiene in funzione gli impianti negli orari usuali già aderisce in parte [alle richieste] di parte istante” (verbale, pag. 4), e alla discussione finale del 29 novembre 1993 ha ribadito che la società __________, ammettendo la disattivazione della ventola dopo la chiusura dell’esercizio pubblico, “ de facto aderiva alle richieste della cautelare” (verbale, pag. 4). Quest’ ultima affermazione non può essere condivisa, poiché non consta che lo spegnimento dell’impianto dopo la chiusura serale dell’esercizio pubblico sia successivo al 4 dicembre 1992, ovvero sia stato deciso solo dopo l’introduzione della causa da parte dell’istante. Resta il fatto che, nella misura in cui tende alla disattivazione della ventola dopo i normali orari di apertura del ristorante (dopo la mezzanotte ed eventualmente prima delle 6 del mattino: art. 113 e 114 RLEP: RL 10/500a), l’istanza cautelare è senza oggetto.

E. 3 Occorre verificare, ciò posto, se il primo giudice,

rifiutando di decretare la disattivazione dell’impianto in via cautelare per un

periodo più lungo (in particolare fra le ore 20 e le ore 24 nei giorni di

apertura del locale ed eventualmente prima delle ore 8 del mattino), abbia

disatteso l’art. 376 cpv. 1 e 2 CPC. L’appel-lante sostiene che a torto il

Pretore avrebbe negato i presupposti dell’urgenza e del danno considerevole:

intanto egli medesimo avrebbe reagito con prontezza alle immissioni moleste,

cercando per quanto possibile un’intesa con le due società, e in secondo luogo

egli subirebbe “un nocumento non da poco” (appello, pag. 9 in alto).

a)

L’emanazione di un provvedimento cautelare è subordinata –

come rileva il Pretore – a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un

notevole pregiudizio

, la necessità di procedere con

urgenza

e la

parvenza

di buon esito

insita nell’azione di merito, l’istante essendo responsabile

per altro dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383

cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep 1988 pag. 351 consid. 1

con richiamo). La verosimiglianza dei tre requisiti non giustifica in ogni modo

l’adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il

principio della

proporzionalità

esige che – comunque sia – la misura richiesta si limiti

allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine

preseguito e la restrizione decretata (

Pelet,

Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83

segg. con rinvii;

Gloor,

Vorsorgliche Mass-nahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem

Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).

b)

Nel caso in esame il requisito dell’urgenza non può ritenersi

dato. L’appellante stesso adduce di essersi accorto per la prima volta delle

emissioni moleste “nel corso del 1989” (petizione, pag. 2). Che fosse

impellente intervenire nelle vie cautelari tre anni dopo (l’istanza è del 4

dicembre 1992) non è verosimile. Certo, l’istante sottolinea di avere trattato

a lungo e intensamente con le convenute prima di rivolgersi nel dicembre del

1992 al giudice civile, tentando finanche di ottenere soddisfazione per il

tramite delle autorità amministrative (appello, punto 4). Ma questo solo fatto

non basta a rendere verosimile che tutt’a un tratto il provvedimento richiesto

fosse diventato urgente. È vero che un istante cautelare non deve vedersi

rimproverare la buona volontà dimostrata nel risolvere in via amichevole un contenzioso

di vicinato, tuttavia simile disponibilità non è sufficiente – da sola – a

rendere attendibile l’indifferibilità di un provvedimento che l’istante ha

rinunciato a chiedere per anni. La sentenza impugnata potrebbe essere

confermata quindi già per difetto del requisito dell’urgenza. Come si vedrà in

appresso, nondimeno, nel caso specifico manca anche la verosimiglianza del

notevole pregiudizio.

c)

L’ipotesi di un notevole pregiudizio si verifica quando dal

ritardo a procedere nelle vie ordinarie può derivare all’interessato un danno

grave e difficilmente riparabile. Che nella fattispecie la ditta __________ sia

rimasta assente alla discussione del 28 gennaio 1993 non è – contrariamente

all’opinione dell’appellante – di rilievo, tale circostanza non esonerando

l’istante dal rendere verosimili gli estremi per l’ottenimento della misura

richiesta. Ora, che il fastidio causato da un’elettroventola in funzione giorno

e notte possa arrecare serio pregiudizio al vicinato è teoricamente possibile,

ma nella fattispecie l’istante non ha sostanziato concretamente tale

eventualità. Come si è visto, egli non contesta che l’impianto litigioso venga

disattivato alla chiusura del ristorante – ciò che limita già in misura

considerevole l’eventuale disturbo notturno – e in nessun passaggio né della

replica (verbale del 28 gennaio 1993, pag. 2 segg.) né dell’appello egli sostiene

che tale misura non basti a evitare un danno grave e difficilmente riparabile.

Il ricorso si esaurisce in considerazioni astratte sulla natura illecita

dell’immissione, in rinvii di dottrina sulla natura di un procedimento

cautelare e in critiche d’ordine generale al rifiuto pretorile di assumere

prove (punti 5 e 6), ma non contiene alcun accenno concreto all’eventualità

che il funzionamento della ventola dalle ore 20 alle ore 24 (o, dandosi il

caso, tra le ore 6 e le ore 8) sia suscettibile di cagionare un “danno

considerevole” nel senso dell’art. 376 cpv. 1 CPC.

L’appellante si limita ad asserire in realtà, sotto tale profilo,

che siccome la ditta __________ disattiva l’impianto di aerazione alla chiusura

del ristorante, ciò equivale a un sostanziale riconoscimento della domanda

cautelare. La tesi è doppiamente infondata: in primo luogo perché – come si è

spiegato – potrebbe farsi questione di acquiescenza solo ove la società avesse

deciso lo spegnimento della ventola dopo essere stata convenuta in Pretura (ciò

che non è neppure preteso) e in secondo luogo perché, avesse pure deciso la

convenuta di acquiescere parzialmente, incombeva all’istante spiegare per quali

ragioni il provvedimento rimaneva necessario

nella sua integralità

per

rimediare a un notevole pregiudizio. In sede cautelare non si tratta infatti di

accertare se le immissioni della ventola siano “moleste” (nel senso dell’art.

684 cpv. 2 CC) – ciò che sarà esaminato nell’ambito della procedura di merito –

bensì di sapere se esse siano verosimilmente insopportabili al punto da dover

essere eliminate già pendente causa alle ore 20 (anziché alle ore 24) e,

dandosi il caso, prima delle ore 8. Salvo per quanto attiene al sopralluogo,

tutte le prove offerte dall’istante al contraddittorio del 28 gennaio 1993

(verbale, pag. 4 seg.) miravano a dimostrare la molestia dell’immissione, non

la verosimiglianza del notevole pregiudizio. E anche il sopralluogo nel caso

specifico era inteso al medesimo scopo, ove si consideri che l’istante ne

chiedeva la generica assunzione “in condizioni di tempo e di orario da

stabilire eventualmente alla presenza di un perito”, non dopo le ore 20 o prima

delle ore 8.

d)

Nelle condizioni descritte, non essenso debitamente sostanziata

la verosimiglianza dell’urgenza e di un notevole pregiudizio, appare vano

indagare sulla prospettiva di buon diritto insita nell’azione di merito o

esaminare la proporzionalità della richiesta cautelare, che contrariamente

all’opinione dell’appellante il Pretore non aveva più ragione di vagliare. Si

aggiunga, in ogni modo, che esagerato e improprio a suffragare la necessità di

un provvedimento cautelare è il rimprovero di “gravissime violazioni

procedurali dell’istruttoria” (appello, pag. 10). Il fatto che in un primo

tempo il Pretore abbia omesso la discussione finale dell’istanza non ha comportato

per l’istante, in effetti, alcun pregiudizio giuridico. Ha implicato tutt’al

più una dilazione del procedimento, che configura tuttavia un inconveniente di

mero fatto, non un pregiudizio di natura giuridica (v. DTF 116 Ia 199 nel

mezzo, 115 Ia 314 consid. 2c, 319 consid. 1bb).

E. 4 Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’indennità per ripetibili alle parti appellate è congrua all’entità del lavoro profuso dalla stesura delle osservazioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia :

1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia                    fr.      250.– b) spese                                      fr.        50.– fr.      300.– sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti fr. 700.– complessivi per ripetibili di appello.

3.   Intimazione: – avv. __________, __________; – avv. __________, __________;

– avv. __________, __________. Comunicazione alla __________ del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.95.00135

Lugano

4 aprile 1995

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi, Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa

n. __________ (rapporti di vicinato: emissioni moleste) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 4 dicembre 1992 da

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________, __________,

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________o)

__________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),

giudicando ora sul decreto cautelaredel 6 dicembre 1993 con cui il Pretore ha respinto un’istanza di provvedimenti cautelari contestuale alla petizione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

Ritenuto

in fatto:__________    A.                                    ____________________ è proprietario della particella n. __________ RFD di __________, su cui sorge una casa d’abitazione. A confine con tale fondo, sulla sottostante particella n. __________RFD che appartiene alla __________ __________ __________ __________ __________, si trova un ristorante gestito dalla ditta __________ __________ di __________. Il 4 dicembre 1992 __________ __________ ha introdotto una petizione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse ordinato alle due società di allontanare dal confine gli sfoghi della cappa da cucina e della ventola di aerazione del ristorante (art. 684 cpv. 2 CC). Egli ha fatto valere che sin dal 1989 le esalazioni maleodoranti della cappa e il rumore persistente della ventola, i cui sfoghi sono a ridosso del suo fondo a circa un metro l’uno dall’altro, producono continue immissioni. In via cautelare egli ha chiesto che fosse ingiunto alle due società, sotto comminatoria penale (art. 292 CP), di spegnere con effetto immediato la ventola di aerazione durante la chiusura del ristorante, come pure dalle ore 20 alle ore 8 di ogni giorno dell’anno.

C.In esito alla sentenza di appello la causa è stata riassunta davanti al primo giudice, che con ordinanza del 29 ottobre 1993 ha nuovamente rifiutato tutte le prove offerte e ha convocato le parti alla discussione finale del 29 novembre successivo. In tale occasione __________ __________ si è riconfermato nella propria istanza, mentre le società convenute hanno proposto il rigetto della domanda. Statuendo il 6 dicembre 1993, il Pretore ha respinto l’istanza con l’argomento che per emanare un provvedimento cautelare difettava in concreto sia il requisito dell’urgenza sia quello del notevole pregiudizio. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico dell’istante, tenuto a rifondere alle convenute fr. 500.– complessivi per ripetibili.

D.Contro il decreto predetto __________ __________ è insorto con un appello del 14 dicembre 1993 in cui chiede che la sua istanza cautelare sia accolta e che il giudizio pretorile sia riformato di conseguenza. Tanto la __________ quanto la __________ propongono nelle loro osservazioni del 10 gennaio 1994 di respingere l’appello.

Considerando

in diritto:

1.L’appellante si duole in primo luogo di remore e lentezze del Pretore nell’istruzione e nella decisione della cautelare. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare all’istante tuttavia che il Tribunale di appello non è competente per esaminare censure del genere, non potendo né sollecitare un giudice a procedere nei suoi incombenti né accertare eventuali ritardi dopo che il giudice ha statuito (sentenza del 7 ottobre 1993, consid. 3 con richiamo). Su tale punto l’appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

2.Il provvedimento cautelare richiesto dall’istante consiste, come si è accennato, nell’obbligo per le convenute di spegnere la ventola di aerazione sul tetto del ristorante a ridosso del confine durante i giorni di chiusura, così come ogni giorno tra le ore 20 e le ore 8 del mattino. Al contraddittorio del 28 gennaio 1993 la società __________ ha negato però che l’impianto di aerazione rimanga in funzione dopo la chiusura dell’esercizio pubblico (verbale, pag. 3 in alto). L’istante non ha contestato tale obiezione, limitandosi a  replicare che “se la __________ (...) mantiene in funzione gli impianti negli orari usuali già aderisce in parte [alle richieste] di parte istante” (verbale, pag. 4), e alla discussione finale del 29 novembre 1993 ha ribadito che la società __________, ammettendo la disattivazione della ventola dopo la chiusura dell’esercizio pubblico, “de factoaderiva alle richieste della cautelare” (verbale, pag. 4). Quest’ ultima affermazione non può essere condivisa, poiché non consta che lo spegnimento dell’impianto dopo la chiusura serale dell’esercizio pubblico sia successivo al 4 dicembre 1992, ovvero sia stato deciso solo dopo l’introduzione della causa da parte dell’istante. Resta il fatto che, nella misura in cui tende alla disattivazione della ventola dopo i normali orari di apertura del ristorante (dopo la mezzanotte ed eventualmente prima delle 6 del mattino: art. 113 e 114 RLEP: RL 10/500a), l’istanza cautelare è senza oggetto.

3.Occorre verificare, ciò posto, se il primo giudice, rifiutando di decretare la disattivazione dell’impianto in via cautelare per un periodo più lungo (in particolare fra le ore 20 e le ore 24 nei giorni di apertura del locale ed eventualmente prima delle ore 8 del mattino), abbia disatteso l’art. 376 cpv. 1 e 2 CPC. L’appel-lante sostiene che a torto il Pretore avrebbe negato i presupposti dell’urgenza e del danno considerevole: intanto egli medesimo avrebbe reagito con prontezza alle immissioni moleste, cercando per quanto possibile un’intesa con le due società, e in secondo luogo egli subirebbe “un nocumento non da poco” (appello, pag. 9 in alto).

a)L’emanazione di un provvedimento cautelare è subordinata – come rileva il Pretore – a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di unnotevole pregiudizio, la necessità di procedere conurgenzae laparvenza di buon esitoinsita nell’azione di merito, l’istante essendo responsabile per altro dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). La verosimiglianza dei tre requisiti non giustifica in ogni modo l’adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: ilprincipio della proporzionalitàesige che – comunque sia – la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine preseguito e la restrizione decretata (Pelet,Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii;Gloor,Vorsorgliche Mass-nahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).

b)Nel caso in esame il requisito dell’urgenza non può ritenersi dato. L’appellante stesso adduce di essersi accorto per la prima volta delle emissioni moleste “nel corso del 1989” (petizione, pag. 2). Che fosse impellente intervenire nelle vie cautelari tre anni dopo (l’istanza è del 4 dicembre 1992) non è verosimile. Certo, l’istante sottolinea di avere trattato a lungo e intensamente con le convenute prima di rivolgersi nel dicembre del 1992 al giudice civile, tentando finanche di ottenere soddisfazione per il tramite delle autorità amministrative (appello, punto 4). Ma questo solo fatto non basta a rendere verosimile che tutt’a un tratto il provvedimento richiesto fosse diventato urgente. È vero che un istante cautelare non deve vedersi rimproverare la buona volontà dimostrata nel risolvere in via amichevole un contenzioso di vicinato, tuttavia simile disponibilità non è sufficiente – da sola – a rendere attendibile l’indifferibilità di un provvedimento che l’istante ha rinunciato a chiedere per anni. La sentenza impugnata potrebbe essere confermata quindi già per difetto del requisito dell’ urgenza. Come si vedrà in appresso, nondimeno, nel caso specifico manca anche la verosimiglianza del notevole pregiudizio.

c)L’ipotesi di un notevole pregiudizio si verifica quando dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie può derivare all’interessato un danno grave e difficilmente riparabile. Che nella fattispecie la ditta __________ sia rimasta assente alla discussione del 28 gennaio 1993 non è – contrariamente all’opinione dell’appellante – di rilievo, tale circostanza non esonerando l’istante dal rendere verosimili gli estremi per l’ottenimento della misura richiesta. Ora, che il fastidio causato da un’elettroventola in funzione giorno e notte possa arrecare serio pregiudizio al vicinato è teoricamente possibile, ma nella fattispecie l’istante non ha sostanziato concretamente tale eventualità. Come si è visto, egli non contesta che l’impianto litigioso venga disattivato alla chiusura del ristorante – ciò che limita già in misura considerevole l’eventuale disturbo notturno – e in nessun passaggio né della replica (verbale del 28 gennaio 1993, pag. 2 segg.) né dell’appello egli sostiene che tale misura non basti a evitare un danno grave e difficilmente riparabile. Il ricorso si esaurisce in considerazioni astratte sulla natura illecita dell’immissione, in rinvii di dottrina sulla natura di un procedimento cautelare e in critiche d’ordine generale al rifiuto pretorile di assumere prove (punti 5 e 6), ma non contiene alcun accenno concreto all’ eventualità che il funzionamento della ventola dalle ore 20 alle ore 24 (o, dandosi il caso, tra le ore 6 e le ore 8) sia suscettibile di cagionare un “danno considerevole” nel senso dell’art. 376 cpv. 1 CPC.

L’appellante si limita ad asserire in realtà, sotto tale profilo, che siccome la ditta __________ disattiva l’impianto di aerazione alla chiusura del ristorante, ciò equivale a un sostanziale riconoscimento della domanda cautelare. La tesi è doppiamente infondata: in primo luogo perché – come si è spiegato – potrebbe farsi questione di acquiescenza solo ove la società avesse deciso lo spegnimento della ventola dopo essere stata convenuta in Pretura (ciò che non è neppure preteso) e in secondo luogo perché, avesse pure deciso la convenuta di acquiescere parzialmente, incombeva all’istante spiegare per quali ragioni il provvedimento rimaneva necessarionella sua integralitàper rimediare a un notevole pregiudizio. In sede cautelare non si tratta infatti di accertare se le immissioni della ventola siano “moleste” (nel senso dell’art. 684 cpv. 2 CC) – ciò che sarà esaminato nell’ambito della procedura di merito – bensì di sapere se esse siano verosimilmente insopportabili al punto da dover essere eliminate già pendente causa alle ore 20 (anziché alle ore 24) e, dandosi il caso, prima delle ore 8. Salvo per quanto attiene al sopralluogo, tutte le prove offerte dall’istante al contraddittorio del 28 gennaio 1993 (verbale, pag. 4 seg.) miravano a dimostrare la molestia dell’immissione, non la verosimiglianza del notevole pregiudizio. E anche il sopralluogo nel caso specifico era inteso al medesimo scopo, ove si consideri che l’istante ne chiedeva la generica assunzione “in condizioni di tempo e di orario da stabilire eventualmente alla presenza di un perito”, non dopo le ore 20 o prima delle ore 8.

d)Nelle condizioni descritte, non essenso debitamente sostanziata la verosimiglianza dell’urgenza e di un notevole pregiudizio, appare vano indagare sulla prospettiva di buon diritto insita nell’azione di merito o esaminare la proporzionalità della richiesta cautelare, che contrariamente all’opinione dell’appellante il Pretore non aveva più ragione di vagliare. Si aggiunga, in ogni modo, che esagerato e improprio a suffragare la necessità di un provvedimento cautelare è il rimprovero di “gravissime violazioni procedurali dell’istruttoria” (appello, pag. 10). Il fatto che in un primo tempo il Pretore abbia omesso la discussione finale dell’istanza non ha comportato per l’istante, in effetti, alcun pregiudizio giuridico. Ha implicato tutt’al più una dilazione del procedimento, che configura tuttavia un inconveniente di mero fatto, non un pregiudizio di natura giuridica (v. DTF 116 Ia 199 nel mezzo, 115 Ia 314 consid. 2c, 319 consid. 1bb).

4.Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’indennità per ripetibili alle parti appellate è congrua all’entità del lavoro profuso dalla stesura delle osservazioni.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

a) tassa di giustizia                    fr.      250.–

b) spese                                      fr.        50.–

fr.      300.–

sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti fr. 700.– complessivi per ripetibili di appello.

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________.

Comunicazione alla __________ del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria