Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L’appellante si duole in primo luogo di remore e lentezze del Pretore nell’istruzione e nella decisione della cautelare. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare all’istante tuttavia che il Tribunale di appello non è competente per esaminare censure del genere, non potendo né sollecitare un giudice a procedere nei suoi incombenti né accertare eventuali ritardi dopo che il giudice ha statuito (sentenza del 7 ottobre 1993, consid. 3 con richiamo). Su tale punto l’appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
E. 2 Il provvedimento cautelare richiesto dall’istante consiste, come si è accennato, nell’obbligo per le convenute di spegnere la ventola di aerazione sul tetto del ristorante a ridosso del confine durante i giorni di chiusura, così come ogni giorno tra le ore 20 e le ore 8 del mattino. Al contraddittorio del 28 gennaio 1993 la società __________ ha negato però che l’impianto di aerazione rimanga in funzione dopo la chiusura dell’esercizio pubblico (verbale, pag. 3 in alto). L’istante non ha contestato tale obiezione, limitandosi a replicare che “se la __________ (...) mantiene in funzione gli impianti negli orari usuali già aderisce in parte [alle richieste] di parte istante” (verbale, pag. 4), e alla discussione finale del 29 novembre 1993 ha ribadito che la società __________, ammettendo la disattivazione della ventola dopo la chiusura dell’esercizio pubblico, “ de facto aderiva alle richieste della cautelare” (verbale, pag. 4). Quest’ ultima affermazione non può essere condivisa, poiché non consta che lo spegnimento dell’impianto dopo la chiusura serale dell’esercizio pubblico sia successivo al 4 dicembre 1992, ovvero sia stato deciso solo dopo l’introduzione della causa da parte dell’istante. Resta il fatto che, nella misura in cui tende alla disattivazione della ventola dopo i normali orari di apertura del ristorante (dopo la mezzanotte ed eventualmente prima delle 6 del mattino: art. 113 e 114 RLEP: RL 10/500a), l’istanza cautelare è senza oggetto.
E. 3 Occorre verificare, ciò posto, se il primo giudice,
rifiutando di decretare la disattivazione dell’impianto in via cautelare per un
periodo più lungo (in particolare fra le ore 20 e le ore 24 nei giorni di
apertura del locale ed eventualmente prima delle ore 8 del mattino), abbia
disatteso l’art. 376 cpv. 1 e 2 CPC. L’appel-lante sostiene che a torto il
Pretore avrebbe negato i presupposti dell’urgenza e del danno considerevole:
intanto egli medesimo avrebbe reagito con prontezza alle immissioni moleste,
cercando per quanto possibile un’intesa con le due società, e in secondo luogo
egli subirebbe “un nocumento non da poco” (appello, pag. 9 in alto).
a)
L’emanazione di un provvedimento cautelare è subordinata –
come rileva il Pretore – a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un
notevole pregiudizio
, la necessità di procedere con
urgenza
e la
parvenza
di buon esito
insita nell’azione di merito, l’istante essendo responsabile
per altro dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383
cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep 1988 pag. 351 consid. 1
con richiamo). La verosimiglianza dei tre requisiti non giustifica in ogni modo
l’adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il
principio della
proporzionalità
esige che – comunque sia – la misura richiesta si limiti
allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine
preseguito e la restrizione decretata (
Pelet,
Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83
segg. con rinvii;
Gloor,
Vorsorgliche Mass-nahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem
Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
b)
Nel caso in esame il requisito dell’urgenza non può ritenersi
dato. L’appellante stesso adduce di essersi accorto per la prima volta delle
emissioni moleste “nel corso del 1989” (petizione, pag. 2). Che fosse
impellente intervenire nelle vie cautelari tre anni dopo (l’istanza è del 4
dicembre 1992) non è verosimile. Certo, l’istante sottolinea di avere trattato
a lungo e intensamente con le convenute prima di rivolgersi nel dicembre del
1992 al giudice civile, tentando finanche di ottenere soddisfazione per il
tramite delle autorità amministrative (appello, punto 4). Ma questo solo fatto
non basta a rendere verosimile che tutt’a un tratto il provvedimento richiesto
fosse diventato urgente. È vero che un istante cautelare non deve vedersi
rimproverare la buona volontà dimostrata nel risolvere in via amichevole un contenzioso
di vicinato, tuttavia simile disponibilità non è sufficiente – da sola – a
rendere attendibile l’indifferibilità di un provvedimento che l’istante ha
rinunciato a chiedere per anni. La sentenza impugnata potrebbe essere
confermata quindi già per difetto del requisito dell’urgenza. Come si vedrà in
appresso, nondimeno, nel caso specifico manca anche la verosimiglianza del
notevole pregiudizio.
c)
L’ipotesi di un notevole pregiudizio si verifica quando dal
ritardo a procedere nelle vie ordinarie può derivare all’interessato un danno
grave e difficilmente riparabile. Che nella fattispecie la ditta __________ sia
rimasta assente alla discussione del 28 gennaio 1993 non è – contrariamente
all’opinione dell’appellante – di rilievo, tale circostanza non esonerando
l’istante dal rendere verosimili gli estremi per l’ottenimento della misura
richiesta. Ora, che il fastidio causato da un’elettroventola in funzione giorno
e notte possa arrecare serio pregiudizio al vicinato è teoricamente possibile,
ma nella fattispecie l’istante non ha sostanziato concretamente tale
eventualità. Come si è visto, egli non contesta che l’impianto litigioso venga
disattivato alla chiusura del ristorante – ciò che limita già in misura
considerevole l’eventuale disturbo notturno – e in nessun passaggio né della
replica (verbale del 28 gennaio 1993, pag. 2 segg.) né dell’appello egli sostiene
che tale misura non basti a evitare un danno grave e difficilmente riparabile.
Il ricorso si esaurisce in considerazioni astratte sulla natura illecita
dell’immissione, in rinvii di dottrina sulla natura di un procedimento
cautelare e in critiche d’ordine generale al rifiuto pretorile di assumere
prove (punti 5 e 6), ma non contiene alcun accenno concreto all’eventualità
che il funzionamento della ventola dalle ore 20 alle ore 24 (o, dandosi il
caso, tra le ore 6 e le ore 8) sia suscettibile di cagionare un “danno
considerevole” nel senso dell’art. 376 cpv. 1 CPC.
L’appellante si limita ad asserire in realtà, sotto tale profilo,
che siccome la ditta __________ disattiva l’impianto di aerazione alla chiusura
del ristorante, ciò equivale a un sostanziale riconoscimento della domanda
cautelare. La tesi è doppiamente infondata: in primo luogo perché – come si è
spiegato – potrebbe farsi questione di acquiescenza solo ove la società avesse
deciso lo spegnimento della ventola dopo essere stata convenuta in Pretura (ciò
che non è neppure preteso) e in secondo luogo perché, avesse pure deciso la
convenuta di acquiescere parzialmente, incombeva all’istante spiegare per quali
ragioni il provvedimento rimaneva necessario
nella sua integralità
per
rimediare a un notevole pregiudizio. In sede cautelare non si tratta infatti di
accertare se le immissioni della ventola siano “moleste” (nel senso dell’art.
684 cpv. 2 CC) – ciò che sarà esaminato nell’ambito della procedura di merito –
bensì di sapere se esse siano verosimilmente insopportabili al punto da dover
essere eliminate già pendente causa alle ore 20 (anziché alle ore 24) e,
dandosi il caso, prima delle ore 8. Salvo per quanto attiene al sopralluogo,
tutte le prove offerte dall’istante al contraddittorio del 28 gennaio 1993
(verbale, pag. 4 seg.) miravano a dimostrare la molestia dell’immissione, non
la verosimiglianza del notevole pregiudizio. E anche il sopralluogo nel caso
specifico era inteso al medesimo scopo, ove si consideri che l’istante ne
chiedeva la generica assunzione “in condizioni di tempo e di orario da
stabilire eventualmente alla presenza di un perito”, non dopo le ore 20 o prima
delle ore 8.
d)
Nelle condizioni descritte, non essenso debitamente sostanziata
la verosimiglianza dell’urgenza e di un notevole pregiudizio, appare vano
indagare sulla prospettiva di buon diritto insita nell’azione di merito o
esaminare la proporzionalità della richiesta cautelare, che contrariamente
all’opinione dell’appellante il Pretore non aveva più ragione di vagliare. Si
aggiunga, in ogni modo, che esagerato e improprio a suffragare la necessità di
un provvedimento cautelare è il rimprovero di “gravissime violazioni
procedurali dell’istruttoria” (appello, pag. 10). Il fatto che in un primo
tempo il Pretore abbia omesso la discussione finale dell’istanza non ha comportato
per l’istante, in effetti, alcun pregiudizio giuridico. Ha implicato tutt’al
più una dilazione del procedimento, che configura tuttavia un inconveniente di
mero fatto, non un pregiudizio di natura giuridica (v. DTF 116 Ia 199 nel
mezzo, 115 Ia 314 consid. 2c, 319 consid. 1bb).
E. 4 Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’indennità per ripetibili alle parti appellate è congrua all’entità del lavoro profuso dalla stesura delle osservazioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia :
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti fr. 700.– complessivi per ripetibili di appello.
3. Intimazione: – avv. __________, __________; – avv. __________, __________;
– avv. __________, __________. Comunicazione alla __________ del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.95.00135
Lugano
4 aprile 1995
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. __________ (rapporti di vicinato: emissioni moleste) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 4 dicembre 1992 da
__________ __________, __________
(patrocinato dallavv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________,
(patrocinata dallavv. __________ __________, __________o)
__________, __________
(patrocinata dallavv. __________ __________, __________),
giudicando ora sul decreto cautelaredel 6 dicembre 1993 con cui il Pretore ha respinto unistanza di provvedimenti cautelari contestuale alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Ritenuto
in fatto:__________ A. ____________________ è proprietario della particella n. __________ RFD di __________, su cui sorge una casa dabitazione. A confine con tale fondo, sulla sottostante particella n. __________RFD che appartiene alla __________ __________ __________ __________ __________, si trova un ristorante gestito dalla ditta __________ __________ di __________. Il 4 dicembre 1992 __________ __________ ha introdotto una petizione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse ordinato alle due società di allontanare dal confine gli sfoghi della cappa da cucina e della ventola di aerazione del ristorante (art. 684 cpv. 2 CC). Egli ha fatto valere che sin dal 1989 le esalazioni maleodoranti della cappa e il rumore persistente della ventola, i cui sfoghi sono a ridosso del suo fondo a circa un metro luno dallaltro, producono continue immissioni. In via cautelare egli ha chiesto che fosse ingiunto alle due società, sotto comminatoria penale (art. 292 CP), di spegnere con effetto immediato la ventola di aerazione durante la chiusura del ristorante, come pure dalle ore 20 alle ore 8 di ogni giorno dellanno.
C.In esito alla sentenza di appello la causa è stata riassunta davanti al primo giudice, che con ordinanza del 29 ottobre 1993 ha nuovamente rifiutato tutte le prove offerte e ha convocato le parti alla discussione finale del 29 novembre successivo. In tale occasione __________ __________ si è riconfermato nella propria istanza, mentre le società convenute hanno proposto il rigetto della domanda. Statuendo il 6 dicembre 1993, il Pretore ha respinto listanza con largomento che per emanare un provvedimento cautelare difettava in concreto sia il requisito dellurgenza sia quello del notevole pregiudizio. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 300., sono state poste a carico dellistante, tenuto a rifondere alle convenute fr. 500. complessivi per ripetibili.
D.Contro il decreto predetto __________ __________ è insorto con un appello del 14 dicembre 1993 in cui chiede che la sua istanza cautelare sia accolta e che il giudizio pretorile sia riformato di conseguenza. Tanto la __________ quanto la __________ propongono nelle loro osservazioni del 10 gennaio 1994 di respingere lappello.
Considerando
in diritto:
1.Lappellante si duole in primo luogo di remore e lentezze del Pretore nellistruzione e nella decisione della cautelare. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare allistante tuttavia che il Tribunale di appello non è competente per esaminare censure del genere, non potendo né sollecitare un giudice a procedere nei suoi incombenti né accertare eventuali ritardi dopo che il giudice ha statuito (sentenza del 7 ottobre 1993, consid. 3 con richiamo). Su tale punto lappello deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
2.Il provvedimento cautelare richiesto dallistante consiste, come si è accennato, nellobbligo per le convenute di spegnere la ventola di aerazione sul tetto del ristorante a ridosso del confine durante i giorni di chiusura, così come ogni giorno tra le ore 20 e le ore 8 del mattino. Al contraddittorio del 28 gennaio 1993 la società __________ ha negato però che limpianto di aerazione rimanga in funzione dopo la chiusura dellesercizio pubblico (verbale, pag. 3 in alto). Listante non ha contestato tale obiezione, limitandosi a replicare che se la __________ (...) mantiene in funzione gli impianti negli orari usuali già aderisce in parte [alle richieste] di parte istante (verbale, pag. 4), e alla discussione finale del 29 novembre 1993 ha ribadito che la società __________, ammettendo la disattivazione della ventola dopo la chiusura dellesercizio pubblico, de factoaderiva alle richieste della cautelare (verbale, pag. 4). Quest ultima affermazione non può essere condivisa, poiché non consta che lo spegnimento dellimpianto dopo la chiusura serale dellesercizio pubblico sia successivo al 4 dicembre 1992, ovvero sia stato deciso solo dopo lintroduzione della causa da parte dellistante. Resta il fatto che, nella misura in cui tende alla disattivazione della ventola dopo i normali orari di apertura del ristorante (dopo la mezzanotte ed eventualmente prima delle 6 del mattino: art. 113 e 114 RLEP: RL 10/500a), listanza cautelare è senza oggetto.
3.Occorre verificare, ciò posto, se il primo giudice, rifiutando di decretare la disattivazione dellimpianto in via cautelare per un periodo più lungo (in particolare fra le ore 20 e le ore 24 nei giorni di apertura del locale ed eventualmente prima delle ore 8 del mattino), abbia disatteso lart. 376 cpv. 1 e 2 CPC. Lappel-lante sostiene che a torto il Pretore avrebbe negato i presupposti dellurgenza e del danno considerevole: intanto egli medesimo avrebbe reagito con prontezza alle immissioni moleste, cercando per quanto possibile unintesa con le due società, e in secondo luogo egli subirebbe un nocumento non da poco (appello, pag. 9 in alto).
a)Lemanazione di un provvedimento cautelare è subordinata come rileva il Pretore a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di unnotevole pregiudizio, la necessità di procedere conurgenzae laparvenza di buon esitoinsita nellazione di merito, listante essendo responsabile per altro dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). La verosimiglianza dei tre requisiti non giustifica in ogni modo ladozione di qualsiasi provvedimento cautelare: ilprincipio della proporzionalitàesige che comunque sia la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine preseguito e la restrizione decretata (Pelet,Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii;Gloor,Vorsorgliche Mass-nahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
b)Nel caso in esame il requisito dellurgenza non può ritenersi dato. Lappellante stesso adduce di essersi accorto per la prima volta delle emissioni moleste nel corso del 1989 (petizione, pag. 2). Che fosse impellente intervenire nelle vie cautelari tre anni dopo (listanza è del 4 dicembre 1992) non è verosimile. Certo, listante sottolinea di avere trattato a lungo e intensamente con le convenute prima di rivolgersi nel dicembre del 1992 al giudice civile, tentando finanche di ottenere soddisfazione per il tramite delle autorità amministrative (appello, punto 4). Ma questo solo fatto non basta a rendere verosimile che tutta un tratto il provvedimento richiesto fosse diventato urgente. È vero che un istante cautelare non deve vedersi rimproverare la buona volontà dimostrata nel risolvere in via amichevole un contenzioso di vicinato, tuttavia simile disponibilità non è sufficiente da sola a rendere attendibile lindifferibilità di un provvedimento che listante ha rinunciato a chiedere per anni. La sentenza impugnata potrebbe essere confermata quindi già per difetto del requisito dell urgenza. Come si vedrà in appresso, nondimeno, nel caso specifico manca anche la verosimiglianza del notevole pregiudizio.
c)Lipotesi di un notevole pregiudizio si verifica quando dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie può derivare allinteressato un danno grave e difficilmente riparabile. Che nella fattispecie la ditta __________ sia rimasta assente alla discussione del 28 gennaio 1993 non è contrariamente allopinione dellappellante di rilievo, tale circostanza non esonerando listante dal rendere verosimili gli estremi per lottenimento della misura richiesta. Ora, che il fastidio causato da unelettroventola in funzione giorno e notte possa arrecare serio pregiudizio al vicinato è teoricamente possibile, ma nella fattispecie listante non ha sostanziato concretamente tale eventualità. Come si è visto, egli non contesta che limpianto litigioso venga disattivato alla chiusura del ristorante ciò che limita già in misura considerevole leventuale disturbo notturno e in nessun passaggio né della replica (verbale del 28 gennaio 1993, pag. 2 segg.) né dellappello egli sostiene che tale misura non basti a evitare un danno grave e difficilmente riparabile. Il ricorso si esaurisce in considerazioni astratte sulla natura illecita dellimmissione, in rinvii di dottrina sulla natura di un procedimento cautelare e in critiche dordine generale al rifiuto pretorile di assumere prove (punti 5 e 6), ma non contiene alcun accenno concreto all eventualità che il funzionamento della ventola dalle ore 20 alle ore 24 (o, dandosi il caso, tra le ore 6 e le ore 8) sia suscettibile di cagionare un danno considerevole nel senso dellart. 376 cpv. 1 CPC.
Lappellante si limita ad asserire in realtà, sotto tale profilo, che siccome la ditta __________ disattiva limpianto di aerazione alla chiusura del ristorante, ciò equivale a un sostanziale riconoscimento della domanda cautelare. La tesi è doppiamente infondata: in primo luogo perché come si è spiegato potrebbe farsi questione di acquiescenza solo ove la società avesse deciso lo spegnimento della ventola dopo essere stata convenuta in Pretura (ciò che non è neppure preteso) e in secondo luogo perché, avesse pure deciso la convenuta di acquiescere parzialmente, incombeva allistante spiegare per quali ragioni il provvedimento rimaneva necessarionella sua integralitàper rimediare a un notevole pregiudizio. In sede cautelare non si tratta infatti di accertare se le immissioni della ventola siano moleste (nel senso dellart. 684 cpv. 2 CC) ciò che sarà esaminato nellambito della procedura di merito bensì di sapere se esse siano verosimilmente insopportabili al punto da dover essere eliminate già pendente causa alle ore 20 (anziché alle ore 24) e, dandosi il caso, prima delle ore 8. Salvo per quanto attiene al sopralluogo, tutte le prove offerte dallistante al contraddittorio del 28 gennaio 1993 (verbale, pag. 4 seg.) miravano a dimostrare la molestia dellimmissione, non la verosimiglianza del notevole pregiudizio. E anche il sopralluogo nel caso specifico era inteso al medesimo scopo, ove si consideri che listante ne chiedeva la generica assunzione in condizioni di tempo e di orario da stabilire eventualmente alla presenza di un perito, non dopo le ore 20 o prima delle ore 8.
d)Nelle condizioni descritte, non essenso debitamente sostanziata la verosimiglianza dellurgenza e di un notevole pregiudizio, appare vano indagare sulla prospettiva di buon diritto insita nellazione di merito o esaminare la proporzionalità della richiesta cautelare, che contrariamente allopinione dellappellante il Pretore non aveva più ragione di vagliare. Si aggiunga, in ogni modo, che esagerato e improprio a suffragare la necessità di un provvedimento cautelare è il rimprovero di gravissime violazioni procedurali dellistruttoria (appello, pag. 10). Il fatto che in un primo tempo il Pretore abbia omesso la discussione finale dellistanza non ha comportato per listante, in effetti, alcun pregiudizio giuridico. Ha implicato tuttal più una dilazione del procedimento, che configura tuttavia un inconveniente di mero fatto, non un pregiudizio di natura giuridica (v. DTF 116 Ia 199 nel mezzo, 115 Ia 314 consid. 2c, 319 consid. 1bb).
4.Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Lindennità per ripetibili alle parti appellate è congrua allentità del lavoro profuso dalla stesura delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
a) tassa di giustizia fr. 250.
b) spese fr. 50.
fr. 300.
sono posti a carico dellappellante, che rifonderà alle controparti fr. 700. complessivi per ripetibili di appello.
avv. __________, __________;
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione alla __________ del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente La segretaria