Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.06.1995 11.1995.132 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.06.1995 11.1995.132 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.06.1995 11.1995.132
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.95.00132 Lugano 12 giugno 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa
n. __________/__________ __________ (misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza per il tentativo di conciliazione del 2 giugno 1993 da __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) premesso che __________ ha interposto appello il 1° novembre 1993 contro un decreto cautelare del 22 ottobre 1993 con cui il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disciplinato in luogo e vece del Pretore l’assetto provvisionale dei coniugi durante la causa di stato; preso atto che il 7 giugno 1995 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame, le parti avendo firmato nel frattempo una convenzione sugli effetti accessori del divorzio; ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; accertato che nella fattispecie l’appellata ha dichiarato previamente, il 2 giugno 1995, di rinunciare alla corresponsione di ripetibili ove il ricorso fosse stato ritirato; considerato che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via amichevole ogni loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC); richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC, decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza. 2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – avv. __________, __________; – avv. __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria