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11.1995.132

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino ·12 · 1995-06-12 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

E. 2 Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

E. 3 Intimazione:

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Dispositiv
  1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
  2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
  3. Intimazione: – avv. __________, __________; – avv. __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.95.00132

Lugano

12 giugno 1995

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi, Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa

n. __________/__________ __________ (misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza per il tentativo di conciliazione del 2 giugno 1993 da

____________________, nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro

____________________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

premesso che __________ ha interposto appello il 1° novembre 1993 contro un decreto cautelare del 22 ottobre 1993 con cui il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disciplinato in luogo e vece del Pretore l’assetto provvisionale dei coniugi durante la causa di stato;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

considerato che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via amichevole ogni loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta:

1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria