Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il Pretore ha accertato anzitutto che il fabbisogno della famiglia calcolato ai fini del decreto cautelare 10 giugno 1992 non era rimesso in causa (fr. 9565.– mensili complessivi). Egli si è attenuto quindi a tale somma (fabbisogno del marito fr. 3380.–, fabbisogno della moglie fr. 3300.–, fabbisogno del figlio __________, nato nel 1972, fr. 1785.– e fabbisogno della figlia __________, nata nel 1976, fr. 1100.–). Al reddito del marito (fr. 10 100.– mensili) il Pretore ha aggiunto nondimeno fr. 2120.– mensili che l’inte-ressato sosteneva destinati a coprire il proprio onere d’imposta, mentre esso risultava finanziato in realtà con reddito della sostanza non utilizzato per la famiglia (decreto, pag. 5). Non poteva più essere considerato come reddito invece, secondo il Pretore, il guadagno potenziale di fr. 1500.– mensili imputato alla moglie, la quale dopo la cessazione della comunione domestica (Natale 1989) non aveva più trovato lavoro e doveva ormai ritenersi oggettivamente inatta a esercitare un’attività lucrativa.
E. 2 Unico punto litigioso è, in questa sede, la capacità di guadagno della moglie. L’appellante ricorda in primo luogo che la comunione domestica è cessata nel dicembre del 1989, che con il decreto cautelare del 19 ottobre 1990 il Pretore aveva impartito alla moglie un termine fino al 1° giugno 1991 per trovare un’atti-vità adeguata e che al proposito la decisione è stata confermata in appello. Egli sostiene, di conseguenza, che il reddito potenziale della moglie non può più essere riconsiderato. L’argomentazione è priva di fondamento. Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Speck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545 nota 77 con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza). Poco importa quindi che il 19 ottobre 1990, rispettivamente il 10 febbraio 1992 (secondo decreto cautelare), la moglie apparisse ancora in grado di reperire un’occupazione adeguata. Ciò non impediva al giudice di constatare, il 5 ottobre 1994 (terzo decreto cautelare), che siffatta previsione non si era verificata e di ritenere che tale aspettativa non era più oggettivamente prospettabile. Un altro problema è sapere se quest’ulti-ma conclusione sia corretta. La circostanza che la moglie non abbia impugnato i decreti del 19 ottobre 1990 o del 10 febbraio 1992 non significa in ogni modo – e con ogni evidenza – ch’es-sa abbia “riconosciuto definitivamente la sua potenzialità lavorativa di fr. 1500.–” (appello, pag. 6 nel mezzo).
E. 3 Afferma l’appellante che il reddito ipotetico della moglie non va necessariamente riferito all’attività svolta da questa durante la vita in comune (laboratorista e aiuto medico con mansioni amministrative nello studio del marito), ma “a qualsiasi occupazione che le permettesse di conseguire a tempo parziale un modesto reddito (...) di fr. 1500.– mensili” (appello, pag. 5). L’opinione non può essere condivisa. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che, cessata la comunione domestica, ogni coniuge ha il diritto di conservare – in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). D’altro lato quel tenore di vita costituisce anche il limite superiore per il cui man-tenimento un coniuge può chiedere contributi all’altro (DTF 118 II 376 consid. 20b, 115 II 424 consid. 3). Ne segue che se, da un lato, un coniuge non può ridurre o rinunciare unilateralmente a un’attività esercitata durante il matrimonio (salvo vedersi imputare come reddito potenziale il corrispondente guadagno), dall’altro non si può nemmeno pretendere che tale coniuge svolga un genere di attività incompatibile con il suo precedente tenore di vita. A ragione quindi il Pretore ha valutato le possibilità di lavoro dell’interessata come laboratorista diplomata (verbali, pag. 15). Tutt’al più si sarebbero potute considerare occupazioni – ancorché di diversa natura – che la moglie avrebbe ragionevolmente potuto esercitare in sintonia con il livello di vita anteriore. In tal caso incombeva al marito però rendere verosimile quali attività la moglie, che non risulta avere altre qualifiche professionali all’infuori di quella citata, avrebbe dovuto accettare. Invano si cercherebbe nell’appello un’indicazione concreta al riguardo.
E. 4 Rimane da verificare se, stralciato dal reddito coniugale il guadagno potenziale della moglie (fr. 1500.– mensili), a quest’ulti-ma spetti effettivamente il contributo di fr. 4800.– mensili fissato dal Pretore. Il metodo per il calcolo del contributo alimentare in pendenza di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) è disciplinato infatti dal diritto federale, che il giudice applica d’uf-ficio (art. 87 cpv. 1 CPC): esso si fonda sul riparto dell’ecceden-za una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno personale dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Nel caso specifico il Pretore ha cumulato, per ottenere la somma in discussione di fr. 4800.– mensili, il fabbisogno minimo della moglie (fr. 3300.– mensili) con l’entità del guadagno non conseguito (fr. 1500.– mensili). Tale metodo è giuridicamente erroneo. Posto un reddito coniugale di fr. 12 220.– mensili (decreto, pag.
E. 5 nel mezzo) e un fabbisogno familiare di fr. 9565. mensili (de-creto, pag. 4), si ha uneccedenza di fr. 2655. mensili, che tranne casi particolari estranei alla fattispecie va divisa a metà fra i coniugi (DTF 119 II 317 consid. 4b con riferimento). Il marito conserva per sé quindi, in concreto, lequivalente del proprio fabbisogno (fr. 3380. mensili) e metà eccedenza (fr. 1327.50 mensili), per un totale di fr. 4707.50. La moglie riceve dal marito lammontare del proprio fabbisogno (fr. 3300. mensili) e metà eccedenza (fr. 1327.50 mensili), ossia fr. 4627.50. I figli percepiscono, a loro volta, il rispettivo fabbisogno mensile (fr. 1785. e fr. 1100.). Sul calcolo del contributo alimentare per la moglie il decreto impugnato, che viola il diritto federale, devessere rettificato dufficio e lappello accolto, con relativa riforma del dispositivo. Per ragioni pratiche il contributo a favore della moglie può essere arrotondato afr. 4630..
5.Gli oneri processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Non si giustifica invece di modificare il riparto di spese e ripetibili in prima sede, il giudizio odierno non influendo apprezzabilmente al proposito.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
1. Lappello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
In parziale accoglimento dellistanza, __________ __________ è tenuto a versare alla moglie __________ __________ limporto di fr. 4630. mensili a titolo di contributo alimentare, anticipatamente entro il primo di ogni mese, a decorrere dal 1° novembre 1993.
(Lemma invariato)
Per il resto lappello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)tassa di giustizia fr. 310.
b)spese fr. 50.-
fr. 360.
già anticipata dallappellante, sono posti per 1/9 a carico dellappellata e per 8/9 a carico dell appellante, che rifonderà alla controparte fr. 750. per ripetibili ridotte di appello.
3. Intimazione:
avv. __________. __________ __________, __________.
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.95.00129
Lugano
12 giugno 1995
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Cocchi (quesutlimo in
sostituzione del giudice Giani, astenutosi)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 9 ottobre 1990 dal
__________. ____________________, __________
(patrocinato dallavv. dott. __________ __________, __________)
contro
____________________,nata __________, __________
(patrocinata dallavv. __________ __________, __________);
e ora sul decreto cautelare del 5 ottobre 1994con cui il Pretore ha parzialmente modificato lassetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Ritenuto
in fatto:
A.Nellambito di una causa di divorzio pendente fra __________ __________ (1947) e __________ nata __________ (1945), il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha emanato il 19 ottobre 1990 un primo decreto cautelare con cui ha disciplinato lassetto provvisionale dei coniugi e imposto al marito, fra laltro, un contributo provvisionale per la moglie di fr. 5175. mensili dal 1° novembre 1990 al 31 maggio 1991 e di fr. 4220. mensili dopo di allora. La Camera civile di appello, cui il marito è insorto, ha parzialmente riformato il decreto con sentenza del 2 agosto 1991, riducendo il contributo per la moglie a fr. 4675. mensili dal 1° novembre al 31 dicembre 1990 e a fr. 3175. mensili per il periodo successivo (I CCA, inc. __________/__________).
B.Il 15 ottobre 1991 __________ __________ ha instato per un aumento del contributo provvisionale da fr. 3175. a fr. 4900. mensili retroattivamente dal 1° giugno 1991. Esperito il contraddittorio, il Pretore ha giudicato il 10 febbraio 1992 e ha parzialmente accolto listanza, fissando il contributo mensile per la moglie a
fr. 4800. dal 1° settembre 1991 al 31 maggio 1992, rispettivamente a fr. 3300. dal 1° giugno 1992.
C.Con istanza del 9 novembre 1993 __________ __________ si è nuovamente rivolta al Pretore per ottenere che il noto contributo prov-visionale fosse portato a fr. 17 485. mensili retroattivamente dal 19 ottobre 1990. Nel corso della discussione finale essa ha ridotto la pretesa a fr. 8789. mensili, sempre dal 19 ottobre 1990. Statuendo il 5 ottobre 1994, il Pretore ha parzialmente accolto listanza e ha stabilito in fr. 4800. mensili dal 1° novem-bre 1993 il contributo litigioso. Le spese processuali e la tassa di giustizia (fr. 1000.) sono state poste per un terzo a carico del marito e per due terzi a carico della moglie.
D.__________ __________ ha introdotto il 14 ottobre 1994 un appello in cui chiede che, annullato il decreto del Pretore, listanza di modifica presentata dalla moglie sia respinta. Nelle sue osservazioni del 16 novembre 1994 __________ __________ propone di rigettare lappello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto:
1.Il Pretore ha accertato anzitutto che il fabbisogno della famiglia calcolato ai fini del decreto cautelare 10 giugno 1992 non era rimesso in causa (fr. 9565. mensili complessivi). Egli si è attenuto quindi a tale somma (fabbisogno del marito fr. 3380., fabbisogno della moglie fr. 3300., fabbisogno del figlio __________, nato nel 1972, fr. 1785. e fabbisogno della figlia __________, nata nel 1976, fr. 1100.). Al reddito del marito (fr. 10 100. mensili) il Pretore ha aggiunto nondimeno fr. 2120. mensili che linte-ressato sosteneva destinati a coprire il proprio onere dimposta, mentre esso risultava finanziato in realtà con reddito della sostanza non utilizzato per la famiglia (decreto, pag. 5). Non poteva più essere considerato come reddito invece, secondo il Pretore, il guadagno potenziale di fr. 1500. mensili imputato alla moglie, la quale dopo la cessazione della comunione domestica (Natale 1989) non aveva più trovato lavoro e doveva ormai ritenersi oggettivamente inatta a esercitare unattività lucrativa.
2.Unico punto litigioso è, in questa sede, la capacità di guadagno della moglie. Lappellante ricorda in primo luogo che la comunione domestica è cessata nel dicembre del 1989, che con il decreto cautelare del 19 ottobre 1990 il Pretore aveva impartito alla moglie un termine fino al 1° giugno 1991 per trovare unatti-vità adeguata e che al proposito la decisione è stata confermata in appello. Egli sostiene, di conseguenza, che il reddito potenziale della moglie non può più essere riconsiderato.
Largomentazione è priva di fondamento. Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Speck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545 nota 77 con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza). Poco importa quindi che il 19 ottobre 1990, rispettivamente il 10 febbraio 1992 (secondo decreto cautelare), la moglie apparisse ancora in grado di reperire unoccupazione adeguata. Ciò non impediva al giudice di constatare, il 5 ottobre 1994 (terzo decreto cautelare), che siffatta previsione non si era verificata e di ritenere che tale aspettativa non era più oggettivamente prospettabile. Un altro problema è sapere se questulti-ma conclusione sia corretta. La circostanza che la moglie non abbia impugnato i decreti del 19 ottobre 1990 o del 10 febbraio 1992 non significa in ogni modo e con ogni evidenza ches-sa abbia riconosciuto definitivamente la sua potenzialità lavorativa di fr. 1500. (appello, pag. 6 nel mezzo).
3.Afferma lappellante che il reddito ipotetico della moglie non va necessariamente riferito allattività svolta da questa durante la vita in comune (laboratorista e aiuto medico con mansioni amministrative nello studio del marito), ma a qualsiasi occupazione che le permettesse di conseguire a tempo parziale un modesto reddito (...) di fr. 1500. mensili (appello, pag. 5).
Lopinione non può essere condivisa. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che, cessata la comunione domestica, ogni coniuge ha il diritto di conservare in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Daltro lato quel tenore di vita costituisce anche il limite superiore per il cui man-tenimento un coniuge può chiedere contributi allaltro (DTF 118 II 376 consid. 20b, 115 II 424 consid. 3). Ne segue che se, da un lato, un coniuge non può ridurre o rinunciare unilateralmente a unattività esercitata durante il matrimonio (salvo vedersi imputare come reddito potenziale il corrispondente guadagno), dall altro non si può nemmeno pretendere che tale coniuge svolga un genere di attività incompatibile con il suo precedente tenore di vita. A ragione quindi il Pretore ha valutato le possibilità di lavoro dellinteressata come laboratorista diplomata (verbali, pag. 15). Tuttal più si sarebbero potute considerare occupazioni ancorché di diversa natura che la moglie avrebbe ragionevolmente potuto esercitare in sintonia con il livello di vita anteriore. In tal caso incombeva al marito però rendere verosimile quali attività la moglie, che non risulta avere altre qualifiche professionali allinfuori di quella citata, avrebbe dovuto accettare. Invano si cercherebbe nellappello unindicazione concreta al riguardo.
4.A parere dellappellante la moglie non ha per nulla reso verosimile di avere fatto quanto si poteva legittimamente esigere da lei per trovare unattività rimunerata. La circostanza di essersi annunciata allUfficio del lavoro solo nel novembre del 1992, rinunciando finanche alla timbratura nel dicembre successivo, di avere sottaciuto allUfficio lattività svolta nello studio del marito, di essersi limitata a qualche annuncio sui giornali, di non avere seguito corsi di riqualificazione denoterebbe un malvolere palese, una tattica mirata a evitare ladempimento dei propri obblighi.
a)Vè effettivamente da domandarsi se linteressata abbia reso plausibile un serio impegno nella ricerca di unattività analoga a quella esercitata nello studio del marito. Con decreto del 19 ottobre 1990 (non impugnato da __________ __________) il Pretore aveva fissato alla medesima (che aveva allora 45 anni) un termine fino al 1° giugno 1991 per impiegarsi a tempo parziale in un lavoro assimilabile a quello svolto nello studio del coniuge, in modo da ricavare fr. 1500. mensili (decreto, pag. 8 in fondo). Il termine è scaduto infruttuoso. Le ricerche della moglie sembrano essere consistite nellinterpellazione di quattro medici (doc. 1013) e in un annuncio su un quotidiano (doc. 14).
Il 15 ottobre 1991 __________ __________ si è rivolta al Pretore per essere liberata dallobbligo di cercare unoccupazione. A tale scopo ha prodotto un certificato medico che attestava la sua inabilità lavorativa totale dal 20 settembre 1991 (doc. 15; verbali, pag. 26 nel mezzo). Tale incapacità non risulta essere sussistita dopo il gennaio del 1992 (verbali, pag. 27). Con decreto cautelare del 10 febbraio 1992 (seconda decisione giudiziaria sullassetto provvisionale) il Pretore ha respinto la richiesta, ma ha concesso allistante un nuovo termine fino al 1° giugno 1992 (pag. 5). Questo termine è decorso senza che sia dato di sapere che cosa linteressata abbia concretamente intrapreso.
Con lulteriore istanza di modifica (del 9 novembre 1993), che ha dato origine al decreto in esame, la moglie ha chiesto una volta di più di essere esentata dallonere di trovare un attività. La documentazione esibita al Pretore dimostra che per due mesi essa si è iscritta senza esito allUfficio regionale del lavoro (novembre e dicembre 1992) e che durante tale periodo si è vista rifiutare 8 offerte dimpiego (doc. 1719; verbali, pag. 53). Dopo di allora, e fino allintroduzione dell istanza (gennaio-novembre 1993), nulla più risulta dagli atti.
b)Se il decreto impugnato si fondasse solo sugli accertamenti predetti la conclusione del Pretore, stando al quale non si può affermare che [la moglie] non abbia cercato un lavoro (decreto, pag. 6), apparirebbe dubbia. Nei quattro anni successivi alla cessazione della comunione domestica consta infatti che linteressata si è impegnata nellautentica ricerca di un lavoro a prescindere dai quattro mesi di incapacità lucrativa documentata solo nel giugno 1991 (doc. 1013) e nel novembre-dicembre 1992 (doc. 1719). Che al momento della decisione impugnata essa avesse 49 anni è dunque di importanza relativa, poiché come lo stesso Pretore ha rilevato nei precedenti decreti cautelari alletà di 45 anni la capacità lucrativa di un coniuge che non ha abbandonato il mondo del lavoro durante la comunione domestica deve presumersi ancora integra.
Rimane il fatto, invero decisivo, che nel caso in esame la moglie avrebbe poco verosimilmente trovato un lavoro idoneo quandanche si fosse attivata nella misura in cui ci si sarebbe potuto ragionevolmente aspettare da lei. Intanto essa risulta avere un diploma di laboratorista, non di aiuto medico (le offerte di lavoro segnate sul doc. Z riguardano tutte un posto di aiuto medico). Se non che, le possibilità dimpiego come laboratorista nella regione di Locarno sono molto limitate (verbali, pag. 66 a metà e 67). Inoltre come laboratorista linteressata appare difficilmente collocabile, tanto più a tempo parziale, nonostante abbia esperienza in pratiche di ufficio e possa svolgere mansioni di aiuto medico (verbali, pag. 63 seg.). Persone di 45 anni comportano infatti oneri sociali elevati come sottolinea il primo giudice (decreto, pag. 6 nel mezzo) anche per il datore di lavoro. Oltre a ciò, il Cantone Ticino non assume per principio soggetti con più di 35 anni di età (verbali, pag. 66 in fondo), di modo che non è verosimile unassunzione dellappellata nemmeno da parte dellente pubblico. Per di più, in ventanni le tecniche di laboratorio sono molto cambiate, senza che esistano corsi di aggiornamento per chi è rimasto lontano dal settore specifico (verbali, pag. 67 nel mezzo, pag. 73; cfr. anche pag. 43 a metà).
c)Ne discende che se lappellata poteva essere un valido sussidio nello studio medico del marito, il suo titolo professionale è di poco peso sul libero mercato dellimpiego, dove contano diplomi recenti e conoscenze tecniche aggiornate. Nel risultato il giudizio del Pretore può quindi essere condiviso. Certo, ci si potrebbe domandare una volta ancora se nella fattispecie la moglie non potesse essere tenuta ad accettare un lavoro meno qualificato, ancorché nel settore sanitario o paramedico. La questione può rimanere indecisa, giacché come si è visto (sopra, consid. 3) il fascicolo processuale non dà indicazioni che permettano di apprezzare con un minimo di affidabilità né il genere di occupazione prospettabile né le relative possibilità dimpiego.
Giova ricordare, a ogni buon conto, che in esito allattuale giudizio la moglie si vede non solo mantenere, ma sotto il profilo qualitativo migliorare oggettivamente il suo tenore di vita per rapporto allepoca in cui viveva con il marito, quando lavorava a metà tempo o anche di più (verbali, pag. 16). È appena il caso di rilevare quindi che un eventuale aumento della disponibilità finanziaria del marito non si tradurrà necessariamente, nel futuro, in unulteriore maggiorazione del contributo di mantenimento per la moglie.
4.Rimane da verificare se, stralciato dal reddito coniugale il guadagno potenziale della moglie (fr. 1500. mensili), a questulti-ma spetti effettivamente il contributo di fr. 4800. mensili fissato dal Pretore. Il metodo per il calcolo del contributo alimentare in pendenza di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) è disciplinato infatti dal diritto federale, che il giudice applica duf-ficio (art. 87 cpv. 1 CPC): esso si fonda sul riparto dellecceden-za una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno personale dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Nel caso specifico il Pretore ha cumulato, per ottenere la somma in discussione di fr. 4800. mensili, il fabbisogno minimo della moglie (fr. 3300. mensili) con lentità del guadagno non conseguito (fr. 1500. mensili). Tale metodo è giuridicamente erroneo.
Posto un reddito coniugale di fr. 12 220. mensili (decreto, pag. 5 nel mezzo) e un fabbisogno familiare di fr. 9565. mensili (de-creto, pag. 4), si ha uneccedenza di fr. 2655. mensili, che tranne casi particolari estranei alla fattispecie va divisa a metà fra i coniugi (DTF 119 II 317 consid. 4b con riferimento). Il marito conserva per sé quindi, in concreto, lequivalente del proprio fabbisogno (fr. 3380. mensili) e metà eccedenza (fr. 1327.50 mensili), per un totale di fr. 4707.50. La moglie riceve dal marito lammontare del proprio fabbisogno (fr. 3300. mensili) e metà eccedenza (fr. 1327.50 mensili), ossia fr. 4627.50. I figli percepiscono, a loro volta, il rispettivo fabbisogno mensile (fr. 1785. e fr. 1100.). Sul calcolo del contributo alimentare per la moglie il decreto impugnato, che viola il diritto federale, devessere rettificato dufficio e lappello accolto, con relativa riforma del dispositivo. Per ragioni pratiche il contributo a favore della moglie può essere arrotondato afr. 4630..
5.Gli oneri processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Non si giustifica invece di modificare il riparto di spese e ripetibili in prima sede, il giudizio odierno non influendo apprezzabilmente al proposito.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
1. Lappello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
In parziale accoglimento dellistanza, __________ __________ è tenuto a versare alla moglie __________ __________ limporto di fr. 4630. mensili a titolo di contributo alimentare, anticipatamente entro il primo di ogni mese, a decorrere dal 1° novembre 1993.
(Lemma invariato)
Per il resto lappello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)tassa di giustizia fr. 310.
b)spese fr. 50.-
fr. 360.
già anticipata dallappellante, sono posti per 1/9 a carico dellappellata e per 8/9 a carico dell appellante, che rifonderà alla controparte fr. 750. per ripetibili ridotte di appello.
3. Intimazione:
avv. __________. __________ __________, __________.
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente La segretaria