Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Preliminarmente vi è da rilevare che gli attori, pur avendo venduto in pendenza di causa, e precisamente nel 1990, il fondo oggetto del litigio, sono rimasti parti in causa, conformemente all’art. 110 CPC.
E. 2 Il Pretore ha
ritenuto che le domande fatte valere dagli attori per la costruzione del muro
litigioso in violazione delle distanze di piano regolatore (domanda I
dell’allegato conclusionale) sono irricevibili, poiché il giudice civile
sarebbe incompetente a esaminare la conformità delle opere al piano regolatore
comunale, la cui applicazione rientra nell’ambito del diritto pubblico. Egli è
entrato nel merito delle domande solo limitatamente alla pretesa violazione
degli accordi intervenuti fra le parti nel 1985. Gli appellanti contestano il
giudizio di incompetenza, adducendo che il giudice civile può statuire su
pretese derivanti dagli art. 679 e segg. CC anche in presenza di un piano
regolatore. A ragione.
3.a
L’art. 63bis della
Legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973, abrogata il 31 dicembre 1992,
prevedeva che “con l’entrata in vigore del regolamento edilizio o del piano
regolatore, le distanze previste dall'art. 124 LAC diventano inapplicabili”.
Identica disciplina figura oggi all’art. 51 della legge edilizia del 13 marzo
1991, entrata in vigore il 1° gennaio 1993. La priorità dei regolamenti edilizi
e dei piani regolatori sull’art. 124 LAC ha lo scopo di evitare che il diritto
pubblico e il diritto civile prevedano, per la costruzione di una stessa
fabbrica, distanze diverse; essa consente inoltre di adottare soluzioni
specifiche, studiate di caso in caso, soprattutto per il risanamento e il
restauro di vecchi nuclei (messaggio governativo del 17 dicembre 1974
concernente la modifica della legge edilizia, in: Raccolta dei verbali del Gran
Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1974, pag. 787). La progressiva
sostituzione dell’art. 124 LAC con norme di diritto pubblico non comporta
tuttavia, di per sé, la decadenza della giurisdizione civile, ovvero
l’impossibilità di promuovere un’azione fondata sulla tutela della proprietà o
del possesso (se ne veda la rassegna in:
Meyer–Hayoz
,
Berner Kommentar, 3
a
edizione, note 55 segg. e 140 ad art. 685/686
CC). Il rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio governativo
concernente la modifica della legge edilizia precisava anzi, proprio in relazione
all’art. 63bis vLE, che “il vicino ha (...) il diritto di chiedere l’osservanza
delle norme introdotte in base all’art. 63bis davanti al giudice civile anche
laddove l’ente pubblico vorrebbe eventualmente concedere una deroga che non sia
esplicitamente prevista nel regolamento edilizio o nel piano regolatore” (Raccolta
dei verbali del Gran consiglio, loc. cit., pag. 792 in fondo).
b)
La giurisprudenza
di questa Camera si è sempre attenuta, finora, al principio di due
giurisdizioni parallele: l’una civile e l’altra amministrativa (Rep.
__________pag. 157 consid. 2; cfr. anche Rep. __________pag. 171 consid. 3; I
CCA 12 ottobre 1993 nella causa S. c. D.). Contrariamente a quanto sostenuto
dal Pretore, nulla permette di concludere che l’art. 51 dell’attuale legge
edilizia, riprendendo alla lettera il vecchio art. 63bis, abbia inteso
sopprimere la protezione giuridica assicurata dal diritto civile alla proprietà
o al possesso (l’art. 2 cpv. 3 LE continua espressamente a garantire “i diritti
dei terzi”). Nessun indizio al riguardo emerge dal messaggio governativo del 25
ottobre 1988 sulla nuova legge (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione
ordinaria autunnale 1990, vol. 5, pag. 2374 segg.) né dal rapporto della
Commissione speciale per la pianificazione del territorio, del 26 febbraio
1991.
c)
Il fatto che norme
edilizie sulle distanze fra edifici siano contenute in ordinamenti di diritto
pubblico ancora non implica, del resto la necessaria caducità della giurisdizione
civile. Non impedisce, in particolare, che violazioni di tali norme possano essere
fatte valere – pregiudizialmente – davanti a un tribunale civile nell’ambito di
un’azione intesa alla protezione della proprietà o del possesso. Non preclude
al vicino, in sintesi, di far capo sia ai mezzi offerti dal diritto
amministrativo (di opporsi cioè al rilascio del permesso di costruzione) sia a
quelli garantiti dal diritto civile, quanto meno nella misura in cui le
disposizioni cantonali sulle distanze abbiano carattere misto (
Meyer–Hayoz
, op. cit., nota 144 ad art. 685/686 CC con
richiami, in specie alla nota 37 ad art. 680 CC;
Wurzburger
,
De quelques incidences de la loi fédérale sur la protection de l’environnement
dans le droit privé, in: Rep. __________pag. 185–186). Ora, le norme sulle
distanze tra fabbricati contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori
del diritto ticinese sono state descritte nel messaggio governativo del 17
dicembre 1974 (loc. cit., pag. 787) proprio come “norme miste contenute nella
legislazione di diritto pubblico” e non vi è quindi motivo per negare la
competenza del giudice civile in fattispecie come quella in esame.
E. 4 L’appello è quindi fondato nella misura in cui censura la decisione del Pretore di ritenersi incompetente per l’esame delle domande di petizione fondate sulla violazione delle norme sulle distanze contenute nel piano regolatore di __________. L’accoglimento del gravame su questo punto non ha però le conseguenze che vorrebbero gli appellanti, poiché il primo giudice non è entrato nel merito della lite e questa Camera non può, senza violare il diritto al doppio grado di giurisdizione, esaminare in questa sede le domande relative alla violazione delle norme sulle distanze (I CCA 12 agosto 1992 nella causa B. c. C.). L’incarto deve dunque essere rinviato al Pretore affinché entri nel merito della vertenza ed esamini se siano riunite le condizioni di applicazione degli articoli 679 e 685 CC, accertando, in via pregiudiziale, se sia stata commessa una violazione delle norme di piano regolatore sulle distanze. L’argomentazione esposta dal primo giudice nel considerando 3 è infatti sussidiaria a tale quesito e le censure degli appellanti al riguardo sono quindi premature, dovendosi ancora valutare la liceità del muro rispetto alle norme di piano regolatore, su cui il Pretore non ha deciso.
E. 5 Il primo giudice è invece entrato nel merito delle domande di causa intese a ottenere un indennizzo di fr. 50’000.– complessivi per le molestie causate dal cantiere (domanda II del memoriale conclusivo), respingendole. Egli ha ritenuto che non erano state dimostrate in concreto né le molestie eccessive causate dal cantiere né gli inconvenienti lamentati dagli attori, ossia l’impossibilità di usufruire della casa e della piscina durante i lavori di costruzione sul fondo soprastante. Gli appellanti censurano tali conclusioni, rilevando che l’esistenza di immissioni rumorose e di detriti sul loro fondo era acquisita agli atti. Trattandosi di immissioni eccessive e che avrebbero potuto essere evitate, si giustifica un indennizzo di fr. 50’000.–, equamente commisurato al valore dello stabile, stimato in fr. 900’000.– dal perito giudiziario. a) Secondo l’art. 685 cpv. 1 CC il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. Il vicino è tenuto a tollerare unicamente ingerenze minori, usuali in caso di edificazione o di scavi, ritenuto che – comunque sia – gli deve essere assicurata un’ampia protezione (Meier–Hayoz, Berner Kommentar, 3 a ed. Berna 1975, art. 685/686 CC n. 68–70; Haab/Simonius, Zürcher Kommentar, art. 685, 686 CC n. 16; Liver, SPR, vol. V/1, pag. 241). Qualora il proprietario ecceda nell’esercizio della proprietà, il vicino dispone dei diritti previsti dall’art. 679 CC: egli può cioè chiedere giudizialmente la cessazione della molestia, l’adozione di provvedimenti contro il danno temuto, il risarcimento del danno e la constatazione del danno (Liver, op. cit., pag. 242; Meier–Hayoz, op. cit., art. 679 CC n. 2–8, art. 685/686 CC n. 57, 62; Haab/Simonius, op. cit., art. 686–688 CC, n. 16; Steinauer, Les droits réels, vol. II, pag. 171–174). b) Non è contestato che durante la costruzione della Residenza __________ la proprietà __________ ha subito diversi danni. La caduta di sassi e pietrisco, avvenuta a più riprese, ha infatti provocato la rottura di beole, di mattonelle vetrate con danni anche all’interno dell’abitazione; la recinzione è stata divelta e la caduta di materiale terroso e pulviscolo ha causato disfunzioni al filtro della piscina (cfr. doc. B, C). Tutti i danni segnalati dagli attori, e che inizialmente formavano oggetto di una domanda a giudizio in petizione, sono stati risarciti in pendenza di causa dall’impresa generale __________ & __________, come esplicitamente ammesso dagli appellanti nelle conclusioni (pag. 3). Resta a giudizio la domanda forfettaria di un indennizzo per il mancato godimento della casa di vacanza e della piscina durante i lavori. Come giustamente rilevato dal primo giudice agli atti manca la benché minima prova al riguardo. Anzi, la copiosa documentazione relativa alla manutenzione bisettimanale della piscina sembra dimostrare che nonostante i lavori di costruzione sul fondo soprastante le installazioni sulla proprietà __________ siano sempre rimaste in funzione e agibili (cfr. doc. H) e non risulta che la casa sia rimasta disabitata in quel __________ (doc. C6). D’altro canto l’istruttoria di causa è stata incentrata essenzialmente sulla violazione delle norme relative alle distanze di piano regolatore e invano si cercherebbero nell’incarto, peraltro complesso e voluminoso, informazioni sull’asserita inabitabilità della casa durante il cantiere. Le fotografie agli atti (doc. O) attestano i danni subiti dagli attori, ma non danno indicazioni sulla frequenza delle cadute di pietrisco, di materiale terroso e di polvere. Mancando elementi concreti sulla frequenza e l’importanza delle immissioni durante i lavori di costruzione non si possono seguire gli appellanti laddove asseriscono apoditticamente che le molestie eccedevano ciò che normalmente è tollerabile. L’art. 685 CC trova infatti applicazione solo quando gli effetti dell’intervento del costruttore eccedono quanto il vicino è tenuto a tollerare (DTF 119 Ib 334 consid. 5d pag. 347). Conformemente alle norme generali in materia di prove, spettava agli attori dimostrare l’esistenza di molestie eccessive del costruttore (art. 8 CC, 183 CPC). In concreto dagli atti risultano unicamente alcuni episodi di danni, riconosciuti e risarciti dall’impresa. Gli inconvenienti verificatisi erano inoltre temporanei e sono cessati con la chiusura del cantiere, di modo che agli attori non è residuato alcun danno permanente. A giusta ragione quindi il Pretore ha respinto la domanda di petizione intesa al versamento di fr. 50’000.– quale indennizzo per le molestie subite durante il cantiere.
E. 6 Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto del parziale accoglimento dell’appello sul principio stesso della competenza del giudice civile e della proporzione esistente fra la pretesa respinta (fr. 50’000.–) e quella rinviata per il giudizio nel merito al primo giudice (fr. 180’000.–) appare giustificato che gli appellanti sopportino un quinto degli oneri processuali di appello, con il diritto di riscuotere dalla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello. Il Pretore ha caricato tutti gli oneri processuali di prima sede agli attori, senza distinguere fra le due distinte domande a giudizio e senza tenere conto che non aveva statuito sulla domanda I delle conclusioni. Si impone quindi anche l’annullamento del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, sul quale il primo giudice dovrà nuovamente statuire, tenendo conto dell’accertata soccombenza degli attori sulla domanda II di conclusioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia : 1. L’appello è parzialmente accolto nel senso che i dispositivi n. 2 e 3 della sentenza impugnata sono annullati e la causa è rinviata al Pretore per nuovo giudizio secondo i considerandi. Per il resto l’appello è respinto e il dispositivo n. 1 è confermato. 2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3000.–
b) spese fr 50.– fr. 3050.– sono a carico degli appellanti nella misura di 1/5 e dei convenuti, in solido, nella misura di 4/5, con l’obbligo di rifondere, pure in solido, a __________ e __________ __________ l’importo di fr. 3000.– per ripetibili ridotte di appello. 3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.95.00113 Lugano 28 giugno 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nelle cause
n. __________ e __________ della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promosse con petizioni 19 luglio 1988 e 24 novembre 1988 da __________ e __________ __________, __________ -__________ (patrocinati dall’avv. __________, __________) contro __________, __________ e Comunione dei comproprietari della PPP “__________ __________, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________, __________) esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se deve essere accolto l’appello 21 giugno 1993 di __________ e __________ __________ contro la sentenza 28 maggio 1993 emanata dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. __________ e __________ __________ sono stati fino al 1990 comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. __________RFD __________, su cui sorge una casa, da loro adibita a residenza di vacanza. __________ __________, intenzionato a costruire sul contiguo e soprastante fondo n. __________5, ha presentato nell’agosto 1984 una domanda di costruzione relativa all’edificazione di un complesso residenziale denominato Residenza __________. L’opposizione a tale domanda presentata da diversi vicini, fra cui __________ e __________ __________ (documenti richiamati II), è stata ritirata dopo le trattative intercorse tra la __________, che rappresentava gli opponenti, e il promotore. __________ __________ si è in particolare impegnato, con lettera 27 febbraio 1985, a costruire dietro la particella n. __________di proprietà __________ un muro dell’altezza minima di 1,5 m. (eine Mauer auf die Höhe von mind. 1,50 Meter, doc. A). Egli ha comperato il 3 maggio 1985 la particella n. __________RFD __________ e il 15 ottobre successivo l’ha costituita in proprietà per piani (doc. P) vendendo a terzi le singole unità. La progettazione e la direzione dei lavori del cantiere Residenza __________ sono state curate dall’architetto __________ __________ __________. Nel marzo 1987 è stata pubblicata una variante della domanda di costruzione, che prevedeva, fra l’altro, lo spostamento dell’ubicazione planimetrica degli stabili (doc. 1). Tale variante non è stata oggetto di opposizione e la fiduciaria __________, all’epoca rappresentante dei coniugi __________, ha comunicato a __________ il 27 marzo 1987 di aver preso atto della modifica edilizia, ribadendo che il promotore avrebbe dovuto tenere conto dell’impegno assunto per la costruzione del muro dietro la casa __________ (doc. D1). Nell’ambito della costruzione del complesso edilizio di cui alla variante, dietro la particella n. __________è stato edificato un muro di sostegno la cui altezza varia tra 2,40 m e 4,96 m (complemento di perizia 29 gennaio 1992, pag. 2 e seguenti) e che funge da terrapieno per le case soprastanti. Sin dall’inizio della costruzione __________ e __________ __________, tramite la __________, avevano ripetutamente segnalato gli inconvenienti derivanti dal cantiere, segnatamente la caduta di sassi e pulviscolo dal fondo soprastante (cfr. doc. C2, C5–C8). In data 8 aprile 1988 i coniugi __________, tramite l’avv. __________, hanno notificato al promotore le loro pretese per il risarcimento dei danni causati dal cantiere, riservandosi inoltre di chiedere l’abbattimento del muro di sostegno, lesivo dell’accordo fra le parti e delle norme edilizie comunali (doc. E). B. Il 19 luglio 1988 __________ e __________ __________ hanno introdotto una petizione al Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna per ottenere da __________ __________ la rifusione dei danni subiti a dipendenza della costruzione della Residenza __________, in complessivi fr. 17’016,76 oltre interessi, la demolizione del muro costruito a monte della loro proprietà fino all’altezza massima di 2,5 m, subordinatamente il risarcimento del danno consistente nel minor valore della loro proprietà immobiliare, e infine il versamento di un equo indennizzo per le molestie subite durante la costruzione (inc. n. __________). Gli attori hanno addotto che il muro sarebbe stato edificato in violazione sia dell’impegno assunto da __________ nei loro confronti che delle norme sulle distanze contenute nel Piano regolatore di __________ e hanno fondato le loro pretese di risarcimento sull’art. 679 CC, sostenendo che le immissioni provenienti dal cantiere erano eccessive. __________ __________ nella risposta del 7 novembre 1988 ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per quel che concerneva la demolizione del muro e nel merito si è opposto alle domande di petizione. Nella replica 9 dicembre 1988 e nella duplica 6 marzo 1989 le parti hanno ribadito le rispettive tesi. Gli attori hanno successivamente introdotto il 30 novembre 1988 una petizione contro la Comunione dei comproprietari della Residenza __________, chiedendo in via principale la demolizione del muro fino all’altezza legale e in via subordinata il risarcimento del minor valore causato alla loro proprietà (inc. n. __________), fondandosi sostanzialmente sulle argomentazioni già sviluppate contro il promotore immobiliare. La Comunione dei comproprietari convenuta ha risposto il 6 marzo 1989, chiedendo la reiezione della petizione in ordine e nel merito. Nella replica 20 aprile 1989 gli attori hanno postulato la reiezione dell’eccezione processuale, ribadendo le tesi di petizione, mentre la convenuta ha confermato la risposta nella duplica 1° giugno 1989. C. Il 12 giugno 1989 si è tenuta l’udienza preliminare nella causa avviata contro __________ __________. In quell’occasione l’impresa generale __________ & __________ ____________________denunciata in lite dal convenuto, si è impegnata a risarcire il danno causato agli attori. Questi, dal canto loro, hanno chiesto che il convenuto fosse tenuto a risarcire il danno causato dall’illecita costruzione del muro solidamente con la Comunione dei comproprietari Residenza __________. L’udienza preliminare nella causa promossa contro la Comunione dei comproprietari ha avuto luogo alla stessa data. Il Pretore ha deciso di congiungere le due cause per l’istruttoria e per la decisione. Esperita l’istruttoria le parti sono state convocate al dibattimento finale del 29 marzo 1993. Gli attori hanno confermato l’allegato conclusivo del 23 marzo 1993 e hanno postulato in via principale l’obbligo per la Comunione dei comproprietari Residenza __________ di demolire il muro fino all’altezza massima di 1,5 m, subordinatamente l’obbligo per la Comunione dei comproprietari e __________ __________ in solido di versare l’importo di fr. 180’000.–, pari al danno causato dalla costruzione del muro a distanza illegale. Essi hanno inoltre chiesto a __________ __________ il versamento di un importo di fr. 50’000.– a titolo di indennizzo per le molestie subite durante il cantiere. Dal canto loro i convenuti, nell’allegato conclusivo del 26 gennaio 1993, hanno proposto l’integrale reiezione delle petizioni. D. Il Pretore, statuendo il 28 maggio 1993, ha respinto entrambe le petizioni e ha posto a carico degli attori la tassa di giustizia di fr. 8’000.– con l’obbligo di versare un’indennità per ripetibili di fr. 5000.– a __________ __________ e di fr. 15’000.– alla Comunione dei comproprietari della Residenza __________. Egli ha in sostanza ritenuto che la petizione 24 novembre 1988 era irricevibile nella domanda relativa alla demolizione del muro, la violazione delle distanze previste dal piano regolatore di __________ non potendo essere esaminata dal giudice civile, e ha respinto entrambe le petizioni per la parte relativa al risarcimento delle molestie subite durante il cantiere, ritenendo che non erano dati i requisiti posti dall'art. 684 CC. E. __________ __________ __________ sono insorti con appello 21 giugno 1993, chiedendo, previo annullamento della sentenza impugnata, l’accoglimento delle petizioni come indicato nelle conclusioni 23 marzo 1993, a pagina 5–7, con protesta di spese e ripetibili. F. La Comunione dei comproprietari della Residenza __________ e __________ __________ hanno postulato, nelle osservazioni (risposta) del 2 settembre 1993, la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile. Considerato in diritto: 1. Preliminarmente vi è da rilevare che gli attori, pur avendo venduto in pendenza di causa, e precisamente nel 1990, il fondo oggetto del litigio, sono rimasti parti in causa, conformemente all’art. 110 CPC. 2. Il Pretore ha ritenuto che le domande fatte valere dagli attori per la costruzione del muro litigioso in violazione delle distanze di piano regolatore (domanda I dell’allegato conclusionale) sono irricevibili, poiché il giudice civile sarebbe incompetente a esaminare la conformità delle opere al piano regolatore comunale, la cui applicazione rientra nell’ambito del diritto pubblico. Egli è entrato nel merito delle domande solo limitatamente alla pretesa violazione degli accordi intervenuti fra le parti nel 1985. Gli appellanti contestano il giudizio di incompetenza, adducendo che il giudice civile può statuire su pretese derivanti dagli art. 679 e segg. CC anche in presenza di un piano regolatore. A ragione. 3.a L’art. 63bis della Legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973, abrogata il 31 dicembre 1992, prevedeva che “con l’entrata in vigore del regolamento edilizio o del piano regolatore, le distanze previste dall'art. 124 LAC diventano inapplicabili”. Identica disciplina figura oggi all’art. 51 della legge edilizia del 13 marzo 1991, entrata in vigore il 1° gennaio 1993. La priorità dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori sull’art. 124 LAC ha lo scopo di evitare che il diritto pubblico e il diritto civile prevedano, per la costruzione di una stessa fabbrica, distanze diverse; essa consente inoltre di adottare soluzioni specifiche, studiate di caso in caso, soprattutto per il risanamento e il restauro di vecchi nuclei (messaggio governativo del 17 dicembre 1974 concernente la modifica della legge edilizia, in: Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1974, pag. 787). La progressiva sostituzione dell’art. 124 LAC con norme di diritto pubblico non comporta tuttavia, di per sé, la decadenza della giurisdizione civile, ovvero l’impossibilità di promuovere un’azione fondata sulla tutela della proprietà o del possesso (se ne veda la rassegna in: Meyer–Hayoz, Berner Kommentar, 3 a edizione, note 55 segg. e 140 ad art. 685/686 CC). Il rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio governativo concernente la modifica della legge edilizia precisava anzi, proprio in relazione all’art. 63bis vLE, che “il vicino ha (...) il diritto di chiedere l’osservanza delle norme introdotte in base all’art. 63bis davanti al giudice civile anche laddove l’ente pubblico vorrebbe eventualmente concedere una deroga che non sia esplicitamente prevista nel regolamento edilizio o nel piano regolatore” (Raccolta dei verbali del Gran consiglio, loc. cit., pag. 792 in fondo). b) La giurisprudenza di questa Camera si è sempre attenuta, finora, al principio di due giurisdizioni parallele: l’una civile e l’altra amministrativa (Rep. __________pag. 157 consid. 2; cfr. anche Rep. __________pag. 171 consid. 3; I CCA 12 ottobre 1993 nella causa S. c. D.). Contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, nulla permette di concludere che l’art. 51 dell’attuale legge edilizia, riprendendo alla lettera il vecchio art. 63bis, abbia inteso sopprimere la protezione giuridica assicurata dal diritto civile alla proprietà o al possesso (l’art. 2 cpv. 3 LE continua espressamente a garantire “i diritti dei terzi”). Nessun indizio al riguardo emerge dal messaggio governativo del 25 ottobre 1988 sulla nuova legge (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1990, vol. 5, pag. 2374 segg.) né dal rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, del 26 febbraio 1991. c) Il fatto che norme edilizie sulle distanze fra edifici siano contenute in ordinamenti di diritto pubblico ancora non implica, del resto la necessaria caducità della giurisdizione civile. Non impedisce, in particolare, che violazioni di tali norme possano essere fatte valere – pregiudizialmente – davanti a un tribunale civile nell’ambito di un’azione intesa alla protezione della proprietà o del possesso. Non preclude al vicino, in sintesi, di far capo sia ai mezzi offerti dal diritto amministrativo (di opporsi cioè al rilascio del permesso di costruzione) sia a quelli garantiti dal diritto civile, quanto meno nella misura in cui le disposizioni cantonali sulle distanze abbiano carattere misto (Meyer–Hayoz, op. cit., nota 144 ad art. 685/686 CC con richiami, in specie alla nota 37 ad art. 680 CC; Wurzburger, De quelques incidences de la loi fédérale sur la protection de l’environnement dans le droit privé, in: Rep. __________pag. 185–186). Ora, le norme sulle distanze tra fabbricati contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori del diritto ticinese sono state descritte nel messaggio governativo del 17 dicembre 1974 (loc. cit., pag. 787) proprio come “norme miste contenute nella legislazione di diritto pubblico” e non vi è quindi motivo per negare la competenza del giudice civile in fattispecie come quella in esame. 4. L’appello è quindi fondato nella misura in cui censura la decisione del Pretore di ritenersi incompetente per l’esame delle domande di petizione fondate sulla violazione delle norme sulle distanze contenute nel piano regolatore di __________. L’accoglimento del gravame su questo punto non ha però le conseguenze che vorrebbero gli appellanti, poiché il primo giudice non è entrato nel merito della lite e questa Camera non può, senza violare il diritto al doppio grado di giurisdizione, esaminare in questa sede le domande relative alla violazione delle norme sulle distanze (I CCA 12 agosto 1992 nella causa B. c. C.). L’incarto deve dunque essere rinviato al Pretore affinché entri nel merito della vertenza ed esamini se siano riunite le condizioni di applicazione degli articoli 679 e 685 CC, accertando, in via pregiudiziale, se sia stata commessa una violazione delle norme di piano regolatore sulle distanze. L’argomentazione esposta dal primo giudice nel considerando 3 è infatti sussidiaria a tale quesito e le censure degli appellanti al riguardo sono quindi premature, dovendosi ancora valutare la liceità del muro rispetto alle norme di piano regolatore, su cui il Pretore non ha deciso. 5. Il primo giudice è invece entrato nel merito delle domande di causa intese a ottenere un indennizzo di fr. 50’000.– complessivi per le molestie causate dal cantiere (domanda II del memoriale conclusivo), respingendole. Egli ha ritenuto che non erano state dimostrate in concreto né le molestie eccessive causate dal cantiere né gli inconvenienti lamentati dagli attori, ossia l’impossibilità di usufruire della casa e della piscina durante i lavori di costruzione sul fondo soprastante. Gli appellanti censurano tali conclusioni, rilevando che l’esistenza di immissioni rumorose e di detriti sul loro fondo era acquisita agli atti. Trattandosi di immissioni eccessive e che avrebbero potuto essere evitate, si giustifica un indennizzo di fr. 50’000.–, equamente commisurato al valore dello stabile, stimato in fr. 900’000.– dal perito giudiziario. a) Secondo l’art. 685 cpv. 1 CC il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. Il vicino è tenuto a tollerare unicamente ingerenze minori, usuali in caso di edificazione o di scavi, ritenuto che – comunque sia – gli deve essere assicurata un’ampia protezione (Meier–Hayoz, Berner Kommentar, 3 a ed. Berna 1975, art. 685/686 CC n. 68–70; Haab/Simonius, Zürcher Kommentar, art. 685, 686 CC n. 16; Liver, SPR, vol. V/1, pag. 241). Qualora il proprietario ecceda nell’esercizio della proprietà, il vicino dispone dei diritti previsti dall’art. 679 CC: egli può cioè chiedere giudizialmente la cessazione della molestia, l’adozione di provvedimenti contro il danno temuto, il risarcimento del danno e la constatazione del danno (Liver, op. cit., pag. 242; Meier–Hayoz, op. cit., art. 679 CC n. 2–8, art. 685/686 CC n. 57, 62; Haab/Simonius, op. cit., art. 686–688 CC, n. 16; Steinauer, Les droits réels, vol. II, pag. 171–174). b) Non è contestato che durante la costruzione della Residenza __________ la proprietà __________ ha subito diversi danni. La caduta di sassi e pietrisco, avvenuta a più riprese, ha infatti provocato la rottura di beole, di mattonelle vetrate con danni anche all’interno dell’abitazione; la recinzione è stata divelta e la caduta di materiale terroso e pulviscolo ha causato disfunzioni al filtro della piscina (cfr. doc. B, C). Tutti i danni segnalati dagli attori, e che inizialmente formavano oggetto di una domanda a giudizio in petizione, sono stati risarciti in pendenza di causa dall’impresa generale __________ & __________, come esplicitamente ammesso dagli appellanti nelle conclusioni (pag. 3). Resta a giudizio la domanda forfettaria di un indennizzo per il mancato godimento della casa di vacanza e della piscina durante i lavori. Come giustamente rilevato dal primo giudice agli atti manca la benché minima prova al riguardo. Anzi, la copiosa documentazione relativa alla manutenzione bisettimanale della piscina sembra dimostrare che nonostante i lavori di costruzione sul fondo soprastante le installazioni sulla proprietà __________ siano sempre rimaste in funzione e agibili (cfr. doc. H) e non risulta che la casa sia rimasta disabitata in quel __________ (doc. C6). D’altro canto l’istruttoria di causa è stata incentrata essenzialmente sulla violazione delle norme relative alle distanze di piano regolatore e invano si cercherebbero nell’incarto, peraltro complesso e voluminoso, informazioni sull’asserita inabitabilità della casa durante il cantiere. Le fotografie agli atti (doc. O) attestano i danni subiti dagli attori, ma non danno indicazioni sulla frequenza delle cadute di pietrisco, di materiale terroso e di polvere. Mancando elementi concreti sulla frequenza e l’importanza delle immissioni durante i lavori di costruzione non si possono seguire gli appellanti laddove asseriscono apoditticamente che le molestie eccedevano ciò che normalmente è tollerabile. L’art. 685 CC trova infatti applicazione solo quando gli effetti dell’intervento del costruttore eccedono quanto il vicino è tenuto a tollerare (DTF 119 Ib 334 consid. 5d pag. 347). Conformemente alle norme generali in materia di prove, spettava agli attori dimostrare l’esistenza di molestie eccessive del costruttore (art. 8 CC, 183 CPC). In concreto dagli atti risultano unicamente alcuni episodi di danni, riconosciuti e risarciti dall’impresa. Gli inconvenienti verificatisi erano inoltre temporanei e sono cessati con la chiusura del cantiere, di modo che agli attori non è residuato alcun danno permanente. A giusta ragione quindi il Pretore ha respinto la domanda di petizione intesa al versamento di fr. 50’000.– quale indennizzo per le molestie subite durante il cantiere. 6. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto del parziale accoglimento dell’appello sul principio stesso della competenza del giudice civile e della proporzione esistente fra la pretesa respinta (fr. 50’000.–) e quella rinviata per il giudizio nel merito al primo giudice (fr. 180’000.–) appare giustificato che gli appellanti sopportino un quinto degli oneri processuali di appello, con il diritto di riscuotere dalla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello. Il Pretore ha caricato tutti gli oneri processuali di prima sede agli attori, senza distinguere fra le due distinte domande a giudizio e senza tenere conto che non aveva statuito sulla domanda I delle conclusioni. Si impone quindi anche l’annullamento del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, sul quale il primo giudice dovrà nuovamente statuire, tenendo conto dell’accertata soccombenza degli attori sulla domanda II di conclusioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia : 1. L’appello è parzialmente accolto nel senso che i dispositivi n. 2 e 3 della sentenza impugnata sono annullati e la causa è rinviata al Pretore per nuovo giudizio secondo i considerandi. Per il resto l’appello è respinto e il dispositivo n. 1 è confermato. 2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3000.–
b) spese fr 50.– fr. 3050.– sono a carico degli appellanti nella misura di 1/5 e dei convenuti, in solido, nella misura di 4/5, con l’obbligo di rifondere, pure in solido, a __________ e __________ __________ l’importo di fr. 3000.– per ripetibili ridotte di appello. 3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria