Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.12.1997 11.1995.104 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.12.1997 11.1995.104 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.12.1997 11.1995.104
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.95.00104 Lugano 23 dicembre 1997 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. __________ (revoca di esecutore testamentario) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza del 12 novembre 1991 da __________, __________ contro __________, già in __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________); premesso che il __________ 1991 __________ ha introdotto appello contro una decisione 15 novembre 1991 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città l’ha revocata dalla funzione di esecutrice testamentaria nella successione del marito __________ __________, designando in sua vece, limitatamente ai beni posti in Svizzera, la __________ Fiduciaria SA di __________; preso atto che con lettera del 22 dicembre 1997 l’avv. dott. __________ ha annunciato a questa Camera la morte dell’appellante, avvenuta il __________ 1997; considerato che, conformemente al paragrafo VI.3 del testamento 26 ottobre 1977 e al codicillo del 30 settembre 1982 di __________ __________, in caso di decesso dell’esecutrice testamentaria, tale funzione sarebbe spettata alla __________ Fiduciaria SA; stabilito che nelle circostanze descritte la causa relativa alla revoca di __________ __________ è diventata senza interesse (art. 351 cpv. 1 CPC), la posizione della __________ Fiduciaria SA come esecutrice testamentaria nella successione fu __________ non essendo di per sé in discussione; ricordato che ove la lite diventi priva d’oggetto o di interesse giuridico per le parti si applica in via analogica l’art. 72 della Procedura civile federale (I CCA, sentenza del 12 ottobre 1989 in re G. contro R.; del 22 febbraio 1993 in re B. contro B., consid. 1), sicché il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese; ritenuto che in concreto la particolarità della fattispecie giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese, le quali dovrebbero seguire per altro il presumibile – ma non evidente – esito del gravame qualora la lite non fosse divenuta senza interesse giuridico (DTF 111 Ib 191 consid. 7a); accertato che le parti hanno dichiarato di rinunciare a indennità per ripetibili in sede di appello; decreta:
1. L’appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. dott. __________, __________;
– __________ Fiduciaria SA, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria