Sentenza o decisione senza scheda
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.05.1995 11.1994.18 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.05.1995 11.1994.18 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.05.1995 11.1994.18
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.94.00018 Lugano RAPPORTO In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del __________ settembre 1992 da __________
- __________, __________, patrocinata dall’avv. __________, __________, contro __________, __________, patrocinato dall’avv. __________, __________a, ed ora sul decreto cautelare emanato il 5 dicembre 1994 dal Pretore; premesso che il __________dicembre 1994 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del __________ dicembre 1994 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto un’istanza di modifica di provvedimenti cautelari presentata dal marito il __________ottobre 1994; preso atto che con lettera del __________ maggio 1995 il convenuto ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti avendo firmato nel frattempo una convenzione sugli effetti accessori del divorzio; ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep.1978 __________) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC); accertato che le parti hanno dichiarato di compensare le ripetibili del procedimento di appello, lasciando le spese processuali a carico di chi le ha anticipate; considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia); decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza. 2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.--
b) spese fr. 30.-- fr. 100.-- sono a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate. 3. Intimazione a: avv. __________, __________; avv. __________ i, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Giudice La segretaria