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11.1994.18

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino ·15 · · Italiano TI
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Dispositiv
  1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza. 2.Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia                                           fr.  70.-- b) spese                                                             fr.  30.-- fr. 100.-- sono a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
  2. Intimazione a: avv. __________, __________; avv. __________ i, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Giudice                                                                   La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.94.00018

Lugano

RAPPORTO

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio)della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del __________ settembre 1992da

__________

- __________, __________,

patrocinata dall’avv. __________, __________,

contro

__________, __________,

patrocinato dall’avv. __________, __________a,

ed ora suldecreto cautelareemanato il 5 dicembre 1994 dal Pretore;

premesso che il __________dicembre 1994 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del __________ dicembre 1994 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto un’istanza di modifica di provvedimenti cautelari presentata dal marito il __________ottobre 1994;

preso atto che con lettera del __________ maggio 1995 il convenuto ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti avendo firmato nel frattempo una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep.1978 __________) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);

accertato che le parti hanno dichiarato di compensare le ripetibili del procedimento di appello, lasciando le spese processuali a carico di chi le ha anticipate;

considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia);

decreta:

1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2.Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia                                           fr.  70.--

b) spese                                                             fr.  30.--

fr. 100.--

sono a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.

3. Intimazione a: avv. __________, __________;

avv. __________ i, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Giudice                                                                   La segretaria