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Incarto n.10.2014.1
Lugano
12 febbraio 2014
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Giancarlo Fumasoli
ing. Eraldo Pianetti
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sullistanza presentata il 3 febbraio 2014 da
ISES 1
rappr. dall RA 1
contro
COEP 1
rappr. dalRA 2
intesa ad ottenere lavvio di una procedura per lesproprio formale temporaneo di un diritto di passo pubblico sul mapp. no. 478 RFD di __________ mediante versamento di una piena indennità,
letti ed esaminati gli atti,
considerato,in fatto ed in diritto
che ISES 1 è proprietario del mapp. no. 478 sito nel Comune di __________. Il fondo ha una superficie di 183 mq in parte prativa ed in parte asfaltata (cfr. estratto SIFTI);
che, mediante scritto del 3.3.2014 a questo Tribunale, ISES 1 si duole delluso abusivo quale strada della superficie asfaltata di cui alla part. no. 478; la stessa sarebbe infatti inserita nella zona residenziale estensiva del PR e libera da vincoli. Egli rileva che il Municipio, oltre a negare la licenza edilizia per cintare il terreno, ha pure rifiutato di avviare una procedura per lesproprio formale temporaneo di un diritto di passo pubblico in attesa della realizzazione della strada di PR prevista nelle vicinanze. Il proprietario prosegue affermando di essersi rivolto, pertanto, alla Sezione degli enti locali affinché imponesse al Comune lavvio della procedura espropriativa. La Sezione ha tuttavia negato la propria competenza ad intervenire sostenendo, in particolare, che la procedura di espropriazione formale avviene su istanza dellente espropriante oppure dellespropriato, la quale dovrà essere inoltrata al Tribunale delle espropriazioni a cui toccheranno le valutazioni e i giudizi del caso e che toccherebbe allistante valutare se adire il Tribunale delle espropriazioni in applicazione dei disposti della Legge di espropriazione. Pur dubitando di tali indicazioni, ISES 1 chiede di conseguenza a questo Tribunale lavvio di una procedura per lesproprio formale temporaneo di un diritto di passo pubblico sul mapp. no. 478 mediante rifusione di una piena indennità;
che listanza può essere decisa sulla base degli atti;
che legittimati ad avviare una procedura di espropriazione formale sono unicamente i titolari del diritto di espropriazione designati nella legge, ovvero il Cantone ed i Comuni nellambito della loro giurisdizione (art. 2 cpv. 1 Lespr) nonché gli enti di diritto pubblico, ed eventualmente di diritto privato, ai quali il Consiglio di Stato abbia conferito il diritto di espropriazione (art. 2 cpv. 2 e 3, 3 cpv. 1 Lespr; Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, p. 360 ss; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, no. 1224 ss);
che il privato cittadino ha diritto di adire il giudice delle espropriazioni solo dopo lapertura di una procedura di espropriazione formale per notificare le sue pretese nel termine di pubblicazione degli atti (art. 24 ss Lespr), o reclamare indennità tardive (art. 32 Lespr). Alloccorrenza egli ha, inoltre, il diritto di promuovere una causa dinanzi al Tribunale di espropriazione qualora intenda rivendicare unindennità per titolo di espropriazione materiale (art. 39 Lespr), o la retrocessione di un fondo precedentemente espropriato (art. 61 ss Lespr). Può anche chiedere lapertura di una procedura di espropriazione formale dei suoi diritti di difesa sgorganti dai rapporti di vicinato quando si ritenga leso dalluso o dalla costruzione di unopera pubblica (art. 5 cpv. 1 LEspr; RtiD I-2006 no. 23). Ipotesi, queste, che non si avverano nella fattispecie;
che, stante tale quadro legislativo, il Tribunale di espropriazione non ha competenza alcuna per imporre ad un Comune o ad un qualsiasi altro ente di esercitare il diritto di espropriazione, e segnatamente di dare avvio ad una procedura di espropriazione formale (DTF 102 Ib 57 c. 3a). Secondo dottrina e giurisprudenza un tale obbligo potrebbe essere impartito, se del caso, solo dallautorità competente a conferire il diritto di espropriazione o dallautorità investita del potere di vigilanza sullente espropriante (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no. 1226 e Moor, Droit administratif, vol. III, 1992, p. 424 con rinvii giurisprudenziali; TRAM no. 50.2001.00020 dell11.1.2002);
che di conseguenza listanza devessere respinta.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia1. Listanza è respinta.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco