Erwägungen (10 Absätze)
E. 13 La misura pianificatoria definitiva che sopprime o limita la componente edificabile sottrae il bene al mercato dei fondi edilizi, ne compromette la libera disponibilità privata e, di riflesso, ne riduce il valore. Decisiva per il giudizio sull’espropriazione materiale e per l’estimo è, pertanto, la data di entrata in vigore della misura stessa causa del pregiudizio (DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68: Riva, op. cit., no. 194), cioè quella dell’entrata in vigore della restrizione della proprietà (DTF 119 Ib 229 consid. 3a, 132 II 218 consid. 2.4). In tale momento il fondo gravato dal vincolo pianificatorio perde infatti il suo precedente valore edilizio, rimanendogli unicamente un valore residuo che, nel caso di fondi in edificati, corrisponde di regola a quello agricolo (DTF 114 Ib 112 consid. 7a). Nell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio definitivo che programma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale è il PR (art. 19 Lstr. : fino al 31.12.2011 art. 24 LALPT), che entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 1 Lstr., in precedenza art. 39 cpv. 1 LALPT), produce effetti giuridicamente vincolanti e crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche previste (art. 32 Lstr., in precedenza art. 40 LALPT). Ad esso si riconduce quindi l’esame retrospettivo del giudice finalizzato ad accertare i presupposti dell’espropriazione materiale. Nella fattispecie dies estimandi è quindi – per le motivazioni sopra addotte – il 17 dicembre 2002.
E. 14 Decisiva è quindi la valutazione a sapere se il fondo degli istanti ha subito o meno una decurtazione delle proprie potenzialità edificatorie nel senso esatto della giurisprudenza (parificabile ad un dezonamento) alla data del 22 gennaio 2002. Al quesito si risponde negativamente. Avantutto occorre considerare che già il precedente PR prevedeva una strada “C”, di cabotaggio simile a quella attuale e dal tracciato praticamente identico fino al limite superiore del mappale no. 1228. Il nuovo PR prevede un distacco del tracciato da quest’ultimo mappale con una leggera doppia curva con la quale detta strada va a lambire il confine con il mappale no. 629. L’aggiunta del tratto lungo quest’ultimo mappale non è certo costitutivo di espropriazione materiale, ritenuto come il tracciato vada ad occupare una piccola, ma soprattutto marginale (confine) porzione del fondo no. 630. Quanto alla superficie (ca mq 310) del mappale no. 630 che va a trovarsi isolata dalla rimanente superficie del medesimo mappale, trattasi di superficie ridotta, e comunque non significativa. Ne discende che, a ben vedere, si può perfino considerare che la situazione attuale non si discosti in maniera decisiva da quella precedente, così che neppure potrebbe essere validamente presa a sostegno di qualsivoglia richiesta di indennizzo per esproprio materiale, non trattandosi di effettivo dezonamento.
E. 15 Ma se
anche si volesse considerare un’incidenza significativamente (e non solo
lievemente) maggiore del nuovo PR (e dei suoi vincoli) sui fondi in questione,
e se pure si volesse considerare che il PR precedente era già un piano conforme
alla LPT (così che quello attuale ne avrebbe modificato l’incidenza del vincolo
stradale partendo da una situazione acquisita a favore degli istanti), non ne
risulterebbe ancora un fondamento per le pretese degli istanti.
In effetti la dottrina e giurisprudenza (TRAM 10.10.2008, consid. 2.2)
suddividono in tre categorie le misure che ipoteticamente possono provocare
un’espropriazione materiale: le restrizioni di carattere pianificatorio che
privano il proprietario della facoltà di edificare, quelle che invece lo
limitano soltanto nell’esercizio di tale prerogativa e, infine, le misure di
polizia. Alla prima tipologia appartengono la mancata attribuzione di un fondo
alla zona edificatile e il dezonamento, alla seconda interventi quali la
riduzione dei parametri edificatori, il cambiamento della destinazione nel
contesto di una zona edificabile, i piani di allineamento, il divieto
temporaneo di edificare a seguito dell’istruzione di una zona di pianificazione
e l’obbligo di conservazione della sostanza edilizia esistente (Zen-Ruffinen/
Guy-Ecabert, op. cit., n. 1455 segg.; Jörg Leimbacher, Planungwen
und materielle Enteigung, Schriftenfolge VLP Nr. 63, Bern 1995, pag. 26 segg.).
In presenza di vincoli parziali, ovvero quando una restrizione della proprietà
interessa solo parte di un fondo, per accertarne la gravità – requisito primo e
più importante affinché la restrizione sia costitutiva di un’espropriazione
materiale – bisogna di regola considerare gli effetti spiegati dalla
restrizione sull’intera particella, rispettivamente sul complesso dei fondi
contigui in mano allo stesso proprietario. L’avverarsi di un’espropriazione
materiale deve infatti essere negato quando una limitazione della proprietà
lasci intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il possedimento fondiario
colpito secondo la sua destinazione in maniera economicamente adeguata: ad
esempio quando un dezonamento concerne solo un quarto di una particella oppure
un divieto di costruzione si estende solo su di un terzo della sua superficie (DTF
114 Ib 112 consid. 6; RDAT II-1994 n. 63 in initio). La prassi riserva tuttavia la possibilità di scostarsi dalla regola generale quando
questa condurrebbe a soluzioni inique. Può segnatamente essere il caso quando la
superficie di un fondo colpita da un divieto di costruzione parziale si presta
ad uno sfruttamento edilizio autonomo (RDAT II-1997 n. 53, Enrico
Riva, Haupt-fragen der materiellen Enteignung, Bern 1990, pag. 268 segg.).
Orbene, le restrizioni della proprietà che non impediscono, ma soltanto
limitano lo sfruttamento edilizio non integrano gli estremi di
un’espropriazione materiale se lasciano intatta la possibilità di continuare ad
utilizzare il fondo interessa in maniera economicamente appropriata (DTF
123 II 481 consid. 6d e rinvii). In particolare, costituisce una limitazione
parziale della proprietà un vincolo che va a gravare un fondo già edificato
adeguatamente, inibendo soltanto la realizzazione di nuove costruzioni senza
pregiudicare l’impiego della sostanza edilizia esistente. Se gli edifici
presenti garantiscono un’utilizzazione del fondo economicamente razionale, non
vi è espropriazione materiale (DTF 117 Ib 262, consid. 2a, 115 la 373
consid. 3a). Lo stesso dicasi dei piani di allineamento che di norma non
comportano restrizioni abbastanza gravi da provocare esproprio di tipo
materiale (DTF 109 Ib 116 consid. 3b), neppure se precludono la
costruzione su un quarto di un terreno ed il resto permane ragionevolmente
edificabile (DTF 110 Ib 359 consid. 2b). Caso contrario non è escluso il
riconoscimento di un’indennità ma occorre che alla data decisiva il
proprietario potesse oggettivamente contare sul fatto che un buon utilizzo
economico del suo fondo sarebbe stato realizzabile con grande probabilità in un
prossimo futuro (Leimbacher, op. cit., pag. 73).
E. 16 Nella fattispecie i fondi in questione possono però ancora essere sfruttati convenientemente. Ciò è desumibile dalla forma comunque regolare che rimane per detti mappali (segnatamente per il no. 630; per gli altri due mappali l’incidenza della strada prevista è ridottissima, toccando essa solo il loro margine), dai parametri edificatori comunque generosi (segnatamente da quelli per la zona R3), dalla superficie percentualmente ridotta toccata dalla strada “C3” (comunque inferiore al 20%, quand’anche si volesse considerare pure la superficie del citato cuneo), e conseguentemente dalla superficie ampia (più di mq 4’000) che rimane a disposizione per l’edificazione, dalla conformazione di detta superficie (prativa, in solo leggero declivio: v. verbale di sopralluogo), dalla possibilità di utilizzare pure gli indici (seppure leggermente ridotti: è zona R2) del menzionato cuneo, e – da ultimo – dal fatto che comunque degli accessi veicolari (per quanto verosimilmente più razionali ad un’ottimizzazione dello sfruttamento dei fondi) sarebbero dovuti essere realizzati in assenza della strada “C3”. Basti dire in merito che è possibile realizzare un complesso residenziale con una SUL complessiva (mq 2'490) pari a quella del terreno privo della strada di PR, pur rimanendo detto complesso residenziale all’interno della superficie ridotta dalla suddetta strada (mq 3'263). Si rileva, abbondanzialmente, che la stessa perizia prodotta dagli istanti (doc. E) attesta una, seppur diminuita, ancora apprezzabile potenzialità edificatoria. Quand’anche si trattasse di una restrizione significativa e non solo lieve, non sarebbe essa quindi decisiva per ammettere l’esistenza di un caso di espropriazione materiale che richiede, come detto, una restrizione importante.
E. 17 Ma v’è di più. Neppure può essere considerata comprovata l’idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 131 II, 151 consid 2.1). In effetti, il fatto di avare presentato una domanda di costruzione (poi ritirata) nel 1976 indica piuttosto che per un quarto di secolo non vi è più stato indizio di un tale sfruttamento edilizio (perlomeno a mezzo di domanda di costruzione). Il progetto di realizzazione di un complesso simil-alberghiero (2001) è rimasto tale, anzi al puro stadio di intento generale, giacché esso oltretutto sembrava destinato ad inserirsi in un accordo più ampio con il Comune legato anche all’acquisizione della proprietà dei fondi da parte di quest’ultimo. Infine, l’ultima domanda di licenza preliminare è stata introdotta nel 2007, quindi a distanza di un lustro dall’entrata in vigore del nuovo PR e conseguentemente non può comprovare alcuna volontà edificatoria ad esso precedente.
E. 18 Né si può considerare che nella fattispecie i fondi degli istanti rappresentino un caso di sacrificio (quasi) unico e particolare imposto ai loro proprietari (Sonderopfer); altri fondi nel Comune sono toccati da strade previste dal PR, ed il vincolo non appare comunque quale sacrificio eccessivamente gravoso per gli istanti, sulla scorta di quanto indicato in precedenza.
E. 19 Quanto fino ad ora indicato vale anche nell’ipotesi, neppure sostenuta dagli istanti (anzi per essi vale il contrario: replica, pagina 3), per la quale le loro proprietà fossero da considerarsi singolarmente. In effetti, quanto già indicato per il mappale no. 630 troverebbe speculare conferma anche in questa ipotesi, mentre per il mappale no. 1001 l’incidenza sarebbe in tale caso addirittura irrilevante.
E. 20 Infine, si ricorda che la pretesa per un eventuale riduzione del valore venale della frazione del mappale no. 630 rimasta isolata dal resto del mappale potrà essere fatta valere, se del caso, in sede di espropriazione formale (parziale) del suddetto mappale (art. 11 lett. b LEspr.).
E. 21 Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese giudiziarie e le ripetibili sono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell’esito della lite e del grado di soccombenza delle parti (art. 47 e 49 nuova LPAmm; RDAT I-1994 no. 48; TRAM 20.5007.9 del 17.3.2011 c. 5.1). Stante l’integrale reiezione dell’istanza, tasse e spese sono da caricare agli istanti. Essi dovranno inoltre rifondere al Comune, che si è avvalso della consulenza di un legale, ripetibili commisurate all’assistenza prestata. A tal fine va tenuto conto dell’impegno profuso dal legale nello studio della pratica (2 ore), nella corrispondenza (1 ora) e in conferenze (1 ora), rispettivamente nella stesura delle memorie scritte di risposta, duplica e conclusionale (7 ore), nonché della partecipazione ad un’udienza (1 ora) e un sopralluogo (1 ora), oltre alle spese e all’IVA (8%). Perciò le ripetibili a favore del Comune sono fissate in fr. 4’200.-, pari a 13 ore a fr. 280.-/h (fr. 3'640.-), oltre a spese ed IVA. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia:
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 950.- sono a carico in solido degli istanti, che rifonderanno (pure in solido) fr. 4'200.- al Comune convenuto per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione il Presidente supplente la segretaria giurista Stefano Camponovo Annalisa Butti
E. 39 cpv. 1 LALPT), produce effetti giuridicamente vincolanti e crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche previste (art. 32 Lstr., in precedenza art. 40 LALPT). Ad esso si riconduce quindi lesame retrospettivo del giudice finalizzato ad accertare i presupposti dellespropriazione materiale.Nella fattispecie dies estimandi è quindi per le motivazioni sopra addotte il 17 dicembre 2002.
14.Decisiva è quindi la valutazione a sapere se il fondo degli istanti ha subito o meno una decurtazione delle proprie potenzialità edificatorie nel senso esatto della giurisprudenza (parificabile ad un dezonamento) alla data del 22 gennaio 2002.Al quesito si risponde negativamente.Avantutto occorre considerare che già il precedente PR prevedeva una strada C, di cabotaggio simile a quella attuale e dal tracciato praticamente identico fino al limite superiore del mappale no. 1228. Il nuovo PR prevede un distacco del tracciato da questultimo mappale con una leggera doppia curva con la quale detta strada va a lambire il confine con il mappale no. 629.Laggiunta del tratto lungo questultimo mappale non è certo costitutivo di espropriazione materiale, ritenuto come il tracciato vada ad occupare una piccola, ma soprattutto marginale (confine) porzione del fondo no. 630.Quanto alla superficie (ca mq 310) del mappale no. 630 che va a trovarsi isolata dalla rimanente superficie del medesimo mappale, trattasi di superficie ridotta, e comunque non significativa.Ne discende che, a ben vedere, si può perfino considerare che la situazione attuale non si discosti in maniera decisiva da quella precedente, così che neppure potrebbe essere validamente presa a sostegno di qualsivoglia richiesta di indennizzo per esproprio materiale, non trattandosi di effettivo dezonamento.
15.Ma se anche si volesse considerare unincidenza significativamente (e non solo lievemente) maggiore del nuovo PR (e dei suoi vincoli) sui fondi in questione, e se pure si volesse considerare che il PR precedente era già un piano conforme alla LPT (così che quello attuale ne avrebbe modificato lincidenza del vincolo stradale partendo da una situazione acquisita a favore degli istanti), non ne risulterebbe ancora un fondamento per le pretese degli istanti.In effetti la dottrina e giurisprudenza (TRAM 10.10.2008, consid. 2.2) suddividono in tre categorie le misure che ipoteticamente possono provocare unespropriazione materiale: le restrizioni di carattere pianificatorio che privano il proprietario della facoltà di edificare, quelle che invece lo limitano soltanto nellesercizio di tale prerogativa e, infine, le misure di polizia. Alla prima tipologia appartengono la mancata attribuzione di un fondo alla zona edificatile e il dezonamento, alla seconda interventi quali la riduzione dei parametri edificatori, il cambiamento della destinazione nel contesto di una zona edificabile, i piani di allineamento, il divieto temporaneo di edificare a seguito dellistruzione di una zona di pianificazione e lobbligo di conservazione della sostanza edilizia esistente (Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op. cit., n. 1455 segg.; Jörg Leimbacher, Planungwen und materielle Enteigung, Schriftenfolge VLP Nr. 63, Bern 1995, pag. 26 segg.).In presenza di vincoli parziali, ovvero quando una restrizione della proprietà interessa solo parte di un fondo, per accertarne la gravità requisito primo e più importante affinché la restrizione sia costitutiva di unespropriazione materiale bisogna di regola considerare gli effetti spiegati dalla restrizione sullintera particella, rispettivamente sul complesso dei fondi contigui in mano allo stesso proprietario. Lavverarsi di unespropriazione materiale deve infatti essere negato quando una limitazione della proprietà lasci intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il possedimento fondiario colpito secondo la sua destinazione in maniera economicamente adeguata: ad esempio quando un dezonamento concerne solo un quarto di una particella oppure un divieto di costruzione si estende solo su di un terzo della sua superficie (DTF 114 Ib 112 consid. 6; RDAT II-1994 n. 63 in initio). La prassi riserva tuttavia la possibilità di scostarsi dalla regola generale quando questa condurrebbe a soluzioni inique. Può segnatamente essere il caso quando la superficie di un fondo colpita da un divieto di costruzione parziale si presta ad uno sfruttamento edilizio autonomo (RDAT II-1997 n. 53, Enrico Riva, Haupt-fragen der materiellen Enteignung, Bern 1990, pag. 268 segg.).Orbene, le restrizioni della proprietà che non impediscono, ma soltanto limitano lo sfruttamento edilizio non integrano gli estremi di unespropriazione materiale se lasciano intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il fondo interessa in maniera economicamente appropriata (DTF 123 II 481 consid. 6d e rinvii). In particolare, costituisce una limitazione parziale della proprietà un vincolo che va a gravare un fondo già edificato adeguatamente, inibendo soltanto la realizzazione di nuove costruzioni senza pregiudicare limpiego della sostanza edilizia esistente. Se gli edifici presenti garantiscono unutilizzazione del fondo economicamente razionale, non vi è espropriazione materiale (DTF 117 Ib 262, consid. 2a, 115 la 373 consid. 3a). Lo stesso dicasi dei piani di allineamento che di norma non comportano restrizioni abbastanza gravi da provocare esproprio di tipo materiale (DTF 109 Ib 116 consid. 3b), neppure se precludono la costruzione su un quarto di un terreno ed il resto permane ragionevolmente edificabile (DTF 110 Ib 359 consid. 2b). Caso contrario non è escluso il riconoscimento di unindennità ma occorre che alla data decisiva il proprietario potesse oggettivamente contare sul fatto che un buon utilizzo economico del suo fondo sarebbe stato realizzabile con grande probabilità in un prossimo futuro (Leimbacher, op. cit., pag. 73).
16.Nella fattispecie i fondi in questione possono però ancora essere sfruttati convenientemente. Ciò è desumibile dalla forma comunque regolare che rimane per detti mappali (segnatamente per il no. 630; per gli altri due mappali lincidenza della strada prevista è ridottissima, toccando essa solo il loro margine), dai parametri edificatori comunque generosi (segnatamente da quelli per la zona R3), dalla superficie percentualmente ridotta toccata dalla strada C3 (comunque inferiore al 20%, quandanche si volesse considerare pure la superficie del citato cuneo), e conseguentemente dalla superficie ampia (più di mq 4000) che rimane a disposizione per ledificazione, dalla conformazione di detta superficie (prativa, in solo leggero declivio: v. verbale di sopralluogo), dalla possibilità di utilizzare pure gli indici (seppure leggermente ridotti: è zona R2) del menzionato cuneo, e da ultimo dal fatto che comunque degli accessi veicolari (per quanto verosimilmente più razionali ad unottimizzazione dello sfruttamento dei fondi) sarebbero dovuti essere realizzati in assenza della strada C3.Basti dire in merito che è possibile realizzare un complesso residenziale con una SUL complessiva (mq 2'490) pari a quella del terreno privo della strada di PR, pur rimanendo detto complesso residenziale allinterno della superficie ridotta dalla suddetta strada (mq 3'263).Si rileva, abbondanzialmente, che la stessa perizia prodotta dagli istanti (doc. E) attesta una, seppur diminuita, ancora apprezzabile potenzialità edificatoria.Quandanche si trattasse di una restrizione significativa e non solo lieve, non sarebbe essa quindi decisiva per ammettere lesistenza di un caso di espropriazione materiale che richiede, come detto, una restrizione importante.
17.Ma vè di più.Neppure può essere considerata comprovata lidoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 131 II, 151 consid 2.1).In effetti, il fatto di avare presentato una domanda di costruzione (poi ritirata) nel 1976 indica piuttosto che per un quarto di secolo non vi è più stato indizio di un tale sfruttamento edilizio (perlomeno a mezzo di domanda di costruzione).Il progetto di realizzazione di un complesso simil-alberghiero (2001) è rimasto tale, anzi al puro stadio di intento generale, giacché esso oltretutto sembrava destinato ad inserirsi in un accordo più ampio con il Comune legato anche allacquisizione della proprietà dei fondi da parte di questultimo.Infine, lultima domanda di licenza preliminare è stata introdotta nel 2007, quindi a distanza di un lustro dallentrata in vigore del nuovo PR e conseguentemente non può comprovare alcuna volontà edificatoria ad esso precedente.
18.Né si può considerare che nella fattispecie i fondi degli istanti rappresentino un caso di sacrificio (quasi) unico e particolare imposto ai loro proprietari (Sonderopfer); altri fondi nel Comune sono toccati da strade previste dal PR, ed il vincolo non appare comunque quale sacrificio eccessivamente gravoso per gli istanti, sulla scorta di quanto indicato in precedenza.
19.Quanto fino ad ora indicato vale anche nellipotesi, neppure sostenuta dagli istanti (anzi per essi vale il contrario: replica, pagina 3), per la quale le loro proprietà fossero da considerarsi singolarmente.In effetti, quanto già indicato per il mappale no. 630 troverebbe speculare conferma anche in questa ipotesi, mentre per il mappale no. 1001 lincidenza sarebbe in tale caso addirittura irrilevante.
20.Infine, si ricorda che la pretesa per un eventuale riduzione del valore venale della frazione del mappale no. 630 rimasta isolata dal resto del mappale potrà essere fatta valere, se del caso, in sede di espropriazione formale (parziale) del suddetto mappale (art. 11 lett. b LEspr.).
21.Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese giudiziarie e le ripetibili sono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dellesito della lite e del grado di soccombenza delle parti (art. 47 e 49 nuova LPAmm; RDAT I-1994 no. 48; TRAM 20.5007.9 del 17.3.2011 c. 5.1).Stante lintegrale reiezione dellistanza, tasse e spese sono da caricare agli istanti. Essi dovranno inoltre rifondere al Comune, che si è avvalso della consulenza di un legale, ripetibili commisurate allassistenza prestata. A tal fine va tenuto conto dellimpegno profuso dal legale nello studio della pratica (2 ore), nella corrispondenza (1 ora) e in conferenze (1 ora), rispettivamente nella stesura delle memorie scritte di risposta, duplica e conclusionale (7 ore), nonché della partecipazione ad unudienza (1 ora) e un sopralluogo (1 ora), oltre alle spese e allIVA (8%).Perciò le ripetibili a favore del Comune sono fissate in fr. 4200.-, pari a 13 ore a fr. 280.-/h (fr. 3'640.-), oltre a spese ed IVA.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia:1. Listanza è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 950.- sono a carico in solido degli istanti, che rifonderanno (pure in solido) fr. 4'200.- al Comune convenuto per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
4. Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
il Presidente supplente la segretaria giurista
Stefano Camponovo Annalisa Butti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2012.10
Lugano
12 novembre 2014
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dal Presidente supplente
Stefano Camponovo
e dai membri
ing. Alberto Lucchini
arch. Giancarlo Fumasoli
segretaria giurista
Annalisa Butti
sedente per statuire sulla richiesta di indennità per espropriazione materiale presentata con istanza del 13 giugno 2012 da
IS 1
rappr. da RA 1
contro
COEP 1
rappr. da RA 3
relativamente ai mapp. no. 617, 630 (propr. __________) e 1001 (propr. Comunione ereditaria composta da IS 1) RFD __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
ritenuto,in fatto
1.__________ è proprietario dei mappali no. 617 e 630 RFD __________, così descritti:mapp no. 617:mq 82 superficie non edificata - humus.
mapp no. 630:mq 4151 superficie non edificata - sporgenza di edificio - humus.
IS 1, in Comunione ereditaria, sono proprietari del mappale no. 1001 RFD __________, così descritto:mq 944 superficie non edificata - humus.
2.I mappali, tra loro confinanti, sono siti in località __________, che è un comparto edificato, ed edificati sono in particolare i mappali confinanti con quelli sopra descritti. Trattasi di fondi prativi, in leggero declivio dalla Via __________ verso la strada cantonale sottostante; le due strade delimitano detta superficie.
3.Con risoluzione n. 404 del 20 gennaio 1981 il Consiglio di Stato aveva approvato il precedente Piano Regolare (PR) di __________.Esso includeva i mappali in oggetto in zona R2 (Zona Residenziale a due piani), con una strada di collegamento C3 prevista ad occidente/meridione dei mappali no. 617 e 630, fino allaltezza del mappale no. 1231 (dove curvava in direzione sud-ovest). La sua larghezza era di ml 5.20, oltre ad un marciapiede di ml 1.50 e ad un arretramento di ml 5.00 su entrambi (strada e marciapiede).Per le zone R2 valevano i seguenti parametri (art. 35 NAPR):Costruzioni concesse: residenziali, con esclusione di qualsiasi azienda.In questa zona i fabbricati non potranno avere più di due piani, con altezza massima alla gronda di ml 7.50 e al colmo di ml 9.50.Lindice di occupazione massimo è del 25%.Lindice di sfruttamento massimo è dello 0.3.Distanza minima da confine: ml 4.00 per lunghezza di facciata fino a ml 20.00.Il tetto, a falde, deve avere una pendenza compresa tra il 30% e 40% . Sono ammessi tetti piani.Una variante di PR approvata con risoluzione governativa n. 161 dell8 gennaio 1985 non ha modificato lassetto pianificatorio e viario del comparto: semplicemente, lart. 35 NAPR è divenuto lart. 33, dal tenore identico.
4.Con risoluzione n. 6115 del 17 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR di __________. I fondi (salvo una piccola parte della particella no.
630) sono stati inclusi in zona R3 (zona residenziale semi-estensiva, con indice di sfruttamento pari al 0,6).Lart 38 NAPR, relativo a detta zona, così recita:
1. Comprende tutta la zona indicata sul piano delle zone con colore arancio chiaro.
2. Le costruzioni devono, di regola, essere destinate alla residenza.Sono ammesse eccezioni per attività lavorative compatibili con la residenza.Per i locali con affaccio sul campo stradale al piano-terreno degli edifici a contatto con la __________ è auspicata la destinazione ad attività lavorative.Per la realizzazione dattività lavorativa al piano-terreno di questi edifici è concesso un abbuono del 10% allindice di sfruttamento.
3. Per ledificazione valgono le seguenti disposizioni:a) indice di sfruttamento 0.60b) altezza massima del fabbricato 10.5 mc) distanza minima da confine 4.0 md) distanza minima tra fabbricati 8.0 me) area verde minima 40%
4. È ammessa la contiguità.
5. Sono ammesse costruzioni su grandi superfici secondo le disposizioni dellart. 21.
6. Si richiamano le disposizioni dellart. 6 Inserimento nel paesaggio.Lart. 6 NAPR si limita a prevedere un inserimento nel paesaggio in modo opportuno.Infine, lart. 10 NAPR cpv. 1 lett. b prevede una distanza minima dal confine del fondo privato di ml 4 per gli edifici ubicati in zona R3.Per quanto attiene alla citata strada C3, il nuovo PR la prevede nuovamente, con la medesima dicitura, classificandola quale strada di servizio principale di una larghezza di ml 5.2, senza marciapiede (salvo per la parte sommitale (ovest) del mappale no. 1001, ove è previsto un marciapiede di ml 1.5. Il suo tracciato non piega più però verso sud-ovest in coincidenza del mappale no. 1228 (parte bassa), ma si stacca invece da esso (parte alta), lasciando un cuneo nel mappale no. 630 (verso detto mappale no. 1228) ed andando poi a lambire, con leggera doppia curva, il mappale no. 629. Detto cuneo, di mq 310, è invece stato assegnato alla zona R2 (zona residenziale estensiva), con la quale esso confina (in particolare confina con il mappale no. 1228, che è inserito, come tutto il comparto attorno al nucleo di __________ per lappunto in zona R2).Per esso vale lart. 37 NAPR, che così recita:
1. Comprende tutta la zona indicata sul piano delle zone con colore rosa.
2. Le costruzioni devono, di regola, essere destinate alla residenza.
Sono ammesse eccezioni per attività lavorative compatibili con la residenza.
3. Per ledificazione valgono le seguenti disposizioni:a) indice di sfruttamento 0.4b) altezza massima 7.5 mc) distanza minima da confine 3.0 md) distanza minima tra fabbricati 6.0 me) area verde minima 40%
4. È ammessa la contiguità.
5. Non sono applicabili le disposizioni dellart. 21 per le costruzioni su grandi superfici.
6. Nelle zone indicate con tratteggio rosa chiaro è esclusa la costruzione di edifici principali.Queste aree possono essere conteggiate come superficie edificabile del fondo.
7. Si richiamano le disposizioni dellart. 6 Inserimento nel paesaggio.
Sia alla zona R2 che a quella R3 è stato attribuito il grado di sensibilità II.
5.Il 9 dicembre 2008 IS 1 hanno notificato al Comune di __________ le loro pretese - non cifrate - per espropriazione materiale.
6.Il 13 giugno 2012 IS 1 hanno presentato al Tribunale di espropriazione unistanza di notifica di pretese di indennità per espropriazione materiale, non cifrate ma indirettamente deducibili dai considerandi dellallegato, e meglio fr. 800.-/mq per il sedime supposto vittima di esproprio materiale e per la parte rimanente tra la nuova strada di PR ed il mappale no. 1228, fr. 80.- /mq per pregiudizio dellarea residua, interessi al saggio usuale dal 17 dicembre 2002 ed indennità per spese di patrocinio, peritali e ripetibili per fr. 50'000.-.Con risposta del 28 settembre 2012 il Comune ha integralmente avversato le domande degli istanti.In replica ed in duplica le parti hanno ribadito le loro rispettive, antitetiche posizioni.
7.Così interrogata dal Presidente in sede di conciliazione e di notifica delle prove, la parte istante ha confermato limplicita deduzione dellammontare delle proprie pretese, nonché il fatto che per spese di patrocinio e ripetibili (oltre a quelle peritali) da essa reclamate (in aggiunta a quelle già protestate) erano da intendersi le spese pre-processuali.Esperito il sopralluogo il 16 maggio 2013, le parti si sono riconfermate nelle loro domande, nelle conclusioni scritte del 2 settembre 2013 (listante) e del 3 settembre 2013 (il convenuto).in diritto
8.Secondo la giurisprudenza (DTF 15.02.2008 SNL/Comune di L.), vi è espropriazione materiale quando luso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, in modo che il proprietario è privato idi una delle facoltà essenziali derivante dal diritto di proprietà. Una limitazione di minore importanza può ugualmente costituire unespropriazione materiale, se essa colpisce un solo o un numero limitato di proprietari, al punto che, fosse negato lindennizzo, essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e incompatibile con il principio duguaglianza. In entrambi i casi, il miglio uso del fondo può essere preso in considerazione solo se, nel momento determinante, che coincide, come visto, con lentrata in vigore del provvedimento restrittivo, appare molto probabile in un avvenire prossimo. Quale miglior uso futuro viene di regola considerata la possibilità di costruire: al riguardo deve essere tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto da cui tale possibilità dipende (DTF 131 II 151 consid. 2.1, 728 consid. 2 e rispettivi rinvii).La questione di sapere se sia sottratta una facoltà essenziale derivante dal diritto di proprietà dipende dalle circostanze del singolo caso, dovendosi valutare complessivamente, in particolare confrontando le possibilità di utilizzazione prima e dopo la restrizione, se lingerenza nelle prerogative del proprietario sia talmente grave e intensa da equivalere ad un esproprio (DTF 111 Ib 257 consid. 4a). Per prassi costante, ladozione di provvedimenti pianificatori, che limitano anche in maniera importante il tipo di costruzioni ammissibili, non è considerata uningerenza costitutiva di espropriazione materiale se alla data determinante unutilizzazione favorevole ed economicamente ragionevole degli edifici rimane possibile (DTF 123 II 481 consid. 6d e rinvii; Enrico Riva, Commentario LPT, Zurigo 1999, n. 164 segg. allart 5 LPT; Daniel Gsponer, Die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, tesi Zurigo 2000, pag. 191/192).
9.La problematica verte quindi sul grado di ingerenza dellatto pianificatorio nella sfera protetta e sul potenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di un eventuale risarcimento. In questottica occorre vagliare tutti gli elementi che quantificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento riconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed edilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle qualità del fondo medesimo al fine di accertare se, al momento dellistituzione del vincolo, ledificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.
10.Nel tema specifico dellespropriazione materiale assume importanza il concetto di dezonamento. Esso si produce quando lautorità pianificatoria estromette un fondo da una zona già definita come edificabile da un piano di utilizzo conforme alla Legge sulla pianificazione del territorio (LPT), per attribuirlo ad una zona non edificabile. Benché in questottica possa dirsi limitativo del diritto di proprietà, non necessariamente il dezonamento si traduce automaticamente anche in unespropriazione materiale: infatti la circostanza è comunque soggetta ad unobbligatoria verifica in relazione alle particolarità del fondo (Riva, op. cit., no. 140, 161-163).Viceversa lautorità pianificatoria che, adottando il suo primo piano di utilizzazione conforme alla LPT, omette di attribuire un terreno alla zona edificabile attua non un dezonamento, bensì una cosiddetta non-attribuzione, che secondo unopinione diffusa, non adempie ai presupposti dellespropriazione materiale e quindi nemmeno legittima un risarcimento (Riva, op. cit., no. 114, 141-145; DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c. 3b,131 II 728; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b).E risaputo infatti che la legislazione in materia di pianificazione del territorio è, per sua stessa essenza, dinamica, così che il nostro ordinamento giuridico non riconosce al proprietario un generico diritto allattribuzione del fondo a una zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime edilizio, neppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente (DTF 131 II 151 consid. 2.6, 131 II 728 consid. 2.3; 122 II 326 c. 6a).Una non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo solamente in via eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive, avrebbero giustificato linserimento del fondo in una zona edificabile. Tale ipotesi potrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse edificabile o quantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso nel PGC ed il proprietario avesse già investito somme considerevoli in vista della sua urbanizzazione ed edificazione, ritenuto che i presupposti citati devono essere adempiuti cumulativamente; oppure qualora il fondo fosse situato in un territorio già largamente edificato ai sensi dellart. 15 let. a LPT; oppure ancora qualora lazzonamento fosse legittimato dalla buona fede, istituto questultimo che sembrerebbe peraltro estendersi allinsieme degli aspetti che caratterizzano leccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso il risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a fronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha riposto nellente pubblico e che questi ha deluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF 121 II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6°, 125 II 431 c. 4a).
11.Per valutare in concreto se vi è stata espropriazione materiale alla suddetta data occorre nella fattispecie ancora rammentare che la giurisprudenza considera la data dellentrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), il 1. gennaio 1980, come momento determinante.Infatti limposizione di un vincolo (o di una riduzione delle possibilità edificatorie) non costituisce un dezonamento (Auszonung) né una parziale limitazione delle possibilità edificatorie (Herabzonung). Simili casi si realizzano infatti solamente quando una particella già inserita formalmente nella zona edificabile sulla base di una pianificazione conforme alla LPT, entrata in vigore il 1° gennaio 1980, ne venga successivamente esclusa, attribuendola a una zona non edificabile, o subisca una parziale limitazione delle proprie possibilità edificatorie (DTF 131 II 151 consid. 2.6, 728 consid. 2.3, cfr. inoltre, sulla nozione di Herabzonung, DTF 122 II 326 consid. 4c).Tutte le restrizioni della proprietà legate al primo adattamento dei PR alla LPT, e quindi successive al 1. gennaio 1980, costituiscono quindi, di principio, dei casi di non inclusione (Nichteinzonung) in zona edificabile (DTF 123 II 488; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 597), e non dei casi di esclusione stricto sensu.In effetti, poiché la regolamentazione precedente non è sorta sotto legida dei disposti procedurali della LPT (segnatamente gli art. 4, 26 e 33), di principio unicamente un PR posteriore allentrata in vigore della citata legge federale risponde alle esigenze formali della LPT.Orbene, di regola una mancata inclusione in zona edificabile di un mappale da parte del primo PR adottato secondo i suddetti principi della LPT non costituisce violazione del diritto alla proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 597), e quindi non fonda alcun diritto ad un indennizzo.
12.Nella fattispecie la normativa comunale precedente risale al 20 gennaio 1981.Essa è quindi posteriore allentrata in vigore della LPT e, come tale, di principio conforme a questultima, con la conseguenza che con il nuovo PR (17.12.2002) non ci si troverebbe di fronte di principio ad una mancata attribuzione alla zona edificabile, bensì teoricamente - ad un dezonamento. E ciò malgrado vi si possa (e debba) interrogare sulleffettiva conformità della LPT con un PR adottato il 21 novembre 1977, cioè tre anni prima dellentrata in vigore della LPT. E ciò, oltretutto, considerando che la giurisprudenza presume che un PR adottato dopo lentrata in vigore di questultima le sia conforme, senza che ciò invero assurga ad assioma, né tantomeno che leghi il giudice (DTF 10.10.1997 consid. 3c non pubblicato).Nella fattispecie comunque nulla permette di considerare che il precedente PR non sia stato rispettoso dei principi della LPT, né le parti ciò sostengono, né la questione per i motivi che di seguito si indicheranno è decisiva.Si può quindi considerare di essere in presenza in questo caso di una non-attribuzione; resta da verificare se si possa trattare di un effettivo dezonamento.
13.La misura pianificatoria definitiva che sopprime o limita la componente edificabile sottrae il bene al mercato dei fondi edilizi, ne compromette la libera disponibilità privata e, di riflesso, ne riduce il valore. Decisiva per il giudizio sullespropriazione materiale e per lestimo è, pertanto, la data di entrata in vigore della misura stessa causa del pregiudizio (DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68: Riva, op. cit., no. 194), cioè quella dellentrata in vigore della restrizione della proprietà (DTF 119 Ib 229 consid. 3a, 132 II 218 consid. 2.4). In tale momento il fondo gravato dal vincolo pianificatorio perde infatti il suo precedente valore edilizio, rimanendogli unicamente un valore residuo che, nel caso di fondi in edificati, corrisponde di regola a quello agricolo (DTF 114 Ib 112 consid. 7a).Nellordinamento giuridico ticinese latto pianificatorio definitivo che programma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale è il PR (art. 19 Lstr. : fino al 31.12.2011 art. 24 LALPT), che entra in vigore con lapprovazione del Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 1 Lstr., in precedenza art. 39 cpv. 1 LALPT), produce effetti giuridicamente vincolanti e crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche previste (art. 32 Lstr., in precedenza art. 40 LALPT). Ad esso si riconduce quindi lesame retrospettivo del giudice finalizzato ad accertare i presupposti dellespropriazione materiale.Nella fattispecie dies estimandi è quindi per le motivazioni sopra addotte il 17 dicembre 2002.
14.Decisiva è quindi la valutazione a sapere se il fondo degli istanti ha subito o meno una decurtazione delle proprie potenzialità edificatorie nel senso esatto della giurisprudenza (parificabile ad un dezonamento) alla data del 22 gennaio 2002.Al quesito si risponde negativamente.Avantutto occorre considerare che già il precedente PR prevedeva una strada C, di cabotaggio simile a quella attuale e dal tracciato praticamente identico fino al limite superiore del mappale no. 1228. Il nuovo PR prevede un distacco del tracciato da questultimo mappale con una leggera doppia curva con la quale detta strada va a lambire il confine con il mappale no. 629.Laggiunta del tratto lungo questultimo mappale non è certo costitutivo di espropriazione materiale, ritenuto come il tracciato vada ad occupare una piccola, ma soprattutto marginale (confine) porzione del fondo no. 630.Quanto alla superficie (ca mq 310) del mappale no. 630 che va a trovarsi isolata dalla rimanente superficie del medesimo mappale, trattasi di superficie ridotta, e comunque non significativa.Ne discende che, a ben vedere, si può perfino considerare che la situazione attuale non si discosti in maniera decisiva da quella precedente, così che neppure potrebbe essere validamente presa a sostegno di qualsivoglia richiesta di indennizzo per esproprio materiale, non trattandosi di effettivo dezonamento.
15.Ma se anche si volesse considerare unincidenza significativamente (e non solo lievemente) maggiore del nuovo PR (e dei suoi vincoli) sui fondi in questione, e se pure si volesse considerare che il PR precedente era già un piano conforme alla LPT (così che quello attuale ne avrebbe modificato lincidenza del vincolo stradale partendo da una situazione acquisita a favore degli istanti), non ne risulterebbe ancora un fondamento per le pretese degli istanti.In effetti la dottrina e giurisprudenza (TRAM 10.10.2008, consid. 2.2) suddividono in tre categorie le misure che ipoteticamente possono provocare unespropriazione materiale: le restrizioni di carattere pianificatorio che privano il proprietario della facoltà di edificare, quelle che invece lo limitano soltanto nellesercizio di tale prerogativa e, infine, le misure di polizia. Alla prima tipologia appartengono la mancata attribuzione di un fondo alla zona edificatile e il dezonamento, alla seconda interventi quali la riduzione dei parametri edificatori, il cambiamento della destinazione nel contesto di una zona edificabile, i piani di allineamento, il divieto temporaneo di edificare a seguito dellistruzione di una zona di pianificazione e lobbligo di conservazione della sostanza edilizia esistente (Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op. cit., n. 1455 segg.; Jörg Leimbacher, Planungwen und materielle Enteigung, Schriftenfolge VLP Nr. 63, Bern 1995, pag. 26 segg.).In presenza di vincoli parziali, ovvero quando una restrizione della proprietà interessa solo parte di un fondo, per accertarne la gravità requisito primo e più importante affinché la restrizione sia costitutiva di unespropriazione materiale bisogna di regola considerare gli effetti spiegati dalla restrizione sullintera particella, rispettivamente sul complesso dei fondi contigui in mano allo stesso proprietario. Lavverarsi di unespropriazione materiale deve infatti essere negato quando una limitazione della proprietà lasci intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il possedimento fondiario colpito secondo la sua destinazione in maniera economicamente adeguata: ad esempio quando un dezonamento concerne solo un quarto di una particella oppure un divieto di costruzione si estende solo su di un terzo della sua superficie (DTF 114 Ib 112 consid. 6; RDAT II-1994 n. 63 in initio). La prassi riserva tuttavia la possibilità di scostarsi dalla regola generale quando questa condurrebbe a soluzioni inique. Può segnatamente essere il caso quando la superficie di un fondo colpita da un divieto di costruzione parziale si presta ad uno sfruttamento edilizio autonomo (RDAT II-1997 n. 53, Enrico Riva, Haupt-fragen der materiellen Enteignung, Bern 1990, pag. 268 segg.).Orbene, le restrizioni della proprietà che non impediscono, ma soltanto limitano lo sfruttamento edilizio non integrano gli estremi di unespropriazione materiale se lasciano intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il fondo interessa in maniera economicamente appropriata (DTF 123 II 481 consid. 6d e rinvii). In particolare, costituisce una limitazione parziale della proprietà un vincolo che va a gravare un fondo già edificato adeguatamente, inibendo soltanto la realizzazione di nuove costruzioni senza pregiudicare limpiego della sostanza edilizia esistente. Se gli edifici presenti garantiscono unutilizzazione del fondo economicamente razionale, non vi è espropriazione materiale (DTF 117 Ib 262, consid. 2a, 115 la 373 consid. 3a). Lo stesso dicasi dei piani di allineamento che di norma non comportano restrizioni abbastanza gravi da provocare esproprio di tipo materiale (DTF 109 Ib 116 consid. 3b), neppure se precludono la costruzione su un quarto di un terreno ed il resto permane ragionevolmente edificabile (DTF 110 Ib 359 consid. 2b). Caso contrario non è escluso il riconoscimento di unindennità ma occorre che alla data decisiva il proprietario potesse oggettivamente contare sul fatto che un buon utilizzo economico del suo fondo sarebbe stato realizzabile con grande probabilità in un prossimo futuro (Leimbacher, op. cit., pag. 73).
16.Nella fattispecie i fondi in questione possono però ancora essere sfruttati convenientemente. Ciò è desumibile dalla forma comunque regolare che rimane per detti mappali (segnatamente per il no. 630; per gli altri due mappali lincidenza della strada prevista è ridottissima, toccando essa solo il loro margine), dai parametri edificatori comunque generosi (segnatamente da quelli per la zona R3), dalla superficie percentualmente ridotta toccata dalla strada C3 (comunque inferiore al 20%, quandanche si volesse considerare pure la superficie del citato cuneo), e conseguentemente dalla superficie ampia (più di mq 4000) che rimane a disposizione per ledificazione, dalla conformazione di detta superficie (prativa, in solo leggero declivio: v. verbale di sopralluogo), dalla possibilità di utilizzare pure gli indici (seppure leggermente ridotti: è zona R2) del menzionato cuneo, e da ultimo dal fatto che comunque degli accessi veicolari (per quanto verosimilmente più razionali ad unottimizzazione dello sfruttamento dei fondi) sarebbero dovuti essere realizzati in assenza della strada C3.Basti dire in merito che è possibile realizzare un complesso residenziale con una SUL complessiva (mq 2'490) pari a quella del terreno privo della strada di PR, pur rimanendo detto complesso residenziale allinterno della superficie ridotta dalla suddetta strada (mq 3'263).Si rileva, abbondanzialmente, che la stessa perizia prodotta dagli istanti (doc. E) attesta una, seppur diminuita, ancora apprezzabile potenzialità edificatoria.Quandanche si trattasse di una restrizione significativa e non solo lieve, non sarebbe essa quindi decisiva per ammettere lesistenza di un caso di espropriazione materiale che richiede, come detto, una restrizione importante.
17.Ma vè di più.Neppure può essere considerata comprovata lidoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 131 II, 151 consid 2.1).In effetti, il fatto di avare presentato una domanda di costruzione (poi ritirata) nel 1976 indica piuttosto che per un quarto di secolo non vi è più stato indizio di un tale sfruttamento edilizio (perlomeno a mezzo di domanda di costruzione).Il progetto di realizzazione di un complesso simil-alberghiero (2001) è rimasto tale, anzi al puro stadio di intento generale, giacché esso oltretutto sembrava destinato ad inserirsi in un accordo più ampio con il Comune legato anche allacquisizione della proprietà dei fondi da parte di questultimo.Infine, lultima domanda di licenza preliminare è stata introdotta nel 2007, quindi a distanza di un lustro dallentrata in vigore del nuovo PR e conseguentemente non può comprovare alcuna volontà edificatoria ad esso precedente.
18.Né si può considerare che nella fattispecie i fondi degli istanti rappresentino un caso di sacrificio (quasi) unico e particolare imposto ai loro proprietari (Sonderopfer); altri fondi nel Comune sono toccati da strade previste dal PR, ed il vincolo non appare comunque quale sacrificio eccessivamente gravoso per gli istanti, sulla scorta di quanto indicato in precedenza.
19.Quanto fino ad ora indicato vale anche nellipotesi, neppure sostenuta dagli istanti (anzi per essi vale il contrario: replica, pagina 3), per la quale le loro proprietà fossero da considerarsi singolarmente.In effetti, quanto già indicato per il mappale no. 630 troverebbe speculare conferma anche in questa ipotesi, mentre per il mappale no. 1001 lincidenza sarebbe in tale caso addirittura irrilevante.
20.Infine, si ricorda che la pretesa per un eventuale riduzione del valore venale della frazione del mappale no. 630 rimasta isolata dal resto del mappale potrà essere fatta valere, se del caso, in sede di espropriazione formale (parziale) del suddetto mappale (art. 11 lett. b LEspr.).
21.Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese giudiziarie e le ripetibili sono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dellesito della lite e del grado di soccombenza delle parti (art. 47 e 49 nuova LPAmm; RDAT I-1994 no. 48; TRAM 20.5007.9 del 17.3.2011 c. 5.1).Stante lintegrale reiezione dellistanza, tasse e spese sono da caricare agli istanti. Essi dovranno inoltre rifondere al Comune, che si è avvalso della consulenza di un legale, ripetibili commisurate allassistenza prestata. A tal fine va tenuto conto dellimpegno profuso dal legale nello studio della pratica (2 ore), nella corrispondenza (1 ora) e in conferenze (1 ora), rispettivamente nella stesura delle memorie scritte di risposta, duplica e conclusionale (7 ore), nonché della partecipazione ad unudienza (1 ora) e un sopralluogo (1 ora), oltre alle spese e allIVA (8%).Perciò le ripetibili a favore del Comune sono fissate in fr. 4200.-, pari a 13 ore a fr. 280.-/h (fr. 3'640.-), oltre a spese ed IVA.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia:1. Listanza è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 950.- sono a carico in solido degli istanti, che rifonderanno (pure in solido) fr. 4'200.- al Comune convenuto per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
il Presidente supplente la segretaria giurista
Stefano Camponovo Annalisa Butti