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10.2011.15

Ingiuria, ripetuta minaccia

Ticino · 2012-11-22 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli artt. 177 e 180 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 dicembre 2010 n. 5737/2010 del AINQ 1  che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di CHF 450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da CHF 30.- (trenta) (artt. 34 segg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(artt. 42 segg. CP).

2.  Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di0(dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 dicembre 2010;

preso atto                          dell’odierno ritiro della denuncia/querela penale sporta da CIVI 2 nei confronti dell’accusato - anticipato per fax arrivato alle ore 08.46 (recte: 09.46) - il Giudice chiede al difensore se acconsente allo stralcio di tale mezzo di prova da quelli da assumere. Il difensore acconsente, cosicché non si procede all’assunzione del teste;

sentito                               il difensore, la quale osserva che i fatti oggetto del decreto d’accusa - e imputati a ACCU 1 - non sono stati dimostrati, non configurando reato quanto realmente emerso nel corso del dibattimento.

Per queste ragioni DI 1 chiede la completa assoluzione dell’accusato;

sentito                               per ultimo l'accusat, il quale manifesta il proprio disagio per essere stato coinvolto in un procedimento penale per lui ingiusto;

dato atto                            del ritiro da parte di CIVI 2 della denuncia/querela penale 06.08.2010;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di ingiuria e minaccia per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.  In caso di risposta affermativa al quesito 1, quale deve essere la pena.

3.  A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                  gli artt. 1, 47, 106, 177, 180 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1ACCU 1

dalle imputazioni di ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

caricale tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 590.- (cinquecentonovanta) allo Stato.

La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

ACCU 1,__________

DI 1, __________

- per raccomandata

AINQ 1, Lugano

CIVI 1, __________

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Sezione della popolazione, Bellinzona.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

CHF                   300.-          tassa di giustizia senza motivazione

CHF                   150.-          spese giudiziarie

CHF                   140.-          testi

CHF                   590.-          totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 0 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP; vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 dicembre 2010; preso atto                          dell’odierno ritiro della denuncia/querela penale sporta da CIVI 2 nei confronti dell’accusato - anticipato per fax arrivato alle ore 08.46 (recte : 09.46) - il Giudice chiede al difensore se acconsente allo stralcio di tale mezzo di prova da quelli da assumere. Il difensore acconsente, cosicché non si procede all’assunzione del teste; sentito                               il difensore, la quale osserva che i fatti oggetto del decreto d’accusa - e imputati a ACCU 1 - non sono stati dimostrati, non configurando reato quanto realmente emerso nel corso del dibattimento. Per queste ragioni DI 1 chiede la completa assoluzione dell’accusato; sentito                               per ultimo l'accusat, il quale manifesta il proprio disagio per essere stato coinvolto in un procedimento penale per lui ingiusto; dato atto                            del ritiro da parte di CIVI 2 della denuncia/querela penale 06.08.2010; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di ingiuria e minaccia per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.  In caso di risposta affermativa al quesito 1, quale deve essere la pena.

3.  A chi vanno caricate le tasse e le spese; letti ed esaminati                gli atti; visti                                  gli artt. 1, 47, 106, 177, 180 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; proscioglie ACCU 1ACCU 1 dalle imputazioni di ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico; carica le tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 590.- (cinquecentonovanta) allo Stato. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta; avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza. Intimazione a:                    - seduta stante ACCU 1,__________ DI 1, __________

- per raccomandata AINQ 1, Lugano CIVI 1, __________

- alla crescita in giudicato Comando della Polizia cantonale, Bellinzona Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano Sezione della popolazione, Bellinzona. terzi implicati P_GLOSS_TERZI Il Giudice:                                                                                Il Segretario: Distinta spese                    a carico dello Stato, CHF                   300.-          tassa di giustizia senza motivazione CHF                   150.-          spese giudiziarie CHF                   140.-          testi CHF                   590.-          totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2011.15

DA 5737/2010

Bellinzona

22 novembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1ACCU 1

(difensore: DI 1,__________)

prevenuto colpevole di  1. ingiuria

per avere, a __________ in data __________ (recte: __________), offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo con epiteti vari tra i quali “bastardo” e “disonesto”;

2. ripetuta minaccia

per avere, a __________, incusso spavento e timore:

-    in data __________ a CIVI 1 minacciandolo di morte con parole come “se succede qualcosa a mio fratello ti ammazzo”, “ritira il precetto esecutivo se no io ti ammazzo”, “ti stermino con la tua famiglia” e “ti faccio saltare in aria a pistolettate sui tavoli del bar”, proferite in lingua turca come riferito dal teste;

-    in data __________ a CIVI 2 minacciandola di morte con le parole “se fai da testimone contro mio fratello per il furto dei soldi ti ammazzo e ammazzerò il tuo capo”;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli artt. 177 e 180 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 dicembre 2010 n. 5737/2010 del AINQ 1  che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di CHF 450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da CHF 30.- (trenta) (artt. 34 segg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(artt. 42 segg. CP).

2.  Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di0(dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 dicembre 2010;

preso atto                          dell’odierno ritiro della denuncia/querela penale sporta da CIVI 2 nei confronti dell’accusato - anticipato per fax arrivato alle ore 08.46 (recte: 09.46) - il Giudice chiede al difensore se acconsente allo stralcio di tale mezzo di prova da quelli da assumere. Il difensore acconsente, cosicché non si procede all’assunzione del teste;

sentito                               il difensore, la quale osserva che i fatti oggetto del decreto d’accusa - e imputati a ACCU 1 - non sono stati dimostrati, non configurando reato quanto realmente emerso nel corso del dibattimento.

Per queste ragioni DI 1 chiede la completa assoluzione dell’accusato;

sentito                               per ultimo l'accusat, il quale manifesta il proprio disagio per essere stato coinvolto in un procedimento penale per lui ingiusto;

dato atto                            del ritiro da parte di CIVI 2 della denuncia/querela penale 06.08.2010;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di ingiuria e minaccia per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.  In caso di risposta affermativa al quesito 1, quale deve essere la pena.

3.  A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                  gli artt. 1, 47, 106, 177, 180 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1ACCU 1

dalle imputazioni di ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

caricale tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 590.- (cinquecentonovanta) allo Stato.

La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

ACCU 1,__________

DI 1, __________

- per raccomandata

AINQ 1, Lugano

CIVI 1, __________

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Sezione della popolazione, Bellinzona.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

CHF                   300.-          tassa di giustizia senza motivazione

CHF                   150.-          spese giudiziarie

CHF                   140.-          testi

CHF                   590.-          totale