Sachverhalt
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 177 e 180 CP, richiamato lart. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto daccusa del 6 dicembre 2010 n. 5737/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da CHF 30.- (trenta) (artt. 34 segg. CP).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(artt. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di0(dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 16 dicembre 2010;
preso atto dellodierno ritiro della denuncia/querela penale sporta da CIVI 2 nei confronti dellaccusato - anticipato per fax arrivato alle ore 08.46 (recte: 09.46) - il Giudice chiede al difensore se acconsente allo stralcio di tale mezzo di prova da quelli da assumere. Il difensore acconsente, cosicché non si procede allassunzione del teste;
sentito il difensore, la quale osserva che i fatti oggetto del decreto daccusa - e imputati a ACCU 1 - non sono stati dimostrati, non configurando reato quanto realmente emerso nel corso del dibattimento.
Per queste ragioni DI 1 chiede la completa assoluzione dellaccusato;
sentito per ultimo l'accusat, il quale manifesta il proprio disagio per essere stato coinvolto in un procedimento penale per lui ingiusto;
dato atto del ritiro da parte di CIVI 2 della denuncia/querela penale 06.08.2010;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ingiuria e minaccia per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico.
2. In caso di risposta affermativa al quesito 1, quale deve essere la pena.
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 1, 47, 106, 177, 180 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1ACCU 1
dalle imputazioni di ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP) per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico;
caricale tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 590.- (cinquecentonovanta) allo Stato.
La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;
avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1,__________
DI 1, __________
- per raccomandata
AINQ 1, Lugano
CIVI 1, __________
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Sezione della popolazione, Bellinzona.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 300.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 140.- testi
CHF 590.- totale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 0 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP; vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 dicembre 2010; preso atto dell’odierno ritiro della denuncia/querela penale sporta da CIVI 2 nei confronti dell’accusato - anticipato per fax arrivato alle ore 08.46 (recte : 09.46) - il Giudice chiede al difensore se acconsente allo stralcio di tale mezzo di prova da quelli da assumere. Il difensore acconsente, cosicché non si procede all’assunzione del teste; sentito il difensore, la quale osserva che i fatti oggetto del decreto d’accusa - e imputati a ACCU 1 - non sono stati dimostrati, non configurando reato quanto realmente emerso nel corso del dibattimento. Per queste ragioni DI 1 chiede la completa assoluzione dell’accusato; sentito per ultimo l'accusat, il quale manifesta il proprio disagio per essere stato coinvolto in un procedimento penale per lui ingiusto; dato atto del ritiro da parte di CIVI 2 della denuncia/querela penale 06.08.2010; posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ingiuria e minaccia per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. In caso di risposta affermativa al quesito 1, quale deve essere la pena.
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese; letti ed esaminati gli atti; visti gli artt. 1, 47, 106, 177, 180 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG; rispondendo ai quesiti posti; proscioglie ACCU 1ACCU 1 dalle imputazioni di ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico; carica le tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 590.- (cinquecentonovanta) allo Stato. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta; avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza. Intimazione a: - seduta stante ACCU 1,__________ DI 1, __________
- per raccomandata AINQ 1, Lugano CIVI 1, __________
- alla crescita in giudicato Comando della Polizia cantonale, Bellinzona Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano Sezione della popolazione, Bellinzona. terzi implicati P_GLOSS_TERZI Il Giudice: Il Segretario: Distinta spese a carico dello Stato, CHF 300.- tassa di giustizia senza motivazione CHF 150.- spese giudiziarie CHF 140.- testi CHF 590.- totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2011.15
DA 5737/2010
Bellinzona
22 novembre 2012
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1ACCU 1
(difensore: DI 1,__________)
prevenuto colpevole di 1. ingiuria
per avere, a __________ in data __________ (recte: __________), offeso lonore di CIVI 1 tacciandolo con epiteti vari tra i quali bastardo e disonesto;
2. ripetuta minaccia
per avere, a __________, incusso spavento e timore:
- in data __________ a CIVI 1 minacciandolo di morte con parole come se succede qualcosa a mio fratello ti ammazzo, ritira il precetto esecutivo se no io ti ammazzo, ti stermino con la tua famiglia e ti faccio saltare in aria a pistolettate sui tavoli del bar, proferite in lingua turca come riferito dal teste;
- in data __________ a CIVI 2 minacciandola di morte con le parole se fai da testimone contro mio fratello per il furto dei soldi ti ammazzo e ammazzerò il tuo capo;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 177 e 180 CP, richiamato lart. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto daccusa del 6 dicembre 2010 n. 5737/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da CHF 30.- (trenta) (artt. 34 segg. CP).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(artt. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di0(dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 16 dicembre 2010;
preso atto dellodierno ritiro della denuncia/querela penale sporta da CIVI 2 nei confronti dellaccusato - anticipato per fax arrivato alle ore 08.46 (recte: 09.46) - il Giudice chiede al difensore se acconsente allo stralcio di tale mezzo di prova da quelli da assumere. Il difensore acconsente, cosicché non si procede allassunzione del teste;
sentito il difensore, la quale osserva che i fatti oggetto del decreto daccusa - e imputati a ACCU 1 - non sono stati dimostrati, non configurando reato quanto realmente emerso nel corso del dibattimento.
Per queste ragioni DI 1 chiede la completa assoluzione dellaccusato;
sentito per ultimo l'accusat, il quale manifesta il proprio disagio per essere stato coinvolto in un procedimento penale per lui ingiusto;
dato atto del ritiro da parte di CIVI 2 della denuncia/querela penale 06.08.2010;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ingiuria e minaccia per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico.
2. In caso di risposta affermativa al quesito 1, quale deve essere la pena.
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 1, 47, 106, 177, 180 CP; 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1ACCU 1
dalle imputazioni di ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP) per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico;
caricale tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 590.- (cinquecentonovanta) allo Stato.
La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;
avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1,__________
DI 1, __________
- per raccomandata
AINQ 1, Lugano
CIVI 1, __________
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Sezione della popolazione, Bellinzona.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 300.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 140.- testi
CHF 590.- totale