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Incarto n.10.2010.74
DA 666/2010
Bellinzona
26 febbraio 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;
fatti avvenuti il 20 settembre 2009 a __________;
reato previsto dall'art. 51 LTP;
perseguito con decreto daccusa n. DA 666/2010 di data 15 febbraio 2010 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1.
2. Al versamento alla parte civile Autopostale SA (in rappr. di TPL) dell'importo di fr. 180.- a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 16 febbraio 2010 dall'accusato;
considerato che dai documenti ora agli atti risulta che ACCU 1 ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 180.- di cui all'invito 8 gennaio 2010 del Procuratore pubblico;
che visto quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente ACCU 1, come avrebbe fatto se egli non avesse negligentemente omesso di comunicargli il citato pagamento (avrebbe dovuto produrre al Ministero pubblico una copia della ricevuta di pagamento come richiesto in grassetto nella notifica di procedimento penale);
pronuncia:1.Il DA 666/2010 è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di ACCU 1 per i fatti del 20 settembre 2009 a __________.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: