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10.2010.708

Incitazione al soggiorno illegale, tratta di essere umani, promovimento della prostituzione

Ticino · 2012-11-13 · Italiano TI
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Sachverhalt

compiuti nelle circostanze descritte al capo di imputazione nr. 3 del decreto di accusa n. 5018/2010 del 22 novembre 2010.

proscioglieACCU 1,

dall’accusa di tratta di esseri umani e di promovimento della prostutuzione per i fatti descritti ai capi di imputazione nr. 1 e 2 del decreto di accusa n. 5018/2010 del 22 novembre 2010

condanna                         ACCU 1ACCU 1

Dispositiv
  1. alla multa di fr. 200.- (duecento); 1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- con motivazione scritta e di fr. 250.- senza motivazione scritta. caricala tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- allo Stato. avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza. Intimazione a:                    - seduta stante ACCU 1 . - per raccomandata - alla crescita in giudicato Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano. Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella, La giudice:                                                                               La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1ACCU 1 fr.200.00multa fr.                       200.00       tassa di giustizia senza motivazione fr.                         50.00       spese giudiziarie fr.450.00totale a carico dello Stato, fr.                       200.00       tassa di giustizia senza motivazione fr.                         50.00       spese giudiziarie fr.                      250.00       totale
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Incarto n.10.2010.708

DA 5018/2010

Bellinzona

13 novembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1ACCU 1__________

(difensore: DI 1, __________)

prevenuto colpevole di  1.    tratta di esseri umani

per avere, a __________, __________ ed altre località, nel corso del __________, come offerente, intermediario o destinatario, fatto commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale o di sfruttamento del suo lavoro e meglio per avere:

gestito diversi appartamenti in cui collocava donne che sapeva dedite alla prostituzione reclutandole anche tramite __________ (gerente EP __________), rispettivamente mettendole a disposizione di quest'ultimo per la gestione dell'esercizio pubblico __________ a __________, tra cui tali "__________" e tale __________;

2.    promovimento della prostituzione

per avere, a __________, __________ e altre località, nel corso del 2008, nelle circostanze di tempo e luogo di cui sopra sub. 1, messo a disposizione di __________, gerente dell'EP __________ diverse ragazze dedite alla prostituzione tra cui tali "__________" e tale __________ pur sapendo che all'interno dell'EP valevano precise regole intese ad organizzare ed sorvegliare l'attività delle stesse, ledendone la libertà d'azione;

3.    incitazione all'entrata e al soggiorno illegali

per avere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui sopra sub. 1, ospitato nei propri appartamenti diverse persone pur sapendo che non erano al beneficio dei permessi di soggiorno e di lavoro tra cui tali __________ e __________;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo  e luogo;

reati previsti dagli art. 182 cpv. 1, 195 CP, art. 116 cpv. 2 LStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 novembre 2010 n. 5018/2010 del AINQ 1  che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di fr. 5'400.-, corrispondente a 90 aliquote da fr. 60.- (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni(art. 42 e seg. CP).

2.     Alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni2(art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 novembre 2010 dall'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dai capi di imputazione nr. 1 e 2 non sussistendo gli elementi oggettivi e soggettivi, mentre per il capo di imputazione nr. 3 chiede che gli venga comminata unicamente una multa;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se l’imputato è autore colpevole di

1.1.   tratta di essere umani,

1.2.   promovimento della prostituzione,

1.3.   incitazione all’entrata e al soggiorno illegali,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

2.     Quale deve essere l’eventuale pena.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 182 cpv. 1, 195 CP; 116 cpv. 2 LStr; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di incitazione al soggiorno illegale (caso di lieve entità), art. 116 cpv. 2 LStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al capo di imputazione nr. 3 del decreto di accusa n. 5018/2010 del 22 novembre 2010.

proscioglieACCU 1,

dall’accusa di tratta di esseri umani e di promovimento della prostutuzione per i fatti descritti ai capi di imputazione nr. 1 e 2 del decreto di accusa n. 5018/2010 del 22 novembre 2010

condanna                         ACCU 1ACCU 1

1.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- con motivazione scritta e di fr. 250.- senza motivazione scritta.

caricala tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- allo Stato.

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

ACCU 1

.

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1ACCU 1

fr.200.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia senza motivazione

fr.                         50.00       spese giudiziarie

fr.450.00totale

a carico dello Stato,

fr.                       200.00       tassa di giustizia senza motivazione

fr.                         50.00       spese giudiziarie

fr.                      250.00       totale