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10.2010.701

Lesioni semplici; ingiuria

Ticino · 2013-01-17 · Italiano TI
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Incarto n.10.2010.701

DA 5612/2010

Bellinzona

17 gennaio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1ACCU 1

(difensore: DI 1, __________)

prevenuto colpevole di         lesioni semplici e ingiuria;

fatti avvenuti                       il __________ a __________;

reato previsto                     dall'art. 123 cifra 1 CP, art. 177 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 5612/2010 di data 6 dicembre 2010 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'050.- (millecinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 70.- (settanta).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (otto).3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile.4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e dele spese giudiziarie di fr. 100.-.5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 16 dicembre 2010 dall'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito non avendo egli commesso i reati imputatigli, ritenuta altresì l’inutilizzabilità del verbale d’interrogatorio della parte civile, il cui contenuto può essere stato inquinato, avvenuta a due mesi di distanza dai fatti e esperito il giorno dopo l’interrogatorio del figlio, tenuto conto delle risultanze dell’audizione testimoniale odierna;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se l’imputato è autore colpevole di

1.1.     lesioni semplici

1.2.     ingiuria

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

2.     Quale deve essere l’eventuale pena.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 42, 49, 123 cifra 1, 177 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1ACCU 1

dai reati di lesioni semplici e di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5612/2010 del 6 dicembre 2010.

caricala tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 520.- allo Stato.

Qualora la parte civile dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 500.- sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

ACCU 1

- per raccomandata

CIVI 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato

fr.                       300.00       tassa di giustizia senza motivazione

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                         70.00       testi

fr.520.00totale