Dispositiv
- Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 8'100.-, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 34 e 36 CPS).
- Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).
- Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 165 (centosessantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna per complessivi fr. 16'500.-. decretata nei suoi confronti dal Gerichtskreis VIII Bern-Laupen di Berna il 30.05.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS).
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
- La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS. vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2010 dall'accusato; sentito il difensore, il quale ; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti:
- È laccusato autore colpevole di ripetuta guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel menzionato decreto daccusa?
- In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale devessere la pena?
- Va confermata la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 165 aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna per complessivi fr. 16'500.- decretata nei suoi confronti dal Gerichtskreis VIII Bern-Laupen di Berna il 30.05.2008?
- Chi sopporta gli oneri processuali? letti ed esaminati gli atti; visti gli artt. 91 cpv. 1 LCStr.; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiara ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 5488/2010 del 7 dicembre 2010; condanna ACCU 1 1.alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 8'100.- (ottomilacento); §. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni; 2.alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento); §. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 3.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'200.- (milleduecento) con motivazione scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta. non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 165 (centosessantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna per complessivi fr. 16'500.- (sedicimilacinquecento) decretata nei suoi confronti dal Gerichtskreis VIII
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2010.678
DA 5488/2010
Bellinzona
10 ottobre 2012
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1
(difeso da: DI 2)
prevenuto colpevole di ripetuta guida in stato di inattitudine
per aver condotto veicoli a motore essendo in stato di ubriachezza, e meglio:il __________ a __________, lautovettura __________ targata TI __________ (alcolemia: min. 1.46 max. 1.99 grammi per mille);
il __________ a __________, lautovettura __________ targata TI __________ (alcolemia: min. 1.59 max. 2.07 grammi per mille);
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto daccusa del 7 dicembre 2010 n. 5488/2010 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 8'100.-, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 34 e 36 CPS).
2. Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 165 (centosessantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna per complessivi fr. 16'500.-. decretata nei suoi confronti dal Gerichtskreis VIII Bern-Laupen di Berna il 30.05.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È laccusato autore colpevole di ripetuta guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel menzionato decreto daccusa?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale devessere la pena?
3. Va confermata la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 165 aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna per complessivi fr. 16'500.- decretata nei suoi confronti dal Gerichtskreis VIII Bern-Laupen di Berna il 30.05.2008?
4. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 91 cpv. 1 LCStr.; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 5488/2010 del 7 dicembre 2010;
condanna ACCU 1
1.alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 8'100.- (ottomilacento);
§. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento);
§. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'200.- (milleduecento) con motivazione scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 165 (centosessantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna per complessivi fr. 16'500.- (sedicimilacinquecento) decretata nei suoi confronti dal Gerichtskreis VIII Bern-Laupen di Berna il 30.05.2008, ma neprolungail periodo di prova di 1 (uno) anno;
impartiscea ACCU 1 come norma di condotta il rispetto delle indicazioni di controllo sulluso delle sostanze alcoliche date dallUfficio giuridico della Sezione della circolazione;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP;
avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella,
Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1200.00multa
fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr.1900.00totale