Sachverhalt
che possono nuocere alla reputazione di lei. A norma dellart. 174 cpv. 1 CPS è percontro colpevole di calunnia chiunque comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei.
In concreto ACCU 1 ha dunque oggettivamente e soggettivamente leso lonore di ACCU 2. Siccome sapeva di dire cosa non vera il reato non va qualificato come diffamazione bensì come calunnia, così come prospettato al dibattimento.
7.Per quanto riguarda ACCU 2 il Procuratore pubblico lha ritenuto colpevole di minaccia, ingiuria e abuso dimpianti di telecomunicazioni e ciò per avere inviato messaggi indesiderati a ACCU 1.
Detta conclusione difetta tuttavia del necessario sostegno probatorio. Certo, considerato che vittima e autore (chi sentimentalmente e chi per altri motivi) hanno frequentato la medesima donna e che gli sms provenivano nelle immediate vicinanze delle fermate dei Bus delle __________, configura il sospetto che lautista potrebbe essere il responsabile degli invii. A mente di questo giudice detti indizi non hanno però il sufficiente valore probante per giustificare una condanna.
Ciò soprattutto in ragione del fatto che gli sms sono stati lanciati da cabine telefoniche publiphone quindi accessibili a tutti e che dal tenore dei testi non è stato possibile risalire (in base a quanto dichiarato) alleffettivo mittente. A quanto appena descritto occorre per di più rimarcare il modo in cui ACCU 1 ha dedotto che l iportunatore doveva essere per forza un autista degli autobus. Egli avrebbe infatti ispezionato le cabine telefoniche di tutta la città di __________ (che non sono indicate nellelenco telefonico o sul sito internet della Swisscom) per poi scoprire, a seguito di unimmensa ricerva, che le stesse si trovavano alle fermate degli stessi e da lì concludere che solo un autista sarebbe potuto essere lautore degli invii.
Ora occorre rilevare come secondo il principioin dubio pro reolonere
probatorio è a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche allart. 6 CPP. È infatti compito dellautorità inquirente provare la colpevolezza dellimputato, ovvero provare lesistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, ladempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.
Di riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (STF 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 3.5; DTF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c e d; messaggio concernente lunificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1038; Tophinke, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 93, n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 8, pag. 46).
La presunzione dinnocenza, sancito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nellart. 10 cpv. 1 CPP, disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio (DTF 120 Ia 31 consid. 2c).
In concreto per quanto attiene alla valutazione delle prove assunte agli atti, questo giudice non può dichiararsi sufficientemente convinto che lautore dei messaggi e delle telefonate sia stato effettivamente ACCU 2. Chiunque e non solo lui poteva telefonare da queste cabine pubbliche. Neppure le testimonianze permettono di fare maggiore chiarezza al riguardo. Il solo fatto che in quei medesimi luoghi cerano i capolinea dei bus guidati dallaccusato, è solo un indizio che da solo non può certo costituire prova certa di colpevolezza. In sifatta circostanza, dopo unanalisi globale e oggettiva delle prove, si deve concludere che sussistono dubbi sul vero autore di tali abusi e di conseguenza in concreto non è provata una condotta punibile e responsabile dellimputato. Di riflesso questo giudice non può decidere per una fattispecie più sfavorevole allimputato. Da qui il suo proscioglimento.
richiamati gli artt. 173, 174 CP art. 180, 177 e 179septies, richiamati gli artt. 42 e segg. CPS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronunciaACCU 1ACCU 1
autore colpevole di calunnia, art. 174 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5180/2010 del 22 novembre 2010.
condanna ACCU 1ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 150.-(centocinquanta), per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta);
1.1 Lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- con motivazione scritta e di fr. 300.- senza motivazione scritta.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
proscioglieACCU 2
dai reati di minaccia, ingiuria,abuso di impianti di telecomunicazioni, artt. 180,177 e 179septies CPS, per i fatti descrittinel decreto di accusa n. 1030/2012 del 5 marzo 2012.
non assegnaindennità per torto morale;
caricala tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- allo Stato.
Intimazione a: AINQ 2, __________ AINQ 1, __________
ACCU 1, __________,
DI 1, __________
ACCU 2, __________,
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 750.- pena pecuniaria
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 1'450.-totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 300.-totale
Avvertenza:la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta dappello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dellart. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 7 Per quanto riguarda ACCU 2 il Procuratore pubblico l’ha ritenuto colpevole di minaccia, ingiuria e abuso d’impianti di telecomunicazioni e ciò per avere inviato messaggi indesiderati a ACCU 1. Detta conclusione difetta tuttavia del necessario sostegno probatorio. Certo, considerato che vittima e autore (chi sentimentalmente e chi per altri motivi) hanno frequentato la medesima donna e che gli sms provenivano nelle immediate vicinanze delle fermate dei Bus delle __________, configura il sospetto che l’autista potrebbe essere il responsabile degli invii. A mente di questo giudice detti indizi non hanno però il sufficiente valore probante per giustificare una condanna. Ciò soprattutto in ragione del fatto che gli sms sono stati lanciati da cabine telefoniche “publiphone” quindi accessibili a tutti e che dal tenore dei testi non è stato possibile risalire (in base a quanto dichiarato) all’effettivo mittente. A quanto appena descritto occorre per di più rimarcare il modo in cui ACCU 1 ha dedotto che l’ “iportunatore” doveva essere per forza un autista degli autobus. Egli avrebbe infatti ispezionato le cabine telefoniche di tutta la città di __________ (che non sono indicate nell’elenco telefonico o sul sito internet della Swisscom) per poi scoprire, a seguito di un’immensa ricerva, che le stesse si trovavano alle fermate degli stessi e da lì concludere che solo un autista sarebbe potuto essere l’autore degli invii. Ora occorre rilevare come secondo il principio in dubio pro reo l’onere probatorio è a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche all’art. 6 CPP. È infatti compito dell’autorità inquirente provare la colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Di riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (STF 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 3.5; DTF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c e d; messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1038; Tophinke, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 93, n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 8, pag. 46). La presunzione d’innocenza, sancito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP, disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio (DTF 120 Ia 31 consid. 2c). In concreto per quanto attiene alla valutazione delle prove assunte agli atti, questo giudice non può dichiararsi sufficientemente convinto che l’autore dei messaggi e delle telefonate sia stato effettivamente ACCU 2. Chiunque e non solo lui poteva telefonare da queste cabine pubbliche. Neppure le testimonianze permettono di fare maggiore chiarezza al riguardo. Il solo fatto che in quei medesimi luoghi c’erano i capolinea dei bus guidati dall’accusato, è solo un indizio che da solo non può certo costituire prova certa di colpevolezza. In sifatta circostanza, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, si deve concludere che sussistono dubbi sul vero autore di tali abusi e di conseguenza in concreto non è provata una condotta punibile e responsabile dell’imputato. Di riflesso questo giudice non può decidere per una fattispecie più sfavorevole all’imputato. Da qui il suo proscioglimento. richiamati gli artt. 173, 174 CP art. 180, 177 e 179septies, richiamati gli artt. 42 e segg. CPS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG; al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione; pronuncia ACCU 1ACCU 1 autore colpevole di calunnia, art. 174 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5180/2010 del 22 novembre 2010. condanna ACCU 1ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 150.-(centocinquanta), per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta); 1.1 L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- con motivazione scritta e di fr. 300.- senza motivazione scritta.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP. proscioglie ACCU 2 dai reati di minaccia, ingiuria,abuso di impianti di telecomunicazioni, artt. 180,177 e 179septies CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1030/2012 del 5 marzo 2012. non assegna indennità per torto morale; carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- allo Stato. Intimazione a: AINQ 2, __________ AINQ 1, __________ ACCU 1, __________, DI 1, __________ ACCU 2, __________, terzi implicati P_GLOSS_TERZI Il giudice: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1 fr. 750.- pena pecuniaria fr. 400.- tassa di giustizia fr. 300.- spese giudiziarie fr. 1'450.- totale Distinta spese a carico dello Stato, fr. 200.- tassa di giustizia fr. 100.- spese giudiziarie fr. 300.- totale Avvertenza: la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
E. 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nellart. 10 cpv. 1 CPP, disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio (DTF 120 Ia 31 consid. 2c).
In concreto per quanto attiene alla valutazione delle prove assunte agli atti, questo giudice non può dichiararsi sufficientemente convinto che lautore dei messaggi e delle telefonate sia stato effettivamente ACCU 2. Chiunque e non solo lui poteva telefonare da queste cabine pubbliche. Neppure le testimonianze permettono di fare maggiore chiarezza al riguardo. Il solo fatto che in quei medesimi luoghi cerano i capolinea dei bus guidati dallaccusato, è solo un indizio che da solo non può certo costituire prova certa di colpevolezza. In sifatta circostanza, dopo unanalisi globale e oggettiva delle prove, si deve concludere che sussistono dubbi sul vero autore di tali abusi e di conseguenza in concreto non è provata una condotta punibile e responsabile dellimputato. Di riflesso questo giudice non può decidere per una fattispecie più sfavorevole allimputato. Da qui il suo proscioglimento.
richiamati gli artt. 173, 174 CP art. 180, 177 e 179septies, richiamati gli artt. 42 e segg. CPS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronunciaACCU 1ACCU 1
autore colpevole di calunnia, art. 174 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5180/2010 del 22 novembre 2010.
condanna ACCU 1ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 150.-(centocinquanta), per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta);
1.1 Lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- con motivazione scritta e di fr. 300.- senza motivazione scritta.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
proscioglieACCU 2
dai reati di minaccia, ingiuria,abuso di impianti di telecomunicazioni, artt. 180,177 e 179septies CPS, per i fatti descrittinel decreto di accusa n. 1030/2012 del 5 marzo 2012.
non assegnaindennità per torto morale;
caricala tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- allo Stato.
Intimazione a: AINQ 2, __________ AINQ 1, __________
ACCU 1, __________,
DI 1, __________
ACCU 2, __________,
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 750.- pena pecuniaria
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 1'450.-totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 300.-totale
Avvertenza:la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta dappello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dellart. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2010.673
81.2012.114
DA 5180/2010
DA 1030/2012
Bellinzona
6 settembre 2012
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1
difeso da: DI 1
e
ACCU 2ACCU 2
visti i decreti daccusa n. 5180/2010 del 22 novembe 2010 e n. 1030/2012 del 5 marzo 2012;
preso atto che il AINQ 1, __________, ritiene limputato ACCU 1 autore colpevole di diffamazione e propone la condanna:
1. alla pena pecuniaria di fr. 5600.- (cinquemilaseicento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 560.- (cinquecentosessanta) - (art. 34 e seg. CP).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP;
preso atto che il AINQ 2, Lugano, ritiene limputato ACCU 2 autore colpevole di minaccia, ingiuria, abuso di impianti di telecomunicazioni e propone la condanna:
1. alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da CHF 160.- (centosessanta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 4'000.- (quattromila).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di CHF 960.- (novecentosessanta), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
rilevato che i Procuratori pubblici postulano la conferma dei decreti di accusa;
rilevato che il difensore dellaccusato ACCU 1 chiede il proscioglimento dellimputato;
rilevato che pure laccusato ACCU 2 chiede il suo proscioglimento;
considerato in fatto ed in diritto
1. In data __________ ACCU 1 (che da tempo era vittima di molestie telefoniche anonime) ha telefonato alla centrale delle __________ per ottenere il nominativo del conducente del bus della linea __________ del __________ alle ore __________ (__________), rispettivamente del pomeriggio del __________ alle ore __________ della linea __________ (__________). Per raggiungere questo scopo ACCU 1 ha riferito alloperatore di centrale che lautista di questi mezzi aveva dato fastidio a sua figlia. Si trattava però di una bugia. A ACCU 1 è stato dunque riferito il nome del conducente di quellautobus: ACCU 2.
In data __________ ACCU 1 ha querelato ACCU 2 per molestie telefoniche, ritenendolo responsabile dinnumerevoli telefonate anonime minacciose chegli sostiene di aver ricevuto per oltre 7 mesi. Tutte le telefonate erano provenienti da cabine telefoniche poste alle fermate dei Bus __________. Per questo motivo si è rivolto a detta azienda, come sopra menzionato, per richiedere appunto il nome del conducente di un determinato mezzo.
Ottenuto il risultato egli ha comunque ammesso che quanto da lui dichiarato alle __________ circa il comportamento di ACCU 2 nei confronti di sua figlia non corrispondeva al vero, ma di averlo unicamente affermato per poter ottenere il suo nominativo. In effetti, da una sua ricerca, sarebbe a suo dire emerso che gli abusi telefonici nei suoi confronti, arrivavano in contemporanea al passaggio di precisi bus delle __________ e da luoghi in cui erano ubicate cabine pubbliche del telefono. Da qui la sua deduzione che solo un conducente __________ poteva essere lautore del reato. Ipotesi che è stata per finire confermata dal Procuratore pubblico.
2.Infatti, il Procuratore pubblico, AINQ 2 con decreto no. 1030/2012 del 5 marzo 2012 ha di conseguenza condannato ACCU 2 per minaccia, ingiuria e abuso dimpianti di telecomunicazioni.
Contro tale condanna ACCU 2 ha interposto opposizione in data 12 marzo 2012.
3.Con querela del __________ ACCU 2 ha a sua volta contro-querelato ACCU 1 per diffamazione ed ingiurie avendo egli, come già sopra rilevato, ingiustificatamente riferito all__________ __________ (suo datore di lavoro), una falsità, ovvero chegli avrebbe infastidito sua figlia mentre era sul posto di lavoro.
4.Anche per tale accusa il AINQ 1 ha emesso in data 22 novembre 2010 a carico di ACCU 1 un decreto di accusa condannandolo per diffamazione.
Contro tale decreto in data 3 dicembre 2010 ACCU 1 ha interposto opposizione.
5.Giusta lart 173 cpv. 1 CPS si rende colpevole di diffamazione chiunque comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei ed è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. A norma dellart. 174 cpv. 1 CPS è percontro colpevole di calunnia chiunque comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei.
Oggetto della protezione di cui alle citate norme, è lonore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi come lo impone la convenienza (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.1, Berna 2002, ad art 177, n. 24, pag. 583).
La lesione dellonore non deve venir analizzata in modo astratto, asettico, ma il termine utilizzato e la sua potenzialità denigratoria devono essere contestualizzate, cioè valutati secondo linterpretazione data dal cittadino medio al vocabolo o alla frase, rispettivamente secondo le circostanze nelle quali è stato proferito.
Dal profilo soggettivo linfrazione deve essere commessa intenzionalmente.
Lintenzione deve concernere tutti gli elementi costitutivi del reato.
6. Per quanto concerne limputazione di ACCU 1 dagli atti risulta che, diversamente da quanto sostenuto dal querelante, egli non ha accusato ACCU 2 di molestie sulla propria figlia. Egli ha telefonato alloperatore di centrale delle __________ e per poter ottenere il nominativo dellautista di un determinato autobus, ha affermato chegli avrebbe dato fastidio a sua figlia. A suo dire la sua intenzione non era però di nuocere allonore del diretto interessato, ma unicamente quella di poter, seppur con un sotterfugio, rintracciare la persona che lo stava importunado telefonicamente da tempo. Ottenuto il nominativo, ACCU 1 ha ammesso di fronte a tutti gli addetti delle __________ da lui interpellati, di aver ingiustamente accusato ACCU 2. Secondo lui questo era lunico metodo per raggiungere lanonimo persecutore. Egli ha escluso di aver voluto offendere il suo onore.
Circostanza questa confermata sia dal teste __________ che dal teste __________, i quali, sentiti a verbale, hanno rilevato come ACCU 1 si è ripetutamente scusato di aver inventato false accuse.
Le scuse e la successiva rettifica di ACCU 1 non cancellano tuttavia il reato contro lonore. Ciò in ragione del fatto che ACCU 2 è stato, dal momento in cui la __________ ha scoperto il suo nome e fintanto ACCU 1 ha avuto la possibilità di chiarire il fatto, ingiustamente accusato di fatti infamanti.
Ciò considerato, avendo lespressione proferita da ACCU 1 (secondo linterpretazione del cittadino medio un potenziale atto a rendere sospetta una persona di condotta poco corretta) una connotazione infamante, in concreto va considerato come adempiuto il reato di calunnia. Infatti insinuare che qualcuno ha osato importunare, rispettivamente infastidire una ragazzina passeggera di un mezzo pubbico di trasporto integra una connotazione sicuramente disonorevole. Specie per un autista professionista.
Ora giusta lart. 173 cpv. 1 CPS si rende colpevole di diffamazione chiunque comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei. A norma dellart. 174 cpv. 1 CPS è percontro colpevole di calunnia chiunque comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei.
In concreto ACCU 1 ha dunque oggettivamente e soggettivamente leso lonore di ACCU 2. Siccome sapeva di dire cosa non vera il reato non va qualificato come diffamazione bensì come calunnia, così come prospettato al dibattimento.
7.Per quanto riguarda ACCU 2 il Procuratore pubblico lha ritenuto colpevole di minaccia, ingiuria e abuso dimpianti di telecomunicazioni e ciò per avere inviato messaggi indesiderati a ACCU 1.
Detta conclusione difetta tuttavia del necessario sostegno probatorio. Certo, considerato che vittima e autore (chi sentimentalmente e chi per altri motivi) hanno frequentato la medesima donna e che gli sms provenivano nelle immediate vicinanze delle fermate dei Bus delle __________, configura il sospetto che lautista potrebbe essere il responsabile degli invii. A mente di questo giudice detti indizi non hanno però il sufficiente valore probante per giustificare una condanna.
Ciò soprattutto in ragione del fatto che gli sms sono stati lanciati da cabine telefoniche publiphone quindi accessibili a tutti e che dal tenore dei testi non è stato possibile risalire (in base a quanto dichiarato) alleffettivo mittente. A quanto appena descritto occorre per di più rimarcare il modo in cui ACCU 1 ha dedotto che l iportunatore doveva essere per forza un autista degli autobus. Egli avrebbe infatti ispezionato le cabine telefoniche di tutta la città di __________ (che non sono indicate nellelenco telefonico o sul sito internet della Swisscom) per poi scoprire, a seguito di unimmensa ricerva, che le stesse si trovavano alle fermate degli stessi e da lì concludere che solo un autista sarebbe potuto essere lautore degli invii.
Ora occorre rilevare come secondo il principioin dubio pro reolonere
probatorio è a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche allart. 6 CPP. È infatti compito dellautorità inquirente provare la colpevolezza dellimputato, ovvero provare lesistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, ladempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.
Di riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (STF 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 3.5; DTF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c e d; messaggio concernente lunificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1038; Tophinke, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 93, n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 8, pag. 46).
La presunzione dinnocenza, sancito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nellart. 10 cpv. 1 CPP, disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio (DTF 120 Ia 31 consid. 2c).
In concreto per quanto attiene alla valutazione delle prove assunte agli atti, questo giudice non può dichiararsi sufficientemente convinto che lautore dei messaggi e delle telefonate sia stato effettivamente ACCU 2. Chiunque e non solo lui poteva telefonare da queste cabine pubbliche. Neppure le testimonianze permettono di fare maggiore chiarezza al riguardo. Il solo fatto che in quei medesimi luoghi cerano i capolinea dei bus guidati dallaccusato, è solo un indizio che da solo non può certo costituire prova certa di colpevolezza. In sifatta circostanza, dopo unanalisi globale e oggettiva delle prove, si deve concludere che sussistono dubbi sul vero autore di tali abusi e di conseguenza in concreto non è provata una condotta punibile e responsabile dellimputato. Di riflesso questo giudice non può decidere per una fattispecie più sfavorevole allimputato. Da qui il suo proscioglimento.
richiamati gli artt. 173, 174 CP art. 180, 177 e 179septies, richiamati gli artt. 42 e segg. CPS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronunciaACCU 1ACCU 1
autore colpevole di calunnia, art. 174 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5180/2010 del 22 novembre 2010.
condanna ACCU 1ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 150.-(centocinquanta), per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta);
1.1 Lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- con motivazione scritta e di fr. 300.- senza motivazione scritta.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
proscioglieACCU 2
dai reati di minaccia, ingiuria,abuso di impianti di telecomunicazioni, artt. 180,177 e 179septies CPS, per i fatti descrittinel decreto di accusa n. 1030/2012 del 5 marzo 2012.
non assegnaindennità per torto morale;
caricala tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- allo Stato.
Intimazione a: AINQ 2, __________ AINQ 1, __________
ACCU 1, __________,
DI 1, __________
ACCU 2, __________,
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 750.- pena pecuniaria
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 1'450.-totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 300.-totale
Avvertenza:la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta dappello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dellart. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.