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10.2010.664

Appropriazione indebita d'imposta alla fonte

Ticino · 2013-01-17 · Italiano TI
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Incarto n.10.2010.664

10.10.665

DA 5184/2010

DA 5181/2010

Bellinzona

17 gennaio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1ACCU 1

ACCU 2ACCU 2

tutti difesi da: DI 1

ACCU 1

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita d'imposta alla fonte

per avere, da dicembre __________, a __________, nella sua qualità di socio e gerente della società __________ Sagl e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente l’anno 2007 per un importo complessivo sottratto di CHF 4'475.40;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 270 LTributaria;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 novembre 2010 n. 5181/2010 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 12'700.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 1'270.- (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2.  Alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 4'475.40, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

5.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

ACCU 2

prevenuto colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte

per avere, da dicembre __________, a __________, nella sua qualità di socio della società __________ Sagl e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente l’anno 2007 per un importo complessivo sottratto di CHF 4'475.40;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 270 LTributaria;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 novembre 2010 n. 5184/2010 del AINQ 1  che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 3'100.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 310.- (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni(art. 42 e seg. CP).

2.  Alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 4'475.40, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

5.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 dicembre 2010 dall'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 e ACCU 2 sono autori colpevoli d’appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti descritti nel decreto di accusa a loro carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 270 LTributaria; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1e ACCU 2

dall’imputazione d’appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti descritti nei decreti di accusa no. 5181/2010 e n. 5184/2010 del 22 novembre 2010 a loro carico.

caricala tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- allo Stato. Non si assegnano ripetibili.

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

-    per raccomandata

ACCU 1

ACCU 2

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

AINQ 1

fr.                       300.00       tassa di giustizia senza motivazione

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.500.00totale