opencaselaw.ch

10.2010.64

Lasciare infiltrare nelle acque sostanze inquinanti, per negligenza

Ticino · 2010-12-21 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2010.64

349/2010

Bellinzona

21 dicembre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale sulle protezione delle acque, negligenza,

per avere, il 24 luglio 2009, a __________, illecitamente lasciato infiltrare nelle acque sostanze atte ad inquinarle e con ciò provocato un pericolo di inquinamento

e meglio per avere, agendo quale responsabile della produzione per conto della ditta __________, operante presso il cantiere __________ portale n. __________, e quindi in qualità anche di responsabile della gestione e dello smaltimento delle acque, consentendo, per negligenza, che sedimi composti d’acqua e sostanza cementizia provenienti dal portale della galleria, andassero ad intasare un canale di smaltimento, provocando la tracimazione dei liquidi che andavano ad infiltrarsi in un pozzetto e da qui inquinando il corso d’acqua “__________” situazione che, a sua volta, comportava la morte di 45 trote fario, 55 varioni e qualche esemplare di tritone;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 70 cpv. 2 LPAc;

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 gennaio 2010 n. 349/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 1’200.-- corrispondente a 15 aliquote da fr. 80.-- (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 500.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al risarcimento allo CIVI 1,,, dell’importo di fr. 2’203.80 per i danni alla fauna ittica e per le spese sopportate.

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 febbraio 2010 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 21 dicembre 2010, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato ed all’audizione dei testi;

sentito                               il difensore, il quale ha contestato i fatti ed ha chiesto il proscioglimento del suo assistito. A quest’ultimo non può essere imputata alcuna negligenza né cosciente, né incosciente, ritenuto che come avesse messo in atto tutto quanto possibile e prevedibile per evitare le infiltrazioni e che non era assolutamente a conoscenza, né poteva sapere, che il canale che esce dalla griglia fosse collegato al riale “__________”. In effetti i piani consegnatigli dal committente non indicavano il canale che collegava la griglia al riale, ma solo un canale di deflusso verso __________ che probabilmente finiva nella fognatura. Probabilmente le responsabilità sono da ricercare nella committenza che ha fornito piani errati;

sentito                               da ultimo l’accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque, per negligenza, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 6, 70 cpv. 2 LPAc; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di:

infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque, per negligenza, art. 70 cpv. 2 LPAc,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 349/2010 del 25 gennaio 2010;

caricala tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                       290.00       testi

fr.490.00totale