opencaselaw.ch

10.2010.637

Ripetuta guida in stato di inattitudine

Ticino · 2012-05-31 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.- ciascuna, corrispondente a complessivi fr. 13'500.-. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
  2. Alla multa di fr. 2'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni12(art. 106 cpv. 2 CP).
  3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla  pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da Fr. 50.- ciascuna per complessivi Fr. 1'000.-, decretata nei suoi confronti dalla Préfecture de Lausanne il 9.10.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CP).
  4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-. vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 novembre 2010; sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dall’imputazione di cui al punto 1.1 del decreto d'accusa e di conseguenza la riduzione della pena a 40 aliquote giornaliere al massimo, con adeguamento dell’ammontare che deve tenere conto del fatto che l’imputato deve mantenere due figli, postula pure la riduzione della multa a un massimo di fr. 700.- e chiede la non revoca della precedente condanna; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti
  5. Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti al punto 1.1. del decreto di accusa a suo carico.
  6. Sulla pena e sulle spese.
  7. Se deve essere ordinata la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote di fr. 50.- decretata nei suoi confronti dalla Préfecture de Lausanne il 9 ottobre 2008. letti ed esaminati                gli atti; visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 34, 42, 47, 106 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; dà attoche ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere condotto l’8 ottobre 2010 ad __________ l’autovettura __________ targata TI 107332 essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.21 – max 1.56 grammi per mille). proscioglieACCU 1 dall’imputazione di guida in stato di inattitudine per i fatti del 6 febbraio 2010 di cui al punto 1.1 del decreto di accusa n. 5323/2010 del 29 novembre 2010. condanna                         ACCU 1
  8. alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
  9. alla multa di fr. 1'000.- (mille); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  10. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta. caricala tassa di giustizia e le spese giudiziarie rimanenti di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta) allo Stato. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. non revocail beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote di fr. 50.- decretata nei suoi confronti dalla Préfecture de Lausanne il 9 ottobre 2008. avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza. Intimazione a:                    - seduta stante - per raccomandata - alla crescita in giudicato Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2010.637

DA 5323/2010

Bellinzona

31 maggio 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1educatore

difeso da:   DI 1

prevenuto colpevole di         ripetuta guida in stato di inattitudine;

per aver condotto veicoli a motore essendo in stato di ubriachezza, e meglio:

1.1     il 6.02.2010 a __________, l’autovettura __________ targata TI __________ (alcolemia: min. 1.39 – max 2.72 grammi per mille);

1.2     l’8.10.2010 ad __________, l’autovettura __________ targata TI __________ (alcolemia: min. 1.21 - max 1.56 grammi per mille);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 29 novembre 2010 n. 5323/2010 del   AINQ 1  che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.- ciascuna, corrispondente a complessivi fr. 13'500.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.     Alla multa di fr. 2'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni12(art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla  pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da Fr. 50.- ciascuna per complessivi Fr. 1'000.-, decretata nei suoi confronti dalla Préfecture de Lausanne il 9.10.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CP).

4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 novembre 2010;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dall’imputazione di cui al punto 1.1 del decreto d'accusa e di conseguenza la riduzione della pena a 40 aliquote giornaliere al massimo, con adeguamento dell’ammontare che deve tenere conto del fatto che l’imputato deve mantenere due figli, postula pure la riduzione della multa a un massimo di fr. 700.- e chiede la non revoca della precedente condanna;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti al punto 1.1. del decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere ordinata la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote di fr. 50.- decretata nei suoi confronti dalla Préfecture de Lausanne il 9 ottobre 2008.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 34, 42, 47, 106 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dà attoche ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere condotto l’8 ottobre 2010 ad __________ l’autovettura __________ targata TI 107332 essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.21 – max 1.56 grammi per mille).

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di guida in stato di inattitudine per i fatti del 6 febbraio 2010 di cui al punto 1.1 del decreto di accusa n. 5323/2010 del 29 novembre 2010.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  alla multa di fr. 1'000.- (mille);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

caricala tassa di giustizia e le spese giudiziarie rimanenti di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta) allo Stato.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revocail beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote di fr. 50.- decretata nei suoi confronti dalla Préfecture de Lausanne il 9 ottobre 2008.

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di  ACCU 1

fr.1000.-          multa

fr.                       100.-          tassa di giustizia senza motivazione

fr.                       200.-          spese giudiziarie

fr.1300.-totale

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       150.-          tassa di giustizia

fr.                       200.-          spese giudiziarie

fr.                      350.-          totale