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10.2010.63

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 0.93 - max 1.15 gr/oo) - recidivo

Ticino · 2010-12-21 · Italiano TI
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Incarto n.10.2010.63

DA 528/2010

Bellinzona

21 dicembre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l’autovettura Smart targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.93

- max 1.15 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il 27 settembre 2009;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa dell’8 febbraio 2010 n. 528/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 70.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 6’300.--.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 1’000.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 80 (ottanta) aliquote giornaliere da fr. 60.-- ciascuna per complessivi fr. 4’800.-- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 17 giugno 2009 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 80 (art. 36 CPS).

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 febbraio 2010 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 21 dicembre 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale chiede di rivalutare la sanzione in considerazione della limitata gravità della fattispecie e della sua situazione finanziaria, in ogni caso prescindendo dalla revoca della sospensione condizionale alla precedente condanna;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da fr. 60.-- cadauna per complessivi fr. 4’800.-- decretata nei suoi confronti il 17 giugno 2009 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 91 LCStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine per i fatti, art. 91 cpv. 1 LCStr;

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 528/2010 dell’8 febbraio 2010;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 20.-- (venti), per un totale di fr. 1’800.-- (milleottocento);

1.1.  l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 4’800.-- (quattromilaottocento), corrispondente a 80 (ottanta) aliquote giornaliere da fr. 60.-- (sessanta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17 giugno 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta:

fr.                     1800.00       pena pecuniaria

fr.                       300.00       tassa di giustizia

fr.                       400.00       spese giudiziarie

fr.2500.00totale