Erwägungen (2 Absätze)
E. 22 marzo 2011
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1prevenuto colpevole
di 1. aggressione
per avere a __________, in data
E. 24 giugno 2009 il custode del Liceo di __________ ACCU 1 (1957) e gli studenti allultimo anno ACCU 3 (1989) e ACCU 2 (1990), unitamente ad altri compagni di classe, si sono ritrovati attorno alle ore 11.00 alla stazione di servizio __________ di __________ per festeggiare la conclusione dei loro esami di maturità. Il gruppo (cui per un certo periodo si è aggiunta la docente del medesimo liceo __________) ha quindi incominciato a consumare un importante quantitativo di alcolici; gli scontrini agli atti, riferiti a quanto pagato da ACCU 1 e __________, indicano al proposito 31 birre grandi (ovvero da 0.5 l luna) e 16 birre medie (ovvero da 0.33 l luna).
2.Poco dopo le ore 15.00, dopo una conversazione telefonica dai toni accesi risultata in seguito essersi svolta con __________ (la quale nel frattempo aveva lasciato il locale per rientrare al domicilio), ACCU 1 ha spaccato, gettandoli a terra, il proprio cellulare e un bicchiere di birra. Egli ha poi incominciato a inveire contro un avventore dellesercizio pubblico (identificato come __________ nel verbale di interrogatorio di __________), reo a suo dire di fissarlo senza motivo. Afferrata una delle stampelle di ACCU 2 (che allepoca dei fatti aveva la caviglia sinistra slogata) si è quindi diretto con fare minaccioso verso questo cliente, prima di essere ripreso e invitato alla calma dallimpiegato della stazione di servizio __________. Ciononostante, stampella alla mano, ACCU 1 si è subito dopo diretto fuori dal locale alla ricerca di __________; non trovandolo (tale avventore essendosi intanto allontanato dallarea della stazione di servizio) ha allora dato sfogo alla sua collera colpendo con la stampella il camion che in quel momento stava rifornendo di benzina la stazione (il cui conducente era CIVI 1).
Raggiunto da __________ (il quale ha nuovamente cercato di riportarlo alla calma), ACCU 1 è poi rientrato nellesercizio pubblico insieme a questi. Ritenuto tuttavia come le sue intemperanze non si sono fermate, limpiegato del locale - allo scopo di proteggere lo stesso e i suoi clienti - ha deciso di accompagnarlo allesterno e impedirgli di rientrare.
Poco prima di raggiungere la porta di uscita, ACCU 1 si è lasciato andare a una reazione violenta, accanendosi su uno scaffale e rovesciando la merce (dolciumi) ivi esposta. Ne è nata una colluttazione con __________, terminata (momentaneamente) quando questultimo, appena fuori dal locale, è riuscito a immobilizzare __________ bloccandolo al suolo.
3.Gli eventi successivi, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio, sono stati correttamente riportati nel rapporto di inchiesta (p.
4) come segue:
A questo punto, in difesa del ACCU 1, interveniva il ACCU 3 che tentava di allontanare il __________ dal suo amico. CIVI 1, sempre presente sul posto, assisteva alla scena e decideva di intervenire al fine[di]allontanare il ACCU 3 dal __________.
Il giovane, una volta raggiunto dal CIVI 1, si voltava verso di lui e iniziava a colpirlo con dei pugni al volto.
Nello stesso momento il __________ lasciava la presa del ACCU 1 e rientrava nellEP con lintento di chiuderlo ed avvisare la Polizia. Durante questa operazione notava che pure il ACCU 2 si recava allesterno del locale.
Nel frattempo il ACCU 1 si rialzava da terra e si scagliava pure lui addosso al CIVI 1, colpendolo anchegli con dei pugni.
In seguito il CIVI 1 rovinava al suolo ed i due continuavano ad aggredirlo. Nella fattispecie il ACCU 1 gli batteva la testa sullasfalto, mentre il ACCU 3 gli dava dei pugni sul fianco destro.
Infine, durante questa fase, giungeva pure il ACCU 2 che sferrava due calci alle gambe del CIVI 1.
Terminato quanto descritto, ACCU 1 si è repentinamente allontanato mettendosi alla guida della sua vettura (una VW Caddy targata __________) per fare ritorno al liceo di __________ e riprendere il proprio lavoro. ACCU 3 e ACCU 2 sono invece rimasti sul posto, mentre CIVI 1, rialzatosi a fatica da terra, ha continuato con le operazioni di rifornimento di benzina. Vi è stato in seguito larrivo della polizia cantonale (che ha prontamente interrogato ACCU 3 e ACCU 2) e di unambulanza, che in considerazione del dolore che aumentava ha provveduto a trasportare CIVI 1 allOspedale Regionale di __________ per dei controlli.
ACCU 1, rintracciato in serata a __________ presso il domicilio (dove era stato accompagnato in macchina da __________), è stato a sua volta interrogato dopo essere stato sottoposto allanalisi del sangue, dalla quale è scaturita una concentrazione di alcool compresa tra 1.43 e 2.10 g/kg.
I bisogni dellistruzione ne hanno richiesto la carcerazione preventiva fino al giorno successivo.
4.Tutto ciò considerato, con decreti daccusa 14 novembre 2010 il Procuratore pubblico AINQ 1 (cui nel corso del procedimento è subentrato il Procuratore pubblico __________) ha ritenuto ACCU 1, ACCU 3 e ACCU 2 autori colpevoli di aggressione (art. 134 CP) nei confronti di CIVI 1, per averlo in particolare colpito con diversi pugni al viso e, una volta caduto a terra, battutogli la testa sullasfalto, provocandogli le lesioni descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del Pronto Soccorso dellOspedale Regionale di __________, agli atti.
ACCU 1è stato altresì considerato autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr), per avere circolato tra __________ e __________, al volante della sua vettura, in stato di ebrietà.
A carico di ACCU 3 e ACCU 2 è stata proposta la pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) di fr. 1'350.- corrispondente a 45 aliquote giornaliere da fr. 30.-, oltre alla multa di fr. 500.-. A carico di ACCU 1 è stata invece proposta la pena pecuniaria di fr. 10'950.- corrispondente a 75 aliquote giornaliere da fr. 150.-, dedotte due aliquote per i giorni di carcere preventivo sofferto.
5.Oppostisi tempestivamente ai decreti daccusa, in sede dibattimentale tutti gli imputati hanno postulato per il tramite dei rispettivi difensori il proscioglimento dallaccusa di aggressione. ACCU 1 ha inoltre riconosciuto di avere guidato in stato di inattitudine, chiedendo però di essere posto al beneficio della sospensione condizionale della pena (da ridurre per numero e importo delle aliquote rispetto a quanto proposto dal Procuratore pubblico).
Il Procuratore pubblico, da parte sua, ha domandato la conferma dei decreti daccusa, pur non opponendosi né a una leggera riduzione delle pene proposte a carico di ACCU 3 e ACCU 2 (ritenute le scuse alla vittima da loro pronunciate in aula), né alla concessione della sospensione condizionale della pena proposta a carico di ACCU 1.
CIVI 1, costituitosi parte civile, ha infine anchegli chiesto la conferma dei decreti daccusa, postulando nel contempo la condanna degli accusati al risarcimento delle spese legali sostenute (fr. 5'953.70), del torto morale patito (fr. 5'000.-) e delle ripetibili.
Richieste cui ACCU 3, ACCU 2 ed ACCU 1 si sono opposti.
Durante il dibattimento, questo giudice ha prospettato alle parti la derubricazione del reato di aggressione in quello di rissa (art. 133 CP).
6.Secondo lart. 134 CP, chiunque prende parte a unaggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione corporale di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
6.1.La Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale dappello (sentenza n. 17.2008.82 del 13 ottobre 2009 con rif.) ha ricordato come il reato di aggressione - che è un delitto di messa in pericolo astratta - si realizzi quando almeno due persone attaccano con violenza una o più persone che rimangono passive. Laggressione si distingue così dalla rissa, nel senso che si tratta di un atto di violenza unilaterale.
Laggressione può anche svilupparsi direttamente da una rissa quando, dopo uno scambio reciproco di violenze, gli aggressori continuano a infierire sulla vittima ormai inerme.
La morte o il ferimento della persona attaccata (o di una delle persone attaccate) è condizione oggettiva di punibilità, che non è data quando la morte o le lesioni si producono nella persona di un aggressore.
La giurisprudenza ha precisato (in relazione al reato di rissa, che ha la stessa condizione oggettiva di punibilità) che non è necessario che essa si realizzi durante la rissa, ma è sufficiente che la lesione o la morte sia causata da violenze risultanti dallanimo bellicoso acceso dalla rissa terminata poco prima e dalleccitazione cui essa ha dato origine.
Perché ci sia aggressione è dunque necessario che gli aggressori siano almeno due. Ma perché questa condizione sia realizzata, è sufficiente che una persona si unisca allaggressione iniziata da unaltra.
Perché lart. 134 CP sia realizzato è sufficiente che lautore abbia partecipato - anche solo psicologicamente o verbalmente - allaggressione. Irrilevante è, invece, la sua responsabilità in relazione alla morte o alla lesione, poiché non è il risultato ciò di cui risponde lautore; il risultato è soltanto la dimostrazione della pericolosità che giustifica il perseguimento penale dellaggressione.
Il partecipante é punibile anche se ha lasciato laggressione prima che sopraggiungessero le lesioni o la morte, a condizione che il confronto avesse avuto, già al momento della sua partenza, caratteristiche tale da renderlo pericoloso. Non integra invece il reato di aggressione colui che vi partecipa soltanto dopo che lultima lesione si è realizzata.
Dal profilo soggettivo, è richiesta lintenzione. Questa deve vertere solo sulla partecipazione a unaggressione. Non è invece richiesto che lintenzione degli autori si riferisca alla morte o alle lesioni provocate; ove lintenzione di un partecipante a una rissa o a unaggressione sia diretta alluccisione o a lesioni personali, egli deve essere condannato non solo ai sensi degli art. 133 o 134 CP, ma pure in virtù degli art. 111 e ss. o 122 e ss. CP (cfr. sentenza CCRP citata consid. 3.3.b, cfr. anche DTF 135 IV 152).
6.2.Perché si possa parlare di attacco unilaterale (e quindi di aggressione), ha continuato la CCRP, è necessario che la persona aggredita non abbia avuto, al momento dellattacco, un atteggiamento aggressivo. In altri termini, occorre che linizio del confronto sia dipeso dal caso, o comunque dalla sola volontà degli aggressori.
La persona aggredita deve rimanere passiva o, al massimo, deve cercare di proteggersi in modo difensivo, ad esempio mettendo le mani davanti al viso o respingendo laggressore.
Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che vi è aggressione (o vie di fatto, lesioni corporali o omicidio) soltanto quando una persona, coinvolta in un diverbio, ha unattitudine puramente passiva, non sferra alcun colpo ma cerca unicamente di difendersi senza in alcun modo utilizzare la violenza né lasciarsi andare a vie di fatto. Vi è, per contro, rissa quando ogni parte partecipa attivamente al diverbio, quandanche unicamente allo scopo di difendere se stesso o un terzo, oppure al fine di separare i contendenti (cfr. DTF 131 IV 152, 106 IV 246, 94 IV 105, 70 IV 126)
7.Posti i principi che precedono, la condanna per il reato di aggressione proposta dal Procuratore pubblico nei confronti di ACCU 1, ACCU 3 e ACCU 2 non può essere confermata. Le immagini filmate dimostrano in effetti come la vittima abbia partecipato al diverbio in una misura che, per quanto limitata, deve essere già considerata attiva, venendo in tal modo esclusa la fattispecie dellart. 134 CP.
Segnatamente, dopo che ACCU 3 si è avventato su Edoardo __________ allo scopo di liberare ACCU 1 dalla presa dellimpiegato dellesercizio pubblico, CIVI 1 è a sua volta intervenuto nei confronti di ACCU 3, usando le braccia per cercare di trattenere/allontanare dagli altri protagonisti questultimo. Gesto che ha innescato la violenta reazione di ACCU 3 (supportata di lì a poco dal contributo di ACCU 1 e ACCU 2) e che, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto CIVI 1 ad agire in tal modo (verosimilmente proteggere loperato di __________, il quale stava preservando lintegrità del locale e dei suoi avventori), lo priva di quel ruolo passivo necessario ad ammettere laggressione.
8.Caduta dunque limputazione di aggressione, lintervento attivo della parte civile nella colluttazione impone di verificare la punibilità degli accusati per il reato di rissa.
Al riguardo, lart. 133 CP prevede che chiunque prende parte a una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi o a separare i contendenti (cpv. 2).
8.1.La rissa viene definita come un contrasto (fr.altercation, ted. Auseinandersetzung; cfr.Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a ed., vol.I,n. 2 ad art. 133 CP;Trechsel, Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, n. 2 ad art. 133 CP) fisico tra almeno tre persone che vi prendono parte attivamente (DTF 106 IV 250).
Quale ulteriore elemento oggettivo è richiesto che la rissa comporti la morte o la lesione - perlomeno semplice (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht BT I, §4 n. 27) - di una persona.
Infine, dal profilo soggettivo, lautore deve volere o accettare le circostanze che caratterizzano la rissa, senza che sia necessario che egli voglia o accetti la morte o la lesione della persona.
8.2.In concreto, tanto la difesa di ACCU 3 e ACCU 2, quanto quella di ACCU 1 hanno eccepito la mancanza dellelemento oggettivo del reato costituito dalla lesione
- come detto, pari ad almeno quella prevista dallart. 123 CP - di una delle persone coinvolte nel contrasto, segnatamente di CIVI 1.
La lesione semplice nel senso dellart. 123 CP è un danno non grave al corpo o alla salute di una persona. Essa si distingue, da un lato, dalle lesioni gravi (definite e regolate dallart. 122 CP) e, dallaltro, dalle vie di fatto. Nozione, questultima, che comprende le offese allintegrità fisica di una persona senza che le venga cagionato un danno al corpo o alla salute (art. 126 cpv. 1 CP), pur eccedendo quanto tollerabile secondo luso corrente e le abitudini sociali (DTF 117 IV 14). Esempio tipico delle vie di fatto è lo schiaffo (Trechsel, op. cit., n. 1 ad art. 126 CP), mentre costituiscono lesioni semplici, fra laltro, contusioni, escoriazioni e graffi provocati da colpi, scosse o simili (Trechsel, op. cit., n. 2 ad art. 123 CP).
Ora, agli atti figura il certificato medico allestito dal pronto soccorso dellOspedale Regionale di __________ (sede __________) la sera dello stesso 24 giugno 2009, in occasione del ricovero di CIVI 1 susseguente ai fatti che qui occupano. Questo documento (sulla cui fedefacenza non vi è ragione di dubitare) ha accertato la presenza di contusioni alla testa, al collo e al torace del paziente, nonché la sua totale incapacità lavorativa per la durata di due giorni. Che in tale quadro clinico debba essere ravvisato un danno al corpo o alla salute di una persona (ovvero: una lesione, benché nello fattispecie poco grave) è evidente, così come di conseguenza lo è linfondatezza della tesi difensiva secondo cui la parte civile avrebbe subito delle mere vie di fatto.
Nulla mutano, al riguardo, i rimandi alle DTF 107 IV 40 e 119 IV 25 proposti dal difensore di ACCU 3 e ACCU 2. La prima sentenza, pur confermando nello specifico il reato di vie di fatto (invero sulla sola base dellesame limitato al potere di apprezzamento della precedente istanza, ritenuto esercitato in modo non abusivo) per una colluttazione che ha provocato delle ecchimosi sottocutanee e del dolore nei movimenti delle articolazioni mandibolari della vittima, risale infatti oramai al 1981 ed è stata fatta oggetto di critiche dottrinali (cfr.Trechsel, op. cit., n. 13 ad art. 123 CP). La seconda, ove in discussione vi era un ematoma sottorbitale (e dunque la rottura di vasi sanguigni con sfogo sottocutaneo), ha invece confermato la sussistenza di una lesione semplice, sebbene nella forma poco grave di cui allart. 123 cpv. 1 seconda frase CP.
8.3.Ammesso il risultato minimo richiesto dalla legge, non vi possono essere dubbi sullapplicabilità al caso concreto dellart. 133 CP e, pertanto, sulla punibilità di ACCU 1, ACCU 3 e ACCU 2 per il reato di rissa. Incontestate (e incontestabili) sono in effetti le altre condizioni poste dalla norma, così come è da respingere di primo acchito ogni accenno degli imputati alla legittima difesa. Nel comportamento di CIVI 1 (benché definito qui attivo, pur sempre limitato al tentativo di separare ACCU 3 da __________ e, successivamente, di ripararsi dai colpi infertigli dal gruppo) non sono infatti certamente ravvisabili unaggressione ingiusta o una minaccia ingiusta di unaggressione imminente (art. 15 CP), in grado di giustificare la violenta reazione degli accusati.
Nemmeno può esservi spazio per una scemata responsabilità di ACCU 1. Leventuale incapacità di valutare il carattere illecito del fatto o di agire secondo tale valutazione (art. 19 cpv. 1 e 2 CP) risulterebbe in effetti priva di rilievo per lapplicazione dellart. 19 cpv. 4 CP, concretamente imposta dai problemi legati al consumo di sostanze alcoliche di cui limputato ha riferito in questa sede. Problemi che il giorno dei fatti gli erano certamente noti e che, per sua stessa ammissione, lo hanno portato in passato a commettere, in stato di ebrietà, dei gesti spiacevoli.
9.La colpevolezza per il reato di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) ascritto a ACCU 1, ripetutamente negata dallaccusato nellistruttoria predibattimentale (cfr. i verbali dinterrogatorio 24 e 25 giugno 2009), è stata per finire da lui riconosciuta in questa sede. A ragione, dal momento che tanto lo stato di inattitudine (comprovato dallanalisi del sangue), quanto luso del veicolo per compiere il tragitto tra la stazione di servizio e il Liceo di __________ immediatamente dopo la colluttazione (cfr. le diverse testimonianze raccolte e, di nuovo, le riprese filmate) risultano chiaramente dagli atti.
10.Quo alla commisurazione della pena, lart. 47 CP stabilisce che il giudice commisura la pena alla colpa dellautore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché delleffetto che la stessa avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità delloffesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che lautore aveva di evitare lesposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). In questambito, rivestono un ruolo importante la situazione familiare e professionale dellautore, leducazione da lui ricevuta e la formazione seguita, lintegrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio alla DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e alla DTF 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, hanno solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 341 consid. 2g pag. 350).
10.1.Nellevenienza concreta, nella commisurazione della pena a carico di ACCU 3 e ACCU 2 deve essere innanzitutto considerata la derubricazione del reato prospettato nel decreto di accusa (aggressione) in quello di rissa. A favore di questi imputati, oltre alla giovane età, giocano la collaborazione, nel complesso buona, con le autorità inquirenti e le scuse, proferite in data odierna e ritenute sincere anche dallaccusa, rivolte alla parte civile. Degno di considerazione è pure latteggiamento che gli stessi hanno avuto immediatamente dopo i fatti, rimanendo sul posto ad attendere larrivo della polizia (nella registrazione si può vedere ACCU 3 sincerarsi delle condizioni della vittima).
Tutto ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali svolti (cfr. in particolare la situazione patrimoniale degli accusati agli atti), si ritiene che una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre a una multa ridotta a fr. 400.-, sia confacentemente proporzionata alla gravità dellinfrazione commessa e rettamente commisurata al grado di colpa di ACCU 3 e ACCU 2. In particolare, considerato leffetto debolmente sanzionatorio che una pena pecuniaria sospesa può avere, si ritiene giustificata la multa aggiuntiva (art. 42 cpv. 4 e 106 CP), la quale nella fattispecie non rende eccessivamente gravosa la pena inflitta agli imputati.
10.2.Della stessa derubricazione del reato deve beneficiare ACCU 1, colpevole però anche di guida in stato di inattitudine. A differenza degli altri imputati, ben più giovani, egli non è inoltre incensurato, essendo già stato condannato a due riprese (24 gennaio 2001 e 7 febbraio 2005) a pene detentive per infrazione grave alle norme della circolazione stradale (20 giorni, rispettivamente 75 giorni condizionalmente sospesi). Nel corso del procedimento, rispetto a ACCU 3 e ACCU 2, ACCU 1 ha pure tenuto una condotta certamente meno collaborativa (cfr. in particolare la reiterata contestazione della guida in stato di inattitudine), né può essere sottaciuto, infine, il ruolo preponderante da lui avuto nella colluttazione, innescata in definitiva proprio dalle sue intemperanze allinterno della stazione di servizio.
Tutto ciò considerato, ritenuti pure gli accertamenti economici eseguiti (cfr. anche per lui la situazione patrimoniale agli atti), a questo giudice appare equa una condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 140.-.
La pena, come postulato dalla difesa, può essere sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, atteso come non vi siano ragioni, viste anche le terapie cui si è sottoposto limputato dopo i fatti, che inducano a formulare una prognosi negativa. Nondimeno, la concessione della sospensione condizionale giustifica pure nei suoi confronti una multa aggiuntiva (art. 42 cpv. 4 e 106 CP), il cui ammontare, alla luce di tutte le circostanze, viene fissato nella somma di fr. 1'500.-.
11.Per quanto concerne, infine, le richieste formulate dalla parte civile, la mancata opposizione di questultima ai decreti daccusa (in particolare, nella misura in cui lhanno rinviata per le sue pretese al foro civile, rispettivamente sono rimasti silenti al riguardo) comporta che le stesse non possano essere esaminate in questa sede.
CIVI 1 dovrà quindi se del caso farle valere davanti al competente giudice civile.
visti gli art. 19, 34, 42, 47, 49, 106, 133, 134 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara__________ACCU 1
autore colpevole di:
rissa per avere a __________, in data 24 giugno 2009, verso le ore 15.00, nella stazione di servizio __________, preso parte ad una colluttazione che ha visto come protagonisti anche ACCU 2, ACCU 3 e CIVI 1, nellambito della quale CIVI 1 ha subito le lesioni descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del pronto soccorso dellOspedale Regionale di __________, agli atti; e
guida in stato di inattitudine per avere, tra __________ e __________, in data 24 giugno 2009, circolato al volante della vettura VW Caddy targata __________ in stato di ebrietà (tenore: minimo 1.43 / massimo 2.10 grammi per mille).
dichiaraACCU 2,
autore colpevole di rissa per avere a __________, in data 24 giugno 2009, verso le ore 15.00, nella stazione di servizio __________, preso parte ad una colluttazione che ha visto come protagonisti anche ACCU 1, ACCU 3 e CIVI 1, nellambito della quale CIVI 1 ha subito le lesioni descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del pronto soccorso dellOspedale Regionale di __________, agli atti.
dichiaraACCU 3,
autore colpevole di rissa per avere a __________, in data 24 giugno 2009, verso le ore 15.00, nella stazione di servizio __________, preso parte ad una colluttazione che ha visto come protagonisti anche ACCU 2, ACCU 1 e CIVI 1, nellambito della quale CIVI 1 ha subito le lesioni descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del pronto soccorso dellOspedale Regionale di __________, agli atti;
condanna ACCU 1,
1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 140.- (centoquaranta), per un totale di fr. 8'400.- (ottomilaquattrocento), da dedurre il carcere preventivo sofferto di giorni 2 (due);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 11 (undici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'100.- (millecento) con motivazione scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.
condanna ACCU 2,
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 450.- (quattrocentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.
condanna ACCU 3,
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 450.- (quattrocentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.
comunicache la condanne saranno iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
caricatasse e spese rimanenti di complessivi fr. 300.- allo Stato.
rinviala parte civile al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.
Intimazione a:
CIVI 1, __________, __________,
__________,
PR 1, __________, __________,
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'500.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia senza motivazione
fr. 400.- spese giudiziarie
fr. 2'200.-totale
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 400.- multa
fr. 700.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 1'400.-totale
Distinta spese a carico di ACCU 3,
fr. 400.- multa
fr. 700.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 1'400.-totale
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 300.-totale
Avvertenza:la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta dappello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dellart. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2010.629, 10.2010.630, 10.2010.648
DA 4969/2010
DA 4970/2010
DA 4971/2010
Bellinzona
22 marzo 2011
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1prevenuto colpevole
di 1. aggressione
per avere a __________, in data 24 giugno 2009 verso le ore 15.00, presso la stazione di servizio __________, preso parte allaggressione di CIVI 1, unitamente a ACCU 3 e ACCU 2, in particolare colpendo la vittima con diversi pugni al viso e una volta caduta a terra, battendogli la testa sullasfalto causandogli le lesioni meglio descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del Pronto Soccorso dellOspedale Regionale di __________, agli atti;
2. guida in stato di inattitudine
per avere, tra __________ e __________, in data 24 giugno 2009, circolato al volante della vettura VW Caddy targata __________ in stato di ebrietà (tenore minimo 1.43/massimo 2.10 grammi per mille);
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 134 CP, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr;
perseguito con decreto daccusa del 15 novembre 2010 n. 4971/2010 del Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 10'950.- (diecimilanovecentocinquanta), corrispondente a 75 (settantacinque) aliquote da fr, 150.- (centocinquanta), dedotte 2 aliquote per giorni 2 di carcere preventivo sofferto, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 73 (settantatre).
2. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP-TI).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
ACCU 2prevenuto colpevole di aggressione
per avere, a __________, in data 24 giugno 2009 verso le ore 15.00, presso la stazione di servizio __________, preso parte allaggressione di CIVI 1 unitamente a ACCU 3 e ACCU 1, in particolare colpendo la vittima con diversi pugni al viso e una volta caduta a terra, battendogli la testa sullasfalto causandogli le lesioni meglio descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del Pronto Soccorso dellOspedale Regionale di __________, agli atti;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 134 CP;
perseguito con decreto daccusa del 15 novembre 2010 n. 4970/2010 del Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote da fr. 30.-.
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciassette) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP-TI).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
ACCU 3prevenuto colpevole di aggressione
per avere, a __________, in data 24 giugno 2009 verso le ore 15.00, presso la stazione di servizio __________, preso parte allaggressione di CIVI 1, unitamente a ACCU 1 e ACCU 2, in particolare colpendo la vittima con diversi pugni al viso e una volta caduta a terra, battendogli la testa sullasfalto causandogli le lesioni meglio descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del Pronto Soccorso dellOspedale Regionale di __________, agli atti;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 134 CP;
perseguito con decreto daccusa del 15 novembre 2010 n. 4969/2010 del Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote da fr. 30.- (trenta).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciassette) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
viste le opposizioni interposte tempestivamente in data 17, 22 e 30 novembre 2010 dagli accusati;
sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma dei decreti daccusa; integrale per ACCU 1 (non opponendosi alla sospensione condizionale della pena), se del caso con una leggera riduzione della pena per ACCU 3 e (in misura maggiore) per ACCU 2, in considerazione delle rispettive scuse alla parte civile ritenute sincere;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma dei decreti daccusa, laccoglimento delle pretese postulate con il memoriale prodotto in sede dibattimentale e unindennità per ripetibili;
sentito il difensore di ACCU 3 e ACCU 2, il quale chiede il proscioglimento dei suoi patrocinati e la reiezione delle pretese risarcitorie formulate dalla parte civile;
sentito il difensore di ACCU 1, il quale per i reati di aggressione o rissa chiede, in via principale, il proscioglimento del suo patrocinato e, in via subordinata, una riduzione della pena; ammette per contro il reato di guida in stato di inattitudine, domandando però una riduzione sia del numero delle aliquote giornaliere prospettate dal decreto daccusa, sia dellimporto, non superiore a fr. 100.-, di ciascuna di esse; postula inoltre la sospensione condizionale della pena e chiede infine la reiezione delle pretese risarcitorie avanzate dalla parte civile;
sentiti da ultimo gli accusati, i quali dichiarano di non avere nulla da aggiungere;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. aggressione subordinatamente rissa
1.1.1. se egli ha agito in stato di scemata responsabilità
1.2. guida in stato di inattitudine
per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico.
2. Se ACCU 2 è autore colpevole di aggressione subordinatamente rissa per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico.
3. Se ACCU 3 è autore colpevole di aggressione subordinatamente rissa per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico.
4. Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusato.
5. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il risarcimento in solido di fr. 5'000.- per torto morale e di fr. 5'953.70 per spese legali, nonché lassegnazione di unindennità a titolo di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
1.Mercoledì 24 giugno 2009 il custode del Liceo di __________ ACCU 1 (1957) e gli studenti allultimo anno ACCU 3 (1989) e ACCU 2 (1990), unitamente ad altri compagni di classe, si sono ritrovati attorno alle ore 11.00 alla stazione di servizio __________ di __________ per festeggiare la conclusione dei loro esami di maturità. Il gruppo (cui per un certo periodo si è aggiunta la docente del medesimo liceo __________) ha quindi incominciato a consumare un importante quantitativo di alcolici; gli scontrini agli atti, riferiti a quanto pagato da ACCU 1 e __________, indicano al proposito 31 birre grandi (ovvero da 0.5 l luna) e 16 birre medie (ovvero da 0.33 l luna).
2.Poco dopo le ore 15.00, dopo una conversazione telefonica dai toni accesi risultata in seguito essersi svolta con __________ (la quale nel frattempo aveva lasciato il locale per rientrare al domicilio), ACCU 1 ha spaccato, gettandoli a terra, il proprio cellulare e un bicchiere di birra. Egli ha poi incominciato a inveire contro un avventore dellesercizio pubblico (identificato come __________ nel verbale di interrogatorio di __________), reo a suo dire di fissarlo senza motivo. Afferrata una delle stampelle di ACCU 2 (che allepoca dei fatti aveva la caviglia sinistra slogata) si è quindi diretto con fare minaccioso verso questo cliente, prima di essere ripreso e invitato alla calma dallimpiegato della stazione di servizio __________. Ciononostante, stampella alla mano, ACCU 1 si è subito dopo diretto fuori dal locale alla ricerca di __________; non trovandolo (tale avventore essendosi intanto allontanato dallarea della stazione di servizio) ha allora dato sfogo alla sua collera colpendo con la stampella il camion che in quel momento stava rifornendo di benzina la stazione (il cui conducente era CIVI 1).
Raggiunto da __________ (il quale ha nuovamente cercato di riportarlo alla calma), ACCU 1 è poi rientrato nellesercizio pubblico insieme a questi. Ritenuto tuttavia come le sue intemperanze non si sono fermate, limpiegato del locale - allo scopo di proteggere lo stesso e i suoi clienti - ha deciso di accompagnarlo allesterno e impedirgli di rientrare.
Poco prima di raggiungere la porta di uscita, ACCU 1 si è lasciato andare a una reazione violenta, accanendosi su uno scaffale e rovesciando la merce (dolciumi) ivi esposta. Ne è nata una colluttazione con __________, terminata (momentaneamente) quando questultimo, appena fuori dal locale, è riuscito a immobilizzare __________ bloccandolo al suolo.
3.Gli eventi successivi, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio, sono stati correttamente riportati nel rapporto di inchiesta (p.
4) come segue:
A questo punto, in difesa del ACCU 1, interveniva il ACCU 3 che tentava di allontanare il __________ dal suo amico. CIVI 1, sempre presente sul posto, assisteva alla scena e decideva di intervenire al fine[di]allontanare il ACCU 3 dal __________.
Il giovane, una volta raggiunto dal CIVI 1, si voltava verso di lui e iniziava a colpirlo con dei pugni al volto.
Nello stesso momento il __________ lasciava la presa del ACCU 1 e rientrava nellEP con lintento di chiuderlo ed avvisare la Polizia. Durante questa operazione notava che pure il ACCU 2 si recava allesterno del locale.
Nel frattempo il ACCU 1 si rialzava da terra e si scagliava pure lui addosso al CIVI 1, colpendolo anchegli con dei pugni.
In seguito il CIVI 1 rovinava al suolo ed i due continuavano ad aggredirlo. Nella fattispecie il ACCU 1 gli batteva la testa sullasfalto, mentre il ACCU 3 gli dava dei pugni sul fianco destro.
Infine, durante questa fase, giungeva pure il ACCU 2 che sferrava due calci alle gambe del CIVI 1.
Terminato quanto descritto, ACCU 1 si è repentinamente allontanato mettendosi alla guida della sua vettura (una VW Caddy targata __________) per fare ritorno al liceo di __________ e riprendere il proprio lavoro. ACCU 3 e ACCU 2 sono invece rimasti sul posto, mentre CIVI 1, rialzatosi a fatica da terra, ha continuato con le operazioni di rifornimento di benzina. Vi è stato in seguito larrivo della polizia cantonale (che ha prontamente interrogato ACCU 3 e ACCU 2) e di unambulanza, che in considerazione del dolore che aumentava ha provveduto a trasportare CIVI 1 allOspedale Regionale di __________ per dei controlli.
ACCU 1, rintracciato in serata a __________ presso il domicilio (dove era stato accompagnato in macchina da __________), è stato a sua volta interrogato dopo essere stato sottoposto allanalisi del sangue, dalla quale è scaturita una concentrazione di alcool compresa tra 1.43 e 2.10 g/kg.
I bisogni dellistruzione ne hanno richiesto la carcerazione preventiva fino al giorno successivo.
4.Tutto ciò considerato, con decreti daccusa 14 novembre 2010 il Procuratore pubblico AINQ 1 (cui nel corso del procedimento è subentrato il Procuratore pubblico __________) ha ritenuto ACCU 1, ACCU 3 e ACCU 2 autori colpevoli di aggressione (art. 134 CP) nei confronti di CIVI 1, per averlo in particolare colpito con diversi pugni al viso e, una volta caduto a terra, battutogli la testa sullasfalto, provocandogli le lesioni descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del Pronto Soccorso dellOspedale Regionale di __________, agli atti.
ACCU 1è stato altresì considerato autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr), per avere circolato tra __________ e __________, al volante della sua vettura, in stato di ebrietà.
A carico di ACCU 3 e ACCU 2 è stata proposta la pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) di fr. 1'350.- corrispondente a 45 aliquote giornaliere da fr. 30.-, oltre alla multa di fr. 500.-. A carico di ACCU 1 è stata invece proposta la pena pecuniaria di fr. 10'950.- corrispondente a 75 aliquote giornaliere da fr. 150.-, dedotte due aliquote per i giorni di carcere preventivo sofferto.
5.Oppostisi tempestivamente ai decreti daccusa, in sede dibattimentale tutti gli imputati hanno postulato per il tramite dei rispettivi difensori il proscioglimento dallaccusa di aggressione. ACCU 1 ha inoltre riconosciuto di avere guidato in stato di inattitudine, chiedendo però di essere posto al beneficio della sospensione condizionale della pena (da ridurre per numero e importo delle aliquote rispetto a quanto proposto dal Procuratore pubblico).
Il Procuratore pubblico, da parte sua, ha domandato la conferma dei decreti daccusa, pur non opponendosi né a una leggera riduzione delle pene proposte a carico di ACCU 3 e ACCU 2 (ritenute le scuse alla vittima da loro pronunciate in aula), né alla concessione della sospensione condizionale della pena proposta a carico di ACCU 1.
CIVI 1, costituitosi parte civile, ha infine anchegli chiesto la conferma dei decreti daccusa, postulando nel contempo la condanna degli accusati al risarcimento delle spese legali sostenute (fr. 5'953.70), del torto morale patito (fr. 5'000.-) e delle ripetibili.
Richieste cui ACCU 3, ACCU 2 ed ACCU 1 si sono opposti.
Durante il dibattimento, questo giudice ha prospettato alle parti la derubricazione del reato di aggressione in quello di rissa (art. 133 CP).
6.Secondo lart. 134 CP, chiunque prende parte a unaggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione corporale di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
6.1.La Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale dappello (sentenza n. 17.2008.82 del 13 ottobre 2009 con rif.) ha ricordato come il reato di aggressione - che è un delitto di messa in pericolo astratta - si realizzi quando almeno due persone attaccano con violenza una o più persone che rimangono passive. Laggressione si distingue così dalla rissa, nel senso che si tratta di un atto di violenza unilaterale.
Laggressione può anche svilupparsi direttamente da una rissa quando, dopo uno scambio reciproco di violenze, gli aggressori continuano a infierire sulla vittima ormai inerme.
La morte o il ferimento della persona attaccata (o di una delle persone attaccate) è condizione oggettiva di punibilità, che non è data quando la morte o le lesioni si producono nella persona di un aggressore.
La giurisprudenza ha precisato (in relazione al reato di rissa, che ha la stessa condizione oggettiva di punibilità) che non è necessario che essa si realizzi durante la rissa, ma è sufficiente che la lesione o la morte sia causata da violenze risultanti dallanimo bellicoso acceso dalla rissa terminata poco prima e dalleccitazione cui essa ha dato origine.
Perché ci sia aggressione è dunque necessario che gli aggressori siano almeno due. Ma perché questa condizione sia realizzata, è sufficiente che una persona si unisca allaggressione iniziata da unaltra.
Perché lart. 134 CP sia realizzato è sufficiente che lautore abbia partecipato - anche solo psicologicamente o verbalmente - allaggressione. Irrilevante è, invece, la sua responsabilità in relazione alla morte o alla lesione, poiché non è il risultato ciò di cui risponde lautore; il risultato è soltanto la dimostrazione della pericolosità che giustifica il perseguimento penale dellaggressione.
Il partecipante é punibile anche se ha lasciato laggressione prima che sopraggiungessero le lesioni o la morte, a condizione che il confronto avesse avuto, già al momento della sua partenza, caratteristiche tale da renderlo pericoloso. Non integra invece il reato di aggressione colui che vi partecipa soltanto dopo che lultima lesione si è realizzata.
Dal profilo soggettivo, è richiesta lintenzione. Questa deve vertere solo sulla partecipazione a unaggressione. Non è invece richiesto che lintenzione degli autori si riferisca alla morte o alle lesioni provocate; ove lintenzione di un partecipante a una rissa o a unaggressione sia diretta alluccisione o a lesioni personali, egli deve essere condannato non solo ai sensi degli art. 133 o 134 CP, ma pure in virtù degli art. 111 e ss. o 122 e ss. CP (cfr. sentenza CCRP citata consid. 3.3.b, cfr. anche DTF 135 IV 152).
6.2.Perché si possa parlare di attacco unilaterale (e quindi di aggressione), ha continuato la CCRP, è necessario che la persona aggredita non abbia avuto, al momento dellattacco, un atteggiamento aggressivo. In altri termini, occorre che linizio del confronto sia dipeso dal caso, o comunque dalla sola volontà degli aggressori.
La persona aggredita deve rimanere passiva o, al massimo, deve cercare di proteggersi in modo difensivo, ad esempio mettendo le mani davanti al viso o respingendo laggressore.
Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che vi è aggressione (o vie di fatto, lesioni corporali o omicidio) soltanto quando una persona, coinvolta in un diverbio, ha unattitudine puramente passiva, non sferra alcun colpo ma cerca unicamente di difendersi senza in alcun modo utilizzare la violenza né lasciarsi andare a vie di fatto. Vi è, per contro, rissa quando ogni parte partecipa attivamente al diverbio, quandanche unicamente allo scopo di difendere se stesso o un terzo, oppure al fine di separare i contendenti (cfr. DTF 131 IV 152, 106 IV 246, 94 IV 105, 70 IV 126)
7.Posti i principi che precedono, la condanna per il reato di aggressione proposta dal Procuratore pubblico nei confronti di ACCU 1, ACCU 3 e ACCU 2 non può essere confermata. Le immagini filmate dimostrano in effetti come la vittima abbia partecipato al diverbio in una misura che, per quanto limitata, deve essere già considerata attiva, venendo in tal modo esclusa la fattispecie dellart. 134 CP.
Segnatamente, dopo che ACCU 3 si è avventato su Edoardo __________ allo scopo di liberare ACCU 1 dalla presa dellimpiegato dellesercizio pubblico, CIVI 1 è a sua volta intervenuto nei confronti di ACCU 3, usando le braccia per cercare di trattenere/allontanare dagli altri protagonisti questultimo. Gesto che ha innescato la violenta reazione di ACCU 3 (supportata di lì a poco dal contributo di ACCU 1 e ACCU 2) e che, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto CIVI 1 ad agire in tal modo (verosimilmente proteggere loperato di __________, il quale stava preservando lintegrità del locale e dei suoi avventori), lo priva di quel ruolo passivo necessario ad ammettere laggressione.
8.Caduta dunque limputazione di aggressione, lintervento attivo della parte civile nella colluttazione impone di verificare la punibilità degli accusati per il reato di rissa.
Al riguardo, lart. 133 CP prevede che chiunque prende parte a una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi o a separare i contendenti (cpv. 2).
8.1.La rissa viene definita come un contrasto (fr.altercation, ted. Auseinandersetzung; cfr.Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a ed., vol.I,n. 2 ad art. 133 CP;Trechsel, Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, n. 2 ad art. 133 CP) fisico tra almeno tre persone che vi prendono parte attivamente (DTF 106 IV 250).
Quale ulteriore elemento oggettivo è richiesto che la rissa comporti la morte o la lesione - perlomeno semplice (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht BT I, §4 n. 27) - di una persona.
Infine, dal profilo soggettivo, lautore deve volere o accettare le circostanze che caratterizzano la rissa, senza che sia necessario che egli voglia o accetti la morte o la lesione della persona.
8.2.In concreto, tanto la difesa di ACCU 3 e ACCU 2, quanto quella di ACCU 1 hanno eccepito la mancanza dellelemento oggettivo del reato costituito dalla lesione
- come detto, pari ad almeno quella prevista dallart. 123 CP - di una delle persone coinvolte nel contrasto, segnatamente di CIVI 1.
La lesione semplice nel senso dellart. 123 CP è un danno non grave al corpo o alla salute di una persona. Essa si distingue, da un lato, dalle lesioni gravi (definite e regolate dallart. 122 CP) e, dallaltro, dalle vie di fatto. Nozione, questultima, che comprende le offese allintegrità fisica di una persona senza che le venga cagionato un danno al corpo o alla salute (art. 126 cpv. 1 CP), pur eccedendo quanto tollerabile secondo luso corrente e le abitudini sociali (DTF 117 IV 14). Esempio tipico delle vie di fatto è lo schiaffo (Trechsel, op. cit., n. 1 ad art. 126 CP), mentre costituiscono lesioni semplici, fra laltro, contusioni, escoriazioni e graffi provocati da colpi, scosse o simili (Trechsel, op. cit., n. 2 ad art. 123 CP).
Ora, agli atti figura il certificato medico allestito dal pronto soccorso dellOspedale Regionale di __________ (sede __________) la sera dello stesso 24 giugno 2009, in occasione del ricovero di CIVI 1 susseguente ai fatti che qui occupano. Questo documento (sulla cui fedefacenza non vi è ragione di dubitare) ha accertato la presenza di contusioni alla testa, al collo e al torace del paziente, nonché la sua totale incapacità lavorativa per la durata di due giorni. Che in tale quadro clinico debba essere ravvisato un danno al corpo o alla salute di una persona (ovvero: una lesione, benché nello fattispecie poco grave) è evidente, così come di conseguenza lo è linfondatezza della tesi difensiva secondo cui la parte civile avrebbe subito delle mere vie di fatto.
Nulla mutano, al riguardo, i rimandi alle DTF 107 IV 40 e 119 IV 25 proposti dal difensore di ACCU 3 e ACCU 2. La prima sentenza, pur confermando nello specifico il reato di vie di fatto (invero sulla sola base dellesame limitato al potere di apprezzamento della precedente istanza, ritenuto esercitato in modo non abusivo) per una colluttazione che ha provocato delle ecchimosi sottocutanee e del dolore nei movimenti delle articolazioni mandibolari della vittima, risale infatti oramai al 1981 ed è stata fatta oggetto di critiche dottrinali (cfr.Trechsel, op. cit., n. 13 ad art. 123 CP). La seconda, ove in discussione vi era un ematoma sottorbitale (e dunque la rottura di vasi sanguigni con sfogo sottocutaneo), ha invece confermato la sussistenza di una lesione semplice, sebbene nella forma poco grave di cui allart. 123 cpv. 1 seconda frase CP.
8.3.Ammesso il risultato minimo richiesto dalla legge, non vi possono essere dubbi sullapplicabilità al caso concreto dellart. 133 CP e, pertanto, sulla punibilità di ACCU 1, ACCU 3 e ACCU 2 per il reato di rissa. Incontestate (e incontestabili) sono in effetti le altre condizioni poste dalla norma, così come è da respingere di primo acchito ogni accenno degli imputati alla legittima difesa. Nel comportamento di CIVI 1 (benché definito qui attivo, pur sempre limitato al tentativo di separare ACCU 3 da __________ e, successivamente, di ripararsi dai colpi infertigli dal gruppo) non sono infatti certamente ravvisabili unaggressione ingiusta o una minaccia ingiusta di unaggressione imminente (art. 15 CP), in grado di giustificare la violenta reazione degli accusati.
Nemmeno può esservi spazio per una scemata responsabilità di ACCU 1. Leventuale incapacità di valutare il carattere illecito del fatto o di agire secondo tale valutazione (art. 19 cpv. 1 e 2 CP) risulterebbe in effetti priva di rilievo per lapplicazione dellart. 19 cpv. 4 CP, concretamente imposta dai problemi legati al consumo di sostanze alcoliche di cui limputato ha riferito in questa sede. Problemi che il giorno dei fatti gli erano certamente noti e che, per sua stessa ammissione, lo hanno portato in passato a commettere, in stato di ebrietà, dei gesti spiacevoli.
9.La colpevolezza per il reato di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) ascritto a ACCU 1, ripetutamente negata dallaccusato nellistruttoria predibattimentale (cfr. i verbali dinterrogatorio 24 e 25 giugno 2009), è stata per finire da lui riconosciuta in questa sede. A ragione, dal momento che tanto lo stato di inattitudine (comprovato dallanalisi del sangue), quanto luso del veicolo per compiere il tragitto tra la stazione di servizio e il Liceo di __________ immediatamente dopo la colluttazione (cfr. le diverse testimonianze raccolte e, di nuovo, le riprese filmate) risultano chiaramente dagli atti.
10.Quo alla commisurazione della pena, lart. 47 CP stabilisce che il giudice commisura la pena alla colpa dellautore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché delleffetto che la stessa avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità delloffesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che lautore aveva di evitare lesposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). In questambito, rivestono un ruolo importante la situazione familiare e professionale dellautore, leducazione da lui ricevuta e la formazione seguita, lintegrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio alla DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e alla DTF 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, hanno solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 341 consid. 2g pag. 350).
10.1.Nellevenienza concreta, nella commisurazione della pena a carico di ACCU 3 e ACCU 2 deve essere innanzitutto considerata la derubricazione del reato prospettato nel decreto di accusa (aggressione) in quello di rissa. A favore di questi imputati, oltre alla giovane età, giocano la collaborazione, nel complesso buona, con le autorità inquirenti e le scuse, proferite in data odierna e ritenute sincere anche dallaccusa, rivolte alla parte civile. Degno di considerazione è pure latteggiamento che gli stessi hanno avuto immediatamente dopo i fatti, rimanendo sul posto ad attendere larrivo della polizia (nella registrazione si può vedere ACCU 3 sincerarsi delle condizioni della vittima).
Tutto ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali svolti (cfr. in particolare la situazione patrimoniale degli accusati agli atti), si ritiene che una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre a una multa ridotta a fr. 400.-, sia confacentemente proporzionata alla gravità dellinfrazione commessa e rettamente commisurata al grado di colpa di ACCU 3 e ACCU 2. In particolare, considerato leffetto debolmente sanzionatorio che una pena pecuniaria sospesa può avere, si ritiene giustificata la multa aggiuntiva (art. 42 cpv. 4 e 106 CP), la quale nella fattispecie non rende eccessivamente gravosa la pena inflitta agli imputati.
10.2.Della stessa derubricazione del reato deve beneficiare ACCU 1, colpevole però anche di guida in stato di inattitudine. A differenza degli altri imputati, ben più giovani, egli non è inoltre incensurato, essendo già stato condannato a due riprese (24 gennaio 2001 e 7 febbraio 2005) a pene detentive per infrazione grave alle norme della circolazione stradale (20 giorni, rispettivamente 75 giorni condizionalmente sospesi). Nel corso del procedimento, rispetto a ACCU 3 e ACCU 2, ACCU 1 ha pure tenuto una condotta certamente meno collaborativa (cfr. in particolare la reiterata contestazione della guida in stato di inattitudine), né può essere sottaciuto, infine, il ruolo preponderante da lui avuto nella colluttazione, innescata in definitiva proprio dalle sue intemperanze allinterno della stazione di servizio.
Tutto ciò considerato, ritenuti pure gli accertamenti economici eseguiti (cfr. anche per lui la situazione patrimoniale agli atti), a questo giudice appare equa una condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 140.-.
La pena, come postulato dalla difesa, può essere sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, atteso come non vi siano ragioni, viste anche le terapie cui si è sottoposto limputato dopo i fatti, che inducano a formulare una prognosi negativa. Nondimeno, la concessione della sospensione condizionale giustifica pure nei suoi confronti una multa aggiuntiva (art. 42 cpv. 4 e 106 CP), il cui ammontare, alla luce di tutte le circostanze, viene fissato nella somma di fr. 1'500.-.
11.Per quanto concerne, infine, le richieste formulate dalla parte civile, la mancata opposizione di questultima ai decreti daccusa (in particolare, nella misura in cui lhanno rinviata per le sue pretese al foro civile, rispettivamente sono rimasti silenti al riguardo) comporta che le stesse non possano essere esaminate in questa sede.
CIVI 1 dovrà quindi se del caso farle valere davanti al competente giudice civile.
visti gli art. 19, 34, 42, 47, 49, 106, 133, 134 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara__________ACCU 1
autore colpevole di:
rissa per avere a __________, in data 24 giugno 2009, verso le ore 15.00, nella stazione di servizio __________, preso parte ad una colluttazione che ha visto come protagonisti anche ACCU 2, ACCU 3 e CIVI 1, nellambito della quale CIVI 1 ha subito le lesioni descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del pronto soccorso dellOspedale Regionale di __________, agli atti; e
guida in stato di inattitudine per avere, tra __________ e __________, in data 24 giugno 2009, circolato al volante della vettura VW Caddy targata __________ in stato di ebrietà (tenore: minimo 1.43 / massimo 2.10 grammi per mille).
dichiaraACCU 2,
autore colpevole di rissa per avere a __________, in data 24 giugno 2009, verso le ore 15.00, nella stazione di servizio __________, preso parte ad una colluttazione che ha visto come protagonisti anche ACCU 1, ACCU 3 e CIVI 1, nellambito della quale CIVI 1 ha subito le lesioni descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del pronto soccorso dellOspedale Regionale di __________, agli atti.
dichiaraACCU 3,
autore colpevole di rissa per avere a __________, in data 24 giugno 2009, verso le ore 15.00, nella stazione di servizio __________, preso parte ad una colluttazione che ha visto come protagonisti anche ACCU 2, ACCU 1 e CIVI 1, nellambito della quale CIVI 1 ha subito le lesioni descritte nel certificato medico 24 giugno 2009 del pronto soccorso dellOspedale Regionale di __________, agli atti;
condanna ACCU 1,
1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 140.- (centoquaranta), per un totale di fr. 8'400.- (ottomilaquattrocento), da dedurre il carcere preventivo sofferto di giorni 2 (due);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 11 (undici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'100.- (millecento) con motivazione scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.
condanna ACCU 2,
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 450.- (quattrocentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.
condanna ACCU 3,
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 450.- (quattrocentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 14 (quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.
comunicache la condanne saranno iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
caricatasse e spese rimanenti di complessivi fr. 300.- allo Stato.
rinviala parte civile al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.
Intimazione a:
CIVI 1, __________, __________,
__________,
PR 1, __________, __________,
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'500.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia senza motivazione
fr. 400.- spese giudiziarie
fr. 2'200.-totale
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 400.- multa
fr. 700.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 1'400.-totale
Distinta spese a carico di ACCU 3,
fr. 400.- multa
fr. 700.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 1'400.-totale
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 300.-totale
Avvertenza:la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta dappello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dellart. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.