Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2010.605
DA 4753/2010
Bellinzona
10 aprile 2012
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con la segretaria Fabia Giannini per giudicare
ACCU 1ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto lautovettura __________ targata TI__________ essendo sotto linflusso di sostanze stupefacenti, così come emerge dallanalisi tossicologica del 27.08.2010 risultata positiva per la cannabis;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 2 LCStr.;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, il __________ a __________, detenuto una busta con residui di cocaina e di marijuana, consumando parimenti, nel corso dei 3 anni antecedenti al __________, almeno 108 grammi di marijuana, 10 grammi di haschisch e 10 grammi di cocaina;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 19a cifra 1 LStup.;
perseguito con decreto daccusa del 2 novembre 2010 n. 4753/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 6'000.- (seimila).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'200.- (milleducento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) ciascuna per complessivi fr. 1'100.-, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 22.09.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), con lavvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 36 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 novembre 2010 dall'accusato;
indetto il dibattimento 10 aprile 2012, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 14 marzo 2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se limputato è autore colpevole di
1.1. guida in stato di inattitudine,
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione.
2. Quale deve essere leventuale pena.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 91 cpv. 2 LCStr.; 19a cifra 1 LStup.; 453, 454, 455 CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI,
rispondendo ai quesiti posti
dichiaraACCU 1ACCU 1
autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup., guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr. per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4753/2010 del 2 novembre 2010.
condanna ACCU 1ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2250.- (duemiladuecentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. alla multa di fr. 1000.- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 34 (trentaquattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1150.- con motivazione scritta e di fr. 750.- senza motivazione scritta.
revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) ciascuna per complessivi fr. 1'100.- (millecento), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 22.09.2008;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
ACCU 1
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81212).
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr.1'000.00multa
fr. 1'100.00 pena pecuniaria revocata
fr. 800.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr.3'250.00totale
fr. 2'850.00 totale senza motivazione scritta